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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2712 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Parte_1
Carroccia e domiciliata presso lo studio dell'avv. F. Alessandrini in Roma via Fabio Massimo n. 45 Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 09/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività di coltivatrice diretta sin dal 1971 Parte_1 all'attualità, e di aver contratto, in ragione delle lavorazioni svolte e delle continue ripetute movimentazioni manuali di carichi, una malattia professionale, non 1 riconosciuta tuttavia dall' , ha agito in giudizio contro il predetto Istituto
CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare” è riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore diretto dal 1971ad oggi, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 14.03.19, con un grado di menomazione maggiore uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di
CP_1 quanto spettante a per la malattia professionale accertata, compresi gli Parte_2 arretrati maturati dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi …”.
1.1. Nella resistenza dell , il Tribunale di Latina ha così statuito: “- accoglie la
CP_1 domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare alla parte ricorrente
CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7% in relazione alla malattia professionale presentata in data 14.03.2019, oltre agli interessi legali;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 2.200,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –liquidate con separato decreto- definitivamente a carico dell . CP_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge ed in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. 2.1. Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto in data 14/07/2025 CP_1 notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito attinente il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' al versamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7%.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
2 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.3.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.3.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il merito del giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto riconoscimento del carattere professionale della malattia sofferta dalla ricorrente, il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 832,00 per istruttoria ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio, nella fase istruttoria, essendo stata disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, e nella fase decisionale.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942,
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio,
3 eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi - in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in base al CP_1 criterio della soccombenza e ad evidenziare la necessità di tenere conto dei “parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta”.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 2.697,00 (465,00 + 389,00 + 832,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 2.200,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado in CP_1 favore di nella maggior misura di € 2.697,00, in luogo di € 2.200,00 Parte_1 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del grado, che si liquidano CP_1 Parte_1
4 in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2712 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Parte_1
Carroccia e domiciliata presso lo studio dell'avv. F. Alessandrini in Roma via Fabio Massimo n. 45 Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 09/07/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività di coltivatrice diretta sin dal 1971 Parte_1 all'attualità, e di aver contratto, in ragione delle lavorazioni svolte e delle continue ripetute movimentazioni manuali di carichi, una malattia professionale, non 1 riconosciuta tuttavia dall' , ha agito in giudizio contro il predetto Istituto
CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare” è riconducibile all'attività lavorativa di coltivatore diretto dal 1971ad oggi, come specificato in premessa, e quindi senz'altro ravvisabile la malattia professionale fin dalla data della domanda 14.03.19, con un grado di menomazione maggiore uguale al 14% ai sensi del D.L. 38/2000 e comunque in quello che sarà accertato da apposita CTU, e per l'effetto condannare l di Latina in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di
CP_1 quanto spettante a per la malattia professionale accertata, compresi gli Parte_2 arretrati maturati dalla presentazione della domanda con gli interessi e la rivalutazione come per legge, oltre naturalmente ai ratei successivi …”.
1.1. Nella resistenza dell , il Tribunale di Latina ha così statuito: “- accoglie la
CP_1 domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare alla parte ricorrente
CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7% in relazione alla malattia professionale presentata in data 14.03.2019, oltre agli interessi legali;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 2.200,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –liquidate con separato decreto- definitivamente a carico dell . CP_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge ed in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. 2.1. Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto in data 14/07/2025 CP_1 notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito attinente il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' al versamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7%.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Ebbene, il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
2 4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, non potendosi sul punto accogliere la richiesta dell'appellante di liquidazione dei valori medi come previsti dalla tabella.
4.3.1. Ciò si afferma in quanto il richiamato articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014 prevede che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice debba tener conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
4.3.2. Alla stregua di tale previsione, considerato che il merito del giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto riconoscimento del carattere professionale della malattia sofferta dalla ricorrente, il procedimento - di carattere seriale - presentava una minima difficoltà e questioni giuridiche e di fatto per nulla complesse, ed ha comportato un'attività processuale non particolarmente impegnativa.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 832,00 per istruttoria ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio, nella fase istruttoria, essendo stata disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, e nella fase decisionale.
4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942,
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio,
3 eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi - in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in base al CP_1 criterio della soccombenza e ad evidenziare la necessità di tenere conto dei “parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta”.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 2.697,00 (465,00 + 389,00 + 832,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 2.200,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado in CP_1 favore di nella maggior misura di € 2.697,00, in luogo di € 2.200,00 Parte_1 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del grado, che si liquidano CP_1 Parte_1
4 in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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