Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1972/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1972/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGARI PA C.F._1
LAURA e dell'avv. RINALDI ROMINA MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._2
SANTO STEFANO 16 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. ROMINA RINALDI, VIA
SANTO STEFANO N. 16 BOLOGNApresso il difensore avv. BUGARI LAURA
SARA RICCI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGARI LAURA e dell'avv. C.F._3
RINALDI ROMINA ) MERO DOMICILIATARIO - VIA SANTO STEFANO 16 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. ROMINA RINALDI, VIA SANTO STEFANO N.
16 BOLOGNApresso il difensore avv. BUGARI LAURA
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMI STEFANIA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
CARLINI FEDERICO ) VIA BORGO DEI LEONI 132 44121 FERRARA;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO N. 6 FERRARApresso il difensore avv.
GUGLIELMI STEFANIA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2108 del 2021 del Tribunale di Bologna Sezione Impresa, pubblicata il 20.09.2021
Conclusioni come da note di udienza.
pagina 1 di 13
1. La ricostruzione della vicenda processuale viene mutuata da quella contenuta nella sentenza appellata.
2. , CP_2 Parte_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, CP_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24
RA IC, e PA CP_25 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali soci del Parte_6 Controparte_26
(“ ”), convenivano in giudizio il , in persona del suo legale
[...] Pt_7 CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo, a norma degli artt. 2377 e segg. cod. civ., impugnazione avverso la delibera con cui, in data 19-20 ottobre 2018, l'Assemblea Ordinaria del aveva CP_1 approvato il “Nuovo Regolamento di assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato” ed aveva disposto che “ Il presente Regolamento viene approvato ai sensi dello statuto Sociale, si applica ai Soci e alle Socie del in base al principio di parità di trattamento e Controparte_1 divieto di ogni discriminazione, e disciplina una misura assistenziale-solidaristica istituita da a sostegno dei bisogni sociali ed economici dei Soci e delle Socie e delle loro famiglie, Pt_7 comunque composte, anche non conviventi. La misura della doppia quota verrà assegnata a tutti i soci senza alcuna distinzione, in particolare di genere o di età, e verrà introdotta per tutti secondo un meccanismo graduale che giungerà a compimento dopo due anni dall'ingresso in cooperativa. Il presente Regolamento è valido a tempo indeterminato e potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Art. 1) 1. Ai Soci e alle Socie verrà assegnata una quantità di prodotto pari al doppio della quota giornaliera di raccolta e pesca spettante, così come determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
Art. 2) 2. Per il primo anno, dalla data di ammissione, alla cooperativa verrà assegnata una quota;
per il secondo anno verrà assegnata una quota e mezza;
dal terzo anno di ammissione in poi verrà assegnata la doppia quota;
Art. 3) 3.
Condizione affinchè la misura della doppia quota possa essere assegnata è che il Socio/Socia non sia unito/a o non si unisca ad altro Socio/Socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica;
Art. 4) 4. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento costituisce grave inadempimento agli obblighi che lo Statuto impone ai soci cooperatori e sarà valutato ai fini della applicazione della massima sanzione prevista dallo Statuto”.
3. Deducevano, quindi, gli attori l'illegittimità dell'impugnata delibera nella parte in cui, in violazione dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale del di cui agli artt. 3 e 9 dello Statuto, del CP_1 principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod. civ., nonché del principio di uguaglianza pagina 2 di 13 sancito, inter alia, dall'art. 3 della Costituzione, aveva modificato, in parte qua, la previgente disciplina statutaria, introducendo una disposizione gravemente discriminatoria verso i soci reciprocamente legati da vincolo affettivo, anche se non uniti in matrimonio o non conviventi, cui veniva così negato il diritto di accedere alla c.d. doppia quota giornaliera di pescato fino ad allora indistintamente riconosciuta, ed istituendo, peraltro, una nuova speciale categoria di soci cooperatori al di fuori delle previsioni dell'art. 2527 cod. civ.
4. Contestavano altresì gli attori la validità della predetta delibera, in quanto adottata dall'Assemblea in seduta ordinaria anziché straordinaria, peraltro irregolarmente convocata e regolamentata, senza allegazione dell'elenco dei soci presenti e votanti con relative schede di votazione, senza il consenso unanime dei soci ma con abuso di potere della maggioranza ed in conflitto di interessi. Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo, in via cautelare, ex art. 2378 cod. civ., la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata delibera, e, nel merito, declaratoria di invalidità di detta delibera, con condanna del convenuto al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali. CP_1
5. Si costituiva in giudizio il , il quale, premesso che, con successiva delibera assunta Controparte_27 in data 5 dicembre 2018, l'Assemblea dei soci aveva disposto la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera, contestava l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, chiedendone l'integrale reiezione.
6. Successivamente, il Giudice, previa declaratoria di parziale estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., per effetto della rinuncia agli atti operata dagli attori, ad eccezione di e RA PA
IC, e della conforme accettazione da parte del convenuto, sulle conclusioni precisate dalle residue parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
7. Il Tribunale così provvedeva:
- DICHIARA l'improcedibilità dell'impugnazione di delibera assembleare proposta da
[...]
e RA IC. PA
- RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da e RA IC a norma dell'art. PA
2377 c. IV c.c., nonché la domanda proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- CONDANNA gli attori e RA IC, in solido tra loro, al rimborso, in favore del PA convenuto, delle spese del presente giudizio di merito liquidate in € 4.875,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo l'integrale compensazione di quelle concernenti la procedura cautelare.
8. Il Tribunale dava atto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della declaratoria, ex art. 306 c.p.c., di parziale estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di ventinove degli originari attori e della conforme sua accettazione da parte del convenuto, CP_1 quest'ultimo aveva contestualmente eccepito il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo agli pagina 3 di 13 attori superstiti e RA IC a coltivare l'impugnazione inizialmente proposta, PA per difetto della condizione di ammissibilità/procedibilità dell'azione, prevista dall'art. 2377 c. III c.c., della titolarità di partecipazioni rappresentative del 5% del capitale sociale. Nel corso della medesima udienza, la difesa degli attori aveva contestato la fondatezza di tale eccezione, rivendicando la propria persistente legittimazione ad agire per avere essi impugnato la delibera de qua anche per vizi di nullità deducibili, a norma dell'art. 2379 c.c., da chiunque vi abbia interesse, rispetto ai quali, per ciò, la condizione di ammissibilità/procedibilità ex adverso invocata non operava, ferma altresì restando la loro legittimazione ad esercitare, ai sensi dell'art. 2377 c. IV c.c., l'azione risarcitoria per i danni sofferti in conseguenza della difformità della deliberazione alla legge o allo statuto, esperibile a prescindere dalla sussistenza o meno del predetto quorum.
9. Il Tribunale evidenziava che, successivamente alla rimessione della causa al Collegio per la decisione,
la difesa degli attori superstiti aveva formulato, ex art. 295 c.p.c., istanza di sospensione del giudizio per asserite ragioni di pregiudizialità processuale tra la presente controversia e quella, medio tempore, dai medesimi radicata, innanzi a questa stessa Sezione Specializzata, ed avente ad oggetto l'impugnazione, sia nel merito che in via cautelare, della delibera con cui, in data 10-15 dicembre
2020, l'Assemblea del convenuto aveva disposto la loro esclusione dalla compagine sociale. CP_1
10. Il convenuto, in comparsa conclusionale, aveva sollevato eccezione di carenza di CP_1 legittimazione ad agire in capo agli attori e IC anche per sopravvenuta perdita della PA qualità di soci.
Con nota difensiva successivamente depositata, la difesa dei menzionati attori aveva fatto presente che, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta a norma dell'art. 2378 c.c., il Tribunale, con provvedimento in data 30 aprile 2021, aveva disposto la sospensione della esecuzione della delibera di esclusione da socio, con conseguente ripristino, quantomeno momentaneo, della predetta condizione di ammissibilità dell'originaria impugnazione.
Precisava il Tribunale che entrambe le questioni di rito attenevano alla legittimazione ad agire e, quindi, a condizioni dell'azione, suscettibili, comunque, di rilievo d'ufficio da parte del Giudice. La rilevanza della prima questione (quorum ex art. 2377 c. III c.c.,) dipendeva dalla natura dei vizi dedotti dai soci impugnanti: nullità e/o annullabilità della delibera.
Nel primo caso, ravvisabile, per tassativa ed eccezionale elencazione contenuta nell'art. 2379 c.c., in ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del relativo verbale, impossibilità/illiceità dell'oggetto, modifica dell'oggetto sociale per attività illecite o impossibili, il relativo vizio era deducibile da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale in capo a chi agisce.
pagina 4 di 13 Nel secondo caso, costituente la regola generale, per non conformità della delibera a legge o allo statuto, la legittimazione ad agire spettava solo al socio che, individualmente o insieme agli altri attori, detenesse almeno il 5% del capitale sociale.
11. Secondo il Collegio, alla luce delle acquisite risultanze processuali, gli attori superstiti,
[...]
e RA IC non erano più legittimati ad agire e, conseguentemente, l'impugnazione da PA loro proposta e coltivata era divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto del quorum di partecipazione sociale richiesto dal citato art. 2377 c.c.
Secondo il Tribunale (ribadito il principio in base al quale i vizi comportanti la radicale nullità della delibera assembleare di sodalizi assoggettati (art. 2519 c.c.), come il convenuto, alla CP_1 disciplina dettata per le società per azioni, rappresentavano l'eccezione, tassativamente prevista dall'art. 2379 c.c., alla regola generale della mera annullabilità), i vizi dedotti dagli attori ed afferenti la regolarità della convocazione assembleare, della sua regolamentazione e discussione, dell'omessa allegazione a verbale dell'elenco dei presenti/votanti con le relative schede di votazione, nonché i genericamente asseriti abuso/eccesso di maggioranza, conflitto di interessi e difetto di unanimità deliberativa, erano riconducibili alla generale categoria dei motivi di annullabilità della volontà assembleare, atteso che essi, neppure astrattamente, potevano essere annoverati tra quelli previsti, come detto tassativamente ed eccezionalmente, dall'art. 2379 c.c.
12. Ne conseguiva che, rispetto ai suddetti motivi di impugnazione, gli attori superstiti, in quanto incontrovertibilmente non titolari della quota di capitale sociale come sopra richiesto dal legislatore, non erano più legittimati ad agire per ottenere la caducazione della censurata delibera.
13. A identica conclusione il Tribunale perveniva, anche con riferimento agli ulteriori vizi dedotti in causa.
Secondo il tribunale, gli attori, al fine di superare l'eccezione sollevata da controparte, avevano dedotto l'illiceità sia dell'oggetto della delibera che della modifica dell'oggetto sociale in conseguenza della asserita violazione di norme statutarie enuncianti lo scopo mutualistico dell'ente consortile, di disposizioni normative di rango costituzionale e sovranazionali enuncianti i principi di parità di trattamento e di uguaglianza.
Secondo il Tribunale, a prescindere dalla genericità e indistinta sovrapposizione delle ragioni comportanti la più grave ed eccezionale sanzione invalidante della impugnata delibera, anche in questo caso, si verteva sempre e comunque in ambito di generale annullabilità della delibera.
Infatti, la disciplina regolamentare della c.d. quota doppia giornaliera di pescato introdotta con l'impugnata delibera, in asserita violazione di norme e principi di natura statutaria, nonché di principi di carattere generale, indipendentemente dal merito del vizio come dedotto ed articolato in atti, non conferiva all'oggetto della deliberazione predetta alcun profilo o coefficiente di illiceità e/o impossibilità nel senso tecnico-giuridico del termine.
pagina 5 di 13 In particolare, il concreto contenuto della volontà assembleare non si traduceva in casi di oggettiva impossibilità di attuazione ovvero che esulano dalle competenze sociali o dall'oggetto sociale, né appare, di per sé, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, ponendosi semmai in contrasto con interessi personali dei soci impugnanti non trascendenti quelli del sodalizio e, per ciò, di rango inferiore a quelli presidiati dalle norme e dai principi sopra evocati.
Inoltre, il nuovo regolamento così come approvato con l'impugnata delibera non introduceva attività illecite o impossibili, ma stabiliva norme eventualmente lesive di interessi personali degli attori, segnatamente, economico-reddituali (perdita di uno stipendio – v. dichiarazioni rese dall'attore all'udienza del 29 ottobre 2020), tutelati da disposizioni non rientranti tra quelle PA inderogabili e/o di ordine pubblico, e la cui asserita violazione rappresentava al più, una mera e generica non conformità della delibera a legge e/o allo statuto, integrante gli estremi non della nullità deducibile da chiunque vi abbia interesse, bensì la meno grave sanzione dell'annullabilità che, nel caso di specie, non era, però, deducibile dagli attori superstiti, in quanto privi della condizione di procedibilità di cui al citato art. 2377 c. III c.c.
14. Conseguentemente, accertata la natura dei vizi in termini di annullabilità e non di nullità, nonché la carenza in capo agli attori superstiti, da soli o congiuntamente, della titolarità di partecipazioni rappresentative del 5% del capitale sociale, così come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt.
2377 c. III e 2519 c. II c.c., nonché dall'art. 2 dello Statuto, doveva dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione in esame per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire.
15. Quanto alla domanda proposta a norma dell'art. 2377 c. IV c.c., di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla denunciata non conformità a legge o allo statuto della predetta delibera ancorchè non impugnabile, doveva, in primo luogo, rilevarsi l'assoluta genericità delle relative allegazioni, peraltro apodittiche e prive di concreto riscontro, nonché l'indeterminatezza e la mera potenzialità del lamentato pregiudizio, anche sotto forma di perdita di chance, tenuto conto del fatto che la delibera oggetto di causa non aveva ancora ricevuto alcuna pratica esecuzione.
La domanda risarcitoria presupponeva il positivo accertamento, sia pure incidenter tantum, dell'illegittimità/invalidità della delibera asseritamente fonte di danno, benché la stessa non fosse più suscettibile di provvedimento giudiziale ablativo.
La delibera in questione era stata impugnata nella parte in cui, modificando il previgente regolamento, aveva disciplinato l'assegnazione ai soci della c.d. quota doppia di pescato con modalità ritenute dagli attori ingiustificatamente discriminatorie.
I motivi di invalidità (rectius, annullabilità) dedotti dagli attori non erano incidenter tantum fondati, atteso che il trattamento differenziato, così come introdotto dalla censurata delibera, non era in pagina 6 di 13 contrasto con lo scopo mutualistico perseguito dall'ente convenuto e al principio di parità di trattamento invocato dagli istanti.
Pertanto, la domanda risarcitoria formulata dagli attori a norma dell'art. 2377 c. IV c.c. doveva essere rigettata.
Ne conseguiva l'assorbimento della questione di carenza di legittimazione attiva per sopravvenuta esclusione da socio e dell'istanza di sospensione avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
16. Proponevano appello SARA RICCI, così concludendo nel merito. PA
- Accertare che la delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del Controparte_28 in data 19 e 20 ottobre 2018 per quanto riguarda l'approvazione del Regolamento di
[...] assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato ai soci è illegittima per nullità e/o annullabilità, per i fatti e i motivi di diritto di cui alla narrativa qui sinteticamente richiamati:
a) Illegittima modifica dello statuto e violazione dello scopo mutualistico e oggetto sociale di Pt_7
b) Invalidità della delibera per violazione dell'art. 31 di Statuto in quanto adottata dall'assemblea dei soci in convocazione ordinaria anziché straordinaria. c) Invalidità della delibera per violazione dell'art. 2375 c.c. per omessa allegazione dell'elenco dei soci presenti e votanti e delle schede di votazione. d) Invalidità della delibera assembleare del 19-20/10/2018 per irregolare convocazione dell'assemblea e sua regolamentazione. e) Invalidità della delibera con cui è stato approvato il “Nuovo Regolamento di assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato” per l'illecita influenza dell'assemblea, abuso e/o eccesso di potere e il conflitto di interessi dei soci. f) Invalidità della delibera per l'illiceità dell'oggetto nella parte in cui ha approvato il regolamento di assegnazione della doppia quota con esclusione dei soci uniti con altro socio della medesima cooperativa da matrimonio, unione civile, famiglia di fatto, vincolo affettivo anche se non conviventi e anche se non costituenti una famiglia anagrafica, per violazione di norme di rango costituzionale e sovranazionale e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. g) Invalidità della delibera per violazione dell'art. 2345 c.c. per difetto dell'unanimità dei soci.
- Dichiararne e disporne, per l'effetto, la nullità e/o l'annullamento con ogni conseguente provvedimento di legge e pertanto la sua rimozione;
- Accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale, quale conseguenza della dichiarata nullità della delibera assembleare impugnata nonché, anche per gli effetti di cui all'art. 2377, quarto comma, c.c., non essendo gli attori titolari del 5% del capitale sociale, contemplato dall'art. 2377, terzo comma c.c., dell'accertamento della annullabilità della delibera assembleare adottata in data 19-20/10/2018, anche – in via alternativa e/o cumulativo - in termini di danni per perdita di chance, per i fatti e i motivi di diritto di cui all'atto di citazione e ai successivi atti difensivi del procedimento, che risulteranno provati ad istruttoria espletata e di giustizia, e comunque da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_28 pagare agli attori quanto risulterà dovuto e accertato a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali,
e comunque liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_28 pagamento, a favore degli attori, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- Condannare la convenuta a rifondere le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre a spese generali,
CNPA ed IVA di legge dovuti, condannando altresì alla restituzione di quanto ricevuto in pagamento a titolo di spese legali, a ciascuno degli attori, come da bonifico effettuato in data 22/09/2021, oltre ad pagina 7 di 13 interessi legali.”
17. Si costitutiva il , chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo in punto di fatto che il CP_1 regolamento impugnato non era mai entrato in vigore [“In data 18 gennaio 2019 si teneva l'Assemblea dei soci a conclusione della quale il Presidente informava che “a seguito di tutti i fatti accaduti, il
Consiglio d'Amministrazione ritiene opportuno, col fine di non alimentare conflitto nella base sociale, di posticipare l'entrata in vigore del Regolamento della doppia quota fino alla sentenza che verrà pronunciata sul punto. L'Assemblea prende atto;
non si registrano contrarietà” (DOC. 05: VERBALE
ASSEMBLEA 18.1.2019)”].
Ribadiva, quindi, la conseguente insussistenza del danno lamentato.
18. L'appello è solo parzialmente fondato nei termini che seguono.
19. Parte appellante ribadisce in appello le domande e le difese già proposte in primo grado.
20. L'appello è infondato, nella parte in cui viene ribadita la domanda di accertamento di fattispecie di invalidità della delibera impugnata, riconducibili alla nozione di annullabilità.
Si tratta dei motivi di annullabilità di cui ai punti da A) a G) (esclusa la lett. F), di cui alle conclusioni dell'atto di appello.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha correttamente statuito nei seguenti termini.
“Conseguentemente, accertata la natura dei vizi da ultimo esaminati in termini di annullabilità e non di nullità, nonché la conclamata ed incontestabile carenza in capo agli attori superstiti, da soli o congiuntamente, della titolarità di partecipazioni rappresentative del 5% del capitale sociale, così come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 2377 c. III e 2519 c. II c.c., nonché dall'art. 2 dello Statuto, nella fattispecie in commento, deve senz'altro dichiararsi l'improcedibilità dell'impugnazione in esame per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire”.
In sostanza, per effetto della rinuncia agli atti da parte di ben ventinove attori su trentuno originari, esclusi dunque gli odierni appellanti, questi ultimi hanno perso la legittimazione ad agire per sopravvenuto difetto del quorum di partecipazione sociale richiesto dal citato art. 2377 c.c. .
21. Quanto al motivo di cui alla lett.f) delle conclusioni in appello, esso è formulato nei seguenti termini:
“f) Invalidità della delibera per l'illiceità dell'oggetto nella parte in cui ha approvato il regolamento di assegnazione della doppia quota con esclusione dei soci uniti con altro socio della medesima cooperativa da matrimonio, unione civile, famiglia di fatto, vincolo affettivo anche se non conviventi e anche se non costituenti una famiglia anagrafica, per violazione di norme di rango costituzionale e sovranazionale e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico”.
In sostanza, parte appellante ha dedotto il carattere discriminatorio della clausola seguente, approvata con la delibera oggetto di impugnazione nella presente sede: “art.
3. condizione affinché la misura della doppia quota possa essere assegnata è che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro pagina 8 di 13 socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica”.
22. Il carattere discriminatorio della clausola suddetta è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
Infatti, con ricorso depositato il 16/04/2021 il ha proposto Controparte_28 opposizione ai sensi dell'art. 37 comma 4° D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2016 avverso il decreto n. cronol. 389/2021 del 02/04/2021 emesso in via d'urgenza, ai sensi del medesimo articolo, con il quale il Tribunale di Ferrara, accogliendo il ricorso della Consigliera di Parità dell'Emilia-Romagna, aveva così disposto:
«Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro accerta e dichiara la discriminatorietà del “Regolamento sulla assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato” approvato il 20 ottobre 2018 dall'assemblea del Controparte_29 nella parte in cui prevede che “condizione affinché la misura della doppia quota
[...] possa essere assegnata è che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica”. Ordina al mediante gli organi Controparte_29 rappresentativi di non dare esecuzione al predetto regolamento. Condanna il Controparte_29
a rifondere il danno derivante dalla discriminazione mediante il pagamento alla
[...] ricorrente della somma di € 20.000. Ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a cura della Consigliera Regionale di Parità dell'Emilia-Romagna e a spese del per due volte a distanza di una settimana sul Controparte_29 quotidiano “la Nuova Ferrara”».
23. Il Tribunale di Ferrara, decidendo la causa di opposizione, ha così statuito con sentenza n. 138/2021 del 26/11/20214:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione proposto dal
[...]
contro l' Controparte_1 [...]
e conferma il decreto opposto n. cronol. 389/2021 del Controparte_30
02/04/2021. Condanna il ricorrente a rifondere le spese della parte convenuta, liquidate in complessivi
€ 10.786,00 oltre al 15% sul compenso per le spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Loredana Piscitelli, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Ferrara il 26/11/2021”.
Tale sentenza è stata confermata con la sentenza n. 545 del 14/7/2022 emessa dalla Corte d'Appello di
Bologna, passata in giudicato e munita di definitività in data 28/11/20221.
pagina 9 di 13 Appare opportuno riportare le considerazioni svolte dal Tribunale di Ferrara in merito al carattere discriminatorio della clausola de qua.
“Ad avviso di chi scrive la clausola realizza una discriminazione indiretta nei confronti delle donne riguardo agli ambiti dell'accesso al lavoro (art. 25 D. Lgs. n. 198/2006). La discriminazione è indiretta, poiché la regola non mira espressamente e direttamente ad escludere il genere femminile dall'ingresso nella ma, di fatto, ugualmente provoca l'effetto di disincentivarne Pt_7 l'ingresso o la permanenza all'interno della compagine sociale, di fronte alla prospettiva concreta di non vedersi riconosciuta pari capacità di guadagno (e dunque pari dignità lavorativa) rispetto al socio uomo. Ciò sulla base dei seguenti fattori. A) Anzitutto, l'attuale compagine sociale è composta in maniera assolutamente prevalente da soci maschi;
il dato è pacifico tra le parti posto che, come evidenziato dalla stessa il perfetto riequilibrio tra Pt_7 soci uomini e socie donne non potrà che avvenire solo progressivamente, man mano che nella cooperativa subentreranno nuovi soci e socie al posto di quelli che ne usciranno per collocamento a riposo. Il fenomeno dell'ingresso femminile nella cooperativa è effettivamente, seppur faticosamente, già iniziato da alcuni anni, ed è stato determinato dal cambiamento delle stesse modalità tecniche di svolgimento dell'attività di raccolta dei mitili, che non richiede più le capacità di forza e prestanza fisica che normalmente caratterizza il sesso maschile (dato pacifico tra le parti). B) Deve poi ritenersi statisticamente prevalente nella compagine societaria il rapporto di coppia eterosessuale. Sicché, stabilire che il “nucleo familiare” - inteso solo come coppia formale o coppia di fatto convivente o, addirittura, anche solo come coppia di fatto non convivente - non potrà fruire di una doppia quota giornaliera di pescato, ma solo di una quota (o quota e mezza), come se a lavorare fosse solo un componente della coppia, non può che comportare un'evidente penalizzazione delle donne che si trovino a voler entrare od a lavorare nella cooperativa insieme al proprio compagno;
si troverebbero infatti costrette a scegliere se lavorare in condizioni penalizzanti in termini di guadagno o se invece dedicare le proprie energie alle attività di accudimento familiare (in particolar modo, nel caso di figli e/o membri anziani della famiglia). C) L'effetto discriminatorio indiretto diviene ancor più palese se si pone in evidenza la condizione femminile nel mercato del lavoro così come descritta nella Memoria dell'ISTAT prodotta dinanzi alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) Camera dei Deputati del 12.11.2020, allegata in questa fase dalla Consigliera di Parità: “La conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro è un'area particolarmente critica per il nostro Paese. Le ragioni vanno ricercate nella scarsa disponibilità di servizi per la prima infanzia, nell'insufficienza di investimenti in politiche per la conciliazione, nell'organizzazione del lavoro delle imprese ancora molto rigida, in una ripartizione del lavoro domestico e di cura all'interno della famiglia ancora squilibrata a sfavore delle donne, che costringe spesso le madri a rimodulare le attività extradomestiche in funzione del lavoro di cura” (doc. non numerato). E' dunque inevitabile giungere alla conclusione che a scegliere di rimanere a casa sarebbe la donna e non l'uomo. L'art. 25 comma 2° D. Lgs. n. 198/2006 stabilisce che “Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”. E' appena il caso di ricordare che il decreto legislativo costituisce recepimento nazionale del concetto di discriminazione indiretta di genere prevista dall'art. 2 della Direttiva 2002/73/CE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Seconda la norma comunitaria è
“discriminazione indiretta” la “situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.
pagina 10 di 13 La definizione è stata ripresa, poco dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, dall'art. 2 lett. b) della nuova Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, che ha sostituito la precedente. Appare evidente, alla luce del tenore della norma interna ed anche del diritto eurounitario, che incombe in capo a chi intenda far valere la disposizione, l'atto o il comportamento (dunque, in questo caso, la cooperativa), dimostrare l'esistenza di una ragione sufficiente a giustificare la discriminazione indiretta. Si è detto dalla parte odierna opponente che la finalità è legittima e fondata, poiché tutte le famiglie debbono avere lo stesso reddito, avendo tutte le medesime esigenze (in buona sostanza il sostentamento delle famiglie con le relative spese). La parte ha sottolineato che il Regolamento era stato condiviso dal molti soci, essendo stato adottato con il 77% dei voti (tra cui anche i voti di donne socie). In realtà la finalità è solo apparentemente espressione di solidarietà espansiva, per diverse ragioni. In primo luogo, la circostanza che due pescatori che facciano coppia guadagnino più di un pescatore solo non priva di per sé il pescatore singolo del suo legittimo guadagno. Non verrebbe infatti intaccato il suo reddito, che risulterebbe sempre essere in proporzione al suo personale apporto di lavoro. Sicché non si vede come la circostanza possa essere di pregiudizio per le esigenze di sostentamento sue e della sua famiglia. La realtà è che non è stato gradito dai soci il fatto che “ci sono famiglie che guadagnano di più e famiglie che guadagnano meno all'interno della cooperativa. Questo crea logicamente del malumore e dello scontento” (v. dep. del legale rappresentante, si v. la deposizione di analogo tenore Testimone_1 del teste a pag. 32 della trascrizione). Testimone_2 Questo maggior guadagno non può però essere considerato ingiusto, posto che esso consegue al superiore apporto lavorativo di due persone, seppure appartenenti al medesimo nucleo familiare. Non sembra pertanto possa essere individuata alcuna reale volontà di estendere effettivamente il numero di famiglie destinate a godere dei proventi dell'attività, nell'interesse della comunità locale. In secondo luogo, se davvero l'intento fosse stato quello di far partecipare un maggior numero di famiglie della comunità gorese all'attività economica beneficiando dei proventi che assicura la Cooperativa, questa avrebbe in ipotesi dovuto decidere di limitare l'accesso all'attività di pesca e/o raccolta ad un solo membro per nucleo familiare, inteso come tale un gruppo di soggetti legati da vincolo di parentela o affinità o comunque da rapporto (di qualunque natura esso sia) di stabile convivenza;
di modo che ogni gruppo familiare possa trarre vantaggio dalle quote di raccolta assegnate all'unico socio per soddisfare le necessità di mantenimento e cura di quello stesso nucleo cui egli appartiene. Invece, irrazionalmente (come giustamente posto in evidenza dal giudice della prima fase), dal concetto di nucleo familiare sono stati esclusi tutti i vincoli di parentela (o affinità) o convivenza, fatta eccezione dei soggetti legati da rapporto di coppia, creando tra l'altro un'evidente disparità di trattamento tra le coppie ed altri legami di tipo familiare, certamente più intensi della semplice coppia di “fidanzati” (come ad es. genitore –figlio o figlia, nonno-nipote, fratelli e sorelle). La regola poi si rivela ulteriormente irrazionale, in quanto soggetta ad arbitrio, laddove è stato addirittura esteso il divieto della fruizione della doppia quota alle coppie che si possono definire tali solo dal punto di vista affettivo ma che, in realtà, non condividono le necessità di accudimento e sostentamento tipiche di un gruppo di persone che stabilmente convive. Chi stabilisce, infatti, quando due persone non conviventi debbono considerarsi effettivamente una coppia? Ma quand'anche si volesse ritenere provato e sussistente il perseguimento di una finalità di solidarietà
“espansiva” meritevole di tutela e considerazione, resta comunque il dato di fatto, dirimente, che la posizione di svantaggio nella quale verrebbero per ragioni storiche e statistiche a trovarsi le donne facenti coppia con i soci della cooperativa non dipenderebbe da alcun requisito essenziale allo svolgimento dell'attività lavorativa (cosi come invece richiesto dall'art. 25 co. 2°); è infatti circostanza pacifica che le donne sono ormai in grado di svolgere l'attività di molluschicoltura al pari degli uomini, in ragione dell'evoluzione tecnica che in epoca relativamente recente l'ha resa meno pesante dal punto di vista fisico. Viene pertanto a mancare il giusto bilanciamento dei diversi interessi in gioco. E' infine evidente che una regola di tal fatta, per le ragioni sin qui evidenziate, non possa in alcun modo considerarsi un “mezzo appropriato” per il perseguimento delle esigenze di solidarietà espansiva invocate dalla , come richiesto dalla disposizione antidiscriminatoria. CP_29 La norma limitativa del Regolamento si pone in contrasto anche con l'art. 27 del citato decreto legislativo, che vieta “qualsiasi discriminazione”, nell'accesso al lavoro autonomo, se esso è attuato attraverso il riferimento “allo stato matrimoniale o di famiglia”, cui deve essere assimilato il riferimento al “nucleo familiare”, specialmente se inteso nel senso indicato dalla clausola impugnata.
pagina 11 di 13 L'atto in esame ricade senza dubbio anche nel divieto di discriminazione retributiva di cui all'art. 28 il quale prevede che “E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale”. Dove il concetto di retribuzione deve essere inteso in senso lato, posto che le norme antidiscriminatorie debbono trovare un'applicazione espansiva, estesa anche al lavoro autonomo (si v. l'art. 3 della Direttiva all'epoca vigente, secondo cui l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguarda anche le “condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività”; la disposizione è stata poi testualmente ripresa nell'art. 14 della Direttiva 2006/54/CE). Sul tema, correttamente la parte convenuta ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3.6.2021 in causa C-624/19 nella quale è stato ritenuto, quanto all'art. 157 TFUE, che “il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, contemplato in tale disposizione, costituisce uno dei principi fondamentali dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2006, Cadman, C-17/05, EU:C:2006:633, punto 28 e giurisprudenza citata)”. Deve pertanto concludersi per la illegittimità della clausola impugnata, in quanto producente una discriminazione ai danni delle lavoratrici nell'accesso al lavoro e nella capacità di guadagno e ciò a prescindere dalla prova di un intento soggettivo, essendo necessaria e sufficiente la produzione di un effetto discriminatorio, oggettivamente inteso, che deve essere evitato o rimosso (oltre alle pronunce della CGUE citate nel decreto si v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6575 del 05/04/2016, Rv. 639245 – 01).
24. La sentenza è stata resa nei confronti del appellato. CP_1
Essa, passata in giudicato, fa stato nei confronti del . CP_1
L'autorità della sentenza viene, peraltro, legittimamente invocata nel presente giudizio da parte appellante cioè dalla parte che non ha partecipato a quel giudizio.
Come correttamente dedotto da parte appellante tale sentenza ha un'efficacia riflessa nel presente giudizio “poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite” [così sez. 3 , Ordinanza n. 5377 del 21/02/2023: “ La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite;
pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione]”.
25. Si configura l'efficacia riflessa del giudicato, in quanto le questioni attinenti al carattere discriminatorio del Regolamento sono le medesime in entrambi i giudizi, pur non coincidendo le parti degli stessi.
Ebbene, nella suddetta separata sede è stato accertato il carattere discriminatorio della clausola ed è stato adottato un ordine nei confronti del di non dare esecuzione alla clausola medesima: CP_1
pagina 12 di 13 “Ordina al mediante gli organi rappresentativi di Controparte_29 non dare esecuzione al predetto regolamento” (nei termini il decreto poi confermato dalla suddetta sentenza del Tribunale di Ferrara, ora passata in giudicato).
Tale accertamento definitivo del carattere discriminatorio del Regolamento in parte qua fa venir meno ogni interesse di parte appellante ad ottenere analogo accertamento nella presente sede, anche tenuto conto del suddetto ordine di non dare esecuzione alla clausola discriminatoria.
26. Deve, dunque, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte appellante, in relazione alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare, di cui al punto f) delle conclusioni in appello, in forza del contenuto discriminatorio della clausola de qua.
27. Quanto alla domanda risarcitoria, essa deve essere rigettata, con conseguente conferma della statuizione sul punto operata dal Tribunale di Bologna.
Non è contestato in giudizio che la delibera oggetto di impugnativa non abbia mai avuto esecuzione nella parte costituente oggetto del contendere (cioè la clausola discriminatoria).
Ne consegue la totale assenza di danno patrimoniale e non patrimoniale, quale dedotta conseguenza della adozione della delibera oggetto di impugnativa.
Sul punto l'appello è, dunque, infondato.
28. Spese.
La sostanziale fondatezza della domanda, volta ad ottenere la declaratoria del carattere discriminatorio della clausola del regolamento di cui si tratta, crea una situazione di soccombenza reciproca tale da giustificare la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte appellante, in relazione alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare, di cui al punto f) delle conclusioni in appello;
II – conferma nel resto la sentenza appellata, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato come segue;
III - dichiara la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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