Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 31 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7095/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato Laura Parte_1
Rossella Rapisarda;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza CP_1
Marina Marinelli, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, esponeva: che con provvedimento del Parte_1
CP_ 27/09/2022 l' le rihciedeva il pagamento della somma di €.21.905,00 relativa al periodo
01/05/2021 al 31/10/2022 a titolo di somme indebitamente percepite;
che la IG.ra risulta Parte_1
essere portatrice di handicap in situazione di gravità, come si evince dal verbale redatto dalla
Commissione medica ASL in data 28/09/2020; che in tale sede, altresì, veniva stabilito di effettuare la revisione del suddetto accertamento nel mese di maggio 2021; che la IG.ra non veniva Parte_1
CP_ contattata dall' per procedere alla visita, stante molto probabilmente il prorogarsi dell'emergenza sanitaria causa COVID;
che ciononostante la ricorrente diligentemente, più volte, contattava per le vie brevi il competente ufficio per richiedere delucidazioni vista la mancata convocazione;
che da ultimo, con formale richiesta del 23.09.2022 la IG.ra richiedeva Parte_1
ufficialmente di essere sottoposta a visita presso la competente Commissione per confermare il
CP_ prorogarsi della grave situazione di salute della stessa;
che in data 27.09.2022, però, l' inoltrava a mezzo email, comunicazione con la quale informava la IG.ra dell' che la stessa Pt_1
che al riguardo giova rilevare che la suddetta convocazione non risulta essere stata mai ricevuta dalla IG.ra e, Parte_1
CP_ solo a seguito della richiesta della medesima di voler essere sottoposta a visita, l' inoltrava la comunicazione di sospensione della pensione;
che con istanze del 09.05.23 e del 16.01.24 la IG.ra chiedeva in autotutela la revoca del provvedimento del 27.09.2022 ma tali istanze Parte_1 rimanevano inevase;
che alla luce di quanto sopra illustrato, è chiaro che l'accertamento di cui in epigrafe risulta illegittimo;
che inoltre, l'art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui
“l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” (art. 13
Legge del 30 dicembre 1991 n. 412, che interpreta autenticamente il citato art. 52 L. 88/89); che analogamente, per le pensioni a carico della Gestione Pubblica dell' , l'art. 206 D.P.R. 1092/73 CP_1 prevede una deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in forza della quale “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano stato disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”; che per puro scrupolo difensivo e senza inversione dell'onere della prova, l'opponente evidenzia ed eccepisce che l' non ha fornito CP_1
alcuna prova, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di accertamento onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
Accogliere il ricorso avverso il suddetto provvedimento nonché, avverso tutti gli atti ad esso conseguenti e collegati, per i motivi suesposti dichiarandoli nulli, invalidi, inesistenti, e/o comunque privi di efficacia e, conseguentemente, ordinare la cancellazione dal ruolo delle somme. CP_ Fissata l'udienza di discussione, l' si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di natura CP_ assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante per insussistenza del requisito sanitario. Va osservato che, nella specie, controverso è il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, CP_1 maturato a dire dell'ente previdenziale per il venir meno del requisito sanitario in capo al ricorrente nel periodo dal 01/05/2021 al 31/10/2022 sulla pensione di invalidità da questi goduta.
Orbene, in merito all'indebito maturato va osservato come abbastanza di recente è intervenuta in materia la indebito assistenziale al Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 29419/2018) che ha statuito i seguenti principi di diritto “… Anzitutto deve considerarsi che in tema di indebito assistenziale questa Corte di SS non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico 3 Corte di SS - copia non ufficiale R.G. 27637/2013 riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dall'art. 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa
Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1
evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in CP_ evidenza dalla Corte genovese, il ricorso dell' non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art.2033 c.c. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base 4 Corte di SS - copia non ufficiale
R.G. 27637/2013 ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revoca, trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata, secondo cui la mancata CP_ adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell' dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima. 5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ) affidamento riposto da una persona comunque invalida al CP_1
100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che net corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' - potrebbe essere escluso per il solo fatto che CP_1
l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica.”
Ne consegue che l' può procedere alla ripetizione delle somme soltanto dopo la CP_1 comunicazione dell'avvenuta revoca. Nel caso di specie la contestazione dell'indebito è avvenuta con la nota datata 27.09.2022, notificata in data 13.10.2022.
Infatti, la ripetibilità delle somme non può retroagire alla data della mancata visita di revisione del
2013, per come interpretato dalla suindicata sentenza della SS (conforme al principio: Trib
Frosinone Sent 327-2021), che addirittura lo esclude anche in caso di conoscenza dell'esito del verbale. Nel caso di specie, peraltro, l' non ha dato prova di aver comunicato alla ricorrente la CP_1
data della visita di revisione e che quindi la ricorrente fosse a conoscenza della convocazione a visita di revisione.
Conclusivamente l' non ha diritto di ripetere alcuna somma per il titolo contenuto nel CP_1
provvedimento in questa sede impugnato.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata e dei contrasti giurisprudenziali esistenti possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e contestata
CP_ dall' alla IG.ra con provvedimento del 27/09/2022, per il periodo che va dal Parte_1
01/05/2021 al 31/10/2022;
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 27/09/2022 e che la ricorrente CP_ nulla deve all' per tale titolo;
compensa le spese.
Catania, 31 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta