Articolo 5 della Legge 11 giugno 1974, n. 252
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 luglio 1974
Art. 5.
I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreche' il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione e' escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Entrata in vigore il 9 luglio 1974
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