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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA RI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in P.ZZA MADONNA DELLE GRAZIE 2 71014 SAN Pt_1 MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avvocato ha proposto ricorso al fine di sentire condannare la Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 28.458,40, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta presso il Tribunale di Foggia nei seguenti giudizi:
- Rg. N. 602/2018, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 124.880,00, oltre interessi;
- Rg. N. 1056/2006 ricorso art. 696 bis cpc;
- Rg N. 5951/2019 di inadempimento contrattuale del valore di 393.000,00. La convenuta, ancorché ritualmente convenuta, con notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, non si è mai costituta e, pertanto, deve essere dichiarata contumace. All'udienza odierna la causa è stata assunta in decisione. Il ricorrente ha provato di aver svolto l'attività professionale a difesa del resistente, depositando in atti: per il giudizio 602/2018 il cui valore della controversia è € 124.800,00
- Atto di opposizione a decreto ingiuntivo nr.537\2018 redatto dall'avv. ; Pt_1
- Memoria ex art.183 co.6, n.2 cpc;
- Espletamento interrogatorio formale dell'opposto;
- Estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
Possono essere, dunque, liquidate essendosi le prestazioni forensi concluse durante la vigenza del D.M. in vigore, le spese giudiziali civili in favore dell'odierno ricorrente, in relazione alla fase di studio,
pagina 2 di 4 introduttiva ed istruttoria, senza la fase decisoria, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e dei valori minimi per la fase istruttoria stante la non particolare complessità di detta fase, nonché per la fase conciliativa per la quale è previsto (art. 4, comma 6, D.M. n.55/2014 ed art.2, comma 1,lett. g) D.M. n.147/2022) liquidata aumentando di un quarto quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale, da calcolarsi in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione da € 52.000,00 ad euro 260.000,00, così determinato in base al valore del petitum (art. 4 D.M. cit.); Fase studio 2.552,00; fase introduttiva 1.628,00; fase istruttoria 2.835,00 fase conciliativa euro 5.316,25 totale Euro 12.331,25, oltre cnap ed iva e 15% forf. come per legge.
Avuto riguardo al procedimento n RGN 1056\2016 (696 bis cpc, possano liquidarsi, ai sensi del D.M. in vigore, tenuto conto del valore di euro 400.000,00 e dell'attività espletata documentata dal ricorso ex art. 696 cpc e dal giuramento del Ctu, per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, i seguenti compensi: Studio controversia 2.126,00 ; fase introduttiva 1.454,00;
fase istruttoria 2.336,00
totale = euro 5.916,00, oltre iva, cap e rimb. Forf al 15%. In relazione al giudizio N 5951\2019, possono liquidarsi, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore per le seguenti fasi, sulla base della documentazione allegata - comparsa di costituzione per + memoria nr.2, art. 183 co.6 cpc, ordinanza di revoca di dichiarazione di contumacia CP_1 del convenuto, proposta conciliativa del giudice, rinuncia al mandato di avv. , provvedimento del Pt_1 giudice attestante la mancata conciliazione: Studio controversia 2.552,00; fase introduttiva 1.628,00; fase istruttoria 5.670,00 = euro 9.850,00, oltre iva e cap come per legge da cui l'acconto di euro 500,00 e quindi euro 9.350,00. In virtù dell'applicazione dei suddetti parametri, il resistente va condannato, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 27.597,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese di lite del presente giudizio seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), per cui la società resistente, siccome soccombente, va condannata, in favore di al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di Parte_1 parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. in vigore, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi per la fase di introduttiva e minimi per la fase di studio e decisoria, stante l'esiguità e la non complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 52.000,00, (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, quale corrispettivo dell'attività professionale oggetto del ricorso, 27.597,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
pagina 3 di 4 2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite pari ad € 259,00 a titolo di esborsi ed € 5.208,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
3) manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il 4 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa NA RI
pagina 4 di 4
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
elettivamente domiciliato in P.ZZA MADONNA DELLE GRAZIE 2 71014 SAN Pt_1 MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avvocato ha proposto ricorso al fine di sentire condannare la Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 28.458,40, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta presso il Tribunale di Foggia nei seguenti giudizi:
- Rg. N. 602/2018, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di € 124.880,00, oltre interessi;
- Rg. N. 1056/2006 ricorso art. 696 bis cpc;
- Rg N. 5951/2019 di inadempimento contrattuale del valore di 393.000,00. La convenuta, ancorché ritualmente convenuta, con notifica perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza, non si è mai costituta e, pertanto, deve essere dichiarata contumace. All'udienza odierna la causa è stata assunta in decisione. Il ricorrente ha provato di aver svolto l'attività professionale a difesa del resistente, depositando in atti: per il giudizio 602/2018 il cui valore della controversia è € 124.800,00
- Atto di opposizione a decreto ingiuntivo nr.537\2018 redatto dall'avv. ; Pt_1
- Memoria ex art.183 co.6, n.2 cpc;
- Espletamento interrogatorio formale dell'opposto;
- Estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
Possono essere, dunque, liquidate essendosi le prestazioni forensi concluse durante la vigenza del D.M. in vigore, le spese giudiziali civili in favore dell'odierno ricorrente, in relazione alla fase di studio,
pagina 2 di 4 introduttiva ed istruttoria, senza la fase decisoria, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e dei valori minimi per la fase istruttoria stante la non particolare complessità di detta fase, nonché per la fase conciliativa per la quale è previsto (art. 4, comma 6, D.M. n.55/2014 ed art.2, comma 1,lett. g) D.M. n.147/2022) liquidata aumentando di un quarto quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale, da calcolarsi in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione da € 52.000,00 ad euro 260.000,00, così determinato in base al valore del petitum (art. 4 D.M. cit.); Fase studio 2.552,00; fase introduttiva 1.628,00; fase istruttoria 2.835,00 fase conciliativa euro 5.316,25 totale Euro 12.331,25, oltre cnap ed iva e 15% forf. come per legge.
Avuto riguardo al procedimento n RGN 1056\2016 (696 bis cpc, possano liquidarsi, ai sensi del D.M. in vigore, tenuto conto del valore di euro 400.000,00 e dell'attività espletata documentata dal ricorso ex art. 696 cpc e dal giuramento del Ctu, per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, i seguenti compensi: Studio controversia 2.126,00 ; fase introduttiva 1.454,00;
fase istruttoria 2.336,00
totale = euro 5.916,00, oltre iva, cap e rimb. Forf al 15%. In relazione al giudizio N 5951\2019, possono liquidarsi, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore per le seguenti fasi, sulla base della documentazione allegata - comparsa di costituzione per + memoria nr.2, art. 183 co.6 cpc, ordinanza di revoca di dichiarazione di contumacia CP_1 del convenuto, proposta conciliativa del giudice, rinuncia al mandato di avv. , provvedimento del Pt_1 giudice attestante la mancata conciliazione: Studio controversia 2.552,00; fase introduttiva 1.628,00; fase istruttoria 5.670,00 = euro 9.850,00, oltre iva e cap come per legge da cui l'acconto di euro 500,00 e quindi euro 9.350,00. In virtù dell'applicazione dei suddetti parametri, il resistente va condannato, in favore della ricorrente, al pagamento della somma di € 27.597,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi e gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese di lite del presente giudizio seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), per cui la società resistente, siccome soccombente, va condannata, in favore di al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di Parte_1 parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. in vigore, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi per la fase di introduttiva e minimi per la fase di studio e decisoria, stante l'esiguità e la non complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 52.000,00, (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, quale corrispettivo dell'attività professionale oggetto del ricorso, 27.597,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
pagina 3 di 4 2) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite pari ad € 259,00 a titolo di esborsi ed € 5.208,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
3) manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Foggia il 4 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa NA RI
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