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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.65 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 65/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. COPPO Parte_1 C.F._1
MICHELA e LENA VINCENZO ( ) con elezione di domicilio in C.F._2
presso avv. COPPO MICHELA;
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 6
PARTE RICORRENTE CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
Nel merito - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio civile contratto tra la OR e il Parte_1
signor - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Vigevano al n. 93, parte I, serie C, anno 2014 - ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- confermare l'affido c.d. super- esclusivo dei figli minori e alla madre che avrà cura della loro Per_1 Persona_2
educazione ed istruzione, con collocazione abitativa esclusiva presso di essa, che li terrà con sé presso la propria abitazione, - disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della OR , alla stessa con tutto quanto l'arreda; - disporre Pt_1
a carico del signor Mahi un contributo al mantenimento per i figli e CP_1 Per_1
dell'importo di Euro 400 mensili (già comprensivi delle spese Persona_3
straordinarie) da versare alla OR , in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat; in via istruttoria: - ammettere prova per testi sui seguenti capitoli Con di prova:
1. Vero che il signor ahi ha lasciato l'abitazione coniugale nel CP_1
mese di luglio 2019; 2. Vero che, dal mese di luglio 2019, il signor Controparte_1
Con risulta irreperibile;
3. Vero che il signor ahi sin dal 2019 ha omesso di CP_1
prendersi cura dei propri figli minori, e 4. Vero che sin dal mese Per_1 Persona_2
di luglio 2019 i piccoli e sono cresciuti con la madre, OR Per_1 Persona_2
, e in assenza del padre, signor;
5. Vero che il signor Parte_1 Controparte_1
Con ahi , sin dal 2019, ha interrotto i rapporti e le comunicazioni anche con i CP_1
Con figli minori e 6. Vero che il signor Mahi, allorché si Per_1 Persona_2
allontanava dall'abitazione coniugale nel mese di luglio 2019, si è disinteressato della cura, dell'educazione e del mantenimento dei figli minori e 7. Per_1 Persona_2
Vero che sin dal mese di luglio 2019 è stata la madre, OR , ad occuparsi Parte_1
delle cure e del mantenimento dei figli e e a occuparsi della loro Persona_2 Per_1
pagina 2 di 6 istruzione ed educazione. Si indicano come testimoni sui capitoli precedenti: • Il signor
, residente in [...]; • La OR residente in Testimone_1 Testimone_2
Vigevano (PV); • il signor residente in [...]. - Con Testimone_3
riserva di ulteriormente dedurre e produrre e, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi entro i termini di legge. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1605/2021 pubblicata in data
22.12.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin dall'anno 2019
e, in ogni caso, nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull'affido dei figli minori
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei figli minori va confermato l'affido esclusivo alla madre già previso in sede di separazione, attese le conclusioni e motivazioni già rese in detta pronuncia, ovvero l'assenza del padre, irreperibile da anni.
Al riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle pagina 4 di 6 condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori, considerato il comportamento, anche processuale, di disinteresse mostrato dal padre verso i figli.
Sono, pertanto, senz'altro sussistenti gravi ed irreparabili carenze del padre nell'esercizio del suo ruolo genitoriale, che inducono ad optare per il regime dell'affido esclusivo in favore della madre;
deve, altresì, prevedersi che la ricorrente possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute delle minori (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Quanto alla disciplina del regime di frequentazione con resistente è opportuno prevedere, che qualora il padre intendesse incontrare i minori lo stesso dovrà rivolgersi ai servizi territorialmente competenti che, sentita la ricorrente, dovranno verificare il reale interesse dei minori e dispongano le modalità e i relativi tempi. Certamente le (eventuali) visite dovranno svolgersi presso lo Spazio Neutro, almeno inizialmente.
Devono essere altresì confermate le ulteriori disposizioni di cui alla sentenza di separaizone, con riferimento al mantenimento, alla casa famigliare e alla possibilità per la ricorrente di beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
L'esito della causa, considerata la soccombenza del convenuto la condanna del medesimo a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo.
pagina 5 di 6
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe così decide
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
n data 15.12.2014 – con atto trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 CP_1
del Comune di Vigevano al n. 93, parte I, serie C, anno 2014;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) conferma l'affido c.d. super-esclusivo dei figli minori e Per_1 Persona_2
alla madre che avrà cura della loro educazione ed istruzione, con collocazione abitativa esclusiva presso di essa, che li terrà con sé presso la propria abitazione;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva della OR
, alla stessa con tutto quanto l'arreda; Pt_1
5) condanna a corrispondere un contributo al mantenimento per i Controparte_1
figli e dell'importo di Euro 400 mensili (già comprensivi Per_1 Persona_3
delle spese straordinarie) da versare alla OR , in via anticipata, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat
6) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1
in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 %;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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