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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5388/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali) e vertente
TRA
e , elett.te dom.te in Benevento Parte_1 Parte_2 alla via Umberto n.1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cefalo da cui sono rapp.te e difese, in virtù di procura in atti;
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Airola alla via Sandro CP_1
Pertini n.46, presso lo studio degli avv.ti Carlo Bousier Niutta e Patrizio Maria
Raimondi, da cui quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici in epigrafe indicata agivano in giudizio, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'apposizione, in assenza di costituzione di servitù e senza alcuna autorizzazione, da parte della di n.3 pali di sostegno della linea CP_1
telefonica. La costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto e nel merito CP_1 deduceva l'infondatezza della pretesa azionata.
In via preliminare deve rilevarsi che l'azione di risarcimento danni, come quella di negatoria servitutis, non essendo rivolta all'accertamento del diritto di proprietà, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. civ.
Sez. II, 12-12-2016, n. 25342).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione attesa la natura di illecito permanente della condotta posta in essere dalla (cfr., in tal senso, CP_1
Cass. sent. n. 17570/08, ord. n. 19294/06, sent. n. 3153/98, n. 9726/91, n. 2724/91, n.
8065/90), che si protrae fino a quando non venga rimosso l'impianto o ne cessi l'utilizzo.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo solo per questi ultimi il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ed invero, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in vigore dal 16 settembre 2010 stabilisce che: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n.
166."
Come evidenziato sul punto dalla giurisprudenza, il richiamato articolo precisa le modalità costitutive delle servitù per l'attraversamento di cavi con l'utilizzo di appoggi nel caso in cui il proprietario del fondo servente non presti il dovuto consenso, prevedendo che la posa dei cavi telefonici debba essere preceduta dalla
Pag. 2 di 4 stipula di apposito contratto o comunque del preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo telefonico con appoggio, salva in ogni caso l'attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura, che si risolve in una diminuzione di valore del bene (cfr. in tal senso T.A.R. , Reggio CP_2
Calabria, 26 giugno 2006, n. 1209).
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria.
Quanto alla quantificazione dei danni, va rilevato che la ctu espletata, che si ritiene di poter condividere, attesa la coerenza delle argomentazioni, esenti da vizi logici, ha accertato che la linea telefonica non è a servizio dell'abitazione della parte attrice e che essa è stata realizzata in assenza di procedura espropriativa e senza il consenso dell'avente diritto, per cui l'istante ha diritto al risarcimento dei danni, quantificati dal consulente nella somma complessiva di euro 6.650,25.
E' appena il caso di rilevare che nella specie è da escludersi il diritto all'indennizzo, che si collega necessariamente alla procedura espropriativa e quindi può essere riconosciuto il solo diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c..
Conclusivamente la convenuta va condannata alla rimozione dell'impianto che insiste sul terreno di parte attrice e al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 6.650,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta alla rimozione dei pali collocati sul terreno di proprietà di parte attrice e al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.650,25a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-condanna la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5388/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 cc e norme speciali) e vertente
TRA
e , elett.te dom.te in Benevento Parte_1 Parte_2 alla via Umberto n.1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cefalo da cui sono rapp.te e difese, in virtù di procura in atti;
ATTORI
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Airola alla via Sandro CP_1
Pertini n.46, presso lo studio degli avv.ti Carlo Bousier Niutta e Patrizio Maria
Raimondi, da cui quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici in epigrafe indicata agivano in giudizio, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'apposizione, in assenza di costituzione di servitù e senza alcuna autorizzazione, da parte della di n.3 pali di sostegno della linea CP_1
telefonica. La costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto e nel merito CP_1 deduceva l'infondatezza della pretesa azionata.
In via preliminare deve rilevarsi che l'azione di risarcimento danni, come quella di negatoria servitutis, non essendo rivolta all'accertamento del diritto di proprietà, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. civ.
Sez. II, 12-12-2016, n. 25342).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione attesa la natura di illecito permanente della condotta posta in essere dalla (cfr., in tal senso, CP_1
Cass. sent. n. 17570/08, ord. n. 19294/06, sent. n. 3153/98, n. 9726/91, n. 2724/91, n.
8065/90), che si protrae fino a quando non venga rimosso l'impianto o ne cessi l'utilizzo.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È noto che la normativa in materia di installazione di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato o dai concessionari prevede una netta distinzione tra gli attraversamenti aerei e quelli con appoggio su proprietà altrui, prescrivendo solo per questi ultimi il rispetto di particolari formalità per la costituzione delle relative servitù.
Ed invero, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in vigore dal 16 settembre 2010 stabilisce che: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n.
166."
Come evidenziato sul punto dalla giurisprudenza, il richiamato articolo precisa le modalità costitutive delle servitù per l'attraversamento di cavi con l'utilizzo di appoggi nel caso in cui il proprietario del fondo servente non presti il dovuto consenso, prevedendo che la posa dei cavi telefonici debba essere preceduta dalla
Pag. 2 di 4 stipula di apposito contratto o comunque del preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo telefonico con appoggio, salva in ogni caso l'attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura, che si risolve in una diminuzione di valore del bene (cfr. in tal senso T.A.R. , Reggio CP_2
Calabria, 26 giugno 2006, n. 1209).
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie, per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, insistente sulle particelle di parte attrice, non risulta che sia stato acquisito il preventivo assenso della stessa né risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria.
Quanto alla quantificazione dei danni, va rilevato che la ctu espletata, che si ritiene di poter condividere, attesa la coerenza delle argomentazioni, esenti da vizi logici, ha accertato che la linea telefonica non è a servizio dell'abitazione della parte attrice e che essa è stata realizzata in assenza di procedura espropriativa e senza il consenso dell'avente diritto, per cui l'istante ha diritto al risarcimento dei danni, quantificati dal consulente nella somma complessiva di euro 6.650,25.
E' appena il caso di rilevare che nella specie è da escludersi il diritto all'indennizzo, che si collega necessariamente alla procedura espropriativa e quindi può essere riconosciuto il solo diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c..
Conclusivamente la convenuta va condannata alla rimozione dell'impianto che insiste sul terreno di parte attrice e al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 6.650,25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta alla rimozione dei pali collocati sul terreno di proprietà di parte attrice e al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 6.650,25a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-condanna la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Benevento, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
Pag. 4 di 4