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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9621 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24180 /2023 avente ad oggetto : Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. DE CRESCENZO TERESA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO CP_1
RI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023 esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con la resistente il 09.03.2000 dalla cui unione nasceva il figlio Per_1
nato a [...] il [...], che con sentenza n. 209 del 05.03.2002 il Tribunale di Bari
[...] omologava le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi, con decreto del 02.04.2019 il Tribunale di Bari, all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione r.g. 5704/2018 disponeva “
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone che a far data dalla mensilità di novembre
2018: l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio è stabilito Per_1 nella misura di Euro 350,00 mensili (oltre aggiornamenti annuali secondo gli indici di rivalutazione ISTAT-FOI); le spese straordinarie del minore saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16 novembre 2017, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto revoca a far data dalla mensilità di gennaio 2019 l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie: dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”, che con accordo di negoziazione assistita del 08.07.2022 ed autorizzato dal Pm presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 12.07.2021 le parti pattuivano che nessun coniuge avesse diritto all'assegno divorzile con impegno del a versare alla sig.ra l'importo di 350,00€ Pt_1 CP_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, una volta appreso del raggiungimento dell'emancipazione economica da parte del figlio maggiorenne invitava l'ex coniuge al raggiungimento di una soluzione concordata ma che le trattative per la definizione congiunta della vicenda erano rimaste inevase, di aver subito un peggioramento della propria condizione economica, di lavorare come operaio con stipendio di 1600,00€ mensili, di sopportare i costi di due finanziamenti , uno con rata mensile di 201,31€ e l'altro con rata mensile di
312,00€, oltre al pagamento della rata mensile per l'assicurazione dell'auto, di non essere proprietario di beni immobili;
che il figlio dopo aver aperto la partita iva nel maggio 2022, aveva aderito Per_1 al bando “ Resto al Sud” ricevendo un finanziamento per l'apertura di un'attività commerciale, poi aperta 2 agosto 2023 e denominata “ La buona creanza” che si occupava di produzione e vendita di graffe, cornetti e crepes, che tale attività aveva riscosso molto successo nel quartiere con grande affluenza di clientela, che nell'esercizio commerciale del figlio risultavano assunti 5 dipendenti oltre alla resistente in qualità di cassiera, che dunque il figlio aveva ormai raggiunto la piena emancipazione economica divenendo autonomo economicamente.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, la condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite a titolo di contributo al mantenimento del figlio successivamente all'apertura del locale commerciale, il tutto con vittoria di spese di lite.
In data 14.04.2024 si costituiva la resistente la quale, impugnando le allegazioni di parte ricorrente in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il figlio non aveva raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica risultando ancora residente presso la madre, che il figlio aveva ottenuto il finanziamento aderendo al bando “ Resto al Sud” ma che gli importi ricevuti andavano restituiti e che, allo stato, l'attività commerciale non aveva prodotto alcun profitto, che non vi erano lavoratori dipendenti assunti presso l'attività commerciale, non avendo ancora la possibilità di pagare dipendenti, che era alla prima esperienza lavorativa e che per questo non percepiva redditi Per_1 costanti, di percepire il reddito di cittadinanza e di necessitare della somma versata dal ricorrente per il mantenimento del figlio, che il ricorrente non versava più nulla per il figlio da diversi mesi e di provvedere da sola al mantenimento del figlio.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di 350,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa subiva numerosi rinvii dovuti all'assenza del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza ex art. 473 bis n . 21 c.p.c. del 25.09.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore il quale formulava la seguente proposta conciliativa della lite ex art. 185 bis c.p.c.
“ – Revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a far data dalla domanda , spese di lite compensate”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio di recepire quanto formulato dal Giudice Istruttore a mezzo della proposta conciliativa, e, trattandosi di pattuizioni non contrare a norme imperative nonché riguardanti diritti disponibili, ritiene di poter porre le suddette condizioni alla base della presente decisione.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- A modifica dell' accordo di negoziazione assistita del 08.07.2022 autorizzato dal Pm presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 12.07.2021 revoca il contributo posto a carico del per il mantenimento del figlio a far data della domanda;
Pt_1 Per_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24180 /2023 avente ad oggetto : Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. DE CRESCENZO TERESA , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO CP_1
RI , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023 esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con la resistente il 09.03.2000 dalla cui unione nasceva il figlio Per_1
nato a [...] il [...], che con sentenza n. 209 del 05.03.2002 il Tribunale di Bari
[...] omologava le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi, con decreto del 02.04.2019 il Tribunale di Bari, all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione r.g. 5704/2018 disponeva “
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone che a far data dalla mensilità di novembre
2018: l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio è stabilito Per_1 nella misura di Euro 350,00 mensili (oltre aggiornamenti annuali secondo gli indici di rivalutazione ISTAT-FOI); le spese straordinarie del minore saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16 novembre 2017, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto revoca a far data dalla mensilità di gennaio 2019 l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie: dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”, che con accordo di negoziazione assistita del 08.07.2022 ed autorizzato dal Pm presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 12.07.2021 le parti pattuivano che nessun coniuge avesse diritto all'assegno divorzile con impegno del a versare alla sig.ra l'importo di 350,00€ Pt_1 CP_2 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, una volta appreso del raggiungimento dell'emancipazione economica da parte del figlio maggiorenne invitava l'ex coniuge al raggiungimento di una soluzione concordata ma che le trattative per la definizione congiunta della vicenda erano rimaste inevase, di aver subito un peggioramento della propria condizione economica, di lavorare come operaio con stipendio di 1600,00€ mensili, di sopportare i costi di due finanziamenti , uno con rata mensile di 201,31€ e l'altro con rata mensile di
312,00€, oltre al pagamento della rata mensile per l'assicurazione dell'auto, di non essere proprietario di beni immobili;
che il figlio dopo aver aperto la partita iva nel maggio 2022, aveva aderito Per_1 al bando “ Resto al Sud” ricevendo un finanziamento per l'apertura di un'attività commerciale, poi aperta 2 agosto 2023 e denominata “ La buona creanza” che si occupava di produzione e vendita di graffe, cornetti e crepes, che tale attività aveva riscosso molto successo nel quartiere con grande affluenza di clientela, che nell'esercizio commerciale del figlio risultavano assunti 5 dipendenti oltre alla resistente in qualità di cassiera, che dunque il figlio aveva ormai raggiunto la piena emancipazione economica divenendo autonomo economicamente.
Ciò posto il ricorrente concludeva chiedendo la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, la condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite a titolo di contributo al mantenimento del figlio successivamente all'apertura del locale commerciale, il tutto con vittoria di spese di lite.
In data 14.04.2024 si costituiva la resistente la quale, impugnando le allegazioni di parte ricorrente in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il figlio non aveva raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica risultando ancora residente presso la madre, che il figlio aveva ottenuto il finanziamento aderendo al bando “ Resto al Sud” ma che gli importi ricevuti andavano restituiti e che, allo stato, l'attività commerciale non aveva prodotto alcun profitto, che non vi erano lavoratori dipendenti assunti presso l'attività commerciale, non avendo ancora la possibilità di pagare dipendenti, che era alla prima esperienza lavorativa e che per questo non percepiva redditi Per_1 costanti, di percepire il reddito di cittadinanza e di necessitare della somma versata dal ricorrente per il mantenimento del figlio, che il ricorrente non versava più nulla per il figlio da diversi mesi e di provvedere da sola al mantenimento del figlio.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di 350,00€ mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa subiva numerosi rinvii dovuti all'assenza del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza ex art. 473 bis n . 21 c.p.c. del 25.09.2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore il quale formulava la seguente proposta conciliativa della lite ex art. 185 bis c.p.c.
“ – Revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio a far data dalla domanda , spese di lite compensate”
Le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio di recepire quanto formulato dal Giudice Istruttore a mezzo della proposta conciliativa, e, trattandosi di pattuizioni non contrare a norme imperative nonché riguardanti diritti disponibili, ritiene di poter porre le suddette condizioni alla base della presente decisione.
- Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- A modifica dell' accordo di negoziazione assistita del 08.07.2022 autorizzato dal Pm presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in data 12.07.2021 revoca il contributo posto a carico del per il mantenimento del figlio a far data della domanda;
Pt_1 Per_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino