CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 234/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta da: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 234/2020 vertente TRA (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Agresta (C.F.: ) - pec: C.F._2
- Email_1
-appellante-
CONTRO
DOTT. (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Domenico Tripodi (C.F: ) pec: C.F._4
Email_2
-appellata- E (P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Spanò (C.F.
) pec: C.F._5 Email_3
-appellata-
OGGETTO: Responsabilità professionale - appello avverso la Sentenza n. 1025/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 14.11.2019, nell'ambito del procedimento recante n. 1347/2012 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 15 dicembre 2012, la Parte_1 conveniva in giudizio il dott. dinanzi al Tribunale di Palmi, per sentirlo CP_1 condannare al pagamento della complessiva somma di €. 82.585,00 (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla stessa cagionati a seguito degli interventi terapeutici endodontici effettuati nell'anno 2005 per la riabilitazione delle arcate dentarie. A sostegno della domanda, la esponeva che, nel luglio 2005, si rivolgeva al Parte_1 dott. per la riabilitazione delle arcate dentali e si sottoponeva, per motivi CP_1 funzionali ed estetici, a trattamento chirurgico suggerito dal sanitario, provvedendo al saldo dei compensi richiesti. L'intervento chirurgico al quale si era sottoposta, tuttavia, non aveva sortito i risultati sperati. Le continue rotture delle cementazioni effettuate e delle protesi provvisorie installate dal dott. avevano comportato gravi problemi preimplantari, con gonfiore, CP_1 tumefazione delle gengive e sanguinamento. Proseguiva esponendo che, nel mese di settembre 2006, durante una vacanza in Umbria, a causa del persistere dei citati disturbi era costretta a rivolgersi ad un professionista del luogo, il quale, una volta rimossa la protesi, riscontrava una situazione particolarmente compromessa che scoraggiava anche altri medici dall'intervenire. Deduceva, inoltre, di essere stata costretta a ricorrere alle valutazioni e cure di numerosi specialisti in diverse regioni italiane, senza ottenere una riabilitazione definitiva fino all'anno 2008, quando, presso l'ASL di Trezzo d'Adda, le veniva applicata una protesi provvisoria rimovibile che, tuttavia, nonostante un parziale sollievo estetico, non consentiva alla stessa di risolvere i problemi clinici e funzionali. La osservava, inoltre, che le cure mal prestate avevano inciso profondamente Parte_1 sulla propria capacità lavorativa, determinando la perdita di diverse opportunità di lavoro proprio a causa delle continue infezioni dentali che non le permettevano di garantire una presenza costante sul posto di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott. nella diagnosi, nelle valutazioni cliniche e Controparte_1 nella scelta della terapia da eseguire, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese mediche sostenute e danno alla capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale), quantificati nella complessiva somma di €. 82.585,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in garanzia depositata in data 22 febbraio 2013, si costituiva in giudizio il dott. ed eccepiva Controparte_1 in via preliminare la prescrizione di ogni diritto al risarcimento da parte della sig.ra
[...]
Pt_1
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, precisando le esatte dinamiche dell'intervento espletato, la correttezza del suo operato evidenziando che gli esiti lamentati andavano addebitati alle gravi condizioni preoperatorie in cui la paziente si trovava nel momento in cui era giunta presso lo studio dentistico e, soprattutto, alla condotta post operatoria tenuta, non avendo adeguatamente e scrupolosamente completato il percorso di terapie e cure previsto a seguito della tipologia di intervento effettuato. Rappresentava, infatti, l'interruzione di ogni trattamento terapeutico da parte della
[...] sin dal mese di novembre 2005, con mancato rispetto da parte della stessa del Pt_1 protocollo terapeutico prescrittole. Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto della domanda che contestava anche nel quantum e, per la denegata ipotesi di eventuale condanna, essendo coperto per i rischi derivanti dall'attività professionale da polizza assicurativa stipulata con la società
, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2 predetta società al fine di essere manlevato da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Vista la richiesta di chiamata di terzo di parte convenuta, il Giudice di primo grado differiva l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire tale incombente. Con comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2013 si costituiva la società
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2 quale, resistendo alla pretesa ex adverso avanzata, eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia pretesa dal dott. ai sensi dell'art. 2952, commi 2° e 3°, c.c. CP_1 nella versione ratione temporis applicabile. Deduceva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di manleva, non avendo il dott. prodotto in giudizio le quietanze attestanti il regolare pagamento dei CP_1 premi, nonché l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti previsti dal contratto (oggetto, massimale, esclusione delle spese legali). Contestava, altresì, nel merito, la domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto. La causa, pertanto, veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di due distinte CTU, dall'esito non univoco. Successivamente, all'udienza del 14 novembre 2019 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 1025/2019, a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno formulata dal dott. essendo la stessa soggetta alla CP_1 prescrizione ordinaria di 10 anni, ex art. 2946 c.c., ed accoglieva l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di manleva esercitata dallo stesso nei confronti della , in quanto prescritta. Controparte_2 Il Tribunale, inoltre, rigettava la richiesta di produzione documentale (certificato del Servizio di psichiatria dell'ASP di Reggio Calabria) avanzata dalla Parte_1 dichiarando l'espunzione dal fascicolo processuale dei documenti depositati dalla stessa all'udienza del 5 settembre 2019, stante la tardività della richiesta e l'ininfluenza ai fini della decisione. Quanto al merito, il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e della seconda CTU espletata, concludeva per l'insussistenza della responsabilità professionale del dott. CP_1
Nello specifico, aderiva alle conclusioni della seconda CTU disposta nel corso del giudizio, dalle quali emergeva la conformità dell'intervento chirurgico alle regole dell'arte odontoiatrica, la mancanza di un nesso di causalità tra l'intervento effettuato dal dott. e il danno lamentato dalla nonché l'assenza di elementi CP_1 Parte_1 probatori sufficienti a dimostrare eventuali omissioni informative da parte del sanitario. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 maggio 2020 ed iscritto a ruolo il successivo 11 maggio, la impugnava la sentenza n. 1025/2019 del Parte_1
Tribunale di Palmi, lamentando (primo motivo di appello) l'erronea valutazione ed omessa considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare della prima CTU medico-legale, a firma della dott.ssa
, nonché per avere fondato la decisione sulle conclusioni a cui era pervenuta Per_1 la CTU in rinnovazione, a firma dei dott.ri ed , viziata da nullità a Per_2 Per_3 cagione dell'utilizzo da parte dei consulenti di documentazione sanitaria espunta dal fascicolo processuale con ordinanza del 22.10.15. Lamentava altresì (secondo motivo di appello) l'errata applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., nonché l'errata valutazione dei presupposti in fatto, ovvero l'errata individuazione del fatto lesivo in relazione al quale riscontrare l'esistenza del nesso di causalità rispetto all'operato del Dott. posto in essere con l'intervento CP_1 chirurgico eseguito sulla persona della Parte_1
Evidenziava, infatti, che la ctu posta dal giudice alla base della decisione non aveva adeguatamente valutato il fatto contestato dall'attore odierno appellante, ovvero che l'intervento del 14/07/2005 gli avesse causato delle plerimplantiti recidivanti (situazione infiammatoria-infettiva diffusa) e la perdita dell'osso nel tempo poi sfociata in sinusite mascellare cronica, configurando erroneamente quest'ultima come la causa dell'intervento chirurgico alla bocca. Lamentava la violazione dell'art. 1176 secondo comma c.p.c. ovvero l'imperizia e la non diligenza del Dott. che aveva applicato una tecnica che seppur valida in CP_1 astratto non era certamente idonea al cavo orale della (p. 21 atti di appello: Parte_1
All'appellante che presentava un quadro clinico antecedente all'intervento decisamente compromesso per la presenza di “radici tutte infette con bordi ossei riassorbiti e con l'apice di sette elementi radicolari di formazione granulomatosa con espansioni cistiche” per stessa ammissione del Dott. (vedi missiva del CP_1
23/10/2006 citata dallo stesso , è stata proposta una soluzione protesica CP_1 inadeguata che, per le specifiche condizioni della le ha causato un Parte_1 peggioramento del suo quadro clinico atteso che le perimplantiti recidivanti causate dall'intervento chirurgico del 14/07/2005, inadeguato rispetto al suo quadro clinico, sono sfociate nel tempo in una sinusopatia mascellare dx cronica (vedi C.T.U. Dott.
primo consulente d'ufficio nel giudizio di primo grado). Per_1
Una tac preoperatoria avrebbe ben evidenziato la situazione clinica della paziente, dissuadendo dall'esecuzione di quel tipo di intervento. Lamentava ancora l'assenza di un adeguato consenso informato su ogni passaggio terapeutico. Evidenziava l'assenza di terapia antibiotica a sostegno dell'intervento eseguito;
contestava, ancora, la ricostruzione dei fatti operata dai consulenti in ordine alla interruzione dei rapporti con il Dott. re mesi dopo l'intervento del luglio CP_1
2005 (Cfr. pag. 59 C.T.U. ed ), osservando che l'interruzione dipendeva Per_2 Per_3 dalla perdita di fiducia del paziente nei confronti del medico e dalla necessità di trovare una soluzione ai problemi postoperatori. Sulla scorta di tali presupposti, inoltre, la avanzava richiesta di rinnovazione Parte_1 della CTU, chiedendo di procedere alla nomina di un collegio medico, composto da almeno tre consulenti ex legge che, oltre alla figura del dentista-odontoiatra, Per_4 preveda la presenza anche di uno specialista in maxillo-facciale proprio in relazione alla particolarità e complessità degli aspetti clinico-patologici che la vicenda presenta. Con comparsa di risposta in appello depositata il 14 settembre 2020 si costituiva la
, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata ad indicare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris, nonché anche l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. per la tardività della richiesta di declaratoria di nullità della CTU, da intendersi come domanda nuova formulata per la prima volta solo in appello. Nel merito assumeva la totale infondatezza dell'appello, evidenziando di essere parte del giudizio solo in quanto chiamata in causa dal dott. con conseguente CP_1 richiesta di estromissione dal giudizio, atteso il rigetto da parte del Giudice di prime cure della domanda di manleva proposta dallo stesso. In ultimo, contestava le somme risarcitorie richieste dall'appellante e concludeva per il rigetto dell'appello. Con comparsa di risposta in appello depositata il 4 febbraio 2021 si costituiva il dott.
il quale formulava le medesime eccezioni preliminari di inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'appello, concludendo per l'integrale rigetto dello stesso. Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi la Corte, con successiva ordinanza depositata il 25 marzo 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dalle difese delle parti appellate in sede di costituzione, è infondata. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Nel caso in esame l'eccezione è infondata, perché l'appellante ha contestato criticamente le ragioni della decisione del primo Giudice, specificando espressamente quali fossero le parti della sentenza da censurare e delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalle parti appellate. Questa è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello. 3.Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene la Corte di concordare con le conclusioni già rassegnate dal giudice di primo grado nel senso di ritenere infondata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore odierno appellante alla luce della valutazione delle circostanze di fatto allegate agli atti del fascicolo di primo grado, e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Con i motivi di appello, che si ritiene possano essere oggetto di trattazione congiunta, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato e/o omesso di considerare le risultanze istruttorie, aderendo acriticamente alle conclusioni della seconda CTU espletata, viziata di nullità perché basata su documenti espunti dal fascicolo e come tali non esaminabili. Giova in proposito preliminarmente osservare che priva di pregio è la contestazione in ordine alla nullità della consulenza posta alla base della decisione di rigetto della domanda. Se è vero che con ordinanza del 22.10.15 il giudice di prime cure espungeva dal fascicolo “l'integrazione di parere medico del Dott. del 04/06/2015, rispetto Per_5 ad un parere già redatto e tempestivamente depositato il 25/07/2011 e la cartella clinica del 21/01/2015 a seguito dell'intervento e del ricovero della Parte_1 presso l'Ospedale Civile di Brescia” nondimeno è noto che vi sono due differenti tipologie di contestazioni o osservazioni all'elaborato peritale: la prima è relativa ai vizi di natura prettamente procedimentale (nullità) che devono essere eccepite alla prima udienza e/o difesa utile dopo il deposito dell'elaborato, soggiacendo al regime delle nullità cd “relative”; la secondo attiene alle contestazioni o osservazioni relative al contenuto della relazione, che secondo la più autorevole giurisprudenza, non incontrano ostacoli in appello, anche qualora le parti non avessero depositato le osservazioni alla CTU nel termine fissato dal giudice, non restando preclusa alle parti la possibilità di riproporre le contestazioni in sede di gravame, purché non siano introdotti fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che “la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere ricondotta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione nel procedimento è regolata dalle norme che disciplinano tali atti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la natura tecnica del documento non vale ad alterarne l'assenza, che resta quella di atto difensivo a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio sicché la sua produzione è conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello;
[...] la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 5624 del 21/02/2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, le parti possono sollevare rilievi critici alla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta anche in appello. Di contro, invece, i rilievi relativi a vizi di natura prettamente procedimentale, come nel caso di specie, avrebbero dovuto essere eccepiti alla prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato. Esaminando il fascicolo di primo grado, invece, si osserva che nessuna contestazione è stata mossa dall'appellante all'impiego della cartella clinica. Di tale contestazione non vi è traccia né nelle osservazioni né nella udienza successiva al deposito della ctu del 05.09.19 in cui si discute della ammissibilità di altro documento ovvero il certificato del Servizio di psichiatria dell'ASP di Reggio Calabria. Ne consegue la tardività dell'eccezione sollevata da parte appellante per la prima volta solo con i motivi di appello, dal momento che la stessa avrebbe dovuto rilevare tali vizi procedurali in occasione della prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato stesso. Fatte queste premesse e muovendo dalla piena utilizzabilità della seconda consulenza in atti, ritiene l'odierno collegio giudicante di concordare con le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di responsabilità del sig. per le problematiche funzionali a carico della bocca lamentate CP_1 dall'attore/appellante. Come già evidenziato dalla consulenza, affidata legittimamente a due esperti, (stante l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 15 della Legge Gelli n.24/ 2017), le valutazioni medico legali sono state fondate su una valutazione a tutto tondo dello stato di salute del periziando, avendo sguardo attento e scrupoloso alla storia clinica dello stesso, e non solo alla documentazione sanitaria di cui all'ordinanza del 21.10.2015. Sul punto emerge una palese contraddittorietà della stessa difesa dell'appellante che, per un verso, eccepisce la nullità della CTU in rinnovazione per l'utilizzo di documentazione sanitaria espunta dal fascicolo, salvo poi, per altro verso, chiedere una riforma della sentenza appellata che tenga in debito conto e valorizzi le conclusioni medico legali riportate nella prima CTU espletata che, tuttavia, ha utilizzato anch'essa la medesima documentazione. Il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha esaminato e valutato le risultanze probatorie del giudizio, giungendo a disporre anche il rinnovo della prima CTU redatta dalla dott.ssa , attesa la rilevata superficialità, carenza e Per_1 contraddittorietà dell'elaborato peritale depositato dalla medesima. E infatti la prima consulenza, anche a parere dell'odierno collegio giudicante va disattesa, risultando inattendibile, perché redatta giungendo a conclusioni che appaiono in contrasto con i referti anatomopatologici in atti come evidenziato dalla seconda, più puntuale e dettagliata consulenza. In proposito rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 33742.22 13845/07, 16368/14), confermato anche con la recente sentenza n.12195 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione, quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Condividendo quanto riferito nella seconda consulenza legale, l'esame della storia clinica del paziente consente di escludere ogni responsabilità nella condotta del medico. Come evidenziato nella seconda consulenza (p. 29 ctu in atti) Sin dall'età adolescenziale, la Sig. odierna ricorrente, a causa di una grave forma di Parte_1 paradontopatia con granulomi dentari recidivanti e carie aveva perso vari elementi dentari dell'arcata superiore e dall'età di 18 circa era stata costretta alla protesizzazione del gruppo frontale superiore per cui era portatrice di protesi fissa. Dall'inizio del 2005 la sua vecchia protesi (realizzata presso altro studio odontoiatrico non noto), oramai usurata, non era più utilizzabile ed iniziava a causarle rilevanti problemi (bruciori gengivali, dolori e grosse difficoltà alla masticazione) Per tale Contr motivo, nel mese di Luglio del 2005 si rivolgeva allo del Controparte_3
[...] in Palmi, con il fine di ottenere una soluzione terapeutica definitiva per CP_1
l'arcata dentaria superiore. Il Dr. odierno convenuto, le propose CP_1
l'esecuzione di una riabilitazione implanto-protesica risolutiva dell'arcata dentaria superiore, previa esecuzione di una radiografia panoramica dentaria. L'intervento implantare proposto consisteva nel posizionamento di n°. 10 impianti endoossei all'arcata superiore solidarizzate da barre metalliche elettrosaldate utilizzando la tecnica della sincristallizzazione, alcuni dei quali di tipo post-estrattivo, con carico immediato di una protesi provvisoria cementata e successivamente applicazione della soluzione protesica definitiva…. In seguito all'intervento su descritto, il 18 luglio 2005, applicava una protesi provvisoria che fu cementata poi definitivamente su esplicita richiesta della ricorrente per il motivo che si sarebbe dovuta allontanare dalla città. Il vantaggio più importante della metodica utilizzata è rappresentato dal fatto che il paziente esce dalla seduta chirurgica con gli elementi dentari seppur provvisori, inseriti, con conseguenti indiscussi benefici funzionali, estetici e psicologici. Tali benefici verosimilmente erano quelli all'epoca verosimilmente desiderati dalla Sig.
[...]
e sicuramente l'obiettivo primario perseguito dall'operatore Dr. Pt_1 CP_1 nell'offrire alla paziente tale tipologia di intervento implanto-protesico risolutivo che all'epoca era indubbiamente necessario. Considerato che nella Rx ortopanoramica eseguita precedentemente all'intervento (vedi foto 1), lo spessore osseo mascellare della ricorrente appare fortemente assottigliato il ctu reputando tale intervento opportuno ha concluso nel senso, in casi di ristrettezza ossea come quello che qui ci occupa, della necessità di ricorrere ad un numero maggiore di impianti non potendoli utilizzare di grosso diametro;
nel caso in esame furono inseriti 10 impianti. Il ctu riferisce che l'intervento venne eseguito rispettando le regole dell'arte ed il protocollo operativo previsto dalla letteratura scientifica di merito (p.57 ctu). Il protocollo prevedeva che agli impianti provvisori seguissero quelli definitivi. Ancora Tale tipologia di struttura implantare prevede un protocollo di assiduo controllo e vigilanza poiché il cedimento di una saldatura può causare danni che, qualora non siano trattati in tempo, possono divenire irreparabili giacchè lasciano senza ancoraggio gli impianti distali alla rottura;
ciò è probabilmente quanto accaduto all'impianto in posizione 15 che avrebbe dovuto essere sostituito. La mancata sostituzione ha poi determinato la compromissione degli impianti viciniori che poi sono stati rimossi nel corso dell'intervento chirurgico. Il delicato lavoro di implantoprotesi che la ricorrente aveva accettato di realizzare è rimasto incompleto in quanto ella si è resa indisponibile per la prosecuzione dell'iter terapeutico già circa tre mesi dopo l'intervento da Novembre 2005. La stessa ha altresì continuato ad utilizzare per alcuni anni una protesi provvisoria che invece avrebbe dovuto sostituire dopo circa quattro-cinque mesi (p.58 ctu in atti). Nella ortopanoramica dentaria precedente l'intervento di chirurgia implantare (vedi foto N.1) risulta evidente una opacizzazione bilaterale dei seni mascellari maggiormente a destra e quindi preesistente allo stesso. Nel caso specifico la sinusite mascellare preesistente può ritenersi eziologicamente correlata a diversi fattori eziologici coesistenti nella perizianda quali: la malattia parodontale, la deviazione del setto nasale e la diatesi allergica. L'esame della situazione dentaria antecedente l'intervento effettuato sulla scorta della ortopanoramica in atti riconosciuta come propria dalla perizianda, l'interruzione arbitraria delle cure mediche (è la stessa paziente a confermare al ctu di avere interrotto i rapporti nell'ottobre del 2005: Riferisce di essersi sottoposta a controlli clinici presso il Dr. fino al mese di Ottobre del 2005 quando decide di interrompere il CP_1 rapporto professionale medico-paziente p.28 ctu in atti) nonostante l'invito del medico a continuare le cure (vedi missiva dell'ottobre 2006 allegata alla memoria n.2 del convenuto e contestata tardivamente ovvero solo all'udienza del 05.09.19 dall'attrice), l'aver continuato ad utilizzare per alcuni anni una protesi provvisoria che invece avrebbe dovuto sostituire dopo circa quattro-cinque mesi, l'assenza di traccia documentale della presunta lunga e ripetuta serie di episodi di periimplantite recidivante di cui avrebbe sofferto la perizianda (dalla fine del 2005 in poi), con secondaria perdita di una considerevole quantità di tessuto alveolare date per scontate dalla precedente CTU quale causa poi della sinusite mascellare destra (p.59 ctu in atti), unitamente alla predisposizione della perizianda alla parodontite, il fumo di sigaretta (10-15 sigarette/die), la mancata igiene orale professionale, la deviazione del setto nasale (causa di sinusite rinogena), hanno svolto un ruolo fondamentale nella causazione delle infermità diagnosticate alla ricorrente (Sinusopatia mascellare destra cronica iperplastica con residui odontogeni e gli eventi successivi alle stesse correlate). Il ctu esclude il nesso causale con l'intervento eseguito dal medico conformemente alle leges artis e a quanto la letteratura scientifica suggerisce in casi analoghi (p. 61 ctu in atti: Non sussistono sufficienti elementi medico-legali per ritenere che i suddetti esiti patologici possano ritenersi in rapporto di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, con l'intervento di chirurgia implanto-protesica effettuato dal convenuto. In particolare, per quanto in precedenza espresso non appaiono soddisfatti, nel caso de-quo, i criteri legali di giudizio cronologico e di esclusione di altre cause… la sinusite cronica mascellare destra era verosimilmente preesistente all'intervento implanto-protesico effettuato dal Dr. a Luglio del 2005. Tra l'altro la CP_1 sinusite cronica iperplastica evidenziata all'esame microscopico istologico post- operatorio non è di origine odontogena. Ciò, unitamente alla predisposizione della perizianda alla parodontite, il fumo di sigaretta (10-15 sigarette/die), la mancata igiene orale professionale (e non sappiamo nulla dell'idoneità di quella domiciliare), la deviazione del setto nasale (causa di sinusite rinogena), hanno svolto un ruolo fondamentale nella causazione delle infermità diagnosticate alla ricorrente e gli eventi successivi alle stesse correlate..). Né si può contestare al dottore di avere eseguito l'intervento senza eseguire esami accurati precedenti e in particolare la Tac considerato che, come evidenziato dal ctu già in sede di osservazioni alle osservazioni di parte attrice, l'ortopantomografia insieme con l'esame obiettivo dà, nella maggioranza dei casi, informazioni sufficienti per valutare la fattibilità del trattamento implantare. La consulenza espletata appare dunque ben motivata ad avviso dell'odierno collegio giudicante e convincente in quanto, contrariamente a quanto riferito da parte appellata, eseguita secondo metodo scientifico e con metodiche immuni da vizi logici nella ricostruzione del nesso causale, senza che alcun rilievo possano sul punto assumere eventuali dichiarazioni testimoniali prive di qualsiasi valore scientifico. Non meritevole di accoglimento, inoltre, risulta anche la censura dell'appellante alla sentenza di primo grado relativa all'erronea qualificazione del fatto lesivo ed all'erronea applicazione da parte del Tribunale delle disposizioni di legge, avendo il secondo elaborato peritale puntualmente qualificato i fatti e categoricamente escluso aggravamenti delle condizioni di salute eziologicamente riconducibili al trattamento sanitario e alla condotta del medico. Piuttosto i gravi problemi periimplantari, riferiti - anche se non adeguatamente documentati, dalla -, con gonfiore, tumefazione delle gengive e Parte_2 sanguinamento, tali da condizionare profondamente anche la propria capacità lavorativa, poi sfociati nella sinusite mascellare appaiono, imputabili alla stessa che interruppe il protocollo terapeutico suggerito dal dentista. E infatti nella lettera dell'ottobre 2006, con estrema lucidità, il dottore evidenziava la causa dei problemi alla bocca della paziente ovvero l'impianto 15 non riuscito, suggerendo di proseguire la cura impostata, comunicandole per iscritto le sue necessità terapeutiche nella specificità del lavoro eseguito ed i rischi derivanti dall'interruzione delle cure e dal non completamento del progetto implantare nel rispetto della tecnica utilizzata (carico immediato con tecnica sincristallizzata)”. In definitiva, il Collegio peritale, rispondendo anche alle osservazioni formulate dal CTP della ha ribadito che non esiste traccia documentale della presunta Parte_1 lunga e ripetuta serie di ascessi periimplantari di cui avrebbe sofferto la perizianda (dalla fine del 2005 in poi), con secondaria perdita di una considerevole quantità di tessuto alveolare e delle visite effettuate in tale arco temporale presso vari Studi Dentistici in Italia (p.38 ctu in atti). Ancora “in buona sostanza non sussistono sufficienti elementi medico legali di giudizio per ritenere che gli esiti patologici riscontati (esiti di sinusite mascellare destra cronica iperplastica con residui odontogeni operata) possano ritenersi in rapporto di causalità con l'intervento di chirurgia implanto-protesica effettuato dal convenuto….Inoltre, a nostro parere, il Dr. a seguito il descritto protocollo CP_1 relativo alla implantologia a carico immediato sincristallizzata. Lo stesso evidentemente non ha potuto completare il lavoro iniziato poiché la paziente (ricorrente) si è resa indisponibile per la prosecuzione dell'iter terapeutico già circa tre mesi dopo l'intervento da Novembre 2005 ed ha continuato ad utilizzare per anni una protesi provvisoria (con grave nocumento per il lavoro fatto dal convenuto e per la sua situazione orale) che invece doveva essere sostituita (come da protocollo) dopo circa quattro-cinque mesi….Così come non esiste traccia documentale della presunta serie di perimplantiti recidivanti di cui avrebbe sofferto la perizianda in epoca successiva all'intervento implanto-protesico e dell'avvenuto contatto da parte sua con altri studi dentistici di altre zone d'Italia a cui la stessa si sarebbe rivolta” (p.6 risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice) 4.Quanto al danno da violazione del consenso informato, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.5875.21) Nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una mutatio libelli e non una mera emendatio, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. In ogni caso (ex Cass. n. 38.25) è noto che in assenza di condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In siffatto contesto non ha rilievo che il titolo di responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale, perché il problema, comune a entrambe le qualificazioni (nei cui rispettivi ambiti di applicazione non è affatto in discussione il presupposto che l'attività medica espletata senza consenso sia illecita), risiede nella verifica del nesso di causalità tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente e l'esecuzione dell'intervento; verifica da compiere in base ad un giudizio controfattuale, per cui occorre indagare se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione della prestazione sanitaria dalla quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. Nel caso di specie l'attrice oggi appellante lamenta danni da violazione del consenso informato solo nella memoria n.1 e li riferisce solo al fatto di non essere stata adeguatamente informata in ordine ai rischi connessi alla deviazione dai protocolli. Non c'è invece nella predetta memoria un riferimento al fatto che non avrebbe eseguito il trattamento proposto ove adeguatamente informata. Ma ancora considerato che la paziente riferiva, rivolgendosi al centro dentistico, difficoltà masticatorie, continui dolori alla bocca, tenuto conto dell'importanza e complessità dell'intervento eseguito che, secondo il ctu costituiva un intervento necessario (p.57 ctu) e opportuno (conclude il ctu a p. 60: le scelte chirurgiche operate dal sanitario convenuto sono approvate dalla letteratura medica odontoiatrica) va ragionevolmente escluso che la paziente si sarebbe sottratto all'intervento e che parimenti dovesse essere informata dell'importanza del rispetto dei protocolli e dei rischi allo stesso connessi. Chi si sottopone ad un intervento medico sa bene che il decorso post operatorio costituisce fase altrettanto delicata e che la deviazione può compromettere l'esito dello stesso intervento, senza la necessità di una specifica informativa sul punto. Neppure l'attore può ricondurre gli eventi lesivi lamentati alla mancata prescrizione di terapia antibiotica considerato che lo stesso nelle memorie n.1 (p. 2 memoria n.1) riferisce che l'assunzione di antibiotici avvenne senz'altro nei giorni successivi all'intervento, come riferito anche dal teste (madre dell'attrice), il che Tes_1 porta naturalmente ad escludere che i danni consolidatisi siano da ascrivere alla mancata somministrazione di antibiotici. Orbene alla luce delle emergenze processuali, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 5.Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata principale. Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore indeterminabile della causa (complessità media) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi. Nei rapporti con la atteso il passaggio in giudicato del capo della Controparte_2 sentenza che la riguarda e considerata, pertanto, la sua posizione processuale, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 234.20 proposto avverso la sentenza n. 1025/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 14.11.2019 e pubblicata in pari data nel procedimento recante n. 1347/2012 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F. ) Parte_1 C.F._1 alle spese di lite del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in €. 6079,00 in favore di (C.F. Controparte_1 , oltre alle spese generali in misura pari al 15% del C.F._3 compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese di lite con la Controparte_2
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'08.07.25. La consigliera relatrice ed est. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta da: Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 234/2020 vertente TRA (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Agresta (C.F.: ) - pec: C.F._2
- Email_1
-appellante-
CONTRO
DOTT. (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Domenico Tripodi (C.F: ) pec: C.F._4
Email_2
-appellata- E (P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Spanò (C.F.
) pec: C.F._5 Email_3
-appellata-
OGGETTO: Responsabilità professionale - appello avverso la Sentenza n. 1025/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 14.11.2019, nell'ambito del procedimento recante n. 1347/2012 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 15 dicembre 2012, la Parte_1 conveniva in giudizio il dott. dinanzi al Tribunale di Palmi, per sentirlo CP_1 condannare al pagamento della complessiva somma di €. 82.585,00 (o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla stessa cagionati a seguito degli interventi terapeutici endodontici effettuati nell'anno 2005 per la riabilitazione delle arcate dentarie. A sostegno della domanda, la esponeva che, nel luglio 2005, si rivolgeva al Parte_1 dott. per la riabilitazione delle arcate dentali e si sottoponeva, per motivi CP_1 funzionali ed estetici, a trattamento chirurgico suggerito dal sanitario, provvedendo al saldo dei compensi richiesti. L'intervento chirurgico al quale si era sottoposta, tuttavia, non aveva sortito i risultati sperati. Le continue rotture delle cementazioni effettuate e delle protesi provvisorie installate dal dott. avevano comportato gravi problemi preimplantari, con gonfiore, CP_1 tumefazione delle gengive e sanguinamento. Proseguiva esponendo che, nel mese di settembre 2006, durante una vacanza in Umbria, a causa del persistere dei citati disturbi era costretta a rivolgersi ad un professionista del luogo, il quale, una volta rimossa la protesi, riscontrava una situazione particolarmente compromessa che scoraggiava anche altri medici dall'intervenire. Deduceva, inoltre, di essere stata costretta a ricorrere alle valutazioni e cure di numerosi specialisti in diverse regioni italiane, senza ottenere una riabilitazione definitiva fino all'anno 2008, quando, presso l'ASL di Trezzo d'Adda, le veniva applicata una protesi provvisoria rimovibile che, tuttavia, nonostante un parziale sollievo estetico, non consentiva alla stessa di risolvere i problemi clinici e funzionali. La osservava, inoltre, che le cure mal prestate avevano inciso profondamente Parte_1 sulla propria capacità lavorativa, determinando la perdita di diverse opportunità di lavoro proprio a causa delle continue infezioni dentali che non le permettevano di garantire una presenza costante sul posto di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Dott. nella diagnosi, nelle valutazioni cliniche e Controparte_1 nella scelta della terapia da eseguire, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese mediche sostenute e danno alla capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale), quantificati nella complessiva somma di €. 82.585,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in garanzia depositata in data 22 febbraio 2013, si costituiva in giudizio il dott. ed eccepiva Controparte_1 in via preliminare la prescrizione di ogni diritto al risarcimento da parte della sig.ra
[...]
Pt_1
Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, precisando le esatte dinamiche dell'intervento espletato, la correttezza del suo operato evidenziando che gli esiti lamentati andavano addebitati alle gravi condizioni preoperatorie in cui la paziente si trovava nel momento in cui era giunta presso lo studio dentistico e, soprattutto, alla condotta post operatoria tenuta, non avendo adeguatamente e scrupolosamente completato il percorso di terapie e cure previsto a seguito della tipologia di intervento effettuato. Rappresentava, infatti, l'interruzione di ogni trattamento terapeutico da parte della
[...] sin dal mese di novembre 2005, con mancato rispetto da parte della stessa del Pt_1 protocollo terapeutico prescrittole. Concludeva, dunque, per l'integrale rigetto della domanda che contestava anche nel quantum e, per la denegata ipotesi di eventuale condanna, essendo coperto per i rischi derivanti dall'attività professionale da polizza assicurativa stipulata con la società
, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2 predetta società al fine di essere manlevato da qualsivoglia responsabilità risarcitoria. Vista la richiesta di chiamata di terzo di parte convenuta, il Giudice di primo grado differiva l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire tale incombente. Con comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2013 si costituiva la società
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2 quale, resistendo alla pretesa ex adverso avanzata, eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia pretesa dal dott. ai sensi dell'art. 2952, commi 2° e 3°, c.c. CP_1 nella versione ratione temporis applicabile. Deduceva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di manleva, non avendo il dott. prodotto in giudizio le quietanze attestanti il regolare pagamento dei CP_1 premi, nonché l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti previsti dal contratto (oggetto, massimale, esclusione delle spese legali). Contestava, altresì, nel merito, la domanda attorea sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e diritto. La causa, pertanto, veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di due distinte CTU, dall'esito non univoco. Successivamente, all'udienza del 14 novembre 2019 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 1025/2019, a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno formulata dal dott. essendo la stessa soggetta alla CP_1 prescrizione ordinaria di 10 anni, ex art. 2946 c.c., ed accoglieva l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda di manleva esercitata dallo stesso nei confronti della , in quanto prescritta. Controparte_2 Il Tribunale, inoltre, rigettava la richiesta di produzione documentale (certificato del Servizio di psichiatria dell'ASP di Reggio Calabria) avanzata dalla Parte_1 dichiarando l'espunzione dal fascicolo processuale dei documenti depositati dalla stessa all'udienza del 5 settembre 2019, stante la tardività della richiesta e l'ininfluenza ai fini della decisione. Quanto al merito, il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e della seconda CTU espletata, concludeva per l'insussistenza della responsabilità professionale del dott. CP_1
Nello specifico, aderiva alle conclusioni della seconda CTU disposta nel corso del giudizio, dalle quali emergeva la conformità dell'intervento chirurgico alle regole dell'arte odontoiatrica, la mancanza di un nesso di causalità tra l'intervento effettuato dal dott. e il danno lamentato dalla nonché l'assenza di elementi CP_1 Parte_1 probatori sufficienti a dimostrare eventuali omissioni informative da parte del sanitario. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 4 maggio 2020 ed iscritto a ruolo il successivo 11 maggio, la impugnava la sentenza n. 1025/2019 del Parte_1
Tribunale di Palmi, lamentando (primo motivo di appello) l'erronea valutazione ed omessa considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare della prima CTU medico-legale, a firma della dott.ssa
, nonché per avere fondato la decisione sulle conclusioni a cui era pervenuta Per_1 la CTU in rinnovazione, a firma dei dott.ri ed , viziata da nullità a Per_2 Per_3 cagione dell'utilizzo da parte dei consulenti di documentazione sanitaria espunta dal fascicolo processuale con ordinanza del 22.10.15. Lamentava altresì (secondo motivo di appello) l'errata applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., nonché l'errata valutazione dei presupposti in fatto, ovvero l'errata individuazione del fatto lesivo in relazione al quale riscontrare l'esistenza del nesso di causalità rispetto all'operato del Dott. posto in essere con l'intervento CP_1 chirurgico eseguito sulla persona della Parte_1
Evidenziava, infatti, che la ctu posta dal giudice alla base della decisione non aveva adeguatamente valutato il fatto contestato dall'attore odierno appellante, ovvero che l'intervento del 14/07/2005 gli avesse causato delle plerimplantiti recidivanti (situazione infiammatoria-infettiva diffusa) e la perdita dell'osso nel tempo poi sfociata in sinusite mascellare cronica, configurando erroneamente quest'ultima come la causa dell'intervento chirurgico alla bocca. Lamentava la violazione dell'art. 1176 secondo comma c.p.c. ovvero l'imperizia e la non diligenza del Dott. che aveva applicato una tecnica che seppur valida in CP_1 astratto non era certamente idonea al cavo orale della (p. 21 atti di appello: Parte_1
All'appellante che presentava un quadro clinico antecedente all'intervento decisamente compromesso per la presenza di “radici tutte infette con bordi ossei riassorbiti e con l'apice di sette elementi radicolari di formazione granulomatosa con espansioni cistiche” per stessa ammissione del Dott. (vedi missiva del CP_1
23/10/2006 citata dallo stesso , è stata proposta una soluzione protesica CP_1 inadeguata che, per le specifiche condizioni della le ha causato un Parte_1 peggioramento del suo quadro clinico atteso che le perimplantiti recidivanti causate dall'intervento chirurgico del 14/07/2005, inadeguato rispetto al suo quadro clinico, sono sfociate nel tempo in una sinusopatia mascellare dx cronica (vedi C.T.U. Dott.
primo consulente d'ufficio nel giudizio di primo grado). Per_1
Una tac preoperatoria avrebbe ben evidenziato la situazione clinica della paziente, dissuadendo dall'esecuzione di quel tipo di intervento. Lamentava ancora l'assenza di un adeguato consenso informato su ogni passaggio terapeutico. Evidenziava l'assenza di terapia antibiotica a sostegno dell'intervento eseguito;
contestava, ancora, la ricostruzione dei fatti operata dai consulenti in ordine alla interruzione dei rapporti con il Dott. re mesi dopo l'intervento del luglio CP_1
2005 (Cfr. pag. 59 C.T.U. ed ), osservando che l'interruzione dipendeva Per_2 Per_3 dalla perdita di fiducia del paziente nei confronti del medico e dalla necessità di trovare una soluzione ai problemi postoperatori. Sulla scorta di tali presupposti, inoltre, la avanzava richiesta di rinnovazione Parte_1 della CTU, chiedendo di procedere alla nomina di un collegio medico, composto da almeno tre consulenti ex legge che, oltre alla figura del dentista-odontoiatra, Per_4 preveda la presenza anche di uno specialista in maxillo-facciale proprio in relazione alla particolarità e complessità degli aspetti clinico-patologici che la vicenda presenta. Con comparsa di risposta in appello depositata il 14 settembre 2020 si costituiva la
, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si era limitata ad indicare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni della sentenza impugnata, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c. per mancanza del requisito del fumus boni iuris, nonché anche l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. per la tardività della richiesta di declaratoria di nullità della CTU, da intendersi come domanda nuova formulata per la prima volta solo in appello. Nel merito assumeva la totale infondatezza dell'appello, evidenziando di essere parte del giudizio solo in quanto chiamata in causa dal dott. con conseguente CP_1 richiesta di estromissione dal giudizio, atteso il rigetto da parte del Giudice di prime cure della domanda di manleva proposta dallo stesso. In ultimo, contestava le somme risarcitorie richieste dall'appellante e concludeva per il rigetto dell'appello. Con comparsa di risposta in appello depositata il 4 febbraio 2021 si costituiva il dott.
il quale formulava le medesime eccezioni preliminari di inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'appello, concludendo per l'integrale rigetto dello stesso. Dopo la comparizione delle parti nelle modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi la Corte, con successiva ordinanza depositata il 25 marzo 2025, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dalle difese delle parti appellate in sede di costituzione, è infondata. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Nel caso in esame l'eccezione è infondata, perché l'appellante ha contestato criticamente le ragioni della decisione del primo Giudice, specificando espressamente quali fossero le parti della sentenza da censurare e delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità per asserita manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalle parti appellate. Questa è da ritenersi superata dalla stessa attività processuale svolta nel corso del giudizio di appello. 3.Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Ritiene la Corte di concordare con le conclusioni già rassegnate dal giudice di primo grado nel senso di ritenere infondata la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore odierno appellante alla luce della valutazione delle circostanze di fatto allegate agli atti del fascicolo di primo grado, e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Con i motivi di appello, che si ritiene possano essere oggetto di trattazione congiunta, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato e/o omesso di considerare le risultanze istruttorie, aderendo acriticamente alle conclusioni della seconda CTU espletata, viziata di nullità perché basata su documenti espunti dal fascicolo e come tali non esaminabili. Giova in proposito preliminarmente osservare che priva di pregio è la contestazione in ordine alla nullità della consulenza posta alla base della decisione di rigetto della domanda. Se è vero che con ordinanza del 22.10.15 il giudice di prime cure espungeva dal fascicolo “l'integrazione di parere medico del Dott. del 04/06/2015, rispetto Per_5 ad un parere già redatto e tempestivamente depositato il 25/07/2011 e la cartella clinica del 21/01/2015 a seguito dell'intervento e del ricovero della Parte_1 presso l'Ospedale Civile di Brescia” nondimeno è noto che vi sono due differenti tipologie di contestazioni o osservazioni all'elaborato peritale: la prima è relativa ai vizi di natura prettamente procedimentale (nullità) che devono essere eccepite alla prima udienza e/o difesa utile dopo il deposito dell'elaborato, soggiacendo al regime delle nullità cd “relative”; la secondo attiene alle contestazioni o osservazioni relative al contenuto della relazione, che secondo la più autorevole giurisprudenza, non incontrano ostacoli in appello, anche qualora le parti non avessero depositato le osservazioni alla CTU nel termine fissato dal giudice, non restando preclusa alle parti la possibilità di riproporre le contestazioni in sede di gravame, purché non siano introdotti fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che “la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere ricondotta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione nel procedimento è regolata dalle norme che disciplinano tali atti. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la natura tecnica del documento non vale ad alterarne l'assenza, che resta quella di atto difensivo a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio sicché la sua produzione è conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello;
[...] la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 5624 del 21/02/2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità, dunque, le parti possono sollevare rilievi critici alla CTU – relativi alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta anche in appello. Di contro, invece, i rilievi relativi a vizi di natura prettamente procedimentale, come nel caso di specie, avrebbero dovuto essere eccepiti alla prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato. Esaminando il fascicolo di primo grado, invece, si osserva che nessuna contestazione è stata mossa dall'appellante all'impiego della cartella clinica. Di tale contestazione non vi è traccia né nelle osservazioni né nella udienza successiva al deposito della ctu del 05.09.19 in cui si discute della ammissibilità di altro documento ovvero il certificato del Servizio di psichiatria dell'ASP di Reggio Calabria. Ne consegue la tardività dell'eccezione sollevata da parte appellante per la prima volta solo con i motivi di appello, dal momento che la stessa avrebbe dovuto rilevare tali vizi procedurali in occasione della prima difesa utile dopo il deposito dell'elaborato stesso. Fatte queste premesse e muovendo dalla piena utilizzabilità della seconda consulenza in atti, ritiene l'odierno collegio giudicante di concordare con le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di responsabilità del sig. per le problematiche funzionali a carico della bocca lamentate CP_1 dall'attore/appellante. Come già evidenziato dalla consulenza, affidata legittimamente a due esperti, (stante l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 15 della Legge Gelli n.24/ 2017), le valutazioni medico legali sono state fondate su una valutazione a tutto tondo dello stato di salute del periziando, avendo sguardo attento e scrupoloso alla storia clinica dello stesso, e non solo alla documentazione sanitaria di cui all'ordinanza del 21.10.2015. Sul punto emerge una palese contraddittorietà della stessa difesa dell'appellante che, per un verso, eccepisce la nullità della CTU in rinnovazione per l'utilizzo di documentazione sanitaria espunta dal fascicolo, salvo poi, per altro verso, chiedere una riforma della sentenza appellata che tenga in debito conto e valorizzi le conclusioni medico legali riportate nella prima CTU espletata che, tuttavia, ha utilizzato anch'essa la medesima documentazione. Il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, ha esaminato e valutato le risultanze probatorie del giudizio, giungendo a disporre anche il rinnovo della prima CTU redatta dalla dott.ssa , attesa la rilevata superficialità, carenza e Per_1 contraddittorietà dell'elaborato peritale depositato dalla medesima. E infatti la prima consulenza, anche a parere dell'odierno collegio giudicante va disattesa, risultando inattendibile, perché redatta giungendo a conclusioni che appaiono in contrasto con i referti anatomopatologici in atti come evidenziato dalla seconda, più puntuale e dettagliata consulenza. In proposito rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 33742.22 13845/07, 16368/14), confermato anche con la recente sentenza n.12195 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione, quello secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Condividendo quanto riferito nella seconda consulenza legale, l'esame della storia clinica del paziente consente di escludere ogni responsabilità nella condotta del medico. Come evidenziato nella seconda consulenza (p. 29 ctu in atti) Sin dall'età adolescenziale, la Sig. odierna ricorrente, a causa di una grave forma di Parte_1 paradontopatia con granulomi dentari recidivanti e carie aveva perso vari elementi dentari dell'arcata superiore e dall'età di 18 circa era stata costretta alla protesizzazione del gruppo frontale superiore per cui era portatrice di protesi fissa. Dall'inizio del 2005 la sua vecchia protesi (realizzata presso altro studio odontoiatrico non noto), oramai usurata, non era più utilizzabile ed iniziava a causarle rilevanti problemi (bruciori gengivali, dolori e grosse difficoltà alla masticazione) Per tale Contr motivo, nel mese di Luglio del 2005 si rivolgeva allo del Controparte_3
[...] in Palmi, con il fine di ottenere una soluzione terapeutica definitiva per CP_1
l'arcata dentaria superiore. Il Dr. odierno convenuto, le propose CP_1
l'esecuzione di una riabilitazione implanto-protesica risolutiva dell'arcata dentaria superiore, previa esecuzione di una radiografia panoramica dentaria. L'intervento implantare proposto consisteva nel posizionamento di n°. 10 impianti endoossei all'arcata superiore solidarizzate da barre metalliche elettrosaldate utilizzando la tecnica della sincristallizzazione, alcuni dei quali di tipo post-estrattivo, con carico immediato di una protesi provvisoria cementata e successivamente applicazione della soluzione protesica definitiva…. In seguito all'intervento su descritto, il 18 luglio 2005, applicava una protesi provvisoria che fu cementata poi definitivamente su esplicita richiesta della ricorrente per il motivo che si sarebbe dovuta allontanare dalla città. Il vantaggio più importante della metodica utilizzata è rappresentato dal fatto che il paziente esce dalla seduta chirurgica con gli elementi dentari seppur provvisori, inseriti, con conseguenti indiscussi benefici funzionali, estetici e psicologici. Tali benefici verosimilmente erano quelli all'epoca verosimilmente desiderati dalla Sig.
[...]
e sicuramente l'obiettivo primario perseguito dall'operatore Dr. Pt_1 CP_1 nell'offrire alla paziente tale tipologia di intervento implanto-protesico risolutivo che all'epoca era indubbiamente necessario. Considerato che nella Rx ortopanoramica eseguita precedentemente all'intervento (vedi foto 1), lo spessore osseo mascellare della ricorrente appare fortemente assottigliato il ctu reputando tale intervento opportuno ha concluso nel senso, in casi di ristrettezza ossea come quello che qui ci occupa, della necessità di ricorrere ad un numero maggiore di impianti non potendoli utilizzare di grosso diametro;
nel caso in esame furono inseriti 10 impianti. Il ctu riferisce che l'intervento venne eseguito rispettando le regole dell'arte ed il protocollo operativo previsto dalla letteratura scientifica di merito (p.57 ctu). Il protocollo prevedeva che agli impianti provvisori seguissero quelli definitivi. Ancora Tale tipologia di struttura implantare prevede un protocollo di assiduo controllo e vigilanza poiché il cedimento di una saldatura può causare danni che, qualora non siano trattati in tempo, possono divenire irreparabili giacchè lasciano senza ancoraggio gli impianti distali alla rottura;
ciò è probabilmente quanto accaduto all'impianto in posizione 15 che avrebbe dovuto essere sostituito. La mancata sostituzione ha poi determinato la compromissione degli impianti viciniori che poi sono stati rimossi nel corso dell'intervento chirurgico. Il delicato lavoro di implantoprotesi che la ricorrente aveva accettato di realizzare è rimasto incompleto in quanto ella si è resa indisponibile per la prosecuzione dell'iter terapeutico già circa tre mesi dopo l'intervento da Novembre 2005. La stessa ha altresì continuato ad utilizzare per alcuni anni una protesi provvisoria che invece avrebbe dovuto sostituire dopo circa quattro-cinque mesi (p.58 ctu in atti). Nella ortopanoramica dentaria precedente l'intervento di chirurgia implantare (vedi foto N.1) risulta evidente una opacizzazione bilaterale dei seni mascellari maggiormente a destra e quindi preesistente allo stesso. Nel caso specifico la sinusite mascellare preesistente può ritenersi eziologicamente correlata a diversi fattori eziologici coesistenti nella perizianda quali: la malattia parodontale, la deviazione del setto nasale e la diatesi allergica. L'esame della situazione dentaria antecedente l'intervento effettuato sulla scorta della ortopanoramica in atti riconosciuta come propria dalla perizianda, l'interruzione arbitraria delle cure mediche (è la stessa paziente a confermare al ctu di avere interrotto i rapporti nell'ottobre del 2005: Riferisce di essersi sottoposta a controlli clinici presso il Dr. fino al mese di Ottobre del 2005 quando decide di interrompere il CP_1 rapporto professionale medico-paziente p.28 ctu in atti) nonostante l'invito del medico a continuare le cure (vedi missiva dell'ottobre 2006 allegata alla memoria n.2 del convenuto e contestata tardivamente ovvero solo all'udienza del 05.09.19 dall'attrice), l'aver continuato ad utilizzare per alcuni anni una protesi provvisoria che invece avrebbe dovuto sostituire dopo circa quattro-cinque mesi, l'assenza di traccia documentale della presunta lunga e ripetuta serie di episodi di periimplantite recidivante di cui avrebbe sofferto la perizianda (dalla fine del 2005 in poi), con secondaria perdita di una considerevole quantità di tessuto alveolare date per scontate dalla precedente CTU quale causa poi della sinusite mascellare destra (p.59 ctu in atti), unitamente alla predisposizione della perizianda alla parodontite, il fumo di sigaretta (10-15 sigarette/die), la mancata igiene orale professionale, la deviazione del setto nasale (causa di sinusite rinogena), hanno svolto un ruolo fondamentale nella causazione delle infermità diagnosticate alla ricorrente (Sinusopatia mascellare destra cronica iperplastica con residui odontogeni e gli eventi successivi alle stesse correlate). Il ctu esclude il nesso causale con l'intervento eseguito dal medico conformemente alle leges artis e a quanto la letteratura scientifica suggerisce in casi analoghi (p. 61 ctu in atti: Non sussistono sufficienti elementi medico-legali per ritenere che i suddetti esiti patologici possano ritenersi in rapporto di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, con l'intervento di chirurgia implanto-protesica effettuato dal convenuto. In particolare, per quanto in precedenza espresso non appaiono soddisfatti, nel caso de-quo, i criteri legali di giudizio cronologico e di esclusione di altre cause… la sinusite cronica mascellare destra era verosimilmente preesistente all'intervento implanto-protesico effettuato dal Dr. a Luglio del 2005. Tra l'altro la CP_1 sinusite cronica iperplastica evidenziata all'esame microscopico istologico post- operatorio non è di origine odontogena. Ciò, unitamente alla predisposizione della perizianda alla parodontite, il fumo di sigaretta (10-15 sigarette/die), la mancata igiene orale professionale (e non sappiamo nulla dell'idoneità di quella domiciliare), la deviazione del setto nasale (causa di sinusite rinogena), hanno svolto un ruolo fondamentale nella causazione delle infermità diagnosticate alla ricorrente e gli eventi successivi alle stesse correlate..). Né si può contestare al dottore di avere eseguito l'intervento senza eseguire esami accurati precedenti e in particolare la Tac considerato che, come evidenziato dal ctu già in sede di osservazioni alle osservazioni di parte attrice, l'ortopantomografia insieme con l'esame obiettivo dà, nella maggioranza dei casi, informazioni sufficienti per valutare la fattibilità del trattamento implantare. La consulenza espletata appare dunque ben motivata ad avviso dell'odierno collegio giudicante e convincente in quanto, contrariamente a quanto riferito da parte appellata, eseguita secondo metodo scientifico e con metodiche immuni da vizi logici nella ricostruzione del nesso causale, senza che alcun rilievo possano sul punto assumere eventuali dichiarazioni testimoniali prive di qualsiasi valore scientifico. Non meritevole di accoglimento, inoltre, risulta anche la censura dell'appellante alla sentenza di primo grado relativa all'erronea qualificazione del fatto lesivo ed all'erronea applicazione da parte del Tribunale delle disposizioni di legge, avendo il secondo elaborato peritale puntualmente qualificato i fatti e categoricamente escluso aggravamenti delle condizioni di salute eziologicamente riconducibili al trattamento sanitario e alla condotta del medico. Piuttosto i gravi problemi periimplantari, riferiti - anche se non adeguatamente documentati, dalla -, con gonfiore, tumefazione delle gengive e Parte_2 sanguinamento, tali da condizionare profondamente anche la propria capacità lavorativa, poi sfociati nella sinusite mascellare appaiono, imputabili alla stessa che interruppe il protocollo terapeutico suggerito dal dentista. E infatti nella lettera dell'ottobre 2006, con estrema lucidità, il dottore evidenziava la causa dei problemi alla bocca della paziente ovvero l'impianto 15 non riuscito, suggerendo di proseguire la cura impostata, comunicandole per iscritto le sue necessità terapeutiche nella specificità del lavoro eseguito ed i rischi derivanti dall'interruzione delle cure e dal non completamento del progetto implantare nel rispetto della tecnica utilizzata (carico immediato con tecnica sincristallizzata)”. In definitiva, il Collegio peritale, rispondendo anche alle osservazioni formulate dal CTP della ha ribadito che non esiste traccia documentale della presunta Parte_1 lunga e ripetuta serie di ascessi periimplantari di cui avrebbe sofferto la perizianda (dalla fine del 2005 in poi), con secondaria perdita di una considerevole quantità di tessuto alveolare e delle visite effettuate in tale arco temporale presso vari Studi Dentistici in Italia (p.38 ctu in atti). Ancora “in buona sostanza non sussistono sufficienti elementi medico legali di giudizio per ritenere che gli esiti patologici riscontati (esiti di sinusite mascellare destra cronica iperplastica con residui odontogeni operata) possano ritenersi in rapporto di causalità con l'intervento di chirurgia implanto-protesica effettuato dal convenuto….Inoltre, a nostro parere, il Dr. a seguito il descritto protocollo CP_1 relativo alla implantologia a carico immediato sincristallizzata. Lo stesso evidentemente non ha potuto completare il lavoro iniziato poiché la paziente (ricorrente) si è resa indisponibile per la prosecuzione dell'iter terapeutico già circa tre mesi dopo l'intervento da Novembre 2005 ed ha continuato ad utilizzare per anni una protesi provvisoria (con grave nocumento per il lavoro fatto dal convenuto e per la sua situazione orale) che invece doveva essere sostituita (come da protocollo) dopo circa quattro-cinque mesi….Così come non esiste traccia documentale della presunta serie di perimplantiti recidivanti di cui avrebbe sofferto la perizianda in epoca successiva all'intervento implanto-protesico e dell'avvenuto contatto da parte sua con altri studi dentistici di altre zone d'Italia a cui la stessa si sarebbe rivolta” (p.6 risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice) 4.Quanto al danno da violazione del consenso informato, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.5875.21) Nel caso in cui l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall'inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una mutatio libelli e non una mera emendatio, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. In ogni caso (ex Cass. n. 38.25) è noto che in assenza di condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In siffatto contesto non ha rilievo che il titolo di responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale, perché il problema, comune a entrambe le qualificazioni (nei cui rispettivi ambiti di applicazione non è affatto in discussione il presupposto che l'attività medica espletata senza consenso sia illecita), risiede nella verifica del nesso di causalità tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente e l'esecuzione dell'intervento; verifica da compiere in base ad un giudizio controfattuale, per cui occorre indagare se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione della prestazione sanitaria dalla quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. Nel caso di specie l'attrice oggi appellante lamenta danni da violazione del consenso informato solo nella memoria n.1 e li riferisce solo al fatto di non essere stata adeguatamente informata in ordine ai rischi connessi alla deviazione dai protocolli. Non c'è invece nella predetta memoria un riferimento al fatto che non avrebbe eseguito il trattamento proposto ove adeguatamente informata. Ma ancora considerato che la paziente riferiva, rivolgendosi al centro dentistico, difficoltà masticatorie, continui dolori alla bocca, tenuto conto dell'importanza e complessità dell'intervento eseguito che, secondo il ctu costituiva un intervento necessario (p.57 ctu) e opportuno (conclude il ctu a p. 60: le scelte chirurgiche operate dal sanitario convenuto sono approvate dalla letteratura medica odontoiatrica) va ragionevolmente escluso che la paziente si sarebbe sottratto all'intervento e che parimenti dovesse essere informata dell'importanza del rispetto dei protocolli e dei rischi allo stesso connessi. Chi si sottopone ad un intervento medico sa bene che il decorso post operatorio costituisce fase altrettanto delicata e che la deviazione può compromettere l'esito dello stesso intervento, senza la necessità di una specifica informativa sul punto. Neppure l'attore può ricondurre gli eventi lesivi lamentati alla mancata prescrizione di terapia antibiotica considerato che lo stesso nelle memorie n.1 (p. 2 memoria n.1) riferisce che l'assunzione di antibiotici avvenne senz'altro nei giorni successivi all'intervento, come riferito anche dal teste (madre dell'attrice), il che Tes_1 porta naturalmente ad escludere che i danni consolidatisi siano da ascrivere alla mancata somministrazione di antibiotici. Orbene alla luce delle emergenze processuali, la sentenza di primo grado deve essere confermata. 5.Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata principale. Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore indeterminabile della causa (complessità media) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi. Nei rapporti con la atteso il passaggio in giudicato del capo della Controparte_2 sentenza che la riguarda e considerata, pertanto, la sua posizione processuale, sussistono gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG. 234.20 proposto avverso la sentenza n. 1025/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 14.11.2019 e pubblicata in pari data nel procedimento recante n. 1347/2012 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F. ) Parte_1 C.F._1 alle spese di lite del presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in €. 6079,00 in favore di (C.F. Controparte_1 , oltre alle spese generali in misura pari al 15% del C.F._3 compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese di lite con la Controparte_2
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'08.07.25. La consigliera relatrice ed est. Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito