Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 354/2025
N. 41/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5298/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 16.4.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO VRICELLA ), dell'avv. MATTIA GIUDICI C.F._2
) JACOBO SANCHEZ CODONI C.F._3
, elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA SOLFERINO C.F._4
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
t v. MARCELLO GIUSTINIANI , C.F._5 dell'avv. ARTURO MARESCA ), dell'avv. ENRICO MARIA C.F._6
D'ONOFRIO MARCELLO BONOMO C.F._7
), elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 C.F._8 sore avv. MARCELLO GIUSTINIANI
titolare dell'impresa individuale CP_2 Controparte_3
), con il patrocinio dell'a C.F._9
), elettivamente domiciliato in MANERBIO (BS), VIA C.F._10
Difensore
), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARINA PESCHIERA
), elettivamente domiciliata in MANTOVA VIA CHIASSI C.F._11
54, presso il Difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare parzialmente la sentenza appellata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e: CP_1
a. , c.f. , in esecuzione il Controparte_5 C.F._12 ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dal 5.6.14 al 29.12.17 (o il diverso ritenuto di Giustizia); b.
[...]
, ut supra, in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato Controparte_4 li dipendenze di quest'ultima nel periodo dal 2.1.18 al mese di giugno 2019 (o il diverso ritenuto di Giustizia); c. c.f. CP_6
in esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività C.F._13 alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dall'1.7.19 al mese di dicembre 2019 (o il diverso ritenuto di Giustizia);
[...]
, c.f. , ut supra, in Controparte_7 C.F._9 esecuzione del quale il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dal mese di gennaio 2020 sino al 7.1.24 (o il diverso ritenuto di Giustizia); in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta per CP_1
l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipend uest'ultima a far data dal 5.6.14, in subordine dal 2.1.18, in subordine dall'1.7.19, in subordine dal mese di gennaio 2020, in subordine data ritenuta di Giustizia;
condannare CP_1
all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo
[...]
o ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); B. accertare e dichiarare che il ricorrente nel periodo dal 5.6.14 a settembre 2016 prestava attività full-time; C. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme: € 26.620,18 a titolo di retribuzione base mensile, comprensiva di scatti di anzianità; € 15.494,60 a titolo di indennità di trasferta;
così per complessivi € 42.507,78 a titolo retributivo, oltre interessi e rivalutazione, oltre € 3.148,72 per incidenza TFR, così per complessivi € 45.656,50, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. D. per l'effetto, condannare quale CP_1 effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
E. in subordine, in ipotesi di rigetto e/o riforma della domanda di accertamento e/o costituzione Contr del rapporto in capo a condannare le formali datrici di lavoro al pagamento delle somme rate nel corso dei rispettivi rapporti
[...] per il periodo dall'aprile al dicembre 2017 stante la rinunzia per il CP_5 eriore e la dal gennaio 2018 al giugno Controparte_4 Contr 2019); condannare ut sopra, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento di tali somme. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“Voglia questa Ecc.ma ppello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande: in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5298/2024, cronol. n. 503/2025, pubblicata il 7 gennaio 2025, respingere tutte le domande proposte dal Sig. nei Parte_1 confronti di assolvendo la Società da ogni d ine CP_1 rispetto alla conclusione che precede e, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna dell'Appellante al pagamento del Contributo Unificato versato in relazione all'appello incidentale”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_4
“Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare il ricorrente alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“Piaccia alla Corte adita, agioni esposte in narrativa, in via preliminare: rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile/improcedibile. In via principale: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata sempre nel merito: nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, rigettare quantomeno ogni domanda formulata da controparte nei confronti dell'appellata , in quanto tardiva e conseguentemente inammissibile. CP_2
Spese diritti ed onorari del grado interamente rifusi”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.1.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva solo parzialmente accolto il ricorso, dallo stesso presentato nei confronti di , CP_1 Controparte_8 [...]
Controparte_7
In particolare, il primo Giudice – disattese le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale, di inutilizzabilità, ai fini processuali, dei documenti attorei da 12 a 18, relativi all'indagine promossa in sede penale nei confronti di Contr e di decadenza del ricorrente dall'azione in difetto di alcun atto scritto gnabile dotato di data certa – nel merito aveva accertato l'irregolarità Contr dell'appalto conferito da alle formali datrici di lavoro del ricorrente e la conseguente costituzione rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 5 giugno 2014 al 7 gennaio 2024, in capo alla formale committente, condannandola a corrispondere a la somma Pt_1 spettante a titolo di scatti di anzianità biennali maturati io 2016 al dicembre 2017, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
La sentenza – ravvisata una fattispecie di appalto in ragione dell'unitarietà dell'incarico relativo al complesso dei servizi di distribuzione e comprensivo delle attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro – aveva tuttavia rilevato come dall'istruttoria testimoniale fosse emersa Contr la sottoposizione del ricorrente alle direttive e al potere organizzativo di alla quale avevano fatto capo anche le relazioni sindacali, fino al provvedimento di amministrazione giudiziaria del marzo 2023.
A sostegno di tale valutazione, erano state evidenziate, nella motivazione della Contr pronuncia, la frequenza delle dirette interlocuzioni tra i dipendenti di e gli autisti e la totale assenza sull'appalto dei responsabili delle formali datrici di lavoro.
In assenza di elementi attestanti la modifica delle modalità operative nel corso del periodo oggetto di causa, il TRIBUNALE aveva fatto risalire la costituzione del rapporto al 05/06/2014, data di inizio della fattispecie interpositoria, individuanone – nella parte motiva – la cessazione nel febbraio 2023 (epoca in cui il ricorrente era stato adibito a mansioni impiegatizie).
Erano state, invece, respinte le ulteriori domande avanzate nell'atto Contr introduttivo del giudizio, volte ad ottenere la condanna di al pagamento:
- dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, D. Lgs. n. 81/2005, in considerazione delle spontanee dimissioni del ricorrente dal rapporto di lavoro;
- di differenze retributive (per orario di lavoro, trasferte, scatti di anzianità, trattenute previdenziali) e contributive, complessivamente pari ad € 45.656,50 (di cui € 3.148,72 a titolo di incidenza sul TFR), in difetto di idonee allegazioni in ordine alla lamentata trattenuta di € 393,00 e alle trasferte eccedenti le sei ore giornaliere, ed in mancanza di riscontro probatorio in ordine alle prestazioni eccedenti il part time pattuito fino al settembre 2016.
Contr In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre oneri e accessori, in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e con compensazione delle stesse nei riguardi delle restanti parti.
Con un primo, articolato motivo di gravame si censurava la delimitazione temporale dell'accertato rapporto lavorativo, riferita nel dispositivo della sentenza alle dimissioni del 7.1.2024 e, nella motivazione, al febbraio 2023, epoca di assegnazione a mansioni impiegatizie.
Sotto entrambi gli aspetti la decisione del TRIBUNALE veniva criticata dall'appellante, il quale contestava che il mutamento dei compiti assegnatigli avesse potuto determinare il venir meno del rapporto di lavoro, dopo nove anni di illegittima interposizione, e che le dimissioni rivolte al datore di lavoro illegittimamente interposto avessero rivestito alcuna efficacia nei confronti dell'interponente.
Per questa stessa ragione, con il secondo motivo, si negava che le dimissioni potessero precludere il riconoscimento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39 d. lgs. n. 81/2015, come invece affermato dal primo Giudice senza considerare in modo – ad avviso di – adeguato che le vicende relative Pt_1 al rapporto di lavoro in essere con il datore formale non avevano incidenza sul rapporto di lavoro dissimulato, intercorso con quello effettivo.
A sostegno di tale doglianza, si invocava il precedente n. 1023/2024, mediante il quale questa stessa Corte – in analoga controversia – aveva riconosciuto il diritto all'indennità in questione ad altro addetto al medesimo appalto.
Con riguardo alla quantificazione dell'importo richiesto a tale titolo, l'appellante indicava una serie di criteri, riferiti al numero di dipendenti occupati dalla società (pari a 3.193, oltre a circa 9.000 driver interposti in condizioni pari alle sue); alle dimensioni dell'azienda (desumibili dal capitale sociale pari ad € 24.000.000,00 e dal valore della produzione, passato da € 1.892.302.840 nel 2022 ad € 2.002.822.010 nel 2023); all'anzianità di servizio del prestatore (pari a dieci anni); al comportamento delle parti (di tipo fraudolento quanto a Contr
a fronte dell'impugnativa esperita dall'appellante in costanza di rapporto con conseguente rischio di ritorsioni); alla condizione delle parti (con particolare riguardo alla perdita della propria occupazione a seguito della cessazione dell'appalto).
In base a tali elementi, l'appellante insisteva per la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità.
In terzo luogo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere respinto la domanda relativa alle differenze retributive, vantate a titolo di indennità di trasferta e prestazione lavorativa full time nel periodo di assunzione a tempo parziale, nonostante la formulazione di dettagliate deduzioni nel ricorso di primo grado, Contr non specificamente contestate da
Veniva, in proposito evidenziata la piena conoscenza – in capo a tale società – dei tempi e luoghi di lavoro degli autisti, emersa dall'istruttoria di primo grado, all'esito della quale il primo Giudice aveva tuttavia ritenuto indimostrate le circostanze poste a base di tali domande, senza sottoporle ai testi citati, né assumerne altri fra i numerosi indicati in calce all'atto.
Con specifico riguardo alla trasferta, si osservava nell'atto di appello come. dall'agosto 2016. la relativa indennità fosse stata indicata nelle buste paga, sia pure in importi giornalieri inferiori a quello di € 21,80 previsto dall'art. 62 CCNL, la cui corretta applicazione ne avrebbe – pertanto – consentito la quantificazione su base documentale. In ogni caso, l'appellante principale evidenziava come – anche in caso di riforma della sentenza con riguardo alla costituzione del rapporto di lavoro in Contr capo a – l'invocata condanna retributiva si sarebbe dovuta pronunciare quanto o nei confronti delle formali datrici di lavoro (l'impresa
[...]
G CP_5Controparte_4 CP_4 Contr a
[...] dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Pt_1 Contr gravata s , dichiarasse costituito il rapporto di lavoro con dal 5.6.14 (o, in via gradata, dal 2.1.18, o dall'1.7.19, o dal gennaio 2020, o dall'epoca ritenuta di Giustizia), condannando la società alla sua assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con pari decorrenza, ed al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (o, in subordine, al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza).
L'appellante domandava altresì che fosse accertato il suo credito pari ad € 26.620,18 a titolo di retribuzione base mensile, comprensiva di scatti di anzianità e ad € 15.494,60 a titolo di indennità di trasferta, e così in totale ad
€ 42.507,78 a titolo retributivo, oltre all'incidenza sul TFR nella misura di € 3.148,72, per complessivi € 45.656,50, ed oltre ad interessi e rivalutazione, Contr con conseguente condanna di – in subordine in via solidale con le formali datrici di lavoro per i rispettivi periodi di competenza – al relativo pagamento, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei Difensori antistatari.
L'appellato titolare dell' CP_2 Controparte_7 si costituiva il 24.3.2025, eccependo preliminarmente
[...] ilità del gravame per difetto di specificità, nonché della domanda di condanna, proposta per la prima volta in appello nei propri confronti, in quanto nuova e non formulata in primo grado, oltre che indeterminata;
in ogni caso, detto appellato chiedeva il rigetto del ricorso in appello per infondatezza e, comunque, di ogni pretesa avanzata nei propri confronti, con il favore di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata Controparte_4 il 1°.4.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Contr Il 3.4.2025, l'appellata depositava memoria, con cui proponeva appello incidentale, invocando l orma della sentenza, con integrale rigetto delle domande avanzate dal ricorrente in primo grado.
A sostegno del gravame incidentale, detta società in primo luogo censurava il rigetto, ad opera del TRIBUNALE, dell'eccezione di decadenza per difetto di atto scritto di provenienza del committente, a suo avviso non necessario a determinare il decorso del relativo termine, da computarsi – invece – con riferimento al momento in cui il lavoratore si era ritenuto sottoposto al potere direttivo e disciplinare di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro formale, circostanza verificatasi nel caso di specie fin dall'inizio delle prestazioni svolte nell'appalto, il 14.2.2014.
Contr Il termine decadenziale sarebbe spirato, secondo anche se fatto decorrere dalla cessazione di ogni singolo rapporto, avvenuta il 27 maggio 2023, in difetto di alcun atto di diffida stragiudiziale.
Con il secondo motivo, la società censurava la rilevanza probatoria attribuita dal primo Giudice agli atti dell'indagine penale, svolta dalla Procura della Repubblica di Milano, benché relativi ad un processo non ancora concluso.
In terzo luogo, si criticava la valutazione di attendibilità, compiuta dal TRIBUNALE con riguardo ai testi addotti dal ricorrente in primo grado, benché promotori di analoghi giudizi o impiegati nell'appalto alle dipendenze di soggetti terzi rispetto alle parti in causa.
Contr Con la quarta censura, contestava la qualificazione dei contratti, intercorsi fra la stessa ed i datori di lavoro del ricorrente in primo grado, quali appalti anziché trasporti, operata dal TRIBUNALE in difetto dei necessari requisiti di preordinazione ad un risultato complessivo, di unitarietà del corrispettivo e di garanzia di un compenso minimo.
In quinto luogo, si denunciava il malgoverno delle prove, nel quale il primo Giudice sarebbe incorso, secondo l'appellante incidentale, nel ritenere irregolari i rapporti così riqualificati, pur essendo emersi dalle prove unicamente gli estremi di un genuino coordinamento e l'autonomia organizzativa dei vettori, i quali avevano esercitato direttamente i poteri datoriali sui propri dipendenti, oltre ad avere assunto il rischio imprenditoriale, quali titolari dei mezzi usati per i trasporti onerati dei relativi costi, a fronte di corrispettivi commisurati ai viaggi effettuati.
Mediante il sesto motivo, la predetta società negava la sussistenza dei presupposti per l'accertamento della propria qualità di datore di lavoro del ricorrente in primo grado.
Contr Con la settima doglianza, lamentava – in subordine – di essere stata condannata al pagamento degli scatti di anzianità, nonostante la decadenza maturata ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276/2003 e la mancata dimostrazione dell'esclusività delle prestazioni svolte nell'ambito dei contratti di trasporto fra i Contr Vettori e
In ogni caso, veniva ribadita l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese avversarie, da computarsi a ritroso dal primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica del ricorso del 22 dicembre 2023, con conseguente estinzione delle differenze retributive riferite al periodo antecedente al 22 dicembre 2018.
Contr In subordine, chiedeva il rigetto dell'appello principale e di tutte le domande ex a o proposte, in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rifusione del contributo unificato versato in relazione all'appello incidentale.
All'udienza del 16.4.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello principale è in parte fondato, mentre non può trovare accoglimento il Contr gravame avanzato da in via incidentale, per le ragioni di seguito esposte.
Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato quest'ultimo mezzo di Contr impugnazione, con particolare riguardo alle critiche rivolte da – sotto i vari profili indicati in premessa – alla qualificazione dei rapporti, intercorsi fra detta società e le formali datrici di lavoro di , come appalti, e all'accertamento Pt_1 della loro irregolarità.
La decisione assunta al riguardo dal TRIBUNALE appare immune da censure, in quanto basata sulla condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali all'univoco quadro probatorio formatosi durante la prima fase processuale.
Con riguardo alla qualificazione, oggetto del primo motivo di gravame incidentale, questa Corte si è già pronunciata, in fattispecie del tutto analoga, con sentenza n. 1023/24 (Pres. Est. PICCIAU), sulla base delle seguenti argomentazioni:
Contr
“esaminando le censure mosse in particolare da nel con il terzo motivo di appello, ritiene il collegio che,, tenuto conto del tenore dei contratti prodotti, nella fattispecie, i contratti oggetto di giudizio siano riconducibili ad un appalto di servizi di traporto, poiché , come correttamente rilevato nel ricorso introduttivo del giudizio “oggetto dei contratti non erano singoli trasporti individuati ed individuabili, bensì il complesso di servizi di distribuzione organizzate in zone determinate ed in via continuativa, il quale prevedeva, oltre al trasporto di un numero indeterminato di beni, le relative attività di carico, scarico, accettazione delle consegne /ritiro della merce , relazione con i clienti e gestione degli incassi”. La Corte di Cassazione ha chiarito che “è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente” ( cfr. ex plurimis Cass.6 Marzo 2020 n. 6449 ). Nei contratti prodotti ed oggetto del giudizio è prevista, con una disciplina unitaria e con l'apprestamento di una organizzazione da parte del trasportatore, la pianificazione di una serie di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Essa è, infatti, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte (v. sent. nn. 874/2019, Pres. Est. e 998/2024, Pres. Per_1 Per_2
, Est. PATTUMELLI) e remo ha valorizzato in Per_3 modo costante, ai fini della sussistenza di un'ipotesi di appalto, la
“pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio” (così Cass. n. 6449/2020; conf. Cass. 13.3.2023, n. 7233; Cass. 19.8.2022 n. 24983, in cui si sono valorizzate “la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni”; Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015).
Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio – con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 – “a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario”.
L'applicazione degli invalsi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la correttezza della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado.
Risulta, infatti, documentalmente come i contratti di trasporto sottoscritti da Contr con i vettori avessero ad oggetto una pluralità indefinita di servizi di ritiro, orto e consegna di una serie non prestabilita di merci, consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi, corrispondenza e «quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto terzi» (art. 1, docc. 4, 6, 8 e 9), nonché delle operazioni connesse al trasporto, consistenti, fra l'altro, nelle attività di picking (identificazione) (art. 3, docc. 4, 6, 8 e 9); nel controllo dei colli da caricare sul mezzo (art. 3, docc. 4, 6, 8 e 9); nelle attività di carico e scarico degli stessi sugli automezzi (art. 3, docc. 4, 6, 8 e 9) e nell'eventuale incasso dei contrassegni e del nolo (art. 3, docc. 4, 6, 8 e 9), con l'ausilio di dispositivi palmari o mobili per la gestione ed elaborazione dei dati relativi alle Contr consegne, forniti dalla stessa (art. 3, docc. 4, 6, 8 e 9), a fronte di corrispettivi unitari prestabiliti i via via quantificati in ragione dei servizi effettivamente svolti.
Del tutto evidente appare, pertanto, la previsione negoziale di una molteplicità e sistematicità di trasporti da eseguirsi in via continuativa, caratteristica dell'appalto, e non già delle isolate ed episodiche prestazioni, tipiche del contratto di mero trasporto.
Del tutto condivisibilmente i rapporti, così qualificati, sono stati ritenuti irregolari dal TRIBUNALE, previo rigetto dell'eccezione di decadenza, oggetto del primo motivo di gravame incidentale.
Contr La sentenza resiste, anche su quest'ultimo punto, alle censure svolte da non essendo ravvisabile l'atto dell'appaltante, equivalente ad comunicazione di recesso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per l'operatività dell'eccepita decadenza.
Il Collegio ritiene, in proposito, di uniformarsi ai precedenti di legittimità secondo cui “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (Cass. 28.10.2021, n. 304909; conf. Cass. 8.8.2022, n. 24437; Cass. 3.11.2023, n. 30624; Cass. 8.3.2024, n. 6266, che ha ritenuto “l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto”).
Né in appare conferente – in senso contrario – la pronuncia di legittimità n. 11901 del 3.5.2024, invocata a sostegno del motivo di appello incidentale in esame, in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco (peraltro cessato, nella fattispecie oggetto di tale precedente di legittimità, in virtù di un espresso atto del distaccatario).
Del tutto correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha attribuito rilevanza, ai Contr fini del decorso del termine di decadenza, agli elementi valorizzati da quali la consapevolezza dell'irregolarità dell'appalto o la cessazione dei singoli rapporti con le formali datrici di lavoro, non potendosi i relativi atti riferire all'effettiva parte datoriale, individuata nella predetta società sulla base di una condivisibile applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali e di una corretta valutazione del quadro probatorio.
Come rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 1023/2024, pronunciato nei riguardi della stessa odierna appellante incidentale,
“in punto di diritto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità già richiamata dal Tribunale ha chiarito che <in tema di divieto intermediazione manodopera l comma del d.lgs n. distingue il contratto appalto dalla somministrazione irregolare lavoro in base all nel primo rischio impresa da parte dell ed dei lavoratori utilizzati la quale ricorre quando interponente non solo organizza ma dirige anche i dipendenti rimanendo sull compiti gestione amministrativa rapporto senza una reale organizzazione lavorativa> (cfr. ad es. Cass. Ord. n. 12807 del 26.6.2020; ord. 12551 del 25.6.2020; sent. 15693/2009). La Suprema Corte ha in particolare anche affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)”.
A tali insegnamenti il Collegio intende dare in questa sede continuità.
I connotati dell'irregolare somministrazione di lavoro, così individuati, sono emersi con tutta chiarezza dall'istruttoria esperita avanti al TRIBUNALE, avendo i testimoni concordemente riferito come l'organizzazione del lavoro dei Contr trasportatori – presso il polo logistico di sito in CAZZAGO SAN MARTINO – fosse interamente gestita dalla formal mittente, che stabiliva i turni di lavoro del personale e i giri di consegne, anche tramite il palmare fornito ai vettori.
Il teste ha, in proposito, dichiarato che “quando siamo a Cazzago, Tes_1 riceviamo le istruzioni lavorative dagli impiegati che lavorano in ufficio, ci Contr danno il giro. Sono impiegati che lavorano per Ci sono persone che controllano il nostro lavoro che vengono dagli uffic cui penso che siano di
Se io ho necessità di un permesso o di ferie, chiedo sempre alle Parte_2 Contr persone di che stanno negli uffici e loro mi dicono quando posso andare. Anche i tur lavoro sono organizzati dalle persone che lavorano negli uffici. Contr Indosso una divisa per il mio lavoro, è obbligatorio;
me l'ha data uso Contr anche il palmare per lavorare, me l'ha dato sempre Se ci sono lemi nell'esecuzione del giro, chiamo sempre gli uffici. Conosco solo il nome delle persone che lavorano negli uffici: due uomini che si chiamano entrambi , Per_4
, . Loro organizzano il lavoro e sono quelli che chiamo o Per_5 Per_6 Per_7
sono problemi. Fino a un anno fa, se c'erano problemi Contr nel modo in cui lavoravo, erano il sig. e , di che mi Pt_3 Per_8 Contr richiamavano. Ora, da circa un anno, c'è d emp ”. Per_9 Per_5
Del tutto coincidente è stata la deposizione del teste impiegato Pt_3
Contr presso dal 2001 e responsabile delle filiali site a CAZZAGO SAN MARTINO all'epo getto di causa, secondo cui “i giri degli autisti erano organizzati da
Contr impiegati di Loro effettuavano controlli sull'operato anche dal punto di vista numerico, intendo quantità di lavoro affidato e svolto. - … - Gli autisti
Contr indossavano una divisa, era fornita da ed era obbligatorio per loro
Contr Contr indossarla. forniva loro anche un palmare. - … - erano dipendenti di a comunicare non doveva presentarsi al lavoro”.
Contr A propria volta il teste anch'egli impiegato presso ed all'epoca ES responsabile operativo della movimentazione presso il deposito di Parte_4
, ha confermato che “i giri degli autisti erano organizzati da
[...] Contr di non io, ma impiegati del reparto di cui io ero corresponsabile”, pr do che “queste persone controllavano anche l'esecuzione dei giri, il rispetto di tempi e modalità. - … - Gli autisti indossavano una divisa fornita da Contr Contr
utilizzavano un palmare sempre fornito da - … - Fino al 2016, se, Contr c'erano cali di lavoro, veniva disposta da impiegati una turnazione di chi lavorava e chi no”.
Conforme appare la ricostruzione delle modalità organizzative del servizio compiuta dal teste , secondo cui “i nostri giri venivano e vengono ES
Contr organizzati da persone che lavorano per ci mandano il giro sul palmare
Contr che usiamo per lavorare e che ci è stato da Indossiamo anche una
Contr Contr divisa che ci è stata data da Alcune persone di controllano il nostro lavoro. Se, faccio qualche s o vengo richiamat , Per_9 Per_10
Contr
, , della In filiale, della ditta per cui lavoro, non c'è Per_11 Per_12 Per_4
Contr nessuno. Prima, se, avevo bisogno di un permesso o di ferie, chiedevo a e avvisavo il mio capo. Da quest'anno funziona che devo dire al mio capo il
Contr periodo che mi interessa;
lui mi autorizza e manda una mail a Però è
Contr capitato che lui si sia dimenticato di informare la e ho dovuto informarla io. Se ci sono problemi nell'esecuzione del giro, si a che adesso, informo
Contr in tramite cellulare. Le persone con le quali si decide cosa fare per
Contr ris e il problema sono di . Nel quadro così descritto – in cui l'organizzazione ed il controllo delle concrete modalità di svolgimento del servizio sono risultati integralmente riconducibili a Contr
– gli interventi dei formali datori di lavoro sotto l'aspetto disciplinare e relativamente alla concessione di permessi e ferie, riferiti dai testi e ES
non possono ritenersi decisivi ai fini della configurazione ti Pt_3 genuini.
Infatti, quanto al primo aspetto, alle singole imprese venivano comunicati solo gli episodi più gravi, mentre per “nel caso di episodi meno gravi, ad esempio problemi di consegna, c'era un contatto diretto con il driver mediante il palmare per cercare di risolvere il problema” (teste conf. teste ES
, a riprova della diretta gestione dei trasporti – in via ordinaria – da Pt_3 Contr
Nessuna incidenza nell'individuazione del datore di lavoro sostanziale può, poi, attribuirsi ai “soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. 28.3.13, n. 7820, recepita da questa Corte nel proprio precedente n. 1179/2019), peraltro Contr attribuiti a dai testi e ES Tes_1
L'univocità delle acquisite deposizioni con riguardo ai profili rilevanti ai fini in Contr questione, consente di superare i dubbi di attendibilità avanzati da in ragione delle cause instaurate solo da alcuni dei testimoni escussi, le cui deposizioni trovano pieno riscontro nelle altre, ed in particolare in quelle dei Contr testi e dipendenti di e privi di alcun contenzioso con la Pt_3 ES socie
Quanto ai periodi di riferimento delle singole dichiarazioni testimoniali, osserva Contr la Corte come la stessa non abbia dedotto nei propri atti alcuna significativa variazione dell dalità esecutive e organizzative dei servizi di trasporto nel corso di tutto l'arco temporale oggetto di causa, in relazione ai periodi riconducibili alle singole imprese, formalmente appaltatrici.
L'accertamento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra il Contr ricorrente in primo grado e costituisce la diretta conseguenza della corretta ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto fattuale e della sua condivisibile qualificazione giuridica.
Disatteso, al riguardo, l'appello proposto dalla società in via incidentale, è possibile passare ai motivi di impugnazione principale, svolti sul punto da
. Pt_1
La prima censura è ad avviso della Corte pienamente fondata.
La delimitazione temporale del rapporto, ricondotta dal TRIBUNALE in dispositivo alle dimissioni del 7.1.2024 ed, in motivazione, al mutamento di mansioni risalente al febbraio 2023, non appare – sotto alcuno di tali aspetti – condivisibile.
L'identificazione della effettiva parte datoriale nell'appaltatrice irregolare priva, infatti, l'atto di recesso, comunicato da alla formale datrice di lavoro, di Pt_1 qualsiasi efficacia con riguardo al rapporto di lavoro giudizialmente accertato, Contr fin dall'origine, in capo a
Né alla mera modifica di mansioni è possibile ricondurre alcuna valenza risolutiva del rapporto, così costituito, il quale va, quindi, dichiarato ancora sussistente, con conseguente obbligo di ripristino da parte dell'effettiva datrice di lavoro.
Non può, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di appello principale, con cui ha lamentato il mancato riconoscimento dell'indennità di cui Pt_1 all'art. 39 d. lgs. n. 81/2015, in quanto normativamente finalizzata a ristorare
“per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Difettano, infatti, nel caso di specie l'interruzione nella funzionalità del rapporto ed il correlato pregiudizio, attesa la permanenza del rapporto, giudizialmente Contr accertato in capo a
L'appello principale è, viceversa, fondato sotto l'aspetto retributivo, non Contr avendo adeguatamente contestato le specifiche deduzioni, svolte nel ricorso di primo grado, con riguardo alla prestazione dell'attività lavorativa in trasferta e con orario a tempo pieno, essendosi limitata a generici rilievi in ordine al mancato assolvimento del relativo onere probatorio e ad imprecisati periodi di malattia e cassa integrazione, senza alcuna dettagliata censura dei conteggi allegati sub doc. 30 al ricorso di primo grado, recanti precisa indicazione (alla colonna J), mese per mese, dei giorni lavorati oggetto delle avanzate pretese retributive.
Giova rammentare come, per condivisa giurisprudenza, “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, dovendosi “valutare la globalità delle circostanze” risultanti dagli atti di causa (Cass. 27.8.2020, n. 17889).
Contr Atti che evidenziano, nel caso di specie, come fosse pienamente in condizione di opporre alla domanda avversaria sp i rilievi, essendo stati prodotti dal ricorrente in primo grado – oltre ai citati conteggi – le buste paga (doc. 2) ed essendo emerso dall'istruttoria testimoniale come detta società, tramite il sistema informatico gestito mediante i palmari in dotazione agli autisti, fosse al corrente di ogni loro spostamento, oltre ad averne organizzato direttamente il lavoro tramite i propri preposti. Su tali presupposti, è possibile ritenere accertato come , per tutto il Pt_1 periodo oggetto di causa, abbia effettuato “il proprio giro di consegne sempre fuori dal territorio del Comune di Cazzago San Martino, ininterrottamente dal 5.6.2014, per 5 giorni alla settimana a tempo pieno, dalle 7.00 alle 16.30/17.00 circa” (cap. n. 8 ric. I gr.), “trascorrendo in territorio extra-urbano sempre più di 6 ore” (cap. 113, ric. I gr.).
Spettano, quindi, le richieste differenze rispetto alle retribuzioni e alle indennità di trasferta, percepite dall'odierno appellante principale nel corso del rapporto intercorsi con le formali datrici di lavoro, come quantificate nei citati Contr conteggi, non specificamente censurati da
Si osserva in proposito che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. 10.6.2003 n. 9285; nello stesso senso, v. Cass. 8.1.2003, n. 85; Cass. SS. UU. 23.1.2002, n. 761; Cass. 18.2.2011, n. 4051; Cass. 18.5.15, n. 10116).
Come precisato dal Supremo Collegio, onde integrare un'adeguata contestazione ai sensi delle disposizioni citate, occorre “una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (così Cass. 5949/18, cit.; conf. Cass. 23.3.2022, n. 9439).
Tale onere – riguardando l'aspetto contabile della domanda – sussiste anche laddove venga negata dalla parte convenuta la sussistenza stessa del credito avversario.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al <quantum> sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur" (Cass. 6.12.2017, n. 29236).
Contr Contrariamente a quanto sostenuto da spetta a l'incidenza Pt_1 dell'indennità di trasferta sul TFR, da accan si a cura del tà.
Osserva al riguardo il Collegio come l'art. 37, co. II, del CCNL includa, fra gli elementi da includere nella “retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R.”, anche la “parte retributiva della trasferta a norma dell'art.62 della sezione prima della Parte speciale (CCNL trasporto merci)”.
Quest'ultima disposizione collettiva prevede, a propria volta, al co. VI, che
“l'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale”.
In assenza di alcuna previsione ad opera delle parti del rapporto di lavoro, all'indennità in questione – anche alla luce delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni – va pertanto riconosciuto carattere retributivo, con conseguente computo nella base di calcolo del TFR: infatti, gli autisti, oltre a non sopportare personalmente alcun onere oggetto di possibile restituzione, operavano in regime di trasferta in modo costante e sistematico.
La relativa indennità appare, pertanto, connotata da evidente “finalità compensativa della maggiore gravosità delle prestazioni, che ne è derivata a carico degli stessi” (così, Corte d'App. di BOLOGNA n. 998/2024; conf. Corte d'App. di BOLOGNA n. 500/2022, secondo cui, ai fini della qualificazione retributiva dell'indennità di trasferta, “l'esame deve essere condotto caso per caso e la ricostruzione delle voci in questione non può prescindere dalle particolari caratteristiche del rapporto nel suo concreto svolgersi. Se è vero che la stessa sarebbe discontinua, per sua natura, nel caso di specie il Tribunale ne ha ravvisato una sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dal Comune in cui aveva sede l'impresa)”).
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui la sistematicità delle modalità esecutive del lavoro, costantemente prestato al di fuori del territorio comunale, ha evidenziato l'inerenza dell'indennità in questione alla normale retribuzione spettante al ricorrente in primo grado.
Sotto l'aspetto retributivo va, poi, rilevato come l'ultimo motivo dell'appello Contr incidentale proposto da non colga nel segno.
Con tale doglianza, la società ha – infatti – lamentato di essere stata condannata al pagamento degli scatti di anzianità, nonostante la decadenza, maturata ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/03.
L'impugnata condanna non era stata, tuttavia, basata dal TRIBUNALE sulla Contr responsabilità solidale di quale committente, bensì sulla sua qualità datoriale, accertata in ragione dell'irregolarità dell'appalto.
Per la stessa ragione, risulta superata la censura, avanzata al riguardo dalla società in base all'affermata carenza di prova dell'esclusività delle prestazioni Contr svolte nell'ambito dei contratti di trasporto fra i Vettori e Va, infine, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, ribadita da detta società nella presente fase processuale, non decorrendo il relativo termine in costanza di rapporto, tanto più se non formalizzato come nel caso di specie.
Si è, infatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 6.9.2022, n. 26246; conf. Cass. 12.4.2023, n. 9749).
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va accerta la permanenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra tra l'appellante e e quest'ultima CP_1 società va condanna al ripristino dello stesso, nonché al pagamento, in favore di dell'importo di € 42.507,78 ai titoli sopra indicati, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e ad accantonare l'importo di € 3.148,72 per la relativa incidenza sul TFR.
Le restanti statuizioni di merito, contenute nella pronuncia impugnata, meritano, invece, conferma.
L'esito finale della lite, valutate le proporzioni fra le domande accolte e quella risultata – viceversa – infondata, integra ad avviso della Corte gli estremi per la compensazione di un terzo delle spese del doppio grado di giudizio fra Contr l'odierno appellante principale e con condanna di quest'ultima – in ragione della prevalente soccombenza – alla rifusione del residuo.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del procedimento.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 5.000,00 per il giudizio di primo grado e di € 4.000,00 per quello di appello, e così in totale di € 9.000,00, la cui Contr quota di due terzi, posta a carico di ammonta ad € 6.000,00.
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
Va, invece, disposta l'integrale compensazione delle spese fra le restanti parti, attesa la particolarità delle rispettive posizioni processuali per la natura subordinata delle azioni esperite nei riguardi delle stesse dal ricorrente in primo grado. Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di MILANO n. 5298/2024, accerta la permanenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato fra tra l'appellante e e condanna quest'ultima società CP_1 al ripristino dello stesso;
condanna a pagare a l'importo di € 42.507,78, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e ad accantonare l'importo di
€ 3.148,72 per la relativa incidenza sul TFR;
conferma le restanti statuizioni di merito;
Contr condanna a rifondere a i due terzi delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo e distrazione in favore del Difensore antistatario;
compensa ogni altra spesa;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante incidentale dei CP_1 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a tito buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 16/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)