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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8826/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.07.2025 da 1) Parte_1
Nata a Volterra (PI), l'8.10.1975 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Amalita Pellegatta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2
Nato a Milano, il 17.12.1977 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: C.F. e C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
nati a Milano il 28.01.2012, cittadini italiani C.F._4
pagina 1 di 6
FATTO Le parti, con ricorso ex artt. 316/337 ter e seguenti cod. civ. e art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.- I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente presso la madre con cui continueranno a vivere nella casa familiare di Milano, via Traiano n. 35/F di proprietà di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il sig. ha Pt_2 lasciato la casa familiare e dal 15.03.2025 si è trasferito presso l'abitazione di Milano, via Caterina da Forlì n. 36.
2.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori, ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno i figli con sé. Le decisioni di maggior interesse per e (corrispondenti alle questioni di Pt_3 Per_1 straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità – tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità dei ragazzi.
3.- Il padre potrà vedere liberamente i figli quando lo desidera, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché compatibilmente con gli impegni dei ragazzi, previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena con prelevamento e riaccompagnamento a casa della madre;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, indicativamente il martedì, dalle ore 18.30 con prelevamento a casa della madre e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Trascorso un anno dal presente accordo i genitori valuteranno congiuntamente l'opportunità di aggiungere un pernotto infrasettimanale dei figli presso l'abitazione paterna;
- vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con i ragazzi ogni anno, in via alternata, il 24 dicembre o il 25 dicembre, mentre, il restante periodo di festività scolastiche natalizie verrà così suddiviso: dal 26 dicembre al 1° gennaio mattina con un genitore e dell'1 gennaio mattina al giorno di ripresa della frequenza scolastica, con l'altro genitore;
- vacanze estive: a) durante i mesi di giugno e luglio farà fede il calendario ordinario, quando si troveranno a Milano e i figli potranno trascorrere dei periodi in campus che dovranno essere scelti di comune accordo tra i genitori e pagati per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre;
b) durante il mese di agosto i figli trascorreranno alternativamente le prime due settimane con un genitore e le ultime due con l'altro genitore, in via alternata ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori e comunque compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori stessi;
nel 2025 e Pt_3 staranno con la mamma per le prime due settimane di agosto e con il papà nelle ultime due;
Pt_4
- il principio dell'alternanza verrà applicato anche alle festività di Pasqua nonché a ponti e festività da calendario scolastico;
- altre ricorrenze o giorni significativi del nucleo famigliare ristretto (composto dai soli genitori e figli), pagina 2 di 6 quali ad esempio compleanni, recite scolastiche, saggi, sacramenti religiosi e partite sportive, verranno trascorsi dai figli alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi degli stessi. Nei periodi di propria spettanza i genitori si impegnano a svolgere quotidianamente una videochiamata con l'altro genitore intorno alle 19.00/20.00. I genitori convengono che, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dei figli, questi potranno trascorrere una o due settimane anche consecutive, durante l'anno (in particolare nei periodi di vacanze scolastiche) presso i nonni materni e/o la nonna paterna, anche fuori dal Comune di Milano, previo accordo tra i genitori.
4.- La casa familiare, sita in Milano, via Traiano n. 35/f con quanto l'arreda è assegnata alla madre che continuerà ad abitare nella stessa insieme ai figli e e i genitori continueranno a pagare Pt_3 Pt_4 la rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno secondo le norme civilistiche. La signora si impegna a tenere a suo carico le spese condominiali ordinarie relativa all'ex casa Pt_1 familiare e le spese per le utenze, mentre le spese straordinarie dell'immobile verranno ripartite tra i genitori al 50%.
5.- Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile Pt_2 per dodici mensilità pari ad Euro 1.500,00 (Euro 750,00 per ciascuno di essi), importo che sarà versato alla signora in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario a Pt_1 decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione marzo 2026. Entrambe le parti dichiarano di aver determinato tale importo con consapevolezza e responsabilità, tenuto conto della situazione economica attuale e convengono che tale misura di mantenimento non sarà oggetto di richiesta di modifica nel breve periodo, indipendentemente dagli eventuali redditi dei genitori e che la somma di Euro 1.500,00 mensili viene ritenuta equa, congrua e sostenibile in riferimento all'interesse dei figli.
6.- Il sig. terrà a proprio carico il 60% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, integrate nel giugno 2025 e qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) pagina 3 di 6 corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 7.- A partire dal 2024, e cioè dalla denuncia dei redditi 2025, la signora usufruirà delle detrazioni Pt_1 fiscali degli interessi passivi del mutuo di sua spettanza, pari al 50%. Qualora per ragioni di tempo in considerazione del termine 2025 per la presentazione delle denunce dei redditi relativi all'anno fiscale 2024, la signora non potesse usufruire di tali detrazioni, le parti convengono che i rispettivi Pt_1 importi, detratti interamente dal sig. verranno da lui rimborsati alla sig.ra con bonifico Pt_2 Pt_1 bancario da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2025.
8.- Le parti dichiarano di avere con i presenti accordi risolto ogni eventuale problematica relativa ai reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla convivenza anche relativamente all'acquisto della casa famigliare di via Traiano, alle spese di ristrutturazione e a quelle mutuate.
9.- Spese legali interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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