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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2024, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 31127/2022
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2024, innanzi al giudice dott. Alberto Cianfarini chiamata la causa 31127/2022, sono comparse tutte le parti in forma scritta:
- per la parte attrice;
Parte_1
- per la parte convenuta;
Parte_2
- Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 31127.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in alla Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_2
Tommaso Salvini 1/3, ed elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio alla Via
Nomentana n. 55, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. (CF Parte_1
) C.F._1 Email_1
Attore opponente
Contro
(in forma abbreviata: Controparte_2
, in persona del nella qualità di Amministratore Delegato CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di CF. Parte_2 Pt_2
, domiciliata in 00197 presso il suo studio ( C.F._2 Pt_2 Org_1
, in Via di San Valentino n.24-
[...]
Convenuta opposta
Nonché contro pagina 2 di 12 (C.F. – P.I. con sede Controparte_5 P.IVA_2
legale in alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Procuratore speciale, Pt_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Letizia Esposito (C.F. – pec: C.F._3
, elettivamente domiciliata, presso il suo Email_2
Studio Legale sito in Piazza A. Mancini n. 4. Pt_2
Convenuta opposta
Oggetto: ppposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720220043349776000, notificata a mezzo pec il 06.04.2022,limitatamente al ruolo n. 2022/003183.
FATTO
Parte attrice premetteva quanto segue. In data 06.4.2022 parte attrice aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento (prodotta agli atti) delle somme richiamate nella cartella impugnata.
Nel documento il concessionario agiva per il Controparte_5
recupero coattivo dei seguenti avanzati crediti: Ruolo n. 2022/003183, emesso da per revoca contributo concesso Controparte_6
e per il recupero di importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 pari ad € 53.864,94, nonché € 10,04 per interessi al tasso legale dal
12.12.2020 al 27.10.2021; Ruolo 2022/003453, emesso da di Organizzazione_2
per omesso versamento diritto annuale camera di commercio pari ad € 129,00, Pt_2 oltre € 39,07 per sanzione pecuniaria ed € 0,34 per interessi;
Secondo parte attrice la cartella impugnata era viziata e la pretesa creditoria illegittima ed allo stato inesigibile per le ragioni che seguono:
A) Inesistenza e/o nullità della cartella esattoriale per vizi afferenti l'iter notificatorio dell'atto impugnato;
il concessionario avrebbe dovuto procedere alla notificazione dell'atto impugnato mediante l'indirizzo ufficiale presente in
IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
pagina 3 di 12 B) Nullità della cartella opposta per illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
C) Nullità della cartella esattoriale per assenza degli elementi essenziali.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n
097 2022 00433497 76 000 emessa da per le Controparte_5 motivazioni in narrativa, ed in ordine alla sola pretesa azionata dall'ente impositore previo accertamento della Controparte_7 nullità/inesistenza della notifica dell'atto impugnato, con ogni conseguenza in ordine alle pretesa creditoria azionata dal predetto Ente impositore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva e, dopo aver illustrato la normativa presupposta, chiariva che, in CP_8 conseguenza dell'escussione della garanzia del si era determinata la CP_9 surrogazione ex lege nella parte del credito liquidato all'istituto bancario a titolo di perdita sull'operazione garantita e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo del tutto distinto ed autonomo.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva verso le doglianze CP_10
Concludeva chiedendo di respingere ogni iniziativa avversaria e confermare la validità ed efficacia del tiolo di riscossione opposto;
vinte le spese.
Si costituiva ed eccepiva difetto di legittimazione passiva;
legittimità della CP_10
notificazione; sussistenza degli elementi essenziali la cartella. Chiedeva il rigetto e la vittoria delle spese. In data 17.2.23 erano assegnati i termini 183 c.p.c.
Il 16.10.23 il g.i. dava atto della natura cartolare e documentale della controversia;
rigettava ogni istanza istruttoria;
rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna in trattazione scritta tutte le parti ribadivano i propri assunti.
Il giudice, quindi, invitata le parti alle conclusioni alla data odierna in forma scritta e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 Circa l'atto impugnato notificato a mezzo pec, da un indirizzo mittente sconosciuto, si osserva quanto di seguito. La questione è stata definitivamente risolta dall'arresto delle
Sezioni Unite del 18.05.2022 secondo le quali l'eccezione deve essere disattesa in virtù di due distinti aspetti: il distinto piano del destinatario/mittente e il ben noto principio del raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte con la sentenza a SS.UU.
n. 15979/22 ha affermato che “va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, […] nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma
12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6,
(convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all' , mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali Org_3
costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter,
[…] al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè
pagina 5 di 12 soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo
(Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione […]”. Ebbene, applicando i su indicati principi al caso in esame emerge chiaramente quanto segue. a) Con riferimento all'indirizzo del mittente e del destinatario. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era sviluppato sul punto, hanno del tutto ragionevolmente osservato che il domicilio digitale, accertato con l'indirizzo pec iscritto nei registri, è indispensabile guardando al destinatario della notifica e non invece per quanto concerne il mittente purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile al soggetto. ……………………….La bontà di tale ricostruzione è avvalorata anche dall'attenta analisi della normativa di settore in materia di notificazione degli atti di riscossione. Si può infatti rilevare che l'art. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973 (Notificazione della cartella di pagamento) prevede al comma
2 che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Notificazioni), così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del D.L. n. 1983 del 2016, convertito in L.
n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di pagina 6 di 12 procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Tale disposizione si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.
7-quater, comma 7, del medesimo D.L. n. 193/2016.
Ebbene, le citate disposizioni se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent.,
21/10/2021; Comm. Trib. reg. Roma, sez. XI, 1/6/2021, n. 2803; CTP Roma, sez.
XIX, 15/6/2021, n. 7205; CTP Roma, Sez. I, 5/5/2021, n. 5101).
La citata disciplina generale consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26, comma 2, D.P.R.
602/1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Parimenti indiscutibile nonché dirimente ai fini della pagina 7 di 12 controversia de qua, risulta la circostanza che la notifica dell'opposta cartella di pagamento sia correttamente avvenuta allo specifico indirizzo PEC del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)”.
Peraltro, con riferimento al contenuto dell'atto notificato, è appena il caso di osservare che le summenzionate SSUU pongono l'accento anche sul noto principio del raggiungimento dello scopo. Ebbene, nel caso in esame, è indubbio che, comunque,
l'atto abbia raggiunto il suo scopo e sia quindi conosciuto dalla controparte in tutti i suoi elementi essenziali. L'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi, secondo Cass. civ. Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916, “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Sicché nella fattispecie che ci occupa non è possibile parlare di inesistenza della notificazione della cartella, posto che quest'ultima risulta ricevuta e contestata dal suo destinatario con il presente atto.
Nel caso de quo opera, infatti, l'insegnamento, consolidato nella granitica giurisprudenza della Suprema Corte e da ultimo riaffermato da Cass. civ. Sez. Unite,
pagina 8 di 12 18 maggio 2022, n. 15979, a mente del quale, nell'ambito della notificazione a mezzo pec, “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza…” (ex multis Cass. 2961/2021; Cass. s.u. 23620/2018;
Cass. s.u. 7665/2016).
Impiego della Cartella;
assenza degli elementi essenziali. Questi due motivi possono essere affrontati cumulativamente.
Si osserva che ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del D.M. del 20/06/05 nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del , il Gestore CP_9
applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 /2/1999, n. 46.
L'art. 8 bis del D.L. 24/01/15 n. 3, convertito con modificazioni nella L. 24/03/15 n.
33, ha cerziorato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Org_4
di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662. Il credito è
[...]
privilegiato e, per il recupero del quantum economico, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n. 46 e successive modificazioni.
L'art. 2 co. 4 del d.m. 20 giugno 2005, prevede che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del il gestore applica, così come previsto CP_9
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.
L'art. 8 bis del d.l. del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l. 24 marzo 2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del
pagina 9 di 12 beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662, Organizzazione_4
costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Il Fondo acquisisce il diritto di surrogarsi verso il beneficiario finale e gli eventuali garanti.
Quindi la procedura con cartella appare perfettamente legittima.
Per effetto della surroga legale nei diritti spettanti al soggetto finanziatore in conseguenza della liquidazione dell'importo garantito, l'ente creditore, decorso il termine contenuto nell'intimazione, dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo ha legittimamente affidato ad che gestisce Controparte_5
direttamente la fase successiva che parte dalla notifica della cartella di pagamento.
Parte opponente conosce appieno la natura del credito, come detto mai contestata nella opposizione e per avere ricevuto la diffida prodromica indicata nella cartella: Partita:
2021001000000001001IV202111116016-752499 00000000 RECUPERO AGEVOLAZ. L.
662/96 INVITO AL PAGAMENTO 6016-752499 DEL 11/11/2021 RECUPERO AGEVOLAZ.
L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS.
N. 752499, non contestata.
Sussiste la piena validità e legittimità della iscrizione al ruolo delle somme erogate in garanzia poiché nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed pagina 10 di 12 i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del - l'impresa beneficiaria CP_3 Org_4
ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n.
662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4,
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta della garanzia.
Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore si realizza una surroga ex lege che consente, immediatamente
(senza di necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Sotto altro profilo, deve poi anche osservarsi come possa dubitarsi della stessa riconducibilità della fattispecie in esame a rapporti di diritto privato in senso stretto, posto che, a ben vedere, si versa in ipotesi di garanzie legali e non già convenzionali, previste, cioè, direttamente dalla normativa primaria per soddisfare l'interesse pubblico allo sviluppo e progresso dell'attività imprenditoriale piccola e media nel suo complesso. Prova ne sia che si assiste ad una convivenza, anzi ad una fusione, di strumenti di diritto sostanziale tipicamente privatistici, come appunto quello della garanzia personale, con mezzi di tutela tipicamente pubblicisti, come, appunto,
l'esecuzione esattoriale mercé l'iscrizione a ruolo del credito vantato.
La domanda di parte attrice opponente, per quanto sopra esposto, è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) Rigetta ogni domanda della parte attrice;
pagina 11 di 12 b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2.000,00 per ciascun convenuto costituito, oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2024, innanzi al giudice dott. Alberto Cianfarini chiamata la causa 31127/2022, sono comparse tutte le parti in forma scritta:
- per la parte attrice;
Parte_1
- per la parte convenuta;
Parte_2
- Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 31127.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
( ), in persona del l.r.p.t., con sede in alla Via Parte_3 P.IVA_1 Pt_2
Tommaso Salvini 1/3, ed elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio alla Via
Nomentana n. 55, presso lo studio del proprio difensore l'Avv. (CF Parte_1
) C.F._1 Email_1
Attore opponente
Contro
(in forma abbreviata: Controparte_2
, in persona del nella qualità di Amministratore Delegato CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di CF. Parte_2 Pt_2
, domiciliata in 00197 presso il suo studio ( C.F._2 Pt_2 Org_1
, in Via di San Valentino n.24-
[...]
Convenuta opposta
Nonché contro pagina 2 di 12 (C.F. – P.I. con sede Controparte_5 P.IVA_2
legale in alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Procuratore speciale, Pt_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Letizia Esposito (C.F. – pec: C.F._3
, elettivamente domiciliata, presso il suo Email_2
Studio Legale sito in Piazza A. Mancini n. 4. Pt_2
Convenuta opposta
Oggetto: ppposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720220043349776000, notificata a mezzo pec il 06.04.2022,limitatamente al ruolo n. 2022/003183.
FATTO
Parte attrice premetteva quanto segue. In data 06.4.2022 parte attrice aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento (prodotta agli atti) delle somme richiamate nella cartella impugnata.
Nel documento il concessionario agiva per il Controparte_5
recupero coattivo dei seguenti avanzati crediti: Ruolo n. 2022/003183, emesso da per revoca contributo concesso Controparte_6
e per il recupero di importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 pari ad € 53.864,94, nonché € 10,04 per interessi al tasso legale dal
12.12.2020 al 27.10.2021; Ruolo 2022/003453, emesso da di Organizzazione_2
per omesso versamento diritto annuale camera di commercio pari ad € 129,00, Pt_2 oltre € 39,07 per sanzione pecuniaria ed € 0,34 per interessi;
Secondo parte attrice la cartella impugnata era viziata e la pretesa creditoria illegittima ed allo stato inesigibile per le ragioni che seguono:
A) Inesistenza e/o nullità della cartella esattoriale per vizi afferenti l'iter notificatorio dell'atto impugnato;
il concessionario avrebbe dovuto procedere alla notificazione dell'atto impugnato mediante l'indirizzo ufficiale presente in
IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
pagina 3 di 12 B) Nullità della cartella opposta per illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo;
C) Nullità della cartella esattoriale per assenza degli elementi essenziali.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n
097 2022 00433497 76 000 emessa da per le Controparte_5 motivazioni in narrativa, ed in ordine alla sola pretesa azionata dall'ente impositore previo accertamento della Controparte_7 nullità/inesistenza della notifica dell'atto impugnato, con ogni conseguenza in ordine alle pretesa creditoria azionata dal predetto Ente impositore. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva e, dopo aver illustrato la normativa presupposta, chiariva che, in CP_8 conseguenza dell'escussione della garanzia del si era determinata la CP_9 surrogazione ex lege nella parte del credito liquidato all'istituto bancario a titolo di perdita sull'operazione garantita e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo del tutto distinto ed autonomo.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva verso le doglianze CP_10
Concludeva chiedendo di respingere ogni iniziativa avversaria e confermare la validità ed efficacia del tiolo di riscossione opposto;
vinte le spese.
Si costituiva ed eccepiva difetto di legittimazione passiva;
legittimità della CP_10
notificazione; sussistenza degli elementi essenziali la cartella. Chiedeva il rigetto e la vittoria delle spese. In data 17.2.23 erano assegnati i termini 183 c.p.c.
Il 16.10.23 il g.i. dava atto della natura cartolare e documentale della controversia;
rigettava ogni istanza istruttoria;
rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna in trattazione scritta tutte le parti ribadivano i propri assunti.
Il giudice, quindi, invitata le parti alle conclusioni alla data odierna in forma scritta e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 12 Circa l'atto impugnato notificato a mezzo pec, da un indirizzo mittente sconosciuto, si osserva quanto di seguito. La questione è stata definitivamente risolta dall'arresto delle
Sezioni Unite del 18.05.2022 secondo le quali l'eccezione deve essere disattesa in virtù di due distinti aspetti: il distinto piano del destinatario/mittente e il ben noto principio del raggiungimento dello scopo. La Suprema Corte con la sentenza a SS.UU.
n. 15979/22 ha affermato che “va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, […] nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma
12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6,
(convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all' , mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali Org_3
costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter,
[…] al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè
pagina 5 di 12 soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo
(Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione […]”. Ebbene, applicando i su indicati principi al caso in esame emerge chiaramente quanto segue. a) Con riferimento all'indirizzo del mittente e del destinatario. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era sviluppato sul punto, hanno del tutto ragionevolmente osservato che il domicilio digitale, accertato con l'indirizzo pec iscritto nei registri, è indispensabile guardando al destinatario della notifica e non invece per quanto concerne il mittente purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile al soggetto. ……………………….La bontà di tale ricostruzione è avvalorata anche dall'attenta analisi della normativa di settore in materia di notificazione degli atti di riscossione. Si può infatti rilevare che l'art. 26 del
D.P.R. n. 602 del 1973 (Notificazione della cartella di pagamento) prevede al comma
2 che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Notificazioni), così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del D.L. n. 1983 del 2016, convertito in L.
n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di pagina 6 di 12 procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Tale disposizione si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.
7-quater, comma 7, del medesimo D.L. n. 193/2016.
Ebbene, le citate disposizioni se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent.,
21/10/2021; Comm. Trib. reg. Roma, sez. XI, 1/6/2021, n. 2803; CTP Roma, sez.
XIX, 15/6/2021, n. 7205; CTP Roma, Sez. I, 5/5/2021, n. 5101).
La citata disciplina generale consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26, comma 2, D.P.R.
602/1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di
PEC, l'origine del messaggio. Parimenti indiscutibile nonché dirimente ai fini della pagina 7 di 12 controversia de qua, risulta la circostanza che la notifica dell'opposta cartella di pagamento sia correttamente avvenuta allo specifico indirizzo PEC del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)”.
Peraltro, con riferimento al contenuto dell'atto notificato, è appena il caso di osservare che le summenzionate SSUU pongono l'accento anche sul noto principio del raggiungimento dello scopo. Ebbene, nel caso in esame, è indubbio che, comunque,
l'atto abbia raggiunto il suo scopo e sia quindi conosciuto dalla controparte in tutti i suoi elementi essenziali. L'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi, secondo Cass. civ. Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916, “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Sicché nella fattispecie che ci occupa non è possibile parlare di inesistenza della notificazione della cartella, posto che quest'ultima risulta ricevuta e contestata dal suo destinatario con il presente atto.
Nel caso de quo opera, infatti, l'insegnamento, consolidato nella granitica giurisprudenza della Suprema Corte e da ultimo riaffermato da Cass. civ. Sez. Unite,
pagina 8 di 12 18 maggio 2022, n. 15979, a mente del quale, nell'ambito della notificazione a mezzo pec, “la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza…” (ex multis Cass. 2961/2021; Cass. s.u. 23620/2018;
Cass. s.u. 7665/2016).
Impiego della Cartella;
assenza degli elementi essenziali. Questi due motivi possono essere affrontati cumulativamente.
Si osserva che ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del D.M. del 20/06/05 nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del , il Gestore CP_9
applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 /2/1999, n. 46.
L'art. 8 bis del D.L. 24/01/15 n. 3, convertito con modificazioni nella L. 24/03/15 n.
33, ha cerziorato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Org_4
di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23/12/96 n.662. Il credito è
[...]
privilegiato e, per il recupero del quantum economico, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26/02/99 n. 46 e successive modificazioni.
L'art. 2 co. 4 del d.m. 20 giugno 2005, prevede che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del il gestore applica, così come previsto CP_9
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.
L'art. 8 bis del d.l. del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l. 24 marzo 2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del
pagina 9 di 12 beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96 n.662, Organizzazione_4
costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Il Fondo acquisisce il diritto di surrogarsi verso il beneficiario finale e gli eventuali garanti.
Quindi la procedura con cartella appare perfettamente legittima.
Per effetto della surroga legale nei diritti spettanti al soggetto finanziatore in conseguenza della liquidazione dell'importo garantito, l'ente creditore, decorso il termine contenuto nell'intimazione, dopo aver formato il ruolo esattoriale, lo ha legittimamente affidato ad che gestisce Controparte_5
direttamente la fase successiva che parte dalla notifica della cartella di pagamento.
Parte opponente conosce appieno la natura del credito, come detto mai contestata nella opposizione e per avere ricevuto la diffida prodromica indicata nella cartella: Partita:
2021001000000001001IV202111116016-752499 00000000 RECUPERO AGEVOLAZ. L.
662/96 INVITO AL PAGAMENTO 6016-752499 DEL 11/11/2021 RECUPERO AGEVOLAZ.
L. 662/96 COMUNICAZIONE SURROGA MCC PER ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS.
N. 752499, non contestata.
Sussiste la piena validità e legittimità della iscrizione al ruolo delle somme erogate in garanzia poiché nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed pagina 10 di 12 i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante in qualità di gestore del - l'impresa beneficiaria CP_3 Org_4
ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n.
662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2, comma 4,
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta della garanzia.
Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore si realizza una surroga ex lege che consente, immediatamente
(senza di necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Sotto altro profilo, deve poi anche osservarsi come possa dubitarsi della stessa riconducibilità della fattispecie in esame a rapporti di diritto privato in senso stretto, posto che, a ben vedere, si versa in ipotesi di garanzie legali e non già convenzionali, previste, cioè, direttamente dalla normativa primaria per soddisfare l'interesse pubblico allo sviluppo e progresso dell'attività imprenditoriale piccola e media nel suo complesso. Prova ne sia che si assiste ad una convivenza, anzi ad una fusione, di strumenti di diritto sostanziale tipicamente privatistici, come appunto quello della garanzia personale, con mezzi di tutela tipicamente pubblicisti, come, appunto,
l'esecuzione esattoriale mercé l'iscrizione a ruolo del credito vantato.
La domanda di parte attrice opponente, per quanto sopra esposto, è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) Rigetta ogni domanda della parte attrice;
pagina 11 di 12 b) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
2.000,00 per ciascun convenuto costituito, oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Roma, Il Giudice
Alberto Cianfarini
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