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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.174 del 2025 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, CF , nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Castellammare Di Stabia (Na), alla Via R. Margherita 192, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Ivan Artico (C.F. ) CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Terzigno (NA), alla Via Amati, n. 13
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva:
che, in quanto affetta da numerose patologie invalidanti, in data 10.03.2022 CP_ presentava domanda all' n. 3930920009618, ai fini del riconoscimento della condizione di invalida civile;
che, in data 31.03.2023, veniva convocata a VMC ed in quella sede veniva riconosciuta invalida nella misura del 60%; che, essendosi esaurito infruttuosamente l'iter sanitario, risultava necessario adire la competente A.G. con ricorso in Atpo presso il Tribunale di Torre Annunziata Rg
4159/2023; che tale ricorso si concludeva, previa ctu, con Decreto del 25.06.2024, con cui il Gdl omologava le risultanze della consulenza tecnica che riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 75% (assegno di invalidità civile), a decorrere dalla data della domanda del
10.03.2022; CP_ che tale Decreto veniva ritualmente notificato alla sede in data 16.07.2024 così come veniva inoltrato il modello Ap 70 in data 10.09.2024; CP_ che l' tuttavia, non pagava quanto dovuto.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la ricorrente Sig. , soggetto invalido nella misura del Parte_1
75% (assegno di invalidità civile) a decorrere dal 10.03.2022 o da quella diversa data che CP_ risulterà in corso di causa;
Condannare l' al pagamento nei confronti della stessa, delle somme di denaro risultanti, a titolo di ratei maturati e non riscossi oltre rateo dalla medesima data per un importo verosimilmente pari ad € 12.015,86 o diverso importo risultante;
Condannare in ogni caso alle spese di lite”.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere, stante il pagamento di quanto dovuto.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Con le note depositate in data 1.4.2025, parte istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento, nelle more, della prestazione per cui è causa. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto pagamento del dovuto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, come dedotto e documentato dall' , a seguito di decreto di omologa emesso in CP_1 CP_ data 25/06/2024 (ATPO avente RGN. 4159/2023), l' territorialmente competente, in data 03/07/2024 (quindi ante data di notifica del decreto di omologa e del modello AP70), liquidava la prestazione riconosciuta in favore dell'istante, dandone opportuna conoscenza alla parte mediante comunicazione racc. a/r n. 66509831179-4, 23/08/2024 Parte_2 per compiuta giacenza (v. comunicazione a/r allegata). Nell'occasione, l' comunicava all'istante che la prestazione, liquidata con data CP_1 valuta 22/07/2024, veniva posta in pagamento allo sportello presso l'ufficio postale di Via
Plinio Il Vecchio, 44, di Castellammare di Stabia (v. cedolino luglio 2024, allegato).
Invero, gli arretrati venivano pagati unitamente al rateo di luglio 2024 e i ratei di pensione regolarmente emessi mensilmente da luglio 2024 a dicembre 2024 (v. riepilogo pagamenti 2024 allegato). Da verifiche amministrative, tuttavia, risultava che nessuna rata di pensione veniva incassata dall'istante. In data 20/11/2024, la parte ricorrente formulava domanda di riemissione cedole non pagate (v. domanda allegata) e l'ufficio provvedeva a riemettere i pagamenti di tutti i ratei di pensione non incassati (v. riemissione cedole da luglio a dicembre 2024, allegate in atti).
Pertanto, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio va rilevata la tempestività con cui l'ufficio amministrativo liquidava e pagava l'intera prestazione in favore dell'istante in data 03/07/2024, e, dunque, la non imputabilità all' del CP_2 mancato incasso della somma richiesta.
Le spese, pertanto, devono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese
Si comunichi.
Torre Annunziata, 15.4.2024
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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