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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1367/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI EN
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Olbia (SS), frazione di Porto RO (c.f. e p.i. n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante rag. P.VA_1 [...]
difesa dall'avv. Marco Antonio Dal Ben del foro di NZ Parte_2
(appellante principale)
nei confronti di
Controparte_1
con sede in Fara VI (VI) (c.f. e p.i. n. ), P.VA_2 P.VA_3
1
dall'avv. Gianni Solinas del foro di IA
(appellata ed appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, nr. 87/2023 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di NZ, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 762/2021 emesso dal Tribunale di NZ, in virtu' di tutte le ragioni esposte e, in particolare, perché l'azione monitoria intrapresa è inammissibile e tardiva, nonché perché la pretesa creditoria della convenuta opposta risulta indimostrata e infondata in fatto e in diritto, ex art. 1460 c.c., nonché ancora in ragione del controcredito risarcitorio dell'attrice che viene fatto valere solo in via di eccezione ai fini dell'eccezione di compensazione;
accertare e dichiarare che la convenuta ha violato i propri obblighi negoziali in materia di CP_3
diligente erogazione del credito e di corretta gestione del rapporto con il soggetto affidato, in violazione delle norme sulla buona fede contrattuale, sia nella fase della stipula dei rapporti relativi al mutuo ipotecario fondiario del 14.09.2018 che nella stipula del mutuo chirografario del 09.07.2019; accertare e dichiarare che tale condotta ha cagionato danno all'attrice, danno da determinare, secondo il prudente apprezzamento del Giudicante all'esito del giudizio, nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che il credito della deve essere qualificato al netto della compensazione CP_3
2 con il controcredito risarcitorio dell'odierna attrice, nonché di quanto già realizzato (e/o di quanto sarà realizzato) dalla liquidazione della gestione patrimoniale concesso in pegno e/o dal riparto dell'attivo fallimentare che dovesse essere operato dal CO
accertare e/o determinare l'esatto ammontare degli
[...]
interessi dovuti nel rispetto delle previsioni contrattuali e comunque delle disposizioni di cui alla L. 108/96 e comunque dei relativi decreti attuativi di rilevazione del tasso soglia;
conseguentemente accertare e dichiarare quale sia l'importo del credito che la ha diritto di pretendere nei CP_3
confronti delle odierne attrici, importo certamente inferiore rispetto alla somma di euro 2.660.727,54 indicata nell'atto di messa in mora.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui la pretesa creditoria della convenuta opposta dovesse mai risultare anche solo in parte fondata, accertare e determinare l'effettiva entità del credito cui ha diritto la convenuta nel rispetto delle previsioni normative
e contrattuali.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede, qualora la Corte lo ritenesse necessario, che venga dato ingresso alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, che qui si seguito si trascrivono: [omissis]
per l'appellata e appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, confermare la sentenza impugnata;
In accoglimento dell'appello incidentale dichiarare tardiva la riassunzione del giudizio RG 6558/2020 a seguito dell'intervenuto fallimento della e dichiararne CO
l'estinzione;
3 Nel merito rigettare le domande proposte tutte (nessuna esclusa) avanzate dall'Appellante in quanto infondate in fatto ed in PT
diritto e/o tardive e inammissibili e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata n.87/2023 del Tribunale di NZ ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2021 emesso dal
Tribunale di NZ;
Nel merito, in via subordinata in accoglimento delle eccezioni e/o delle domande proposte in primo grado:
PER LA CAUSA R.G. n. 6558/2020
Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello avversario relativi alla causa RG n. 6558/2020,
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande
Avversarie compensare in via di eccezione riconvenzionale le somme che venissero riconosciute eventualmente dovute da
[...]
già Controparte_5 Controparte_6
già a
[...] Controparte_7
parte attrice a titolo di restituzione somme, di risarcimento danni, a titolo di spese legali e per qualsiasi altro titolo con quanto dovuto dalle due attrici che rimarranno debitrici del residuo verso la
[...]
R.G. n. 3679/2021 CP_8
in via preliminare dichiarare, comunque, il difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva in ordine alle domande poste in essere da parte di anche PT
per i motivi meglio indicati nella narrativa in atti;
Nel merito In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli opponenti, accertare che il credito vantato da
[...]
[. ià Controparte_9 [...]
già Controparte_6 [...]
già Controparte_10 [...]
in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, nei confronti di c.f. e P.VA PT
, con sede legale in Olbia (SS), Via Delle Terme n. 43 P.VA_1
Frazione Porto RO è pari ad euro 533.479,99, oltre interessi di mora al tasso del 5,90% dal 25.3.2021 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per
l'effetto condannare c.f. e P.VA , con sede legale PT P.VA_1
in Olbia (SS), Via Delle Terme n. 43 Frazione Porto RO, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico signor
c.f. , nato a [...] il CP_12 CodiceFiscale_1
10.2.1968 e residente in [...]2
a pagare a favore di Controparte_5
ià già
[...] Controparte_6
già Controparte_10 [...]
in Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di euro
533.479,99, oltre interessi di mora al tasso del 5,90% dal 25.3.2021 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate complessivamente di euro 4.813,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi oltre spese generali ed VA e Cpa come per legge ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente subordinata in replica all'eccezione di nullità
5 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'eccezione di nullità del mutuo chirografario, accertare e dichiarare che l'accoglimento delle domande di nullità del contratto di mutuo chirografario del 9.7.2019 oggetto di causa ha, comunque, quale necessario effetto l'obbligo, in capo a di restituire alla PT [...]
ià Controparte_5 [...]
in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore, l'importo capitale versato di euro
1.000.000,00 ovvero la maggiore o minor somma ritenuto di giustizia, maggiorato di interessi legali dalla data di erogazione dei singoli mutui al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero in subordine ex art. 2041 c.c.
In ogni caso compensare eventuali somme che fossero riconosciute dovute da già Controparte_5
già Controparte_6 [...]
già Controparte_10 [...]
che rimarrà Controparte_11
creditrice della restante somma ancora ad essa dovuta.
In ogni caso per entrambe le cause riunite Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio oltre spese generali e Iva e Cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e (precedentemente denominata Parte_1 CO [...]
convenivano, davanti al Tribunale di NZ, CP_4 [...]
, affermando di avere concluso Controparte_11
con la banca due contratti di mutuo (un mutuo ipotecario di Euro
1.600.000 stipulato da il 14 settembre 2018; un mutuo CP_4
chirografario di Euro 1.000.000 stipulato da il 9 luglio 2019: CP_4
6 debito restitutorio che cessionaria di ramo di azienda di Parte_1 [...]
si era poi accollato), risolti dalla mutuante il 19 ottobre 2020, dopo CP_4
avere rifiutato la rimodulazione del piano di rimborso delle somme di denaro erogate.
Le attrici sostenevano che Controparte_11
si era comportata in mala fede e adombravano la possibile
[...]
usurarietà degli interessi pattuiti. Esse chiedevano che fosse accertato l'ammontare del debito nei confronti della banca “al netto della compensazione con il controcredito risarcitorio”.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, negando di essersi comportata in mala fede e precisando che il credito relativo al mutuo ipotecario fosse di Euro 1.630.910,66 e che il credito relativo al mutuo chirografario, al netto del pegno escusso, fosse di Euro 533.477,80.
La convenuta chiedeva il rigetto delle domande proposte dalle attrici.
Il processo era interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di e riassunto da CO [...]
, divenuta Parte_3
, costituitasi nel processo Controparte_6
riassunto, eccepiva l'estinzione del giudizio a causa della tardiva riassunzione.
Non si costituiva nel giudizio riassunto la curatela del fallimento
[...]
CO
Veniva riunita alla causa promossa da e Parte_1 CO
la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 762/2021 (con cui il
[...]
Tribunale di NZ aveva ingiunto a il pagamento di Euro Parte_1
533.479,99, quale debito restitutorio del mutuo chirografario).
7 Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. e il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 87/2023, depositata il 16 gennaio 2023, il Tribunale di
NZ rigettava le domande proposte da ed anche Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 762/2021, condannando la predetta società a rifondere le spese processuali della convenuta-opposta.
Il giudice riteneva che: - la pendenza del primo giudizio, introdotto dalle mutuatarie, non avesse precluso alla banca di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo;
- il processo fosse stato tempestivamente riassunto dopo l'interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento di
[...]
- non vi fosse stata irregolarità nel conteggio delle CO
rate di rimborso versate, nel scomputo di quanto ricavato dal pegno e nella determinazione degli interessi;
- il mutuo chirografario non fosse privo di causa per il fatto che parte del denaro mutuato fosse entrata nella
“gestione patrimoniale” concessa in pegno alla mutuante (l'eccezione era comunque tardiva poiché sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale); - non fosse configurabile una responsabilità della banca nei confronti della mutuataria per un'eccessiva erogazione di credito, poiché rimaneva indimostrato che la banca fosse stata a conoscenza di difficoltà economiche di e comunque solo i creditori della CP_4
mutuataria avrebbero potuto esperire l'azione risarcitoria;
- la banca non fosse tenuta ad accettare la proposta di rimodulazione del piano di rimborso dei mutui, tanto più che le mutuatarie avevano posto in essere condotte distrattive (“Nel caso di specie, la - nei propri atti CP_3
difensivi - giustifica il rifiuto delle proposte di rientro provenienti dalle società debitrici rilevando l'ingente importo del finanziamento, il prolungato inadempimento dei mutuatari e, soprattutto, una serie di
8 operazioni societarie che hanno avuto come effetto quello di ridurre la solidità patrimoniale e la solvibilità di la cessione del ramo di CP_4
azienda immobiliare di a che non era intestataria di CP_4 Parte_1
altre proprietà immobiliari;
la costituzione di un Gruppo Europeo di
Interesse Economico, con sede formale in Romania, in cui sono stati conferiti i restanti 176 fondi del patrimonio immobiliare di la CP_4
cessione a una società terza, sempre rumena e sempre riconducibile al medesimo amministratore, della quota detenuta da nel suddetto CP_4
G.E.I.E.; la cessione a due ulteriori società rumene dell'intera partecipazione di Uno s.r.l. in Due s.r.l.; il trasferimento in Romania della sede di l'alienazione di numerosi immobili da parte del CP_4
a una società rumena ancora diversa, ma sempre riconducibile CP_14
all'originario amministratore delle società attrici, dopo che CP_4
aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione con cui la Banca chiedeva accertarsi la simulazione e disporsi la revocatoria della cessione al medesimo di una cospicua parte del patrimonio immobiliare di CP_14
L'insieme di queste operazioni, la cui effettuazione non è stata CP_4
contestata da sembra delineare un disegno complessivo di Parte_1
distrazione delle risorse patrimoniali dell'originaria società mutuataria e giustificano quantomeno il venir meno della fiducia della nella CP_3
solvibilità del proprio debitore. Nella presente fattispecie, dunque, il rifiuto della Banca di rinegoziare il credito non viola il dovere di buona fede contrattuale imposto dall'art. 1375 c.c. a ogni contraente al fine di non compromettere indebitamente la tenuta del sinallagma negoziale (ma non certo fino al punto di favorire la controparte a proprio rischio e con proprio potenziale pregiudizio)”).
Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2023, si doleva della Parte_1
decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) la domanda
9 monitoria della banca era inammissibile, poiché il decreto ingiuntivo non era stato richiesto “nei termini di cui agli artt. 167 e 171 c.p.c.”: conseguentemente, il decreto doveva essere revocato;
2) l'eccezione di nullità del mutuo chirografario non poteva dirsi sollevata tardivamente, in quanto eccezione rilevabile d'ufficio, ed era fondata poiché parte del denaro non era stata messa a disposizione della mutuataria: “la banca aveva disposto che l'importo di euro 500.000,00 fosse subito destinato alla costituzione di una gestione patrimoniale immediatamente costituita in pegno”; 3) diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la banca si era comportata in mala fede nell'erogazione del credito a (non CP_4
valutando la sua effettiva capacità di rimborso “in ragione delle sue disponibilità non tanto patrimoniali quanto piuttosto finanziarie”) e nell'esecuzione dei rapporti, non avendo accettato di rinegoziare il debito sebbene “entrambi i mutui erano assistiti da idonea garanzia, garanzia rimasta invariata nonostante le operazioni societarie valorizzate dal giudice di primo grado: vale infatti ricordare come sia la garanzia ipotecaria, sia la garanzia pignoratizia non erano state in alcun modo intaccate. Non solo: rimaneva proprietaria di un compendio CP_4
immobiliare in Tombolo e, in ogni caso, la banca aveva già avviato e trascritto azione revocatoria a presidio delle proprie ragioni”; 4) la banca non aveva assolto il proprio onere probatorio circa l'entità del credito (“Sul punto, vale rilevare che: 1) Non è dato sapere se si sia tenuto conto delle rate pagate da con una corretta imputazione CP_4
dei pagamenti e un corretto computo dei giorni valuta;
2) Non è dato conoscere quali proventi abbia generato la gestione patrimoniale nel corso del rapporto gestorio e poi al momento della liquidazione;
3) Non
è dato conoscere quanto la abbia incassato o possa incassare dai CP_3
riparti del 4) A dispetto di quanto ritenuto dal CO
10 Giudice, non è dato comprendere che interessi siano stati applicati, come siano stati calcolati e se gli stessi siano o meno leciti, secondo la disciplina della L. 108/96”).
L'appellante chiedeva che, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il decreto ingiuntivo fosse revocato e fosse accertato il credito della banca, tenuto conto del controcredito risarcitorio.
L'appellante formulava altresì istanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio , Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
sosteneva che: - non era Controparte_6
precluso richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo allo stesso giudice
(Tribunale di NZ) presso cui già pendeva giudizio tra le parti;
-
l'eccezione di nullità del mutuo chirografario era stata sollevata tardivamente e comunque l'importo erogato di Euro 1.000.000 era interamente entrato nella disponibilità della mutuataria ( , CP_4
mentre il pegno era stato costituito da - partecipata Parte_1 Parte_1
da non poteva dolersi dell'erogazione del credito, e comunque, CP_4
premessa l'irrilevanza della consistenza dei “flussi di cassa”, la situazione patrimoniale della mutuataria era adeguata (“a conferma di tale capacità si rileva che il GEIE ove sono stati fatti confluire nel 2020 oltre 160 beni di quando ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione CO
da parte della banca nella causa di simulazione e revocatoria ha repentinamente venduto ben 43 immobili e solo da ciò ha ricavato ben euro 2.100.000,00”); - la banca non si era comportata in mala fede, considerato che la mutuataria era da tempo inadempiente, richiese addirittura nuova finanza e non era più affidabile in ragione del
11 compimento di atti dispositivi in danno dei creditori;
- la banca aveva documentato la consistenza del proprio credito oggetto d'ingiunzione.
affermava che il Controparte_6
Tribunale di NZ avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto riassunto con ricorso del 9 giugno 2021, mentre dell'intervenuto fallimento di si dava atto con le CO
note scritte depositate dalle parti il 5 marzo 2021.
Con ordinanza 11-12 gennaio 2024 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'appellante principale, non accompagnate da alcun motivo d'impugnazione della decisione del Tribunale di NZ di non dare ingresso alle prove (decisione assunta dal giudice con ordinanza 24 maggio 2022, contenente precisa e puntuale motivazione delle ragioni di rigetto) e neppure dall'indicazione della loro rilevanza ai fini della definizione del giudizio di appello.
2. Non può essere accolto l'appello incidentale di
[...]
, la quale chiede che sia accertata la tardività Controparte_6
della riassunzione del giudizio, interrotto a causa del fallimento di
[...]
e che ne sia dichiarata l'estinzione. CO
La riassunzione è avvenuta tempestivamente, considerando che la dichiarazione d'interruzione è stata compiuta il 9 marzo 2021 e il ricorso per la prosecuzione del giudizio è stato depositato da il 9 giugno Parte_1
2021.
12 Il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, previsto dall'art. 305
c.p.c., decorre dalla data in cui il processo è stato dichiarato interrotto dal giudice e non dal giorno in cui il riassumente ha avuto conoscenza del fallimento di una delle parti. Ciò si desume con sicurezza dalla giurisprudenza della Suprema Corte a partire da Cass. civ., sez. un., n.
12154/2021 (v., tra le ultime, Cass. civ., ord., n. 18285/2024, che ha ribadito l'irrilevanza di forme di conoscenza dell'evento interruttivo diverse dalla “dichiarazione giudiziale pronunciata in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio”: la Corte ha così cassato il provvedimento che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione del processo dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era dedotto l'intervenuto fallimento della parte). E' perciò irrilevante il tempo trascorso da quando venne dedotto in causa l'evento interruttivo, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza, a quando il giudice, prendendo atto di quanto comunicato, ha dichiarato l'interruzione del processo.
In ogni caso, l'appellante incidentale non considera che le cause, per quanto riunite, rimanevano autonome e l'evento interruttivo ha riguardato esclusivamente il giudizio di accertamento promosso, congiuntamente, da e e non anche il giudizio di opposizione al decreto CP_4 Parte_1
ingiuntivo, promosso esclusivamente da Parte_4
Contr 3. Con il primo motivo d'impugnazione, sostiene che di
[...] Parte_1
non avrebbe potuto richiedere CP_6 Controparte_6
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 762/2021, poiché già pendeva il primo giudizio, promosso dalle due mutuatarie, avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito della banca.
13 Il motivo è infondato, poiché nessuna norma preclude di richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo in pendenza di processo tra le stesse parti, tanto più quando – come nel caso di specie – il credito non era già stato azionato nel giudizio pendente. Infatti, nel giudizio promosso da e la banca non aveva chiesto la condanna di CP_4 Parte_1 Parte_1
al pagamento del debito scaturito dal mutuo chirografario concluso il 9 luglio 2019.
E' opportuno aggiungere che, anche se si ravvisasse un rapporto di continenza tra le due cause (art. 39 c.p.c.), la conseguenza non sarebbe l'inammissibilità della domanda proposta nella seconda, ma la necessità della riunione dei due giudizi (se la riunione non fosse possibile, la seconda causa andrebbe sospesa in attesa della definizione della prima: v.
Cass. civ., ord., n. 5340/2022).
4. Con il secondo motivo d'impugnazione, sostiene che il Parte_1
giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del mutuo chirografario, la quale non poteva dirsi sollevata tardivamente. La nullità conseguirebbe al fatto che la banca si era trattenuta metà dell'importo mutuato, destinandolo alla costituzione di pegno.
La doglianza non è condivisibile.
L'eccezione di nullità è stata senz'altro sollevata tardivamente dalla difesa dell'attrice poiché contenuta nella comparsa Parte_1
conclusionale. Ciò non esclude la rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, qualora fosse stata desumibile dagli atti di causa (il che avrebbe però imposto l'instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, 2° co., c.p.c.).
Sennonché il Tribunale ha correttamente escluso che il mutuo chirografario, concluso il 9 luglio 2019, fosse nullo, rilevando che il
14 denaro mutuato era entrato nella disponibilità della mutuataria poi fallita
(pagg.
7-8 della motivazione).
Tale decisione è corretta, poiché - da quanto esibito in causa dalle parti - non si ricava la prova che la banca abbia trattenuto l'importo di Euro
500.000.
Al contrario, si evince dall'esame dell'estratto conto del terzo trimestre
2019 (c/c intestato a che la mutuataria ricevette l'accredito CP_4
dell'intero importo mutuato (Euro 1.000.000) in data 10 luglio 2019 (con data valuta 9 luglio 2019). La mutuataria dispose del denaro compiendo pagamenti e, in data 25 settembre 2019, rimborsando a tale
[...]
il finanziamento di Euro 500.000. Parte_5
Come evidenzia la banca appellata, il pegno venne invece costituito da che era soggetto giuridico diverso dalla mutuataria. La garanzia Parte_1
venne costituita contestualmente al mutuo e la terza datrice di pegno, ossia attinse a proprie risorse, non rinvenendosi nel luglio 2019 Parte_1
un bonifico a suo favore da parte di (ma se anche, per mera CP_4
ipotesi, fosse stata a mettere a disposizione di la CP_4 Parte_1
provvista necessaria per la dazione del pegno – il che, come sì è detto, non risulta dai documenti bancari prodotti in causa –, non per questo il mutuo sarebbe nullo, poiché la mutuataria ricevette l'intero importo mutuato, di cui dispose).
5. Con il terzo motivo d'impugnazione, ripete che la banca si Parte_1
sarebbe comportata in male fede sia nel momento dell'erogazione del credito, sia quando decise di non accogliere la richiesta di rinegoziazione del piano di rimborso.
Il motivo è manifestamente infondato, se non addirittura inammissibile, omettendo l'appellante di confrontarsi con la motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di NZ e preferendo perseguire un proprio
15 autonomo percorso argomentativo, in cui sostiene, non senza contraddizione, che le mutuatarie non sarebbero state in grado di pagare le rate concordate e, al contempo, che il compendio immobiliare, di cui rimaneva proprietaria (dopo essersi spogliata di gran parte degli CP_4
immobili posseduti al momento della conclusione del contratto di mutuo ipotecaria) avrebbe dovuto rassicurare la banca e indurala a concordare
“un piano di rientro”.
5.1. Il Tribunale di NZ ha già esattamente rilevato che il mutuatario non può lamentarsi di avere ricevuto il denaro richiesto. Compete al mutuatario valutare se dispone di entrate sufficienti per rimborsare il prestito, e non può addossare alla mutuante le sue errate valutazioni, accampando pretese risarcitorie.
Gli unici soggetti che possono avere diritto al risarcimento per un'abusiva concessione di credito sono i creditori della mutuataria, che non sarebbero entrati in rapporto con la debitrice, qualora la banca non avesse prestato ad essa denaro.
E' invece da escludere che la destinataria del finanziamento, violando il divieto di venire contra factum proprium, possa dolersi di avere ricevuto il finanziamento che essa stessa aveva richiesto alla banca. Il ricorso abusivo del credito, per quanto compiuto per il tramite degli amministratori, è un fatto direttamente riferibile alla stessa società, sicché la concessione del finanziamento non è suscettibile di configurare un inadempimento della banca o un fatto illecito nei confronti della cliente. Una non corretta valutazione del “merito creditorio” della cliente può configurare esclusivamente un illecito extracontrattuale nei confronti dei terzi creditori che sono entrati in contatto con la società.
Dunque, la debitrice mai può sostenere che la banca sia responsabile nei suoi confronti perché le ha messo a disposizione denaro che non
16 meritava di ricevere o perché ha pattuito un piano di rimborso che non era sostenibile.
Ciò premesso sul piano generale, deve aggiungersi che, nel caso di specie, le allegazioni dell'appellante rimangono del tutto generiche, poiché essa si limita a dire (peraltro senza documentare la situazione reddituale delle due società, esibendo le relative scritture contabili) che
“al momento dell'erogazione dei finanziamenti per cui è causa, né
[...]
né disponevano di flussi di cassa adeguati a far fronte al CP_4 Parte_1
pagamento, in particolare, delle rate semestrali di rimborso del mutuo chirografario” (pag. 14 dell'atto di citazione in appello), senza null'altra aggiungere circa le condizioni economiche della mutuataria (che anzi afferma essere stata sufficientemente patrimonializzata anche dopo la cessione di gran parte dei propri cespiti immobiliari) e le intraprese iniziative commerciali.
5.2. L'appellante non precisa, nei propri scritti difensivi, quale sarebbe stato il contenuto del nuovo piano di rimborso che la banca rifiutò di accettare. Esso però si desumere, in termini generici, dalla mail 26 giugno
2020 inviata alla banca dal rag. Le società chiedevano Parte_2
un allungamento a vent'anni dei mutui (l'ammortamento del mutuo chirografario era stato pattuito in contratto entro il 9 luglio 2024, sicché sarebbe stato allungato di sedici anni), un periodo di diciotto mesi di
“preammortamento”, ossia in cui sarebbero stati pagati interessi ma non rimborsato il capitale, e una sensibile diminuzione del tasso debitorio).
Fermo rimanendo che non è legittimata ad avanzare pretese Parte_1
risarcitorie in nome della fallita in relazione al mutuo ipotecario CP_4
concluso il 14 settembre 2018 e che il curatore fallimentare non ha inteso costituirsi nel giudizio riassunto, l'appellante potrebbe dolersi
17 esclusivamente della risoluzione del mutuo chirografario del 9 luglio
2019, di cui si accollò il debito (oggetto di ingiunzione di pagamento).
La banca non era certamente tenuta ad accettare la proposta delle debitrici, che modificava in termini sostanziali il rapporto (con notevole allungamento dell'ammortamento e, al contempo, riduzione del tasso debitorio).
Il Tribunale ha poi evidenziato che furono le due società a comportarsi in mala fede, compiendo plurimi atti finalizzati a sottrarre i beni ai creditori.
Sul punto l'appellante nulla dice. Essa si limita alla deduzione secondo cui rimaneva proprietaria di un compendio immobiliare in CP_4
Tombolo e, in ogni caso, la aveva già avviato e trascritto azione CP_3
revocatoria a presidio delle proprie ragioni” (sic a pag. 14 dell'atto di citazione in appello).
Premesso che del valore e delle vicende del compendio immobiliare di
Tombolo nulla è dato sapere, è deciso rilevare che pur Parte_1
essendosi accollata il 1° agosto 2019 il debito relativo al mutuo chirografario, non aveva pagato alcunché alla banca dal febbraio 2020 e che al rimborso non aveva provveduto neppure che non era CP_4
stata liberata dal debito.
A fronte di tale prolungato inadempimento e della perdita di fiducia nelle clienti a causa degli atti dispositivi compiuti, deve escludersi che la banca fosse tenuta a concordare una modifica sostanziale delle condizioni economiche del mutuo chirografario e che la risoluzione dei rapporti, comunicata il 19 ottobre 2020, sia stata compiuta in mala fede.
6. E' infine infondato l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante afferma che il Tribunale sarebbe incorso in violazione dell'art. 2697 c.c.
18 La banca era onerata esclusivamente di provare il credito scaturito dal contratto di mutuo chirografario del 9 luglio 2019, oggetto d'ingiunzione di pagamento.
Il credito che discendeva dal mutuo ipotecario non era oggetto di domanda di condanna di pagamento e comunque la verifica della sua consistenza non può che compiersi davanti agli organi della procedura concorsuale della debitrice fallita.
La banca ha prodotto in causa il contratto di mutuo chirografario contenente il piano di ammortamento e ha dimostrato di avere accreditato l'intero importo mutuato di Euro 1.000.000.
Pur non essendovi tenuta, la mutuante ha anche documentato le rate di rimborso ottenute in pagamento e quanto realizzato dall'escussione del pegno, detratto dal debito complessivo. A fronte della prova del mutuo, spettava alla debitrice provare che il debito restitutorio, sorto Parte_1
dal contratto, era stato estinto in tutto o in misura superiore a quanto indicato dalla banca (o perché le rate rimborsate erano maggiori di quelle indicate dalla creditrice oppure perché la banca aveva ricavata un importo di denaro maggiore dall'escussione del pegno).
Non vi è perciò stata violazione dell'art. 2697 c.c.
Non può poi avere seguito la generica affermazione dell'appellante secondo cui “non è dato comprendere che interessi siano stati applicati, come siano stati calcolati e se gli stessi siano o meno leciti, secondo la disciplina della l. 108/96” (così a pag. 16 dell'atto di citazione in appello). Null'altro viene aggiunto, neppure nella comparsa conclusionale depositata il 31 marzo 2025.
La difesa dell'appellante può leggersi il contratto per colmare il difetto di comprensione circa le condizioni del rapporto di mutuo. Il giudice non può sostituirsi alla parte, integrando le sue allegazioni (dubitative ancora
19 prima che generiche) e compiendo un'attività inquisitoria. Basti allora considerare che il tasso debitorio, come pattuito in contratto, era ampiamente inferiore al tasso soglia (il tasso corrispettivo era pattuito nella misura del 2,90% annuo [t.a.e.g. 3,21] e il tasso moratorio nella misura del 5,90% a fronte di un tasso soglia, relativo al terzo trimestre
2019, del 14,9625%).
7. In conclusione, rigettate entrambe le impugnazioni, trova integrale conferma la sentenza n. 87/2023, pronunciata dal Tribunale di NZ.
Le spese processuali del grado sono per un terzo compensate (atteso il rigetto dell'appello incidentale della banca) e per i rimanenti due terzi devono essere rifusi dall'appellante principale (prevalentemente soccombente) a . Controparte_6
Le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022, considerando che entrambe le parti hanno indicato, nei rispettivi atti introduttivi, il valore della causa di appello in Euro 533.477,80 e che non si è svolta la fase istruttoria
(parametri minimi in ragione della bassa complessità del giudizio di appello e del valore prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento Euro 520.001-Euro 1.000.000).
Atteso il rigetto dell'appello incidentale, Controparte_6
non ha diritto di ottenere da controparte rifusione,
[...]
neppure parziale, del contributo unificato di Euro 1.686,00 corrisposto per la proposizione di tale impugnazione.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da esse già corrisposto.
P.Q.M.
20 La Corte di Appello di IA, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1367/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1 [...]
(appellata e appellante Controparte_6
incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 87/2023 pronunciata dal Tribunale di NZ;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_6
due terzi delle spese processuali del grado, che liquida
[...]
per l'intero in Euro 9.256,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a e iva nella misura di legge;
compensa per le spese il rimanente terzo;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
IA, 9 maggio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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