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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, G.O.T. Giuseppe
Marino, delegato per la decisione ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12079/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
ER, via Presidente Einaudi 1, c.f. c.f. rappresentato C.F._1
e difeso, giusta procura in atti dall'Avvocata Maria Grazia Pannitteri
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti , dall'Avvocato . Livia Gaezza;
- resistente -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola;
cancellazione iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli – disconoscimento rapporto agricolo
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha chiesto con ricorso depositato in data
12.12.2018 di annullare i provvedimenti, consegnati al ricorrente in data il
29.4.2022, con i quali l' ha disposto il disconoscimento delle giornate in CP_1
agricoltura per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 cancellando, rispettivamente per l'anno 2015 n. 125 giornate, per l'anno 2016 n. 156 giornate, per l'anno 2017
n. 186 giornate e per l'anno 2018 n. 180 giornate, in quanto gli stessi sono del tutto illegittimi e/o infondati.
A sostegno delle domande il ricorrente ha esposto che egli ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa in agricoltura per l'anno
2015, 2016 e 2017 e 2018, rispettivamente per 125 giornate nel 2015, 156 giornate nell'anno 2016, 186 giornate nell'anno 2017, 180 giornate nel 2018, come dimostrato dai documenti allegati al ricorso, svolgendo l'attività di capo mastro a tempo pieno e determinato quale lavoratore subordinato (c.d. OTD) in favore della per gli anni, 2015, 2016 e 2017. Controparte_2
Eccepiva, ancora, che i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole erano nulli e/o illegittimi per violazione delle garanzie di legge previste dalla l. 241/90 in favore del cittadino, infatti , non solo i provvedimenti non erano motivati ma il ricorso amministrativo inoltrato in data 18 maggio 2022 alla non aveva avuto riscontro alcuno da parte dell' , anche in Pt_2 CP_1
ordine alla richiesta di motivazione.
Pertanto chiedeva al Tribunale quanto segue: << - ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con rapporto di Controparte_2
lavoro subordinato a tempo determinato, quale bracciante agricolo OTD, dal
7.1.2015 al 9.5.2015 e dal 21.5.2015 al 19.8.2015, dal 25.9.2015 al 31.12.2015 per n. 125 giornate di lavoro, dal 2.1.2016 al 30.9.2016 e dal 21.10.2016 al
31.12.2016 per n. 156 giornate di lavoro, dal 2.1.2017 al 30.9.2017 per numero
186 giornate di lavoro, dal 3.4.2018 al 31.12.2018 per numero 180 giornate di lavoro;
- in conseguenza e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla re-iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di ER, per i superiori periodi di lavoro;
- per l'effetto, condannare
2 l' , in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ai necessari CP_1
adempimenti di legge per la reiscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, con la variazione del numero di giornate e per gli anni dedotti in ricorso;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente al pieno riconoscimento contributivo-previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorate e diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali (disoccupazione agricola) per gli anni 2015, 2016, 2017 2018.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' il quale ha eccepito CP_1 la decadenza ex art. 22 D.L. n. 30/1970 e, nel merito, l'infondatezza delle domande, facendo espresso richiamo alle risultanze del verbale ispettivo CP_1
del 27.10.2020 n. 2020005279/DDL
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione del 25 novembre 2025, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, dovendosi ritenere la stessa infondata in considerazione della data comunicazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del ricorrente in data
29.04.2022, dei ricorsi in sede amministrativa proposti dalla ricorrente al in data 18.05.2022 e la data di proposizione del ricorso in sede Pt_2
giudiziaria.
Nel merito, va osservato quanto segue.
In materia di disconoscimento d'indennità di disoccupazione agricola, laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del medesimo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
3 probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “ (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche nelle ipotesi in cui manchi un provvedimento di disconoscimento
“…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585)
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (Cass. cit.), non potendo, peraltro, il giudice del merito “limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi
e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di
4 merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando
l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (cfr. Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877;
Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585;). La produzione dell'iscrizione nell'elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
In particolare, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav.,
9/3/2009 n. 5645).
Ciò posto, nella specie il disconoscimento delle giornate prestate dalla ricorrente alle dipendenze della ” è scaturito da Controparte_2
accertamenti effettuati per gli anni volto nella specie all'esame della congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessaria all'azienda agricola ed i lavoratori in concreto dichiarati dalla medesima nel periodo 1/04/2015 – 31/12/2018.
Secondo l' , dall'accertamento espletato dagli ispettori dell CP_1 CP_1
verbalizzanti è emerso quanto segue: “ l'esistenza di un sodalizio fraudolento posto in essere al fine di conseguire indebite prestazioni previdenziali attraverso la falsa assunzione di braccianti agricoli e la totale omissione degli oneri contributivi dovuti in relazione alla manodopera bracciantile denunciata e dunque l'esistenza di un'impresa FANTASMA, esistente solo formalmente, ma la cui concreta attività si esaurisce nell'emissione a beneficio di terzi di
5 documentazione fiscale attestante la fornitura di beni o prestazione di servizi mai effettuati, difettando l'azienda in questione della necessaria struttura operativa e organizzazione strumentale. Gli ispettori dell' hanno quindi CP_1 accertato che gli adempimenti previdenziali venivano curati formalmente, ma che l'azienda non ha mai versato all' i contributi previdenziali dovuti. CP_1
Pertanto nella fattispecie in questione si è in presenza di una ditta “fantasma”, risultando la stessa fittiziamente creata/istituita solo cartolarmente e/o comunque aver attestato falsamente lo svolgimento di prestazioni lavorative di braccianti agricoli, che venivano quindi disconosciute e il rapporto di lavoro denunciato veniva annullato perché non validamente costituito per lavoratori indicati negli elenchi allegati al verbale di accertamento che si produce, nei quale elenchi compare il ricorrente per gli anni in esame. Dall'accertamento espletato, dall'esame della documentazione contabile, nonché dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori e quelle rese dal legale rappresentante è emerso che l'azienda risulta del tutto sovradimensionata con riferimento al numero delle giornate denunciate all' in relazione all'attività svolta. CP_1
Dall'esame della documentazione, dal riscontro delle dichiarazioni acquisite dal datore di lavoro, e tenuto conto delle tabelle in agricoltura, accertativa è infatti emersa la fortissima discrepanza fra il numero di giornate denunciate e quello connesso alle lavorazioni necessarie e la assoluta illogicità delle giornate denunciate rispetto alle attività aziendali e alle dotazioni di mezzi aziendali, oltre alla insostenibilità economica della gestione aziendale con i numeri denunciati, tanto che sono stati messi a confronto i vari indicatori in termini di entrate ed uscite di denaro sulla base degli elementi noti e denunciati dalla azienda;
le entrate costituite dalle fatture di vendita prodotte;
le uscite, costituite da: acquisti, retribuzioni operai ed i relativi contributi È pertanto emerso un quadro di un'azienda agricola in fortissima perdita che ogni anno ha subito perdite superiori alle centinaia di migliaia di euro. Secondo i verbalizzanti il monte retribuzioni ed il conseguente carico contributivo risulterebbe non plausibile soprattutto su come l'azienda agricola riesca a fronteggiare simili carichi rispetto alle entrate nettamente inferiori. Al
6 termine dell'accertamento, gli Ispettori giungevano alla conclusione di dover annullare le posizioni lavorative denunciate, essendo fittizie e finalizzate al solo godimento di prestazioni erogate dall' anche e soprattutto perché in CP_1 una normale attività economica organizzata questa dovrebbe produrre un margine di guadagno per l'imprenditore. Quanto alla parte ricorrente, il rapporto già dichiarato, le giornate sono state annullate. In punto di diritto si osserva che l'art. 6 del DPR n. 476/2001 prevede che “L' , effettuate le CP_1
opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione..”, e l'art. 7 dello stesso
DPR prevede che “In ogni momento l' effettua i controlli ritenuti necessari CP_1
sia ai fini contributivi…, tramite il proprio servizio ispettivo”.
Infine, il 2° comma dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 afferma che “..E' fatta salva la facoltà dell' Previdenza di svolgere, Controparte_3 CP_1
ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476”.
Pertanto, si è provveduto al disconoscimento delle giornate dichiarate, per gli anni di cui al verbale, in applicazione dell'art. 8 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 375/1993 come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge n. 77 del
22.3.2004 il quale dispone che “qualora a seguito della stima tecnica sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l' disconosce la prestazione ai fini della tutela previdenziale”. CP_1
Esercitando tale facoltà, l' come sopra precisato, valutando tutti i CP_1
requisiti necessari previsti dalla legge vigente, compreso i requisiti di tempo- lavoro e di reddito, può procedere alla stesura del Verbale di Accertamento
Ispettivo. La stima del fabbisogno di manodopera, ai sensi del D.M. 25.3.1999 in
G.U. 20.4.1999, n. 91, non fa ritenere plausibile l'impiego di manodopera per le giornate dichiarate. In particolare è emerso che l'azienda non possiede fondi sufficienti a giustificare l'impiego di manodopera del tipo di quella denunciata né le giornate sono adeguate rispetto all'attività di coltivazione/allevamento asseritamente praticata. Dunque, nella fattispecie non si rinviene né la personalità della prestazione né la predeterminazione della stessa in relazione a specifiche incombenze tipiche della subordinazione e della prestazione a tempo,
7 o la predeterminazione di lavori complessivi quale utilità per il presunto datore di lavoro.
Il numero delle giornate dichiarate ed il relativo onere della manodopera
(se le giornate fossero tutte retribuite ed assicurate dal datore di lavoro) non appare coerente rispetto alla gestione in termini economici dell'azienda. Dalla consultazione delle denunce dei redditi si è constatato un considerevole divario tra il volume d'affari dichiarato ed il costo del personale per tutti gli anni in contestazione. Né vi è prova della corresponsione della retribuzione essendo carente alcuna inclusione nella contabilità aziendale. Quanto precede è sufficiente a far ritenere che la gestione apparente non è conforme a quella reale quanto alla manodopera impiegata. Emerse tali incongruenze, si è ritenuto di procedere alla cancellazione delle giornate denunciate pubblicando la cancellazione medesima”
Le risultanze di cui al citato accertamento sono fondate sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle ispezioni, sull'esame della documentazione in possesso dell'azienda, nonché dei libri contabili (libro paga, libro matricola) e delle registrazioni negli stessi effettuate.
Ciò premesso, si osserva che trattasi di documentazione che non può reputarsi dirimente a fronte dell'offerta probatoria del ricorrente sull'effettivo svolgimento delle giornate in agricoltura di che trattasi, anche tenuto conto dell'efficacia probatoria dei verbali ispettivi limitata al contenuto estrinseco e non già alla veridicità intrinseca o alle valutazioni dei verbalizzanti.
Nella specie, si deve anche osservare i verbali prodotti non contengono dichiarazioni rese agli ispettori che possano reputarsi inequivoche nel senso dell'inesistenza del rapporto di lavoro di cui si controverte in questa sede, anche se forte elemento indiziario in tale senso, è la circostanza che nessuno dei lavoratori sentiti ha fatto riferimento al ricorrente.
E' anche da rammentare che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia
8 contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante , Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Il ricorrente ha prodotto documentazione di provenienza datoriale (
Lettara Comunicazione UNILAV 2015, CUD 2015 buste paga 2016 , 2017, 2018
) relativamente al rapporto di lavoro con la Controparte_2
Ai fini della prova del rapporto di lavoro in oggetto nei termini dedotti in ricorso, pertanto pare a questo giudice che sia determinante la valutazione se l'escussione dei testimoni indotti da parte ricorrente sia stata idonea alla dimostrazione dei fatti dedotti in ricorso.
Ebbene ritiene questo decidente che le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria circa la circostanza che effettivamente il ricorrente nei periodi in questione abbia prestato la dedotta attività in agricoltura siano risultate non sufficientemente attendibili, anche sotto l'aspetto intrinseco, contrastati comunque con dati processuali, acquisiti al compendio istruttorio, caratterizzati da sicura solidità.
Il teste ha riferito che il ricorrente era il Testimone_1
responsabile dell'azienda per quanto riguardava l'aspetto tecnico – CP_2
agricolo mentre per quanto riguardava la parte commerciale, per quel egli sapeva era il signor , il ricorrente si occupava della Persona_1
conduzione dei terreni agricoli. Precisava di non essere in grado di confermare il numero delle giornate nei periodi in questione però in tutti gli anni indicati, in base alla coltura delle varietà che venivano coltivate e alle dimensioni aziendali era altamente probabile che il avesse lavorato per tutte le giornate Pt_1 indicate, evidenziando che il rapporto lavorativo con il iniziava da Pt_1
ottobre fino ai primi di settembre dell'anno successivo. Confermava che il durante i rapporti di lavoro aveva svolto tutte le mansioni indicate in Pt_1
circostanza indicati, nessuna esclusa e che avesse lavorato in tutti i terreni nella circostanza che in effetti sono estesi gli ettari ivi indicati.
9 Il teste, dichiarava di non essere a conoscenza circa la retribuzione che veniva percepita dal Signor per il suo lavoro, e che dopo aver Pt_1 concordato con il medesimo i vari interventi da effettuare sui terreni poi si sentiva con il Signor per l'approvazione dei piani concordati di Per_1
intervento; infine il teste riferiva che lo vedeva sui terreni, dove era Pt_1 alla guida del trattore.
Il teste riferiva che il ricorrente svolgeva Testimone_2 Pt_1
l'attività di responsabile dei terreni agricoli sui quali veniva acquistato il frutto e che era lui che gli diceva cosa doveva fare sul terreno, era quello che mi portava per l'irrorazione, di non essere in grado di ricordare il numero delle giornate di lavoro effettuate negli anni in cui aveva lavorato insieme con il però quando io ero presente per il lavoro che dovevo svolgere vi era Pt_1
anche il che gli indicava cosa dovesse fare;
il teste precisava che nel Pt_1
2015 e nel 2016 personalmente aveva svolto circa 150 giornate lavorative.
Il teste dichiarava essere vero che gli orari che il signor Tes_2
aveva osservato durante il periodo di lavoro erano quelli indicati in Pt_1 circostanza, nonché essere vero che tutte le mansioni svolte dal ricorrente durante gli anni di lavoro erano quelle indicate in circostanze, attività nelle quali egli aveva collaborato il signor voglio precisare che io non stavo Pt_1
sempre con il signor in quanto egli aveva altri operai da coordinare;
Pt_1
confermava che era vero che tutti i terreni indicati i circostanza erano quelli dove ha lavorato il signor nei quali egli aveva lavorato sugli stessi . Pt_1
Infine rispondeva che il signor riceveva ordini e direttive da Pt_1
per conto della e che il medesimo si Persona_1 Controparte_2
recava presso l'opificio in ER , Contrada Cafaro per prendere tutti gli attrezzi e motori che servivano per il lavoro e poi li riportava;
questo veniva fatto anche da lui, Non sapeva se alla fine della giornata riferiva al signor circa l'attività svolta in quanto lui posavo il mezzo (trattore) e se ne Per_1
andava.
Ebbene per quanto concerne le dichiarazioni rese dal teste , le Tes_1
stesse, sotto l'apparenza di una alto grado di credibilità probatoria sono
10 palesemente affette da un alto grado di genericità, in quanto, per come evidenziato dalla difesa dell' “ nulla egli ha in sostanza dichiarato circa CP_1
l'effettivo svolgimento di attività di lavoro agricolo del tipo subordinato da parte del ricorrente, dal momento che si è limitato ad affermare che “il signor era il responsabile dell'azienda per quanto riguarda Pt_1 CP_2
l'aspetto tecnico –agricolo” egli poi non è stato in grado di confermare il numero delle giornate nei periodi di lavoro di cui allo specifico capitolo, salvo poi affermare, in maniera del tutto generica e non suffra-gata da concreti riscontri, che “in tutti gli anni indicati, in base alla coltura delle varietà che venivano coltivate e alle dimensioni aziendali è altamente probabile che il abbia lavorato per tutte le giornate indicate”; in altri termini, egli non Pt_1
è stato in grado di riferire circa l'espletamento dell'attività da parte del ricorrente, per non averne conoscenza diretta;
analogamente dicasi per le modalità di espletamento dell'attività. Nulla, poi, ha saputo riferire il teste circa il vincolo di subordinazione gerarchica che deve necessariamente connotare il rapporto, giacché, sugli specifici capitoli, egli ha dichiarato di nulla sapere al riguardo, né ha saputo specificare se il ricorrente prendesse le direttive da alcuno.
Non diversamente debbono essere valutate le dichiarazioni rese dal teste
, in relazione al quale deve essere evidenziato come dagli Testimone_2
atti prodotti dall' nel corso del giudizio, costui, diversamente da quanto CP_1
riferito nella testimonianza, non risulta aver lavorato con il nel periodo Pt_1
oggetto di causa.
Ciò posto, a rendere del tutto inattendibile il narrato dei suddetti testimoni, si pongono le testimonianza resa nel giudizio dagli Ispettori , CP_1
e . Testimone_3 Persona_2
I due testi hanno riferito che non era assolutamente corrispondente al vero che il ricorrente avesse svolto l'attività di responsabile dei terreni agricoli per la in quanto dagli accertamenti è emerso che Controparte_2
documentazione inerente l'attività dei lavoratori tra cui il non vi era Pt_1
alcuna documentazione presente;
avevano sentito alcuni lavoratori dell'azienda
11 ma le loro dichiarazioni erano state del tutto generiche, contrastanti tra di loro, e molti dei lavoratori non si ricordavano neppure di aver lavorato alle dipendenze della società.
I testi aggiungevano che non era stata da parte loro riscontrata di fatto alcuna attività da parte dell'azienda, la quale era priva di terreni, quindi senza terra ed acquistava il frutto pendente dai coltivatori , e successivamente come fase lavorativa provvedeva alla raccolta;
infine nulla era emerso nel corso dell'accertamento ispettivo che il percepisse retribuzione da Pt_1
in quanto nessuna documentazione in merito era loro Persona_1
pervenuta.
Ebbene, poiché il compendio probatorio che scaturisce dalla valutazione delle risultanze appare oggettivamente estremamente labile atteso che gli elementi raccolti non sono per nulla decisivi in quanto privi di sufficiente consistenza ed univocità, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
Tale decisione si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che
l'onere stesso non sia stato superato” .( Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 12079/2022 R.G;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Catania, 6 aprile 2025
IL G.O.T
12 Giuseppe Marino
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