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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 269 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tedesco Danilo con la quale elett.te Parte_1 domicilia come in atti;
RICORRENTE CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Coppo con il quale elett.te domicilia CP_1 come in atti;
RESISTENTE Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.1.2021 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato dall'1.10.2019 al 30.9.2020 per conto della sig.ra quale badante dei Parte_2 genitori di quest'ultima, e presso la loro abitazione sita in Controparte_2 Persona_1
Caserta alla via Renella 71, con mansioni riconducili al livello BS del CCNL lavoro domestico. Deduceva il ricorrente di essersi occupato per l'intero periodo sia delle faccende domestiche che della cura e dell'igiene dei due coniugi, lavorando dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato con un'ora di pausa pranzo e riposo domenicale con reperibilità, ricevendo le direttive da che gli corrispondeva anche la retribuzione mensile pari ad euro 1.000,00. Parte_2
Lamentava dunque di aver ricevuto una retribuzione inferiore alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
di non aver mai percepito la retribuzione per il lavoro straordinario svolto, la tredicesima e le ferie non godute, né l'indennità di mancato preavviso, atteso che veniva licenziato verbalmente in data 30.09.2020, né il TFR al momento della cessazione del rapporto. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto dall'1.10.2019 al 30.9.2020 nonché l'inquadramento delle mansioni nel livello BS seconda categoria super del C.C.N.L. lavoro domestico e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 9.481,60 oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva tardivamente parte resistente contestando in fatto e in diritto il ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. conclusioni memoria).
1 Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che, in corso di causa, il primo difensore costituito per parte ricorrente rimetteva il mandato e si costituiva in sua sostituzione l'avv. Tedesco Danilo.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita dalla parte resistente. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimatio ad causam, nel duplice suo aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (Cass. n. 10843/97). L'eccezione sollevata dalla resistente, pertanto, non riguarda la legittimazione, che, sulla base della prospettazione dei fatti indicata nel ricorso, esiste in capo alle parti di causa;
attiene, invece, al merito della lite, riguardando la reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Quanto al merito, va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Ciò posto, innanzitutto, deve esaminarsi, nell'ordine logico delle questioni, la domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, privo di formale inquadramento dall'1.10.2019 al 30.9.2020, e va, dunque, verificato se il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della parte convenuta “a nero”, nel periodo dedotto in ricorso svolgendo mansioni di cui al livello BS seconda categoria super del CCNL domestici. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
2 Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
3 - utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Ebbene, questo giudice ritiene che dalla istruttoria espletata non siano emersi elementi probatori sufficienti per configurare il rapporto tra le parti come di natura subordinata nel periodo dedotto in ricorso. Valutando, infatti, i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve infatti concludersi per la insussistenza di elementi istruttori sufficienti a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente: nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria orale, non è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei ad identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, mancando in primo luogo la prova della eterodirezione e della sottoposizione al potere direttivo della resistente così come individuata in ricorso. Elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie sussiste una specifica contestazione da parte della resistente, che ha disconosciuto qualsiasi rapporto professionale tra le parti eccependo che gli unici beneficiari della prestazione fossero i genitori. È, quindi, evidente come la prova dell'assoggettamento dell'istante al potere gerarchico del datore di lavoro, nel caso di specie, assuma carattere preminente nella prova della sussistenza della dedotta subordinazione dedotto.
4 Invero, le dichiarazioni rese dai testi escussi non forniscono elementi sufficienti per consentire di qualificare la resistente quale datrice di lavoro del , in quanto essi riferiscono Parte_1 circostanze apprese de relato actoris ovvero per avergliele riferiteo il ricorrente e, d'altro canto, emerge dalla prova che i signori e in particolare Controparte_2 Persona_1 quest'ultima fosse non solo capace di intendere e volere ma soprattutto autonoma nelle attività quotidiane necessitando più che altro di qualcuno che svolgesse adempimenti o li accompagnasse per effettuare varie incombenze. Invero, a differenza di quanto dedotto in ricorso, non vi è prova che il ricorrente si occupasse di fare faccende domestiche o di curare l'igiene personale dei due coniugi. Giova, pertanto, richiamare le testimonianze. La teste , compagna del ricorrente ragion per cui le sue dichiarazioni vanno Testimone_1 attentamente valutate e riscontrate in considerazione del legame affettivo sussistente tra gli stessi, pur affermando di aver visto il a casa dei sigg. , di fatto non ha mai Parte_1 Pt_2 visto la convenuta e conseguentemente non ha cognizione diretta di direttive emesse da parte della convenuta nei confronti del ricorrente, né le telefonate a cui ella riferisce di aver assistito forniscono elementi probatori che consentono di ritenere datrice di lavoro CP_1 dello stesso. Ella dichiarava: “Sono la compagna del ricorrente da circa 10 anni. Il mio compagno faceva il badante ai genitori di dalla quale era stato assunto. Preciso che la sig. e i genitori CP_1 CP_1 vivevano insieme in Caserta a corso Trieste e in secondo momento nel 2020 si sono trasferiti a via Napoli sempre in Caserta. Il mio compagno ha iniziato a lavorare ad ottobre 2019 fino al licenziamento avvenuto a settembre 2020. Il ricorrente lavorava tutti i giorni con esclusione della domenica dalle 9,00 alle 19,00 con un'ora di pausa pranzo. In caso di necessità veniva chiamato anche di domenica. Io stessa mi sono recata a casa dei quando c'era il mio compagno. Ciò è capitato un paio di volte e mi sono trattenuta per circa un'ora Pt_2 nelle occasioni in cui la mamma di aveva bisogno di farsi i capelli essendo io una parrucchiera. CP_1 Pt_2
La sig. madre della convenuta, era in buone condizione e autonoma ma aveva bisogno di qualcuno per Per_1 adempimenti vari. L'appartamento se ben ricorso era al 4° piano. Appena entrata vi era un salottino e poi a sinistra c'era un salotto grande con due divani e dopo c'era la cucina e il bagno dove io mi sono trattenuta per fare i capelli. Il mio compagno andava a fare la spesa ed era addetto alle attività esterne. Accompagnava il sig. dai medici e gli dava i medicinali, gli teneva compagnia. Le direttive gli venivano impartite dalla sig. Pt_2
Tanto so sia per avermelo riferito il ricorrente stesso e sia perché a volte gli telefonava a casa CP_1 dando direttive sul da farsi. Il mio compagno percepiva euro 1.000,00 al mese. Posso riferire che il mio compagno ha dormito a casa della convenuta per due notti in occasione di un malore del sig. Preciso che Pt_2 il mese prima del licenziamento la sig. con la madre era andata in vacanza e il mio compagno è Parte_3 rimasto a casa con il padre giorno e notte per 15.gg. Il ricorrente in un primo momento è stato pagato in contanti e successivamente con bonifico. Al termine del rapporto di lavoro non ha percepito nulla. Il mio compagno al tempo non percepiva l'indennità di disoccupazione. La convenuta viaggiava spesso per recarsi a Milano per motivi di lavoro”. La teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto egli è il compagno di mia zia Tes_2 Tes_1
cioè della sorella di mia madre. Conosco i signori e in quanto io
[...] Controparte_2 Parte_4
5 ho lavorato nel negozio di parrucchiere di mia zia per circa un anno ed era lo stesso anno in cui il Tes_1 ricorrente ha lavorato presso i signori Ha lavorato per essi per un periodo di circa un anno di quattro
Pt_2 anni fa. Ricordo questa circostanza in quanto i signori si recavano presso tale negozio per eseguire
Pt_2 trattamenti estetici accompagnati dal ricorrente di cui se ne occupava personalmente mia zia. Non conosco personalmente la signora ma ne ho sentito parlare in quanto ella telefonava dandogli delle CP_1 disposizionui spesso in mia presenza al ricorrente sia quando egli accompagnava i signori al negozio che
Pt_2 in momenti familiari. Il ricorrente si occupava dei bisogni dei in quanto essi non erano automuniti e
Pt_2 quindi li accompagnava a fare adempimenti vari, visite mediche, comprare medicine e di somministrarle, faceva la spesa. In particolare, ricordo che in un periodo i traslocarono e il ricorrente si occupò di preparare gli
Pt_2 scatoloni. I abitavano prima a corso Trieste e poi si trasferirono in via Napoli sempre in Caserta. In
Pt_2 quel periodo la chiamava spesso il ricorrente per dargli disposizioni in merito e poi altre volte lo CP_1 chiamava ad es. per dirgli di accompagnare i genitori a delle visite mediche. Non so se il ricorrente si occupasse anche di preparare i pasti e di fare le faccende domestiche. Non mi sono mai recata a casa dei Egli
Pt_2 lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì sia di mattina che di pomeriggio e aveva un'ora di pausa. So di questa circostanza perché quando lavoroavo al negozio restavo spesso a pranzo a casa di mia zia he era vicina al negozio poiché la mia casa distava circa 20/25 minuti e quindi per me era conveniente restare a pranzo da lei e a quell'ora c'era anche il ricorrente che mangiava con noi. Poteva capitare che egli venisse chiamato da CP_1 anche all'improvviso per recarsi dai signori nel weekend. Ricordo che mia zia mi riferiva questa
[...] Pt_2 circostanza. So che il ricorrente percepiva 1.000,00 euro al mese come retribuzione tramite bonifico in quanto in quel periodo il negozio era un po' in difficoltà per cui a fine mese si aspettava quel bonifico. Quando i signori si recavano presso il negozio di mia zia, come già detto, essi venivano accompagnati dal ricorrente che li Pt_2 aspettava per tutto il tempo e poi li riaccompagnava a casa. Vedevo i signori salire nell'auto del ricorrente. Essi si recavano al negozio quasi tutte le settimane. Era un giorno prestabilito però essendo trascorso molto tempo non ricordo quale fosse né se si recassero di mattina o di pomeriggio. So che mia zia talvolta si recava direttamente a casa dei signori per fargli i capelli quando essi erano impossibilitati a spostarsi. Essi erano anziani e in particolare il marito era meno autosufficiente ma era in grado di camminare autonomamente per brevi tratti mentre se ad es. doveva scendere dall'auto o entrare nel negozio, dove c'era un gradino, aveva necessità di essere accompagnato sottobraccio. Più che altro egli aveva una forma di demenza senile come mi è stato riferito dal ricorrente ma si percepiva che egli non era perfettamente lucido come la moglie. Ricordo che il rapporto di lavoro è cessato all'improvviso anche se non conosco le modalità né le ragioni. Se non sbaglio nel periodo in esame egli non ha goduto di ferie. A domanda avv. Coppo, ADR: “il mio rapporto di lavoro era regolarizzato. Quanto alle disposizioni impartite da al ricorrente, ricordo che poiché il negozio era in difficoltà spesso CP_1 eravamo seduti in attesa dei clienti e su una sorta di scrittoio vi erano dei caricabatteria cui collegavamo i nostri cellulari e quando il ricorrente riceveva le telefonate al negozio leggevo il nome della resistente sul sua cellulare quando vi era la sua chiamata in arrivo e dal tenore delle risposte del capivo che ella stava a lui Parte_1 impartendo delle direttive che riguardavano i genitori. Egli infatti rispondeva dicendo ad es. “va bene” “a che ora devo accompagnarli” e frasi del genere. Quanto alle telefonate ricevute da parte della a cui ho CP_1 assistito al di fuori del negozio, poteva capitare che ella telefonasse ad es. di domenica a pranzo o in altre circostanze: essendo la la sorella di mia madre noi ci frequentavamo spesso anche al di fuori del Tes_1 negozio. So delle mansioni del sia perché le riferiva il ricorrente medesimo sia perché quando i Parte_1
6 si recavano al negozio erano essi programmavano con lui la giornata. Ad es. essi dicevano “appena Pt_2 abbiamo finito, andiamo dal medico” o “andiamo a fare la spesa. I bonifici venivano effettuati con cadenza mensile, così mi riferiva mia zia”. A domanda avv. Tedesco, aDR: “durante i trattamenti che eseguiva la signora che duravano circa un paio d'ore, il marito attendeva all'interno del negozio. Non so chi si occupasse delle faccende domestiche”. Ebbene, stante il tenore delle dichiarazioni che riguardano circostanze conosciute indirettamente, deve ribadirsi che dalle stesse non emergono elementi probatori sufficienti per poter qualificare quale datrice di lavoro del ricorrente, mancando la prova CP_1 diretta della eterodeterminazione, della sottoposizione al potere direttivo e di controllo, del rispetto di un orario fisso e predeterminato, della necessità di giustificare alla stessa assenze o chiedere permessi e ferie. Conseguentemente, in mancanza di prova dei requisiti tipici della subordinazione per come sopra elencati e della dimostrazione che i rapporti tra le parti andassero oltre eventuali prestazioni autonome rese per un determinato periodo di tempo, alcun rilievo assumono i bonifici di pagamento depositati dal ricorrente. Il ricorso va dunque rigettato per mancanza di prova circa la legitimatio ad causam che riguarda la effettiva titolarità (nel caso di specie, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, cioè, la identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta: trattasi, cioè, di questione attinente all'accertamento della titolarità della situazione giuridica sostanziale, quale situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, questione che quindi attiene al merito della causa e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo, rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (si vedano, ancora, Cass. sez. I, 10 gennaio 2008 n. 355, Cass. sez. III, 6 marzo 2006 n. 4796 e Cass. sez. III, 14 giugno 2006 n. 13756, nonché le molte altre ivi citate). Assorbita ogni ulteriore questione. L'esito complessivo della lite e l'assenza di attività processuale da parte della resistente rendono equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nelle persone della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro (dott.ssa Fabiana Iorio)
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