Articolo 3 della Legge 26 febbraio 1963, n. 259
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1963
Art. 3.
La quantita' di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, e' fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di la classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta, all'uovo o di pasta glutinata, esportate.
La quantita' di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno e' rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.
Entrata in vigore il 7 aprile 1963