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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21302/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti. MOLINARI LAURA e LA ROSA ROBERTA Parte_1
che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 26.3.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 08.06.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
00110 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.2.2019 e il 12.11.2020. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2318/24 emessa dal Tribunale di
Torino in data 16.4.2024.
Con ricorso depositato il 26.11.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale e dimora prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla signora chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori Pt_1
enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 800,00 euro mensili (400,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
da ultimo, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale alla madre, nonché darsi atto del reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità di entrambi i minori.
Con decreto del 7.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che l'Assegno Unico Universale Controparte_1
venisse percepito, con decorrenza da maggio 2025, da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nonché chiedendo disporsi che, a fronte dell'eventuale iscrizione dei figli in una scuola privata, con riguardo all'aa.ss. 2025/2025, i relativi costi delle rette venissero integralmente sostenuti dalla ricorrente. Per il resto, chiedeva confermarsi le condizioni di cui alla separazione e nulla opponeva in punto assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
All'udienza del 26.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare rispondente ai bisogni della prole minorenne.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale degli stessi presso la madre;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge, e le parti si impegnano a comunicare quanto prima tale variazione all'INPS, con decorrenza dal mese di aprile 2025;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1 CONFERMA che il sig. si farà carico nella misura del 100% della rata del mutuo dell'ex CP_1
casa coniugale;
DÀ ATTO che il signor si impegna a pagare la retta della scuola materna di entrambi i figli CP_1
sino al termine del corrente anno scolastico, come già pattuito in sede di separazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere i figli con sé come da calendario disposto in sede di separazione con la seguente modifica: a weekend alterni dalle ore 12:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, prelevandoli e riportandoli all'abitazione materna, con l'eliminazione, quindi, dei giorni infrasettimanali;
CONFERMA per il resto il calendario di visite;
DISPONE, a partire dal mese di aprile 2025, a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016).
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21302/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti. MOLINARI LAURA e LA ROSA ROBERTA Parte_1
che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 26.3.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 08.06.2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
00110 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.2.2019 e il 12.11.2020. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2318/24 emessa dal Tribunale di
Torino in data 16.4.2024.
Con ricorso depositato il 26.11.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale e dimora prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla signora chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minori Pt_1
enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 800,00 euro mensili (400,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
da ultimo, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico Universale alla madre, nonché darsi atto del reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità di entrambi i minori.
Con decreto del 7.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che l'Assegno Unico Universale Controparte_1
venisse percepito, con decorrenza da maggio 2025, da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, nonché chiedendo disporsi che, a fronte dell'eventuale iscrizione dei figli in una scuola privata, con riguardo all'aa.ss. 2025/2025, i relativi costi delle rette venissero integralmente sostenuti dalla ricorrente. Per il resto, chiedeva confermarsi le condizioni di cui alla separazione e nulla opponeva in punto assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
All'udienza del 26.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare rispondente ai bisogni della prole minorenne.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale degli stessi presso la madre;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno, come per legge, e le parti si impegnano a comunicare quanto prima tale variazione all'INPS, con decorrenza dal mese di aprile 2025;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1 CONFERMA che il sig. si farà carico nella misura del 100% della rata del mutuo dell'ex CP_1
casa coniugale;
DÀ ATTO che il signor si impegna a pagare la retta della scuola materna di entrambi i figli CP_1
sino al termine del corrente anno scolastico, come già pattuito in sede di separazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere i figli con sé come da calendario disposto in sede di separazione con la seguente modifica: a weekend alterni dalle ore 12:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, prelevandoli e riportandoli all'abitazione materna, con l'eliminazione, quindi, dei giorni infrasettimanali;
CONFERMA per il resto il calendario di visite;
DISPONE, a partire dal mese di aprile 2025, a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, che saranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016).
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.