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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
• (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1965;
• (C.F.: ), nata a [...] l'[...]; Parte_2 C.F._2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore, (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], residenti in [...], Parco del C.F._3
Morgione 14, elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'avv.
Ennio Cerio, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Carmine Piano;
(parte attrice)
contro
:
• (C.F. & P.IVA: Controparte_1
), in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Campobasso, via N. Sauro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Biello, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• , (C.F.: ), domiciliato ad Agnone (IS), via Parte_3 C.F._4
Vittorio Veneto n. 91, elettivamente domiciliato in Isernia, via Dante Alighieri n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marinelli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuti)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e , in Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore – premesso che quest'ultimo Persona_1 aveva subito gravi danni in conseguenza della tardiva rimozione di una scheggia di vetro dal proprio arto da parte dei sanitari dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, ritardo dipeso, a sua volta, dall'intempestiva diagnosi relativa alla presenza di tale corpo estraneo – hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., convenendo, quindi, in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
(d'ora in avanti: e (in Controparte_1 CP_1 Parte_3 qualità, rispettivamente, di struttura sanitaria che aveva preso in cura il minore e di medico radiologo che aveva effettuato le radiografie), per sentir condannare gli stessi – previo accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento del contratto di spedalità concluso inter partes e di quella extracontrattuale del medico radiologo, – al risarcimento di tutti i danni, Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore stesso in conseguenza di tale fatto.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 05/09/2018, dopo aver colpito accidentalmente, con un calcio, il vetro di un portone nel corso di una partita di calcio con gli amici nella piazza del paese di Ripalimosani,
era stato condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Persona_1
Campobasso e che, nel corso della visita, ricevute le prime cure, lo stesso era stato sottoposto a radiografia alla gamba destra, esaminata la quale il medico responsabile dell'U.O.C. di radiodiagnostica, (odierno convenuto), aveva formulato la diagnosi di Parte_3
“non evidenti lesioni ossee di natura traumatica apprezzabili con la metodica. Conservati rapporti articolari. Non evidenti immagini ad elevata densità proiettivamente in corrispondenza dei tessuti molli della gamba compatibili con corpi estranei”;
- che, nonostante le medicazioni effettuate e la terapia antibiotica prescritta, il minore, nei giorni successivi, aveva continuato ad avvertire un forte dolore alla gamba destra e al piede destro e che, pertanto, vedendo che la ferita era ancora soggetta a consistente sanguinamento oltre che a fuoriuscita di liquido pus, lo stesso si era recato più volte al pronto soccorso dell'ospedale
Cardarelli di Campobasso per farsi medicare;
- che, in occasione dell'ultimo accesso, avvenuto in data 14/11/2018, il minore veniva sottoposto a nuova radiografia, da cui emergeva una compatibilità delle immagini con la presenza di un corpo estraneo, di talché il minore veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza presso l'U.O.C. di ortopedia e traumatologia per “rimozione corpo estraneo”;
- che, a seguito dell'intervento, il minore riportava danni neurologici al nervo tibiale;
- che tale deficit neurologico era una diretta conseguenza della negligenza dei sanitari, che non avevano riscontrato, nell'immediatezza del primo accesso al pronto soccorso, la presenza del corpo estraneo all'interno della gamba, che, a causa di ciò, permaneva nell'arto del ragazzo dal 05/09/2018 (data del sinistro) al 14/11/2018 (data dell'intervento di rimozione);
- che tali danni avevano avuto ulteriori ripercussioni sulla vita quotidiana del minore, atteso che questi non veniva ammesso all'anno scolastico successivo ed era, altresì, stato costretto a richiedere un esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica per l'anno scolastico
2018/2019, rinunciando anche all'iscrizione presso la scuola di calcio “Campobasso
Academy”.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore in conseguenza della condotta dei sanitari e, nello specifico, così quantificati:
• € 16.776,37, a titolo di danno non patrimoniale cd. biologico, per il periodo di invalidità temporanea e per l'invalidità permanente sofferta dal minore;
• € 1.646,70, a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche sostenute;
• € 25.000,00, a titolo di danno non patrimoniale cd. morale e/o esistenziale, per la perdita dell'anno scolastico 2018/2019, per la rinuncia all'iscrizione alla scuola calcio “Campobasso
Academy” nonché per l'esonero dalla frequenza della materia di educazione fisica durante l'anno scolastico 2018/2019.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, la trasformazione del rito in CP_1 ordinario di cognizione, e contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La parte convenuta, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità della presente domanda di merito, in quanto proposta tardivamente rispetto ai termini perentori previsti ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017 ed eccependo, altresì, in ogni caso, la nullità della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto fondata su riproduzioni cartacee di referti non nella diretta disponibilità dei consulenti.
Quanto al merito della domanda, la parte convenuta ha, in particolare, contestato la sussistenza di una condotta negligente in capo ai sanitari durante il primo accesso al pronto soccorso, avvenuto in data
05/09/2018, avendo questi, al contrario, medicato correttamente la ferita sanguinante e avendo, anzi, richiesto un approfondimento radiografico le cui immagini, però, non erano chiaramente visibili, in quanto ostruite dalle medicazioni della ferita stessa.
In merito alle conseguenze neurologiche lamentate dalla parte attrice – e asseritamente riconducibili all'intempestività dell'intervento di rimozione –, la struttura sanitaria convenuta ha, poi, dedotto che le stesse sono, in realtà, ascrivibili esclusivamente alla portata lesiva, di per sé, dell'evento accidentale occorso al minore, e che non sarebbero, in ogni caso, dimostrati gli asseriti successivi accessi al pronto soccorso antecedenti rispetto al 14/11/2018, così come non sarebbero parimenti dimostrati gli ulteriori danni non patrimoniali lamentati dal minore e connessi, in particolare, al calo di rendimento scolastico.
La struttura convenuta ha concluso, quindi, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Si è costituito in giudizio , contestando l'avversa domanda attorea, in quando Parte_3 infondata nell'an, oltre che sproporzionata nel quantum, ritenuto eccessivo e non provato.
Il convenuto ha dedotto, in particolare, la correttezza del proprio operato, essendosi trovato a visionare delle immagini radiografiche di una gamba già medicata e con la ferita già suturata, circostanza che rendeva, così, confondibili gli eventuali corpi estranei ivi presenti con i dispositivi medici ivi collocati;
lo stesso ha, inoltre, allegato che le lesioni permanenti lamentate dagli attori sarebbero ascrivibili al solo sinistro occorso al minore, e non alla responsabilità dei sanitari intervenuti per prestagli le cure del caso.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa trasformazione del rito in giudizio ordinario di cognizione,
l'integrale rigetto della domanda promossa dagli attori e, in subordine, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale nonché mediante escussione di due testi di parte attrice e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata nell'an e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Occorre, preliminarmente, rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta avente ad oggetto l'asserita inammissibilità della domanda attorea per violazione dei CP_1 termini perentori stabiliti ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge 24/2017.
In materia di risarcimento da responsabilità sanitaria, infatti, costituisce condizione di procedibilità, per la proposizione della domanda risarcitoria dinanzi al giudice di merito, la preventiva instaurazione di un tentativo di conciliazione, attuato attraverso una consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa (ex art. 696-bis c.p.c.) ovvero, in alternativa, con la procedura di mediazione.
Viene, così, riconosciuta allo strumento negoziale la funzione di “filtro” di procedibilità, ciò al fine di verificare la possibilità di evitare, laddove possibile, il successivo processo di cognizione, anticipando la conciliazione delle parti e riducendo, così, i tempi necessari per conseguire un'effettiva tutela del diritto vantato dall'istante. In ogni caso, il giudizio di merito può essere, comunque, instaurato, una volta decorso il termine perentorio di sei mesi dalla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., e, in tal caso, gli effetti della domanda sono salvi se, entro il termine di novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio suddetto, il giudizio di merito medesimo viene introdotto.
Il rispetto del termine di novanta giorni per promuovere il giudizio di merito è funzionale, dunque, a salvare gli eventuali effetti sostanziali e processuali prodotti con la domanda ex art. 696-bis c.p.c., ma la proposizione di un'eventuale domanda “tardiva” rispetto alla scadenza del termine suddetto non comporta l'inammissibilità tout court della domanda proposta in via ordinaria, impedendo, al più, la possibilità di far valere, in quella sede, la salvezza degli effetti prodottisi con la presentazione del precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c., come, ad esempio, l'interruzione della prescrizione
(profilo che, però, nel caso di specie non rileva).
Deve, poi, essere superata l'ulteriore eccezione preliminare di parte convenuta avente ad CP_1 oggetto l'asserita nullità della perizia espletata nell'ambito dell'A.T.P., essendo stato espletato, nell'ambito del presente giudizio, un nuovo ed autonomo accertamento tecnico peritale.
Ciò premesso – e venendo, quindi, al merito della domanda di parte attrice – si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da a causa a causa Persona_1 del ritardo diagnostico in merito alla presenza di un corpo estraneo nell'arto del minore da parte del medico convenuto nonché, più in generale, da parte degli altri sanitari della struttura sanitaria.
In primo luogo, è opportuno distinguere la posizione della struttura sanitaria convenuta da quella del medico convenuto.
L'azione di responsabilità spiegata nei confronti della struttura sanitaria convenuta, infatti, deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto gli attori agiscono facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria stessa, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che gli odierni attori, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., peraltro, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
L'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, viceversa, assume le caratteristiche di una tipica azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), per la cui esistenza è necessaria l'allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e, quindi, anche della colpa del medico.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente provata, nell'an, e nei limiti di cui si dirà, sia la responsabilità della struttura (essendo emersi, da un lato, l'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con il danneggiato, e, dall'altro lato, il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, integrante il suddetto inadempimento, e i danni dallo stesso riportati), sia la responsabilità del medico convenuto.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di integrazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute, salvo quanto si dirà di seguito in ordine alla quantificazione del danno risarcibile e al mancato riconoscimento di talune voci di danno;
su cui: v. infra), è infatti emerso:
- che, all'atto del primo accesso al pronto soccorso, avvenuto in data 5 settembre 2018, è stata formulata al paziente una diagnosi errata e incompleta da parte dei sanitari intervenuti, in quanto, nel refertare una ferita lacero-contusa alla gamba destra, è stata erroneamente esclusa la presenza di corpi estranei di vetro, sebbene questi fossero chiaramente visibili dalle immagini dell'esame radiografico effettuato nella medesima occasione e sottoposto all'attenzione del medico responsabile, , odierno convenuto (cfr., in Parte_3 particolare, pag. 13 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il corpo estraneo era rappresentato da un frammento di vetro che, unitamente alle dimensioni dello stesso, alle caratteristiche di radiopacità e al dato anamnestico, non presentava nessun problema di riconoscimento”, e che lo stesso era, anzi, ben visibile, “soprattutto se correlato al dato anamnestico dal quale emerge che aveva sfondato una vetrata”); Persona_1
- che tale corpo estraneo era, invero, ben riconoscibile, non solo da parte del radiologo (medico specializzato nella lettura delle radiografie), ma anche da parte del medico del pronto soccorso e dell'ortopedico (cfr. pag. 13 della perizia, ove i consulenti affermano che “il frammento di vetro si presta all'osservazione non solo dello specialista in radiologia, ma anche del medico del pronto soccorso e dell'ortopedico, avendo una forma irregolarmente rettangolare con dimensioni di 5 cm x 3 cm circa e «altera» chiaramente – alla visione della lastra nella proiezione latero laterale – il normale decorso della corticale dell'osso, avendo caratteristiche di radiopacità ben evidenti”);
- che la mancata segnalazione, da parte del medico o, comunque, dei sanitari, del corpo estraneo nella gamba di non ha permesso un tempestivo intervento di rimozione, Persona_1 determinando, così, un prolungamento dei tempi necessari per addivenire alla guarigione a causa del processo infiammatorio infettivo locale che si era, ormai, scatenato con la permanenza del vetro (cfr., in particolare, pag. 22 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il mancato riscontro del corpo estraneo ha comportato un prolungamento della malattia traumatica, connesso ai processi infettivo-infiammatori da corpo estraneo, al ricovero per la rimozione postuma, al trattamento e riabilitazione post-rimozione”);
- che, nel corso dell'intervento di rimozione della scheggia, è stata presumibilmente inferta al paziente una “lesione del nervo tibiale posteriore del tipo assonotmesi” da cui sono derivati problemi di tipo neurologico, che venivano percepiti dal paziente subito dopo l'operazione
(cfr., in particolare, pag. 21 dell'elaborato peritale, ove si legge che “successivamente alle dimissioni (16/11/2018) iniziò ad accusare disturbi neurologici che lo Persona_1 portarono ad eseguire dapprima elettromiografia e successivamente visita neurologica, che permisero di giungere alla diagnosi di sofferenza assonale del nervo tibiale posteriore” e pag.
23 dello stesso elaborato peritale, ove si legge che “nel corso dell'intervento di rimozione si
è avuto, per altro errore (questa volta chirurgico), la lesione del nervo tibiale posteriore cui vanno ascritti gli attuali postumi neurologici”).
I CC.TT.UU. hanno quindi, concluso, nel senso che, nel complessivo iter clinico attuato dai sanitari,
è possibile individuare due errori che si sono sostanziati:
- nell'operato del dott. , e, più in generale, dei sanitari della struttura Parte_3 sanitaria convenuta, e, più nello specifico, nel mancato riconoscimento della scheggia di vetro con la radiografia alla gamba;
- successivamente, nella procurata lesione del nervo tibiale posteriore avvenuta durante l'intervento di rimozione della scheggia di vetro.
Più nello specifico, con riguardo alla mancata diagnosi e alle conseguenze di ciò, i CC.TT.UU. hanno chiarito che “ove il radiologo avesse visto la scheggia di vetro, il paziente sarebbe stato sottoposto ad intervento di rimozione, medicazione della ferita, sutura e fasciatura e/o stecca immobilizzante”,
e che, pertanto, “la guarigione sarebbe avvenuta nell'arco di 20-25 giorni con formazione di cicatrice” (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale, in atti). L'errata diagnosi, in altre parole, “ha prodotto sicuramente uno stato di malattia più lungo di quello che si sarebbe avuto eliminando mentalmente l'errore”; ciò in quanto “la persistenza della scheggia di vetro nei tessuti molli della gamba destra, con i conseguenti processi flogistici e infettivi, ha impedito la cicatrizzazione della ferita nei tempi fisiologici ed ha reso necessario un ricovero ospedaliero di due giorni (per la rimozione della scheggia), la necessità di applicazione di stecca gessata per due settimane ed almeno altri 15 giorni di rieducazione funzionale post-rimozione” (cfr. pag. 23 della perizia).
Nel giungere a tale conclusione, del resto, i CC.TT.UU. non hanno mancato di evidenziare un profilo di colpevolezza in capo al medico, atteso che, come chiarito dai CC.TT.UU. stessi, “il radiologo dovrebbe sempre indagare sull'eventuale presenza di corpi estranei in un reparto di emergenza (P.S.) ed essere consapevole di possibili complicanze che possano richiedere un intervento urgente” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, in atti).
Deve, quindi, in primo luogo, essere affermata la responsabilità solidale, del medico convenuto (ex art. 2043 c.c.) e della struttura sanitaria (ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.) per la mancata tempestiva diagnosi relativa alla presenza di un corpo estraneo nell'arto di , i quali devono, Persona_1 pertanto, essere chiamati a rispondere dei danni consistiti nell'aggravamento e nel prolungamento della malattia.
Quanto, poi, al nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni riportati dallo stesso danneggiato, il consulente ha affermato, in primo luogo, che, a causa della mancata segnalazione del corpo estraneo, si è verificato un prolungamento della convalescenza, con aggravio delle condizioni infiammatorie e infettive del paziente, dovute alla permanenza del vetro nella gamba.
Tale condizione non ha solo ritardato l'effettiva guarigione della ferita, ma ha, altresì, inciso sulla scelta delle procedure da attivare per la rimozione del frammento, comportando la necessità di intervenire chirurgicamente (cfr., in particolare, pag. 24 dell'elaborato peritale, ove si legge che “la persistenza della scheggia di vetro nei tessuti molli della gamba destra, con i conseguenti processi flogistici e infettivi, ha impedito la cicatrizzazione della ferita nei tempi fisiologici ed ha reso necessario un ricovero ospedaliero di due giorni (per la rimozione della scheggia), la necessità di applicazione di stecca gessata per due settimane ed almeno altri 15 giorni di rieducazione funzionale post-rimozione”. Come chiarito dai consulenti nell'elaborato peritale in atti, “ciò significa che una lesione traumatica che verosimilmente sarebbe guarita entro la fine di settembre 2018, per effetto dell'errore diagnostico radiologico ha comportato una malattia estesa a tutto il mese di ottobre, il mese di novembre e parte del mese di dicembre 2018: più di 75 giorni”). Deve, quindi, ritenersi provata la responsabilità della struttura sanitaria e del convenuto Pt_3 in solido tra loro, per il danno derivante dal protrarsi della malattia rispetto al tempo necessario per la sua guarigione, ove la diagnosi fosse stata tempestiva.
Tale tempo aggiuntivo è stato stimato, dal C.T.U., in complessivi 77 giorni, di cui:
- due giorni di invalidità temporanea totale;
- quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore degli odierni attori, quali genitori esercenti la responsabilità sul minore danneggiato, a titolo di risarcimento del danno per il periodo di inabilità temporanea totale e parziale al 75%, al 50% nonché al 25% sofferto dal danneggiato, in applicazione delle tabelle di
Milano per i danni di lieve entità, la somma complessiva pari ad € 1.974,83, di cui:
➢ € 110,48, per 2 giorni di invalidità temporanea totale;
➢ € 621,45, per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
➢ € 828,60, per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
➢ € 414,30, per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per quanto riguarda, invece, i problemi neurologici sopravvenuti (lesione del nervo tibiale), i
CC.TT.UU. hanno del tutto escluso che tale danno sia una diretta conseguenza della permanenza della scheggia di vetro nell'altro, evidenziando, al contrario, la loro riconducibilità ad una diversa ed ulteriore causa, da ravvisarsi nella scorretta esecuzione, da parte dell'equipe di sanitari intervenuti nell'operazione di rimozione del vetro, dell'intervento stesso.
Invero, non essendo emersi dolori astrattamente riconducibili a problemi di tipo neurologico nel periodo antecedente all'intervento chirurgico, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso dell'elevata probabilità logica che tali disturbi – effettivamente riscontrati dai consulenti – siano stati conseguenza dell'intervento chirurgico durante il quale, in fase di estrazione del corpo estraneo, sono stati verosimilmente toccati i nervi della gamba, provocando i postumi neurologici di cui il paziente è, per l'appunto, attualmente affetto (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, ove si legge che “probabilmente la lesione si è prodotta nel corso di rimozione della scheggia di vetro”, atteso che – come accertato dagli stessi CC.TT.UU. –, fino al momento del ricovero non erano segnalati disturbi neurologici, di talché la loro insorgenza – come si legge a pag. 20 – “è da collegare alla rimozione della scheggia”).
Ebbene, circa il nesso di causalità tra l'errata diagnosi (imputabile al convenuto e ai sanitari) e la lesione del nervo tibiale, i CC.TT.UU. hanno osservato che “dal momento che la causa sopravvenuta
è qualcosa di nuovo, è la concretizzazione di un rischio nuovo senza nessuna attinenza con il rischio innescato dal primo evento, nel caso concreto, la lesione del nervo tibiale posteriore nel corso dell'intervento di rimozione della scheggia di vetro costituisce un fatto nuovo, non legato alla persistenza della scheggia di vetro” e che, infatti, “nel corso dell'intervento di rimozione si è avuto, per altro errore (questa volta chirurgico) la lesione del nervo tibiale posteriore, cui vanno ascritti gli attuali postumi neurologici” (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU., in altre parole, hanno del tutto escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata tempestiva diagnosi della presenza di un corpo estraneo nell'arto del e, quindi, Per_1 tra la prolungata permanenza di tale corpo estraneo nell'arto del giovane – e la lesione del nervo tibiale, riconducibile, piuttosto, ad altra causa.
Di tale ulteriore errore medico, tuttavia, non possono essere chiamati a rispondere né il medico radiologo, (non sussistendo alcuna responsabilità, in capo allo stesso, per tale Parte_3 ulteriore evento), né, a ben vedere, la stessa struttura sanitaria convenuta, atteso che tale ulteriore
“inadempimento qualificato” da parte della struttura sanitaria, e consistito nella inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico, non è mai stato nemmeno allegato da parte dell'odierna parte attrice
(essendo, l'errore, emerso solo in sede di accertamento tecnico peritale disposto nel presente giudizio), la quale, infatti, ha sempre e solo allegato che anche la lesione del nervo tibiale fosse da ricondursi all'omessa tempestiva diagnosi circa la presenza del corpo estraneo nell'arto, circostanza, questa, tuttavia, come già osservato, da ritenersi radicalmente esclusa nel caso di specie, alla luce della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che – come chiarito dalla Suprema corte –, in tema di responsabilità sanitaria, nei rapporti con la struttura sanitaria convenuta (che, come visto, è chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.) vige l'onere, per l'attore, di allegare la sussistenza di un “inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno”, il che se, da un lato, non onera l'attore della necessità di individuare, esattamente, la condotta omessa o l'errore tecnico commesso, dall'altro lato, però, richiede che l'attore, quantomeno, individui la prestazione asseritamente mal adempiuta e ne ipotizzi il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 577/2008; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 26516/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, l'unico inadempimento qualificato allegato dalla parte attrice è stato quello relativo all'omessa e tempestiva diagnosi, e non anche quello relativo ad un errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, con la conseguenza per cui i danni derivanti da tale ulteriore inadempimento (in particolare: danni permanenti per la lesione del nervo tibiale, nella percentuale, stimata dai CC.TT.UU., pari al 7% di danno biologico) non possono in alcun modo essere riconosciuti in questa sede.
Del pari, non possono, quindi, essere riconosciuti, in questa sede, in favore della parte attrice, nemmeno gli ulteriori danni patrimoniali (spese mediche sostenute) e non patrimoniali cd. morali e/o esistenziali (in particolare: mancata frequentazione della scuola di calcio e della materia “educazione fisica” nonché calo di rendimento scolastico, che avrebbero potuto, verosimilmente, costituire la componente di danno morale del danno biologico e/o che avrebbero potuto incidere sulla personalizzazione del danno biologico riconosciuto), in assenza di prova circa la loro diretta riconducibilità al ritardo nella diagnosi e non, piuttosto, alla più importante lesione verificatasi in occasione dell'intervento di rimozione e causativa di un danno permanente.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo agli odierni convenuti, dei danni temporanei subiti da in occasione dell'omessa Persona_1 tempestiva diagnosi, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma pari ad € 1.974,83.
Le somme così liquidata non deve essere rivalutata, essendo stata la stessa già liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v.
Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del primo ingresso in pronto soccorso (05/09/2018), secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità
(così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nei limiti di un quinto (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), atteso l'esito complessivo della lite e l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum ed atteso, altresì, il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste, con compensazione, quindi, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti. Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da €
1.101,00 ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi, sia relativamente al presente giudizio, sia relativamente al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U. così come liquidate sia nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia in corso di causa, nell'ambito della presente fase di giudizio, essendo comunque emersa, dall'accertamento tecnico espletato, una responsabilità delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta la responsabilità di e dell' nella causazione dei Parte_3 CP_1 danni non patrimoniali temporanei subiti da in occasione dell'accesso al Persona_1 pronto soccorso del 5 settembre 2018 dell'omessa tempestiva diagnosi e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessivamente pari ad € 1.974,83 oltre interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, agli interessi legali, decorrenti dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna l' e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_1 Parte_3 di parte attrice, delle spese di lite sostenute per il presente giudizio nonché per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di un quinto, da distrarsi in favore degli avv.ti Ennio Cerio e Carmine Piano, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Pone definitivamente a carico dell' e di , in solido tra loro, CP_1 Parte_3 le spese di C.T.U., così come liquidate nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nonché in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021; promossa da:
• (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1965;
• (C.F.: ), nata a [...] l'[...]; Parte_2 C.F._2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore, (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], residenti in [...], Parco del C.F._3
Morgione 14, elettivamente domiciliati in Campobasso, via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'avv.
Ennio Cerio, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Carmine Piano;
(parte attrice)
contro
:
• (C.F. & P.IVA: Controparte_1
), in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Campobasso, via N. Sauro n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Biello, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
• , (C.F.: ), domiciliato ad Agnone (IS), via Parte_3 C.F._4
Vittorio Veneto n. 91, elettivamente domiciliato in Isernia, via Dante Alighieri n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marinelli, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(convenuti)
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 dicembre 2024 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., e , in Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore – premesso che quest'ultimo Persona_1 aveva subito gravi danni in conseguenza della tardiva rimozione di una scheggia di vetro dal proprio arto da parte dei sanitari dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, ritardo dipeso, a sua volta, dall'intempestiva diagnosi relativa alla presenza di tale corpo estraneo – hanno introdotto il giudizio di merito a seguito di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., convenendo, quindi, in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
(d'ora in avanti: e (in Controparte_1 CP_1 Parte_3 qualità, rispettivamente, di struttura sanitaria che aveva preso in cura il minore e di medico radiologo che aveva effettuato le radiografie), per sentir condannare gli stessi – previo accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento del contratto di spedalità concluso inter partes e di quella extracontrattuale del medico radiologo, – al risarcimento di tutti i danni, Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore stesso in conseguenza di tale fatto.
Parte attrice, in particolare, ha dedotto:
- che, in data 05/09/2018, dopo aver colpito accidentalmente, con un calcio, il vetro di un portone nel corso di una partita di calcio con gli amici nella piazza del paese di Ripalimosani,
era stato condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Persona_1
Campobasso e che, nel corso della visita, ricevute le prime cure, lo stesso era stato sottoposto a radiografia alla gamba destra, esaminata la quale il medico responsabile dell'U.O.C. di radiodiagnostica, (odierno convenuto), aveva formulato la diagnosi di Parte_3
“non evidenti lesioni ossee di natura traumatica apprezzabili con la metodica. Conservati rapporti articolari. Non evidenti immagini ad elevata densità proiettivamente in corrispondenza dei tessuti molli della gamba compatibili con corpi estranei”;
- che, nonostante le medicazioni effettuate e la terapia antibiotica prescritta, il minore, nei giorni successivi, aveva continuato ad avvertire un forte dolore alla gamba destra e al piede destro e che, pertanto, vedendo che la ferita era ancora soggetta a consistente sanguinamento oltre che a fuoriuscita di liquido pus, lo stesso si era recato più volte al pronto soccorso dell'ospedale
Cardarelli di Campobasso per farsi medicare;
- che, in occasione dell'ultimo accesso, avvenuto in data 14/11/2018, il minore veniva sottoposto a nuova radiografia, da cui emergeva una compatibilità delle immagini con la presenza di un corpo estraneo, di talché il minore veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza presso l'U.O.C. di ortopedia e traumatologia per “rimozione corpo estraneo”;
- che, a seguito dell'intervento, il minore riportava danni neurologici al nervo tibiale;
- che tale deficit neurologico era una diretta conseguenza della negligenza dei sanitari, che non avevano riscontrato, nell'immediatezza del primo accesso al pronto soccorso, la presenza del corpo estraneo all'interno della gamba, che, a causa di ciò, permaneva nell'arto del ragazzo dal 05/09/2018 (data del sinistro) al 14/11/2018 (data dell'intervento di rimozione);
- che tali danni avevano avuto ulteriori ripercussioni sulla vita quotidiana del minore, atteso che questi non veniva ammesso all'anno scolastico successivo ed era, altresì, stato costretto a richiedere un esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica per l'anno scolastico
2018/2019, rinunciando anche all'iscrizione presso la scuola di calcio “Campobasso
Academy”.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna degli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal minore in conseguenza della condotta dei sanitari e, nello specifico, così quantificati:
• € 16.776,37, a titolo di danno non patrimoniale cd. biologico, per il periodo di invalidità temporanea e per l'invalidità permanente sofferta dal minore;
• € 1.646,70, a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche sostenute;
• € 25.000,00, a titolo di danno non patrimoniale cd. morale e/o esistenziale, per la perdita dell'anno scolastico 2018/2019, per la rinuncia all'iscrizione alla scuola calcio “Campobasso
Academy” nonché per l'esonero dalla frequenza della materia di educazione fisica durante l'anno scolastico 2018/2019.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, la trasformazione del rito in CP_1 ordinario di cognizione, e contestando, nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La parte convenuta, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità della presente domanda di merito, in quanto proposta tardivamente rispetto ai termini perentori previsti ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017 ed eccependo, altresì, in ogni caso, la nullità della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto fondata su riproduzioni cartacee di referti non nella diretta disponibilità dei consulenti.
Quanto al merito della domanda, la parte convenuta ha, in particolare, contestato la sussistenza di una condotta negligente in capo ai sanitari durante il primo accesso al pronto soccorso, avvenuto in data
05/09/2018, avendo questi, al contrario, medicato correttamente la ferita sanguinante e avendo, anzi, richiesto un approfondimento radiografico le cui immagini, però, non erano chiaramente visibili, in quanto ostruite dalle medicazioni della ferita stessa.
In merito alle conseguenze neurologiche lamentate dalla parte attrice – e asseritamente riconducibili all'intempestività dell'intervento di rimozione –, la struttura sanitaria convenuta ha, poi, dedotto che le stesse sono, in realtà, ascrivibili esclusivamente alla portata lesiva, di per sé, dell'evento accidentale occorso al minore, e che non sarebbero, in ogni caso, dimostrati gli asseriti successivi accessi al pronto soccorso antecedenti rispetto al 14/11/2018, così come non sarebbero parimenti dimostrati gli ulteriori danni non patrimoniali lamentati dal minore e connessi, in particolare, al calo di rendimento scolastico.
La struttura convenuta ha concluso, quindi, chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Si è costituito in giudizio , contestando l'avversa domanda attorea, in quando Parte_3 infondata nell'an, oltre che sproporzionata nel quantum, ritenuto eccessivo e non provato.
Il convenuto ha dedotto, in particolare, la correttezza del proprio operato, essendosi trovato a visionare delle immagini radiografiche di una gamba già medicata e con la ferita già suturata, circostanza che rendeva, così, confondibili gli eventuali corpi estranei ivi presenti con i dispositivi medici ivi collocati;
lo stesso ha, inoltre, allegato che le lesioni permanenti lamentate dagli attori sarebbero ascrivibili al solo sinistro occorso al minore, e non alla responsabilità dei sanitari intervenuti per prestagli le cure del caso.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa trasformazione del rito in giudizio ordinario di cognizione,
l'integrale rigetto della domanda promossa dagli attori e, in subordine, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., la causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale nonché mediante escussione di due testi di parte attrice e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 dicembre 2024, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda è parzialmente fondata nell'an e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Occorre, preliminarmente, rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta avente ad oggetto l'asserita inammissibilità della domanda attorea per violazione dei CP_1 termini perentori stabiliti ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge 24/2017.
In materia di risarcimento da responsabilità sanitaria, infatti, costituisce condizione di procedibilità, per la proposizione della domanda risarcitoria dinanzi al giudice di merito, la preventiva instaurazione di un tentativo di conciliazione, attuato attraverso una consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa (ex art. 696-bis c.p.c.) ovvero, in alternativa, con la procedura di mediazione.
Viene, così, riconosciuta allo strumento negoziale la funzione di “filtro” di procedibilità, ciò al fine di verificare la possibilità di evitare, laddove possibile, il successivo processo di cognizione, anticipando la conciliazione delle parti e riducendo, così, i tempi necessari per conseguire un'effettiva tutela del diritto vantato dall'istante. In ogni caso, il giudizio di merito può essere, comunque, instaurato, una volta decorso il termine perentorio di sei mesi dalla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., e, in tal caso, gli effetti della domanda sono salvi se, entro il termine di novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio suddetto, il giudizio di merito medesimo viene introdotto.
Il rispetto del termine di novanta giorni per promuovere il giudizio di merito è funzionale, dunque, a salvare gli eventuali effetti sostanziali e processuali prodotti con la domanda ex art. 696-bis c.p.c., ma la proposizione di un'eventuale domanda “tardiva” rispetto alla scadenza del termine suddetto non comporta l'inammissibilità tout court della domanda proposta in via ordinaria, impedendo, al più, la possibilità di far valere, in quella sede, la salvezza degli effetti prodottisi con la presentazione del precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c., come, ad esempio, l'interruzione della prescrizione
(profilo che, però, nel caso di specie non rileva).
Deve, poi, essere superata l'ulteriore eccezione preliminare di parte convenuta avente ad CP_1 oggetto l'asserita nullità della perizia espletata nell'ambito dell'A.T.P., essendo stato espletato, nell'ambito del presente giudizio, un nuovo ed autonomo accertamento tecnico peritale.
Ciò premesso – e venendo, quindi, al merito della domanda di parte attrice – si osserva che gli odierni attori hanno agito chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da a causa a causa Persona_1 del ritardo diagnostico in merito alla presenza di un corpo estraneo nell'arto del minore da parte del medico convenuto nonché, più in generale, da parte degli altri sanitari della struttura sanitaria.
In primo luogo, è opportuno distinguere la posizione della struttura sanitaria convenuta da quella del medico convenuto.
L'azione di responsabilità spiegata nei confronti della struttura sanitaria convenuta, infatti, deve essere correttamente qualificata come responsabilità contrattuale (rectius: da inadempimento), in quanto gli attori agiscono facendo valere l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria stessa, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che gli odierni attori, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando, piuttosto, su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., peraltro, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
L'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, viceversa, assume le caratteristiche di una tipica azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), per la cui esistenza è necessaria l'allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e, quindi, anche della colpa del medico.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente provata, nell'an, e nei limiti di cui si dirà, sia la responsabilità della struttura (essendo emersi, da un lato, l'inesatto adempimento, da parte della struttura sanitaria odierna convenuta, del contratto cd. di spedalità concluso con il danneggiato, e, dall'altro lato, il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, integrante il suddetto inadempimento, e i danni dallo stesso riportati), sia la responsabilità del medico convenuto.
Dalla C.T.U. espletata in corso di causa (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche alla luce dei chiarimenti resi in sede di integrazione, oltre che da puntuale confutazione delle osservazioni critiche mosse dai consulenti tecnici delle parti convenute, salvo quanto si dirà di seguito in ordine alla quantificazione del danno risarcibile e al mancato riconoscimento di talune voci di danno;
su cui: v. infra), è infatti emerso:
- che, all'atto del primo accesso al pronto soccorso, avvenuto in data 5 settembre 2018, è stata formulata al paziente una diagnosi errata e incompleta da parte dei sanitari intervenuti, in quanto, nel refertare una ferita lacero-contusa alla gamba destra, è stata erroneamente esclusa la presenza di corpi estranei di vetro, sebbene questi fossero chiaramente visibili dalle immagini dell'esame radiografico effettuato nella medesima occasione e sottoposto all'attenzione del medico responsabile, , odierno convenuto (cfr., in Parte_3 particolare, pag. 13 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il corpo estraneo era rappresentato da un frammento di vetro che, unitamente alle dimensioni dello stesso, alle caratteristiche di radiopacità e al dato anamnestico, non presentava nessun problema di riconoscimento”, e che lo stesso era, anzi, ben visibile, “soprattutto se correlato al dato anamnestico dal quale emerge che aveva sfondato una vetrata”); Persona_1
- che tale corpo estraneo era, invero, ben riconoscibile, non solo da parte del radiologo (medico specializzato nella lettura delle radiografie), ma anche da parte del medico del pronto soccorso e dell'ortopedico (cfr. pag. 13 della perizia, ove i consulenti affermano che “il frammento di vetro si presta all'osservazione non solo dello specialista in radiologia, ma anche del medico del pronto soccorso e dell'ortopedico, avendo una forma irregolarmente rettangolare con dimensioni di 5 cm x 3 cm circa e «altera» chiaramente – alla visione della lastra nella proiezione latero laterale – il normale decorso della corticale dell'osso, avendo caratteristiche di radiopacità ben evidenti”);
- che la mancata segnalazione, da parte del medico o, comunque, dei sanitari, del corpo estraneo nella gamba di non ha permesso un tempestivo intervento di rimozione, Persona_1 determinando, così, un prolungamento dei tempi necessari per addivenire alla guarigione a causa del processo infiammatorio infettivo locale che si era, ormai, scatenato con la permanenza del vetro (cfr., in particolare, pag. 22 dell'elaborato peritale, in atti, ove si legge che “il mancato riscontro del corpo estraneo ha comportato un prolungamento della malattia traumatica, connesso ai processi infettivo-infiammatori da corpo estraneo, al ricovero per la rimozione postuma, al trattamento e riabilitazione post-rimozione”);
- che, nel corso dell'intervento di rimozione della scheggia, è stata presumibilmente inferta al paziente una “lesione del nervo tibiale posteriore del tipo assonotmesi” da cui sono derivati problemi di tipo neurologico, che venivano percepiti dal paziente subito dopo l'operazione
(cfr., in particolare, pag. 21 dell'elaborato peritale, ove si legge che “successivamente alle dimissioni (16/11/2018) iniziò ad accusare disturbi neurologici che lo Persona_1 portarono ad eseguire dapprima elettromiografia e successivamente visita neurologica, che permisero di giungere alla diagnosi di sofferenza assonale del nervo tibiale posteriore” e pag.
23 dello stesso elaborato peritale, ove si legge che “nel corso dell'intervento di rimozione si
è avuto, per altro errore (questa volta chirurgico), la lesione del nervo tibiale posteriore cui vanno ascritti gli attuali postumi neurologici”).
I CC.TT.UU. hanno quindi, concluso, nel senso che, nel complessivo iter clinico attuato dai sanitari,
è possibile individuare due errori che si sono sostanziati:
- nell'operato del dott. , e, più in generale, dei sanitari della struttura Parte_3 sanitaria convenuta, e, più nello specifico, nel mancato riconoscimento della scheggia di vetro con la radiografia alla gamba;
- successivamente, nella procurata lesione del nervo tibiale posteriore avvenuta durante l'intervento di rimozione della scheggia di vetro.
Più nello specifico, con riguardo alla mancata diagnosi e alle conseguenze di ciò, i CC.TT.UU. hanno chiarito che “ove il radiologo avesse visto la scheggia di vetro, il paziente sarebbe stato sottoposto ad intervento di rimozione, medicazione della ferita, sutura e fasciatura e/o stecca immobilizzante”,
e che, pertanto, “la guarigione sarebbe avvenuta nell'arco di 20-25 giorni con formazione di cicatrice” (cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale, in atti). L'errata diagnosi, in altre parole, “ha prodotto sicuramente uno stato di malattia più lungo di quello che si sarebbe avuto eliminando mentalmente l'errore”; ciò in quanto “la persistenza della scheggia di vetro nei tessuti molli della gamba destra, con i conseguenti processi flogistici e infettivi, ha impedito la cicatrizzazione della ferita nei tempi fisiologici ed ha reso necessario un ricovero ospedaliero di due giorni (per la rimozione della scheggia), la necessità di applicazione di stecca gessata per due settimane ed almeno altri 15 giorni di rieducazione funzionale post-rimozione” (cfr. pag. 23 della perizia).
Nel giungere a tale conclusione, del resto, i CC.TT.UU. non hanno mancato di evidenziare un profilo di colpevolezza in capo al medico, atteso che, come chiarito dai CC.TT.UU. stessi, “il radiologo dovrebbe sempre indagare sull'eventuale presenza di corpi estranei in un reparto di emergenza (P.S.) ed essere consapevole di possibili complicanze che possano richiedere un intervento urgente” (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, in atti).
Deve, quindi, in primo luogo, essere affermata la responsabilità solidale, del medico convenuto (ex art. 2043 c.c.) e della struttura sanitaria (ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.) per la mancata tempestiva diagnosi relativa alla presenza di un corpo estraneo nell'arto di , i quali devono, Persona_1 pertanto, essere chiamati a rispondere dei danni consistiti nell'aggravamento e nel prolungamento della malattia.
Quanto, poi, al nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni riportati dallo stesso danneggiato, il consulente ha affermato, in primo luogo, che, a causa della mancata segnalazione del corpo estraneo, si è verificato un prolungamento della convalescenza, con aggravio delle condizioni infiammatorie e infettive del paziente, dovute alla permanenza del vetro nella gamba.
Tale condizione non ha solo ritardato l'effettiva guarigione della ferita, ma ha, altresì, inciso sulla scelta delle procedure da attivare per la rimozione del frammento, comportando la necessità di intervenire chirurgicamente (cfr., in particolare, pag. 24 dell'elaborato peritale, ove si legge che “la persistenza della scheggia di vetro nei tessuti molli della gamba destra, con i conseguenti processi flogistici e infettivi, ha impedito la cicatrizzazione della ferita nei tempi fisiologici ed ha reso necessario un ricovero ospedaliero di due giorni (per la rimozione della scheggia), la necessità di applicazione di stecca gessata per due settimane ed almeno altri 15 giorni di rieducazione funzionale post-rimozione”. Come chiarito dai consulenti nell'elaborato peritale in atti, “ciò significa che una lesione traumatica che verosimilmente sarebbe guarita entro la fine di settembre 2018, per effetto dell'errore diagnostico radiologico ha comportato una malattia estesa a tutto il mese di ottobre, il mese di novembre e parte del mese di dicembre 2018: più di 75 giorni”). Deve, quindi, ritenersi provata la responsabilità della struttura sanitaria e del convenuto Pt_3 in solido tra loro, per il danno derivante dal protrarsi della malattia rispetto al tempo necessario per la sua guarigione, ove la diagnosi fosse stata tempestiva.
Tale tempo aggiuntivo è stato stimato, dal C.T.U., in complessivi 77 giorni, di cui:
- due giorni di invalidità temporanea totale;
- quindici giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Deve, pertanto, essere liquidato, in favore degli odierni attori, quali genitori esercenti la responsabilità sul minore danneggiato, a titolo di risarcimento del danno per il periodo di inabilità temporanea totale e parziale al 75%, al 50% nonché al 25% sofferto dal danneggiato, in applicazione delle tabelle di
Milano per i danni di lieve entità, la somma complessiva pari ad € 1.974,83, di cui:
➢ € 110,48, per 2 giorni di invalidità temporanea totale;
➢ € 621,45, per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
➢ € 828,60, per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
➢ € 414,30, per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
Per quanto riguarda, invece, i problemi neurologici sopravvenuti (lesione del nervo tibiale), i
CC.TT.UU. hanno del tutto escluso che tale danno sia una diretta conseguenza della permanenza della scheggia di vetro nell'altro, evidenziando, al contrario, la loro riconducibilità ad una diversa ed ulteriore causa, da ravvisarsi nella scorretta esecuzione, da parte dell'equipe di sanitari intervenuti nell'operazione di rimozione del vetro, dell'intervento stesso.
Invero, non essendo emersi dolori astrattamente riconducibili a problemi di tipo neurologico nel periodo antecedente all'intervento chirurgico, i CC.TT.UU. hanno concluso nel senso dell'elevata probabilità logica che tali disturbi – effettivamente riscontrati dai consulenti – siano stati conseguenza dell'intervento chirurgico durante il quale, in fase di estrazione del corpo estraneo, sono stati verosimilmente toccati i nervi della gamba, provocando i postumi neurologici di cui il paziente è, per l'appunto, attualmente affetto (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, ove si legge che “probabilmente la lesione si è prodotta nel corso di rimozione della scheggia di vetro”, atteso che – come accertato dagli stessi CC.TT.UU. –, fino al momento del ricovero non erano segnalati disturbi neurologici, di talché la loro insorgenza – come si legge a pag. 20 – “è da collegare alla rimozione della scheggia”).
Ebbene, circa il nesso di causalità tra l'errata diagnosi (imputabile al convenuto e ai sanitari) e la lesione del nervo tibiale, i CC.TT.UU. hanno osservato che “dal momento che la causa sopravvenuta
è qualcosa di nuovo, è la concretizzazione di un rischio nuovo senza nessuna attinenza con il rischio innescato dal primo evento, nel caso concreto, la lesione del nervo tibiale posteriore nel corso dell'intervento di rimozione della scheggia di vetro costituisce un fatto nuovo, non legato alla persistenza della scheggia di vetro” e che, infatti, “nel corso dell'intervento di rimozione si è avuto, per altro errore (questa volta chirurgico) la lesione del nervo tibiale posteriore, cui vanno ascritti gli attuali postumi neurologici” (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale, in atti).
I CC.TT.UU., in altre parole, hanno del tutto escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata tempestiva diagnosi della presenza di un corpo estraneo nell'arto del e, quindi, Per_1 tra la prolungata permanenza di tale corpo estraneo nell'arto del giovane – e la lesione del nervo tibiale, riconducibile, piuttosto, ad altra causa.
Di tale ulteriore errore medico, tuttavia, non possono essere chiamati a rispondere né il medico radiologo, (non sussistendo alcuna responsabilità, in capo allo stesso, per tale Parte_3 ulteriore evento), né, a ben vedere, la stessa struttura sanitaria convenuta, atteso che tale ulteriore
“inadempimento qualificato” da parte della struttura sanitaria, e consistito nella inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico, non è mai stato nemmeno allegato da parte dell'odierna parte attrice
(essendo, l'errore, emerso solo in sede di accertamento tecnico peritale disposto nel presente giudizio), la quale, infatti, ha sempre e solo allegato che anche la lesione del nervo tibiale fosse da ricondursi all'omessa tempestiva diagnosi circa la presenza del corpo estraneo nell'arto, circostanza, questa, tuttavia, come già osservato, da ritenersi radicalmente esclusa nel caso di specie, alla luce della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che – come chiarito dalla Suprema corte –, in tema di responsabilità sanitaria, nei rapporti con la struttura sanitaria convenuta (che, come visto, è chiamata a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.) vige l'onere, per l'attore, di allegare la sussistenza di un “inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno”, il che se, da un lato, non onera l'attore della necessità di individuare, esattamente, la condotta omessa o l'errore tecnico commesso, dall'altro lato, però, richiede che l'attore, quantomeno, individui la prestazione asseritamente mal adempiuta e ne ipotizzi il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato (così:
Cass. civ., Sez. unite, n. 577/2008; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n. 26516/2017).
Nel caso di specie, tuttavia, l'unico inadempimento qualificato allegato dalla parte attrice è stato quello relativo all'omessa e tempestiva diagnosi, e non anche quello relativo ad un errore nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, con la conseguenza per cui i danni derivanti da tale ulteriore inadempimento (in particolare: danni permanenti per la lesione del nervo tibiale, nella percentuale, stimata dai CC.TT.UU., pari al 7% di danno biologico) non possono in alcun modo essere riconosciuti in questa sede.
Del pari, non possono, quindi, essere riconosciuti, in questa sede, in favore della parte attrice, nemmeno gli ulteriori danni patrimoniali (spese mediche sostenute) e non patrimoniali cd. morali e/o esistenziali (in particolare: mancata frequentazione della scuola di calcio e della materia “educazione fisica” nonché calo di rendimento scolastico, che avrebbero potuto, verosimilmente, costituire la componente di danno morale del danno biologico e/o che avrebbero potuto incidere sulla personalizzazione del danno biologico riconosciuto), in assenza di prova circa la loro diretta riconducibilità al ritardo nella diagnosi e non, piuttosto, alla più importante lesione verificatasi in occasione dell'intervento di rimozione e causativa di un danno permanente.
Ne deriva, pertanto, alla luce di tutto quanto osservato, l'accertamento di responsabilità, in capo agli odierni convenuti, dei danni temporanei subiti da in occasione dell'omessa Persona_1 tempestiva diagnosi, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma pari ad € 1.974,83.
Le somme così liquidata non deve essere rivalutata, essendo stata la stessa già liquidata sulla base delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità (2024).
Deve, invece, essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v.
Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del primo ingresso in pronto soccorso (05/09/2018), secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità
(così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nei limiti di un quinto (da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), atteso l'esito complessivo della lite e l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum ed atteso, altresì, il mancato riconoscimento di talune voci di danno richieste, con compensazione, quindi, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti. Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da €
1.101,00 ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, secondo i principi generali) e con riconoscimento di tutte le fasi, sia relativamente al presente giudizio, sia relativamente al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di C.T.U. così come liquidate sia nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia in corso di causa, nell'ambito della presente fase di giudizio, essendo comunque emersa, dall'accertamento tecnico espletato, una responsabilità delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta la responsabilità di e dell' nella causazione dei Parte_3 CP_1 danni non patrimoniali temporanei subiti da in occasione dell'accesso al Persona_1 pronto soccorso del 5 settembre 2018 dell'omessa tempestiva diagnosi e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessivamente pari ad € 1.974,83 oltre interessi compensativi (da computarsi secondo quanto indicato in parte motiva) e oltre, altresì, agli interessi legali, decorrenti dalla data odierna sino al saldo;
• Condanna l' e al pagamento, in solido tra loro, in favore CP_1 Parte_3 di parte attrice, delle spese di lite sostenute per il presente giudizio nonché per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. – che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., (se dovuta), come per legge e contributo unificato – nella misura di un quinto, da distrarsi in favore degli avv.ti Ennio Cerio e Carmine Piano, antistatari, con compensazione, tra le stesse parti, dei restanti quattro quinti;
• Pone definitivamente a carico dell' e di , in solido tra loro, CP_1 Parte_3 le spese di C.T.U., così come liquidate nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. nonché in corso di causa;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 9 luglio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo