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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, dr. IO AR,
visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002,
visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011,
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 275/2025 ruolo contenzioso civile tra
Avv. , in giudizio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio Parte_1 studio legale e
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI PERUGIA, elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in via Offici n.14, Perugia
Causa posta in deliberazione in data 13.11.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D Lgs. 150/2011 depositato in data 5.5.2025, l'avv. lamenta che il Collegio penale della Corte di Parte_1 appello, con decreto del 17.3.2025, notificato il 22.4.2025, ha rigettato l'istanza di liquidazione per l'attività professionale - svolta in qualità di difensore di ufficio nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. RG 31272/2020 svolto presso la Corte di cassazione, a carico di - sul Parte_2 presupposto che non era stata attuata nei confronti del debitore la fase esecutiva del recupero, così come previsto dall'art. 116 DPR 115/2002; il ricorrente sul punto evidenzia che, a fronte del mancato pagamento dell'attività professionale, aveva azionato il procedimento monitorio presso il Giudice di pace di Roma e, dopo averne ottenuto l'esecutorietà, aveva notificato il precetto che non era andato a buon fine, in quanto l'Ufficiale Giudiziario non aveva trovato il destinatario nei citofoni ed era stato impossibile effettuare la notifica. A corredo dell'istanza, aveva, poi, allegato il certificato di residenza del 19.6.2024 con data successiva alla notifica, dal quale emergeva che il destinatario risultava essere residente sempre allo stesso indirizzo e lo è tuttora come attestato dal certificato di residenza del 5.5.2025 (all.14).
Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, doveva essere applicato l'art. 117 DPR 115/2002 che disciplina il caso “liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile” e non l'art. 116 del medesimo DPR, che prevede una procedura diversa per i soggetti reperibili ma il cui recupero è stato infruttuoso.
Conclude chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto in parola, con la conseguente liquidazione degli importi maturati e determinati nell'istanza di liquidazione depositata, ivi comprese le spese e gli onorari liquidati nel procedimento monitorio e nel precetto e pari a euro 4.125,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CA come per legge;
con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2025, l'Avvocatura distrettuale dello Stato osserva che ove volesse invocarsi una situazione di irreperibilità di fatto del debitore, va considerato che appare necessario verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentano di ravvisare una condizione effettiva di irreperibilità, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale.
Ciò posto, contesta la spettanza del beneficio richiamando il dato normativo offerto dall'art. 106
DPR 115/2002 il quale al primo comma, dispone che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”, applicabile in via di interpretazione sistematica agli artt. 116 e 117 cit. DPR , ritenuto che il legislatore abbia inteso assimilare ai fini della liquidazione del compenso il difensore d'ufficio al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto che sono disciplinati nella medesima parte terza (Patrocinio a spese dello
Stato).
L'Avvocatura contesta, infine, il quantum preteso dal ricorrente non potendo non tenersi in considerazione che l'attività espletata è stata svolta in riferimento ad un'impugnazione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. Peraltro, lo stesso ricorrente, in riferimento all'attività prestata nel procedimento penale, inoltrando la richiesta di pagamento al proprio assistito in data
5 luglio 2022 e richiamando la predetta pronuncia di inammissibilità, ha quantificato la propria pretesa in € 1.000,00, oltre accessori, non potendo ritenersi sussistente alcun giudicato derivante dalla presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e, peraltro, inefficace, poiché ne è risultata impossibile la notifica , tantomeno l'Amministrazione potrà essere onerata dei costi dell'attività inutilmente esperita dal difensore successivamente al mancato reperimento del debitore.
Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa istanza ovvero, in subordine, in caso di accoglimento, determinare il quantum secondo giustizia, con vittoria o compensazione integrale delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo possa essere accolto, seppur nei limiti infra specificati.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 5609/2019). Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Il giudice è tenuto, invece, a riconoscere quanto spettante al difensore ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Orbene, nella fattispecie gli elementi addotti dal ricorrente consentono di ravvisare una condizione di irreperibilità di fatto, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere la fase esecutiva di recupero del credito professionale.
Invero il ricorrente, a fronte del mancato pagamento dell'attività professionale, ha incaricato il
28.8.2023 l'ufficiale giudiziario di Terni di notificare il decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza del con esito negativo in quanto “da informazioni assunte in loco risulterebbe trasferito”; Pt_2 analogo esito negativo risulta dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (v. all. 5 e
6 fascicolo parte ricorrente). Come sopra anticipato, il luogo di residenza del tale risulta essere Pt_2 rimasto negli anni, come si ricava da un ultimo accertamento della parte datato 5.5.2025 (all.14); ricerca negativa anche da accertamenti al DAP (all.8).
Ciò posto, l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"; la norma, tuttavia, riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio (in termini Cass. N.32764 dell'11.7.2019).
Sotto il profilo del quantum, in primo luogo si osserva che l'irreperibilità di fatto richiede un'attività specifica, la quale attesti il mancato effettivo reperimento del destinatario;
pertanto, non può ritenersi ultroneo l'esperimento da parte del legale della procedura monitoria.
In definitiva, in riforma del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia il 17.3.2025, si determinano gli onorari in favore dell'avv. , quale difensore di nei Parte_1 Parte_2 seguenti termini: richiamata la vigente tariffa professionale, viste le richieste del legale, per la fase studio euro 900,00 e per la fase decisionale euro 2.610,00, totale euro 3.510,00; su detta somma in ragione dell'effettiva complessità della materia trattata e dell'impegno professionale, viene operata la riduzione del 50% ex art.12 DM 55/2014, liquidandosi la somma di euro 1.755,00, oltre gli onorari per decreto ingiuntivo e precetto per un totale di euro 615.00, infine le spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La natura delle questioni trattate e l'esito della presente procedura impongono la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
a modifica del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 17.3.2025 proc. RG 31272/2020, N25/2024 Di. Uff., liquida a favore dell'avv. , a titolo di compenso Parte_1 professionale per l'attività svolta quale difensore di ufficio di , l'importo complessivo di Parte_2 euro 2.370,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Perugia, 27.11.2025 Il Presidente della Corte di Appello
IO AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Presidente della Corte di Appello, dr. IO AR,
visti gli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002,
visto l'art. 15 D.Lgs. 150/2011,
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 275/2025 ruolo contenzioso civile tra
Avv. , in giudizio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio Parte_1 studio legale e
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI PERUGIA, elettivamente domiciliato presso lo studio, sito in via Offici n.14, Perugia
Causa posta in deliberazione in data 13.11.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 15 D Lgs. 150/2011 depositato in data 5.5.2025, l'avv. lamenta che il Collegio penale della Corte di Parte_1 appello, con decreto del 17.3.2025, notificato il 22.4.2025, ha rigettato l'istanza di liquidazione per l'attività professionale - svolta in qualità di difensore di ufficio nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. RG 31272/2020 svolto presso la Corte di cassazione, a carico di - sul Parte_2 presupposto che non era stata attuata nei confronti del debitore la fase esecutiva del recupero, così come previsto dall'art. 116 DPR 115/2002; il ricorrente sul punto evidenzia che, a fronte del mancato pagamento dell'attività professionale, aveva azionato il procedimento monitorio presso il Giudice di pace di Roma e, dopo averne ottenuto l'esecutorietà, aveva notificato il precetto che non era andato a buon fine, in quanto l'Ufficiale Giudiziario non aveva trovato il destinatario nei citofoni ed era stato impossibile effettuare la notifica. A corredo dell'istanza, aveva, poi, allegato il certificato di residenza del 19.6.2024 con data successiva alla notifica, dal quale emergeva che il destinatario risultava essere residente sempre allo stesso indirizzo e lo è tuttora come attestato dal certificato di residenza del 5.5.2025 (all.14).
Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, doveva essere applicato l'art. 117 DPR 115/2002 che disciplina il caso “liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile” e non l'art. 116 del medesimo DPR, che prevede una procedura diversa per i soggetti reperibili ma il cui recupero è stato infruttuoso.
Conclude chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto in parola, con la conseguente liquidazione degli importi maturati e determinati nell'istanza di liquidazione depositata, ivi comprese le spese e gli onorari liquidati nel procedimento monitorio e nel precetto e pari a euro 4.125,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CA come per legge;
con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.9.2025, l'Avvocatura distrettuale dello Stato osserva che ove volesse invocarsi una situazione di irreperibilità di fatto del debitore, va considerato che appare necessario verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentano di ravvisare una condizione effettiva di irreperibilità, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale.
Ciò posto, contesta la spettanza del beneficio richiamando il dato normativo offerto dall'art. 106
DPR 115/2002 il quale al primo comma, dispone che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”, applicabile in via di interpretazione sistematica agli artt. 116 e 117 cit. DPR , ritenuto che il legislatore abbia inteso assimilare ai fini della liquidazione del compenso il difensore d'ufficio al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto che sono disciplinati nella medesima parte terza (Patrocinio a spese dello
Stato).
L'Avvocatura contesta, infine, il quantum preteso dal ricorrente non potendo non tenersi in considerazione che l'attività espletata è stata svolta in riferimento ad un'impugnazione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. Peraltro, lo stesso ricorrente, in riferimento all'attività prestata nel procedimento penale, inoltrando la richiesta di pagamento al proprio assistito in data
5 luglio 2022 e richiamando la predetta pronuncia di inammissibilità, ha quantificato la propria pretesa in € 1.000,00, oltre accessori, non potendo ritenersi sussistente alcun giudicato derivante dalla presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e, peraltro, inefficace, poiché ne è risultata impossibile la notifica , tantomeno l'Amministrazione potrà essere onerata dei costi dell'attività inutilmente esperita dal difensore successivamente al mancato reperimento del debitore.
Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa istanza ovvero, in subordine, in caso di accoglimento, determinare il quantum secondo giustizia, con vittoria o compensazione integrale delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo possa essere accolto, seppur nei limiti infra specificati.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 5609/2019). Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Il giudice è tenuto, invece, a riconoscere quanto spettante al difensore ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Orbene, nella fattispecie gli elementi addotti dal ricorrente consentono di ravvisare una condizione di irreperibilità di fatto, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere la fase esecutiva di recupero del credito professionale.
Invero il ricorrente, a fronte del mancato pagamento dell'attività professionale, ha incaricato il
28.8.2023 l'ufficiale giudiziario di Terni di notificare il decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza del con esito negativo in quanto “da informazioni assunte in loco risulterebbe trasferito”; Pt_2 analogo esito negativo risulta dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (v. all. 5 e
6 fascicolo parte ricorrente). Come sopra anticipato, il luogo di residenza del tale risulta essere Pt_2 rimasto negli anni, come si ricava da un ultimo accertamento della parte datato 5.5.2025 (all.14); ricerca negativa anche da accertamenti al DAP (all.8).
Ciò posto, l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili"; la norma, tuttavia, riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio (in termini Cass. N.32764 dell'11.7.2019).
Sotto il profilo del quantum, in primo luogo si osserva che l'irreperibilità di fatto richiede un'attività specifica, la quale attesti il mancato effettivo reperimento del destinatario;
pertanto, non può ritenersi ultroneo l'esperimento da parte del legale della procedura monitoria.
In definitiva, in riforma del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia il 17.3.2025, si determinano gli onorari in favore dell'avv. , quale difensore di nei Parte_1 Parte_2 seguenti termini: richiamata la vigente tariffa professionale, viste le richieste del legale, per la fase studio euro 900,00 e per la fase decisionale euro 2.610,00, totale euro 3.510,00; su detta somma in ragione dell'effettiva complessità della materia trattata e dell'impegno professionale, viene operata la riduzione del 50% ex art.12 DM 55/2014, liquidandosi la somma di euro 1.755,00, oltre gli onorari per decreto ingiuntivo e precetto per un totale di euro 615.00, infine le spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La natura delle questioni trattate e l'esito della presente procedura impongono la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
a modifica del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Perugia in data 17.3.2025 proc. RG 31272/2020, N25/2024 Di. Uff., liquida a favore dell'avv. , a titolo di compenso Parte_1 professionale per l'attività svolta quale difensore di ufficio di , l'importo complessivo di Parte_2 euro 2.370,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Perugia, 27.11.2025 Il Presidente della Corte di Appello
IO AR