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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14958 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 5901/2025 del
Ruolo Generale e promosso da
, nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Caposile n. 6, presso lo studio dell'avv. Federico Canonici, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
[...]
n. 12, presso lo studio della avvocatura generale dello Stato, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare il diritto degli istanti al ricongiungimento familiare e per l'effetto
consentire la legalizzazione dei relativi documenti e la loro successiva
acquisizione da parte dell'Ambasciata ai fini della rivalutazione delle domande di visto. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori ai sensi di
legge'.
Per parte resistente:
'…rigettare il ricorso di controparte perché inammissibile e, in ogni caso,
infondato; con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede l'annullamento del Parte_2
provvedimento di diniego di visto di ingresso pronunciato dall'ambasciata di ai danni del coniuge e del figlio. Evidenzia il ricorrente CP_2
l'illegittimità del provvedimento adottato dall'autorità amministrativa nella parte in cui ha ritenuto non idoneamente documentati i rapporti di coniugio e filiazione.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto i CP_1
motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto evidenziarsi come legittimato a contraddire alla corrente azione sia soltanto il Controparte_1
, atteso che l'Ambasciata ad , pure indicata in ricorso
[...] CP_2
come parte convenuta, risulta priva di qualsivoglia soggettività giuridica,
poiché mera articolazione interna del primo.
Sempre in via preliminare deve darsi atto dell'intervenuta mutatio libelli
contenuta nelle note depositate dal ricorrente in data 6 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. Posto, infatti, che con lo scritto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto '…nel merito, [di] annullare i
provvedimenti [di dinego del visto] impugnati, in quanto illegittimi', deve considerarsi nuova, in quanto avente diverso petitum, la domanda contenuta nelle predette note, laddove il ricorrente chiede di '…accertare il
diritto degli istanti al ricongiungimento familiare e per l'effetto consentire la
legalizzazione dei relativi documenti e la loro successiva acquisizione da
parte dell'Ambasciata ai fini della rivalutazione delle domande di visto'.
Tale domanda deve considerarsi inammissibile alla luce delle preclusioni connesse al rito sommario di cognizione, che permette di ampliare il thema
decidendum unicamente in presenza delle condizioni, non ricorrenti nel caso di specie, di cui al comma 4 dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Quanto invece alla domanda originariamente proposta, deve anzi tutto precisarsi, in punto di diritto, come l'azione prevista dal combinato disposto degli artt. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e 20 del d.lgs. 1 settembre
2011 n. 150 non possa qualificarsi come impugnazione in senso tecnico del provvedimento amministrativo, avendo a oggetto il diritto soggettivo dei familiari dell'istante all'ingresso sul territorio italiano. Ne consegue che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, potendo avere rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettano sull'attività in concreto svolta dalla autorità procedente al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta. Deve
quindi escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sull'asserita invalidità della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante a conseguire il rilascio dei titoli di ingresso in favore dei familiari. Pertanto, per evitare la sua inammissibilità, la domanda proposta nel merito non può che essere riqualificata come richiesta di condanna delle controparti al rilascio dei visti denegati in sede amministrativa.
Ciò chiarito, tale domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_3
della rappresentanza diplomatica e che è finalizzato all'accertamento del rapporto di coniugio o di parentela tra il richiedente ed il beneficiario della procedura di ricongiungimento.
Orbene, nel caso di specie, deve rammentarsi che il diniego dei visti di ingresso è stato motivato dall'ambasciata in ragione del fatto che non è
stata depositata documentazione debitamente legalizzata che attestasse i rapporti di coniugio e filiazione tra il ricorrente e i beneficiari della procedura di ricongiungimento. Tale carenza permane nel corrente giudizio giacché parte ricorrente ha prodotto in atti le relative certificazioni (doc. 3 e 4 allegati allo scritto introduttivo del giudizio) prive delle richieste e necessarie formalità.
CP_ Appare necessario rammentare al riguardo che l'utilizzabilità in di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni tra le quali in primis l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218, un principio di fondo di mutuo riconoscimento.
Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente tuttavia che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza)
e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore,
della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto. Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti
formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale'.
Va precisato che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto mentre l'autentica consta nella certificazione eseguita con le modalità previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un qualsiasi soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui
'…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e
mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari
delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e
documenti; se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di
altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità
consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente,
senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri
opportuni mezzi di accertamento' tra i quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Orbene, ciò detto, appare agevole verificare come i documenti depositati da parte ricorrente non presentino le formalità richieste dalla legge,
essendo unicamente assistiti dalla traduzione in lingua italiana.
Tale carenza, che impedisce di apprezzare positivamente sul piano probatorio la documentazione versata in atti, non può essere di poi supplita da quanto evidenziato dal ricorrente con la memoria del 6 ottobre 2025,
secondo cui '…la successiva eccezione di carenza documentale sollevata
dall è imputabile a una disfunzione interna dell'ente ausiliario CP_2
dell'Amministrazione, o eventualmente dello stesso Ufficio Consolare, e
non a inerzia o colpa del ricorrente, che aveva correttamente avviato la
procedura di legalizzazione ed era in attesa del relativo esito'. Di una siffatta evenienza, della quale, anche alla luce delle difese della parte resistente e della documentazione da questa depositata, non vi è prova in atti, non esime in ogni caso il ricorrente dal fornire in sede giurisdizionale adeguata dimostrazione dei rapporti di coniugio e di filiazione correnti con i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 5901/2025 del
Ruolo Generale e promosso da
, nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Caposile n. 6, presso lo studio dell'avv. Federico Canonici, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
[...]
n. 12, presso lo studio della avvocatura generale dello Stato, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare il diritto degli istanti al ricongiungimento familiare e per l'effetto
consentire la legalizzazione dei relativi documenti e la loro successiva
acquisizione da parte dell'Ambasciata ai fini della rivalutazione delle domande di visto. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori ai sensi di
legge'.
Per parte resistente:
'…rigettare il ricorso di controparte perché inammissibile e, in ogni caso,
infondato; con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, chiede l'annullamento del Parte_2
provvedimento di diniego di visto di ingresso pronunciato dall'ambasciata di ai danni del coniuge e del figlio. Evidenzia il ricorrente CP_2
l'illegittimità del provvedimento adottato dall'autorità amministrativa nella parte in cui ha ritenuto non idoneamente documentati i rapporti di coniugio e filiazione.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto i CP_1
motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto evidenziarsi come legittimato a contraddire alla corrente azione sia soltanto il Controparte_1
, atteso che l'Ambasciata ad , pure indicata in ricorso
[...] CP_2
come parte convenuta, risulta priva di qualsivoglia soggettività giuridica,
poiché mera articolazione interna del primo.
Sempre in via preliminare deve darsi atto dell'intervenuta mutatio libelli
contenuta nelle note depositate dal ricorrente in data 6 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. Posto, infatti, che con lo scritto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto '…nel merito, [di] annullare i
provvedimenti [di dinego del visto] impugnati, in quanto illegittimi', deve considerarsi nuova, in quanto avente diverso petitum, la domanda contenuta nelle predette note, laddove il ricorrente chiede di '…accertare il
diritto degli istanti al ricongiungimento familiare e per l'effetto consentire la
legalizzazione dei relativi documenti e la loro successiva acquisizione da
parte dell'Ambasciata ai fini della rivalutazione delle domande di visto'.
Tale domanda deve considerarsi inammissibile alla luce delle preclusioni connesse al rito sommario di cognizione, che permette di ampliare il thema
decidendum unicamente in presenza delle condizioni, non ricorrenti nel caso di specie, di cui al comma 4 dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Quanto invece alla domanda originariamente proposta, deve anzi tutto precisarsi, in punto di diritto, come l'azione prevista dal combinato disposto degli artt. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e 20 del d.lgs. 1 settembre
2011 n. 150 non possa qualificarsi come impugnazione in senso tecnico del provvedimento amministrativo, avendo a oggetto il diritto soggettivo dei familiari dell'istante all'ingresso sul territorio italiano. Ne consegue che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, potendo avere rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettano sull'attività in concreto svolta dalla autorità procedente al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta. Deve
quindi escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sull'asserita invalidità della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante a conseguire il rilascio dei titoli di ingresso in favore dei familiari. Pertanto, per evitare la sua inammissibilità, la domanda proposta nel merito non può che essere riqualificata come richiesta di condanna delle controparti al rilascio dei visti denegati in sede amministrativa.
Ciò chiarito, tale domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_3
della rappresentanza diplomatica e che è finalizzato all'accertamento del rapporto di coniugio o di parentela tra il richiedente ed il beneficiario della procedura di ricongiungimento.
Orbene, nel caso di specie, deve rammentarsi che il diniego dei visti di ingresso è stato motivato dall'ambasciata in ragione del fatto che non è
stata depositata documentazione debitamente legalizzata che attestasse i rapporti di coniugio e filiazione tra il ricorrente e i beneficiari della procedura di ricongiungimento. Tale carenza permane nel corrente giudizio giacché parte ricorrente ha prodotto in atti le relative certificazioni (doc. 3 e 4 allegati allo scritto introduttivo del giudizio) prive delle richieste e necessarie formalità.
CP_ Appare necessario rammentare al riguardo che l'utilizzabilità in di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni tra le quali in primis l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218, un principio di fondo di mutuo riconoscimento.
Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è sufficiente tuttavia che porti il relativo nomen iuris ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento, ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano (c.d. principio di equivalenza)
e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore,
della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto. Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3 dell'art. 33 del d.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme sugli atti e documenti
formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed] agli atti e documenti
[in questione], redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale'.
Va precisato che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto mentre l'autentica consta nella certificazione eseguita con le modalità previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un qualsiasi soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui
'…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e
mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari
delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e
documenti; se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di
altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità
consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente,
senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri
opportuni mezzi di accertamento' tra i quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Orbene, ciò detto, appare agevole verificare come i documenti depositati da parte ricorrente non presentino le formalità richieste dalla legge,
essendo unicamente assistiti dalla traduzione in lingua italiana.
Tale carenza, che impedisce di apprezzare positivamente sul piano probatorio la documentazione versata in atti, non può essere di poi supplita da quanto evidenziato dal ricorrente con la memoria del 6 ottobre 2025,
secondo cui '…la successiva eccezione di carenza documentale sollevata
dall è imputabile a una disfunzione interna dell'ente ausiliario CP_2
dell'Amministrazione, o eventualmente dello stesso Ufficio Consolare, e
non a inerzia o colpa del ricorrente, che aveva correttamente avviato la
procedura di legalizzazione ed era in attesa del relativo esito'. Di una siffatta evenienza, della quale, anche alla luce delle difese della parte resistente e della documentazione da questa depositata, non vi è prova in atti, non esime in ogni caso il ricorrente dal fornire in sede giurisdizionale adeguata dimostrazione dei rapporti di coniugio e di filiazione correnti con i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 (di cui euro
851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino