Sentenza 30 ottobre 1971
Massime • 4
L'art 2087 cod civ, che impone all'imprenditore di assicurare i mezzi per l'esecuzione del lavoro con la tutela dell'integrita fisica e morale del dipendente, prevede la collaborazione del creditore alla attuazione alla prestazione lavorativa ed e incoercibile per la tutela degli interessi privati, salvo i rari casi in cui il lavoratore abbia interesse al risultato della prestazione. La suddetta norma non costituisce fonte di alcuna obbligazione di dare integrativa della retribuzione; al contrario l'inosservanza di tale disposizione, ove ne deriva danno al lavoratore, puo essere invocata soltanto a conforto di una pretesa di risarcimento secondo il diritto comune. ( nella specie, la suprema Corte ha escluso che l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti, che abbiano prestato la loro opera in prossimita di un tubercolosario, una speciale indennita integrativa della retribuzione non prevista dalla regolamentazione collettiva, potesse essere fondata sul citato art 2087 cod civ).*
Nessuna indennita speciale compete ai lavoratori edili per l'attivita prestata nell'ambito di complessi ospedalieri destinati alla cura dei tubercolotici in quanto tale ipotesi non e fra quelle per le quali gli artt 23 e 26 del CCNL 24 luglio 1959, operativo erga omnes ai sensi del dlpr 14 luglio 1960 n 1032, prevedono la corresponsione di uno speciale compenso. Ne tali norme sono suscettibili di interpretazione analogica, ai fini del riconoscimento della suddetta indennita, perche manca, alla normativa privata la completezza dell'ordinamento giuridico e la conseguente necessita di trovare soltanto in essa la disciplina delle fattispecie altrimenti regolate dalle norme comuni.*
Il potere di determinare la retribuzione, conferito al giudice dall'art 36 cost presuppone una domanda di adeguamento, si esercita attraverso un esame in concreto di tutti gli elementi necessari alla decisione ed e volto a garantire il minimo vitale e non gia ad assicurare il miglior trattamento possibile, pur se contenuto nell'ambito di quelli astrattamente applicabili. ( sulla base di tali principi, la suprema Corte ha deciso che la pretesa di un lavoratore di ottenere una indennita speciale integrativa del salario ordinario non prevista dalla contrattazione collettiva, potesse essere accolta ai sensi del citato precetto costituzionale, in quanto non era stata proposta alcuna domanda di adeguamento della retribuzione ed erano ignoti sia l'ammontare di questa, sia tutti gli altri fattori indispensabili per valutarne l'adeguatezza).*
Le norme di cui al dlpr n 1124 del 1965, sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed al DM 23 giugno 1940, sulle malattie infettive e diffusive, non attribuiscono una speciale indennita per i lavoratori edili che abbiano svolto la loro opera nell'ambito di tubercolosari, in quanto tali Disposizioni pongono a carico dell'imprenditore obblighi di tutela dei dipendenti nell'espletamento della prestazione, in via diretta o mediante le istituzioni all'uopo previste, ma non prevedono il pagamento, in aggiunta alla retribuzione, di particolari indennita, oltre le ipotesi partitamente indicate, fra le quali non e compresa quella suddetta)*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/1971, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1971 |
Testo completo
L'art 2087 cod civ, che impone all'imprenditore di assicurare i mezzi per l'esecuzione del lavoro con la tutela dell'integrita fisica e morale del dipendente, prevede la collaborazione del creditore alla attuazione alla prestazione lavorativa ed e incoercibile per la tutela degli interessi privati, salvo i rari casi in cui il lavoratore abbia interesse al risultato della prestazione. La suddetta norma non costituisce fonte di alcuna obbligazione di dare integrativa della retribuzione;
al contrario l'inosservanza di tale disposizione, ove ne deriva danno al lavoratore, puo essere invocata soltanto a conforto di una pretesa di risarcimento secondo il diritto comune. ( nella specie, la suprema Corte ha escluso che l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti, che abbiano prestato la loro opera in prossimita di un tubercolosario, una speciale indennita integrativa della retribuzione non prevista dalla regolamentazione collettiva, potesse essere fondata sul citato art 2087 cod civ).*