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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3742/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3742/25, promossa con ricorso depositato il 20/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: C.F._1
residente in [...], Castronno (VA) con l'Avv. Massimo De Luca
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: C.F._2
residente in [...], Castronno (VA) con l'Avv. Massimo De Luca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Castronno (VA) in data 22 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 5 parte I) con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari il Tribunale adito la separazione personale autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con obbligo di mutuo rispetto;
2) disponga l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento preferenziale presso il padre, al quale verrà assegnata la casa coniugale con quanto in arredo, confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non convivente con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà della figlia stessa e dei genitori.
In particolare disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con la figlia 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo;
3) la signora lascerà il domicilio coniugale non oltre mesi sei dalla data di Parte_1
deposito della sentenza di separazione dei coniugi.
4) reciproco assenso al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
5) Ciascun genitore si impegnerà a provvedere in via diretta alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, lo sport e la salute delle figlie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi e capacità economiche, senza necessità di assegno di mantenimento. In particolare le spese extra sono disciplinate secondo il protocollo di Varese che dichiarano di avere a proprie mani, tutte necessarie nell'interesse delle figlie e da concordarsi previamente, e ripartite rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% della madre
7) disponga che l'assegno unico Inps venga percepito e trattenuto dalla signora Parte_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno (sia di mantenimento, sia alimentare) dichiarando di aver regolato i loro rapporti economici alla data odierna, salva la gestione della comunione immobiliare ed il muto relativo, salvo ulteriori maturandi elementi.
9) i beni comuni sono divisi con separato accordo, i beni mobili registrati resteranno di proprietà esclusiva come da rispettive intestazioni.
10) spese di lite compensate tra le parti pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22/07/2006 in Castronno (VA) atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castronno (anno 2006, atto n. 5, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3742/25, promossa con ricorso depositato il 20/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: C.F._1
residente in [...], Castronno (VA) con l'Avv. Massimo De Luca
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: C.F._2
residente in [...], Castronno (VA) con l'Avv. Massimo De Luca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Castronno (VA) in data 22 luglio 2006
(anno 2006 atto n. 5 parte I) con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiari il Tribunale adito la separazione personale autorizzandoli a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con obbligo di mutuo rispetto;
2) disponga l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento preferenziale presso il padre, al quale verrà assegnata la casa coniugale con quanto in arredo, confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non convivente con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà della figlia stessa e dei genitori.
In particolare disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con la figlia 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo;
3) la signora lascerà il domicilio coniugale non oltre mesi sei dalla data di Parte_1
deposito della sentenza di separazione dei coniugi.
4) reciproco assenso al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
5) Ciascun genitore si impegnerà a provvedere in via diretta alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento, l'educazione, l'istruzione, lo sport e la salute delle figlie, in misura proporzionale ai rispettivi redditi e capacità economiche, senza necessità di assegno di mantenimento. In particolare le spese extra sono disciplinate secondo il protocollo di Varese che dichiarano di avere a proprie mani, tutte necessarie nell'interesse delle figlie e da concordarsi previamente, e ripartite rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% della madre
7) disponga che l'assegno unico Inps venga percepito e trattenuto dalla signora Parte_1
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno (sia di mantenimento, sia alimentare) dichiarando di aver regolato i loro rapporti economici alla data odierna, salva la gestione della comunione immobiliare ed il muto relativo, salvo ulteriori maturandi elementi.
9) i beni comuni sono divisi con separato accordo, i beni mobili registrati resteranno di proprietà esclusiva come da rispettive intestazioni.
10) spese di lite compensate tra le parti pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 22/07/2006 in Castronno (VA) atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Castronno (anno 2006, atto n. 5, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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