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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 658/2025 VG
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
-Giudice relatore - Dott.ssa Maria Rita Guarino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
,rappresentato e difeso dall'Avv.to Della Marca Carmela e
[...] Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferrara Tiziana
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Persona_1 Persona_1• La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) con domicilio privilegiato presso la madre con la quale attualmente convive in San Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli, 23, convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
I genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni
•
maggiormente rappresentative nell'interesse di Persona_1 tenendo conto della sua capacità, delle sue
,
aspirazioni e delle sue attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge La minore vivrà presso la casa familiare in San Felice a C.llo (CE) unitamente alla sig.ra Parte_2 con residenza
•
dichiarata, mentre il sig. Pt_1 entro gg.15 dalla sottoscrizione della presente provvederà a spostare la sua residenza dalla casa familiare, dando atto fin da subito che ha già prelevato tutti i suoi effetti personali dalla stessa casa;
Fermo restante il diritto di ciascuna parte di scegliere liberamente in progresso di tempo residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno, si impegnano ad evitare per motivi futili trasferimenti fuori regione nell'interesse della figlia e del suo percorso scolastico, ed in caso contrario con l'obbligo di comunicare le variazioni di residenza nell'esclusivo interesse della figlia finché è minore;
Le parti sono libere di iniziare una nuova convivenza con un'altra persona solo se tale relazione è stabile ed
.
accettata dalla minore, diversamente la minore potrà scegliere liberamente di andare a vivere dall'altro genitore;
durante la settimanaPersona_1Il sig Pt 1 potrà vedere e tenere con sé la figli
•
ogni qual volta ne ha la possibilità previo avviso alla mamma ed alla minore almeno 24 ore prima, ma tenendo conto degli impegni scolastici, familiari, ludici della minore.
Comunque il padre terrà la propria figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
•
vedrà la figlia per tre giorni a settimana e precisamente il Lunedi/mercoledi e giovedi per
15 minuti al suo rientro da lavoro e per gli altri giorni che non la vede la può sentire con videochiamate o telefonicamente nonché a settimane alterne dal Venerdì dalle ore 17.00 al sabato alle ore 17.00
(in caso di uscite o cena con il padre la minore potrà essere accompagnata entro le 23:00 previo avviso alla madre, entro le ore 12.00 dello stesso giorno) o dal sabato ore 17.00 alla domenica ore 17.00 tenendo conto delle esigenze padre - figlia;
in tutti i predetti giorni in cui la figlia sarà affidata al padre, lo stesso preleverà la minore presso la residenza della sig.ra Parte_2 e la riaccompagnerà negli orari previsti. Nel caso la Parte_2 dovesse cambiare residenza attuale per trasferirsi in altro Comune a questo punto il Pt_1 provvederà a prelevare la figlia presso la residenza della madre e quest'ultima provvederà a ritirarla presso la residenza del Pt_1 negli orari previsti;
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà in maniera equa le giornate di festa
•
con i genitori - alternativamente dal 23 dicembre ore 11 al 27 dicembre ore 11 oppure dal 30 dicembre ore 11 al
2 gennaio ore 11, la befana alternativamente di mattina dalle ore 11 alle ore 16 o dalle ore 16 alle ore 21; le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell' EL e viceversa dalle ore 10 alle ore 20; per il periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà una settimana nel mese di giugno, due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto - consecutive con il padre e i restanti giorni pari ad una settimana nel mese di giugno, due settimane di luglio e due settimane ad agosto consecutive con la madre. Ciascun genitore che avrà facoltà di portarsi con sé la minore deve informare comunque l'altro del luogo in cui si reca, il trasferimento all' estero non è consentito se non preventivamente concordato e può essere vietato per validi motivi.
Il padre dovrà comunicare la scelta del periodo in cui ritiene di avere la minore e non potrà scegliere i giorni indicandoli non consecutivi e non con settimane centrale al mese ma i giorni vanno indicati: 1/15 o 16/31 (alternando i periodi nei due mesi e non consecutivi tra loro), e vanno comunicati entro e non oltre il 30 marzo al fine di consentire alla Parte_2 di poter organizzare le sue ferie lavorative. Diversamente se il Pt_1 non comunica con nota scritta (e-mail, pec, messaggio WhatsApp, telegramma o lettera), si intende rinunciato il diritto di avere con sé la minore per le vacanze estive.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale
•
pranzo o cena con uno dei genitori. La figlia trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui, la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con lei
Nel caso in cui la minore si ammali di una normale influenza, il padre verrà avvisato solo con messaggio, mentre
•
verrà contattato immediatamente in caso di emergenza medica che riguarda la figlia;
Il sig. Pt 1 si impegna a versare, a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma complessiva di euro
300,00 mensili da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra (la somma sarà rivalutata automaticamenteParte_2
e annualmente secondo variazione degli indici Istat); parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che è qui da intendersi integralmente riportato.
L'assegno unico statale destinato ai figli minori verrà ripartito nella misura del 50% tra le parti;
Le spese mediche relative alla minore verranno detratte nella misura del 50% tra le parti;
•
I genitori impegnano a tenere fede all'accordo ed adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in un'ottica di comune collaborazione e correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di Persona_1 evitando di coinvolgere la minore in dinamiche lesive, pregiudizievoli و
e dannose per la medesima creando comunque alla stessa piena autonomia e di essere consultata e posta al centro delle decisioni e comunicazioni.
Le parti con il presente atto dichiarano di voler dividere anche i seguenti beni indivisi al momento della sottoscrizione
.
del presente atto e precisamente quanto segue:
1. Il sig. Pt 1 si impegna a restituire alla sig.ra Parte_2
Cornici in argento appartenenti alla famiglia Parte_2
Gli oggetti d'oro appartenenti alla sig.ra Parte_2 e ai suoi fratelli;
Gli oggetti d'oro appartenenti alla minore - facendo un inventario;
Restituzione di due mazzi di chiavi dell'immobile sito in San Felice a C.llo alla via Napoli e quello in via San Vincenzo;
2. La sig.ra Parte 2 si impegna a chiudere il conto cointestato ed attivo alla CP_1 ntro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente;
3. Le parti si impegnano a chiudere il libretto postale nr. 53015866 cointestato entro gg. 15 dalla sottoscrizione del presente atto ed il saldo resterà nella esclusiva disponibilità del Pt_1 4. Le parti reciprocamente si impegnano a chiedere il rimborso e a dividere nella misura del 50% i buoni postali cointestati ed ammontanti ad un importo complessivo di circa 12.500,00 euro di investimento (si dividerà la somma maturata con gli interessi) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra Parte_2 una somma pari ad euro 20.000,00 a titolo di conguagli a condizione che siano stati ottemperati tutti gli obblighi di cui innanzi e che le parti si impegnano a confermare le condizioni del presente ricorso con le note di trattazione scritta. In caso contrario il Pt_1 potrà richiedere alla Parte_2 la somma di € 20.000,00;
6. La Parte 2 non avrà nulla a pretendere sia sul libretto postale nr. 53015866 cointestato, sul conto cointestato all'Intesa Sanpaolo con i relativi investimenti e già chiuso dal Pt_1 così su tutti gli altri investimenti bancari e postali nella titolarità del sig. Pt_1 e sulla somma ricavata dal Pt_1 dalla vendita dell'appartamento sito in Piacenza alla Via Marina, 12;
Le parti hanno dichiarato di essere soddisfatti degli accordi e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro;
•
Spese legali compensate tra le parti.
•
All'udienza cartolare del 15.07.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti richiamato integralmente in parte motiva;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Maria Rita Guarino
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
-Giudice relatore - Dott.ssa Maria Rita Guarino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
,rappresentato e difeso dall'Avv.to Della Marca Carmela e
[...] Parte_2
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferrara Tiziana
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Persona_1 Persona_1• La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) con domicilio privilegiato presso la madre con la quale attualmente convive in San Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli, 23, convenendo che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
I genitori, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni
•
maggiormente rappresentative nell'interesse di Persona_1 tenendo conto della sua capacità, delle sue
,
aspirazioni e delle sue attitudini con l'unica eccezione che, per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge La minore vivrà presso la casa familiare in San Felice a C.llo (CE) unitamente alla sig.ra Parte_2 con residenza
•
dichiarata, mentre il sig. Pt_1 entro gg.15 dalla sottoscrizione della presente provvederà a spostare la sua residenza dalla casa familiare, dando atto fin da subito che ha già prelevato tutti i suoi effetti personali dalla stessa casa;
Fermo restante il diritto di ciascuna parte di scegliere liberamente in progresso di tempo residenza e/o domicilio dove riterranno opportuno, si impegnano ad evitare per motivi futili trasferimenti fuori regione nell'interesse della figlia e del suo percorso scolastico, ed in caso contrario con l'obbligo di comunicare le variazioni di residenza nell'esclusivo interesse della figlia finché è minore;
Le parti sono libere di iniziare una nuova convivenza con un'altra persona solo se tale relazione è stabile ed
.
accettata dalla minore, diversamente la minore potrà scegliere liberamente di andare a vivere dall'altro genitore;
durante la settimanaPersona_1Il sig Pt 1 potrà vedere e tenere con sé la figli
•
ogni qual volta ne ha la possibilità previo avviso alla mamma ed alla minore almeno 24 ore prima, ma tenendo conto degli impegni scolastici, familiari, ludici della minore.
Comunque il padre terrà la propria figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
•
vedrà la figlia per tre giorni a settimana e precisamente il Lunedi/mercoledi e giovedi per
15 minuti al suo rientro da lavoro e per gli altri giorni che non la vede la può sentire con videochiamate o telefonicamente nonché a settimane alterne dal Venerdì dalle ore 17.00 al sabato alle ore 17.00
(in caso di uscite o cena con il padre la minore potrà essere accompagnata entro le 23:00 previo avviso alla madre, entro le ore 12.00 dello stesso giorno) o dal sabato ore 17.00 alla domenica ore 17.00 tenendo conto delle esigenze padre - figlia;
in tutti i predetti giorni in cui la figlia sarà affidata al padre, lo stesso preleverà la minore presso la residenza della sig.ra Parte_2 e la riaccompagnerà negli orari previsti. Nel caso la Parte_2 dovesse cambiare residenza attuale per trasferirsi in altro Comune a questo punto il Pt_1 provvederà a prelevare la figlia presso la residenza della madre e quest'ultima provvederà a ritirarla presso la residenza del Pt_1 negli orari previsti;
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà in maniera equa le giornate di festa
•
con i genitori - alternativamente dal 23 dicembre ore 11 al 27 dicembre ore 11 oppure dal 30 dicembre ore 11 al
2 gennaio ore 11, la befana alternativamente di mattina dalle ore 11 alle ore 16 o dalle ore 16 alle ore 21; le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell' EL e viceversa dalle ore 10 alle ore 20; per il periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà una settimana nel mese di giugno, due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto - consecutive con il padre e i restanti giorni pari ad una settimana nel mese di giugno, due settimane di luglio e due settimane ad agosto consecutive con la madre. Ciascun genitore che avrà facoltà di portarsi con sé la minore deve informare comunque l'altro del luogo in cui si reca, il trasferimento all' estero non è consentito se non preventivamente concordato e può essere vietato per validi motivi.
Il padre dovrà comunicare la scelta del periodo in cui ritiene di avere la minore e non potrà scegliere i giorni indicandoli non consecutivi e non con settimane centrale al mese ma i giorni vanno indicati: 1/15 o 16/31 (alternando i periodi nei due mesi e non consecutivi tra loro), e vanno comunicati entro e non oltre il 30 marzo al fine di consentire alla Parte_2 di poter organizzare le sue ferie lavorative. Diversamente se il Pt_1 non comunica con nota scritta (e-mail, pec, messaggio WhatsApp, telegramma o lettera), si intende rinunciato il diritto di avere con sé la minore per le vacanze estive.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale
•
pranzo o cena con uno dei genitori. La figlia trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui, la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre con lei
Nel caso in cui la minore si ammali di una normale influenza, il padre verrà avvisato solo con messaggio, mentre
•
verrà contattato immediatamente in caso di emergenza medica che riguarda la figlia;
Il sig. Pt 1 si impegna a versare, a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma complessiva di euro
300,00 mensili da corrispondersi per ogni mese di riferimento entro il giorno 5 dello stesso mese, a mezzo bonifico su coordinate iban indicate della sig.ra (la somma sarà rivalutata automaticamenteParte_2
e annualmente secondo variazione degli indici Istat); parimenti si impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'afferente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che è qui da intendersi integralmente riportato.
L'assegno unico statale destinato ai figli minori verrà ripartito nella misura del 50% tra le parti;
Le spese mediche relative alla minore verranno detratte nella misura del 50% tra le parti;
•
I genitori impegnano a tenere fede all'accordo ed adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in un'ottica di comune collaborazione e correttezza, al fine di tutelare la serena crescita di Persona_1 evitando di coinvolgere la minore in dinamiche lesive, pregiudizievoli و
e dannose per la medesima creando comunque alla stessa piena autonomia e di essere consultata e posta al centro delle decisioni e comunicazioni.
Le parti con il presente atto dichiarano di voler dividere anche i seguenti beni indivisi al momento della sottoscrizione
.
del presente atto e precisamente quanto segue:
1. Il sig. Pt 1 si impegna a restituire alla sig.ra Parte_2
Cornici in argento appartenenti alla famiglia Parte_2
Gli oggetti d'oro appartenenti alla sig.ra Parte_2 e ai suoi fratelli;
Gli oggetti d'oro appartenenti alla minore - facendo un inventario;
Restituzione di due mazzi di chiavi dell'immobile sito in San Felice a C.llo alla via Napoli e quello in via San Vincenzo;
2. La sig.ra Parte 2 si impegna a chiudere il conto cointestato ed attivo alla CP_1 ntro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente;
3. Le parti si impegnano a chiudere il libretto postale nr. 53015866 cointestato entro gg. 15 dalla sottoscrizione del presente atto ed il saldo resterà nella esclusiva disponibilità del Pt_1 4. Le parti reciprocamente si impegnano a chiedere il rimborso e a dividere nella misura del 50% i buoni postali cointestati ed ammontanti ad un importo complessivo di circa 12.500,00 euro di investimento (si dividerà la somma maturata con gli interessi) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra Parte_2 una somma pari ad euro 20.000,00 a titolo di conguagli a condizione che siano stati ottemperati tutti gli obblighi di cui innanzi e che le parti si impegnano a confermare le condizioni del presente ricorso con le note di trattazione scritta. In caso contrario il Pt_1 potrà richiedere alla Parte_2 la somma di € 20.000,00;
6. La Parte 2 non avrà nulla a pretendere sia sul libretto postale nr. 53015866 cointestato, sul conto cointestato all'Intesa Sanpaolo con i relativi investimenti e già chiuso dal Pt_1 così su tutti gli altri investimenti bancari e postali nella titolarità del sig. Pt_1 e sulla somma ricavata dal Pt_1 dalla vendita dell'appartamento sito in Piacenza alla Via Marina, 12;
Le parti hanno dichiarato di essere soddisfatti degli accordi e di non aver altro da pretendere l'uno dall'altro;
•
Spese legali compensate tra le parti.
•
All'udienza cartolare del 15.07.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti richiamato integralmente in parte motiva;
2. dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Maria Rita Guarino