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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4743/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Alfred Gschnitzer e Manuel D'Allura, presso cui ha eletto domicilio in Vipiteno, via Gänsbacher n. 8, giusta procura in atti ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI di parte attrice:
(come da ricorso introduttivo) Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, I.
• accertare e dichiarare il grave inadempimento EL società in Controparte_1 relazione al rapporto contrattuale con la IG.ra Parte_1
, segnatamente a) per ritardata consegna ed installazione di n. 2
[...] cucine negli appartamenti posti al primo e secondo piano del fabbricato residenziale di sua proprietà, b) per avere fornito i pannelli dell'isola EL cucina master in materiale e colore oro anziché rame come specificamente richiesto ed ordinato, e c) per non avere fornito ed installato i lavandini nel bagno del suo appartamento posto al pianoterra dell'edificio, il tutto per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore EL IG.ra
[...]
, delle somme di € 30.090,08 (corrispettivo pattuito per Parte_1 la cucina master, v. all. 2) e di € 13.132,08 (corrispettivo pattuito per il mobile del bagno con lavandini, v. all. 13), per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore EL IG.ra , delle somme di € 4.646,00 (per Parte_1 mancato incasso di canoni di locazione) e di € 214,20 (spese sostenute per la sistemazione di una delle cucine a causa di errori nelle misure dei pannelli), ovvero quelle diverse risultanti in corso di causa, maggiorate degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa.
II.
• accertare e dichiarare che i corrispettivi esposti nelle fatture n. 54 dd. 23.02.2024 per € 15.773,89 (all. 20), n. 55 dd. 23.02.2024 per € 5.741,63 (all. 21) e n. 56 dd. 23.02.2024 per € 25.423,58 (all. 22) non sono stati pattuiti dagli odierni contendenti e pertanto non risultano dovuti dalla IG.ra
[...]
, la quale ha erroneamente versato tali somme alla Parte_1 controparte;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c., in favore EL IG.ra , EL somma di Parte_1
€ 46.939,10, maggiorata degli interessi legali dal dì del pagamento al saldo effettivo, per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa.
In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite
(compenso, anticipazioni, rimborso forfetario delle spese generali), oltre CPA ed
IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con l'atto introduttivo del giudizio, , Parte_1 Parte_1 premesso di aver acquistato da n. 4 cucine e n. 1 mobile per il Controparte_1 bagno completo di lavabi, il tutto da consegnare ed installare presso un immobile di sua proprietà sito in Monaco di Baviera, ha lamentato che la consegna dei beni era avvenuta in ritardo, che una parte di essi presentava dei vizi e che il mobile per il bagno era stato consegnato privo di lavabo;
la ricorrente ha anche sostenuto di aver versato a controparte una somma maggiore di quella effettivamente dovuta. La stessa ha dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
nonostante la regolare notificazione del ricorso nei suoi Controparte_1 confronti, non ha provveduto a costituirsi, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ragioni di fatto e giuridiche EL decisione
1. Per quanto concerne la documentazione comprovante la sussistenza del rapporto contrattuale allegato in causa e le relative condizioni, essa è stata depositata sub doc. 2, 3, 4 e 13, ed è corredata di traduzione in lingua italiana, nella parte redatta in lingua straniera.
Il primo ordine in questione EL ricorrente riguarda gli arredi relativi a quattro cucine, con esclusione degli elettrodomestici, acquistati dalla cliente a parte.
Dallo stesso emergono i prezzi relativi al mobilio, da cui sono esclusi, per espressa previsione contrattuale, i seguenti costi:
• muratura;
• collegamenti idraulici ed elettrici;
• soglie e davanzali delle finestre;
• qualsiasi noleggio di piattaforme e/o attrezzature di sollevamento per i nostri. Materiali;
• trasporto su piani superiori;
• imposte, agevolazioni e/o adempimento burocratici di qualsiasi tipo;
• IVA come da legge;
• ogni altra prestazione non contenuta espressamente nell'offerta. Sempre dal predetto doc. 2, risultano le seguenti ulteriori condizioni:
“• I disegni del sistema vengono realizzati entro 15 giorni dal ricevimento del primo acconto
• Entro 5 giorni dall'invio EL comunicazione EL possibilità di accesso al luogo di consegna e/o installazione, comunicherà la data CP_1 dell'eventuale sopralluogo, che sarà comunque effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta comunicazione
• I disegni esecutivi saranno inviati al cliente entro 20 giorni dall'esecuzione del rilievo
• La consegna e/o l'installazione dovrà avvenire entro 60 giorni dall'approvazione dei disegni esecutivi VARIE:
• In caso di dubbio o di incomprensione, prevarrà sempre il testo / l'offerta citata nel presente ordine. Altri presunti accordi verbali non rappresentano alcun valore contrattuale. Chiediamo pertanto che qualsiasi accordo o clausola non menzionati nel presente contratto siano messi per iscritto”. I disegni esecutivi sono stati prodotti sub doc. 4 ed essi riportano le date del
07.11.2023 e del 21.11.2023.
Per quanto l'ordine sia formalmente unico, deve comunque ritenersi che ciascuna cucina abbia costituito oggetto di un contratto di compravendita autonomo rispetto agli altri, come si desume dal fatto che per ciascun appartamento da arredare sono stati specificamente individuati i mobili ed i singoli prezzi.
Per quanto concerne il mobile del bagno, la ricorrente ha prodotto sub doc. 13 la relativa offerta, contenente la quantificazione del prezzo in euro 13.132,08, IVA compresa. Dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra la società convenuta e tale ID
AR EL ER BH (cfr.: doc. 8), persona che evidentemente operava per conto dell'odierna ricorrente, risulta che la data di inizio del montaggio dei mobili era stata indicata dalla convenuta stessa nel giorno 19 febbraio 2024. La comunicazione contiene la seguente precisazione: “E' ancora una data indicativa, ma, abbastanza precisa con impegni odierni delle squadre di montaggio”. Dalle successive comunicazioni intercorse con lo stesso mezzo tra i predetti soggetti (cfr.: doc. 9) emerge che si erano verificati ritardi nella consegna e che quest'ultima era stata incompleta.
La sussistenza di problemi risulta oggetto di una, sia pur generica, ammissione da parte EL convenuta con la comunicazione del 13 marzo 2024:
“Buongiorno IG.ra AR, Ci scusiamo per i disagi che si sono verificati in fase di installazione delle cucine.
Al termine dei montaggi verificherò la documentazione fotografica del lavoro finito, per poi rispondere nel merito EL e-mail; adesso l'importante è finire il lavoro iniziato e terminare i montaggi.
La ringrazio e le porgo cordiali saluti,
”. CP_2
Dalle fotografie prodotte sub doc. 14 e 18, inoltre, risulta che il mobile per il bagno è stato consegnato senza i due lavabi, e dunque gravemente incompleto, e che il mobilio di una delle cucine presentava un vizio di realizzazione, consistente in un difetto di complanarità.
Quest'ultimo è stato oggetto di un intervento di riparazione a spese EL ricorrente per euro 214,20 (cfr.: doc. 19).
Infine, quanto alla cucina master, i relativi pannelli erano di un colore diverso da quello indicato nell'ordine; anche ciò integra gli estremi del grave inadempimento contrattuale.
In punto di fatto, oltre alle risultanze documentali del fascicolo, deve tenersi conto del comportamento processuale di parte convenuta, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi EL pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle EL controparte.
Tanto premesso, può dunque passarsi all'esame delle domande proposte dalla ricorrente.
2. La prima domanda è quella di restituzione del prezzo relativo alla cucina master ed al mobile per il bagno.
Per quanto concerne la prima, con comunicazione via e-mail in data 13 marzo
2024 (cfr.: doc. 9) sono stati denunciati i seguenti vizi:
“Per quanto riguarda la cucina Master, l'isola è stata consegnata con colore e materiale dei pannelli completamente diversi da quelli ordinati dalla IGnora
e tutto questo senza alcun preavviso da parte EL Parte_2 vostra azienda. Una cosa a mio parere che è totalmente inconcepibile per una
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ditta come la vostra. In conclusione la cliente desidera la sostituzione dei pannelli dell'isola, con la possibilità questa volta di scegliere i campioni del materiale e dei colori e tutto questo nel minor tempo possibile, visto che per i vostri errori la IGnora si ritrova a dover dormire in albergo! E magari delle scuse da parte vostra sarebbero anche gradite!”. Per quanto concerne il mobile per il bagno, poi, dalla fotografia prodotta sub doc.
14 risulta che esso è stato consegnato senza i due lavabi, dunque gravemente incompleto.
Con comunicazione via e-mail in data 15 marzo 2024 (cfr.: doc. 16), la società convenuta risulta aver promesso la spedizione dei lavabi mancanti in circa dieci giorni.
In relazione ad entrambi i problemi di cui sopra, la ricorrente risulta aver inviato alla convenuta la comunicazione del 2 aprile 2024 (cfr.: doc. 17), del seguente tenore:
“Gentile IGnor OL, le scrivo nuovamente perché dopo la vostra ultima apparizione qui a Monaco non ci avete piu fatto sapere niente, né riguardo la cucina master, EL quale avete inviato il colore sbagliato e vorremmo avere il colore che abbiamo ordinato il prima possibile;
né riguardo ai lavandini del bagno.
Ormai sono passate piú di due settimane e da parte vostra non abbiamo avuto nessun riscontro, nessuna data, niente di niete, né per telefono e né per E-Mail, ci avete semplicemente ignorati. Le RIchiedo per l´ennesima volta: Quando ci consegnerete il bagno e la cucina?”. Infine, risulta inviata diffida ad adempiere, sempre in data 2 aprile 2024, a mezzo del difensore (cfr.: doc. 23), il tutto senza esito.
Ne deriva che, in mancanza del completamento EL consegna dei lavabi e EL sostituzione dei pannelli di colore diverso, i contratti relativi alla vendita EL cucina master e del mobile del bagno risultano risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.
Tale accertamento, benché non espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate, costituisce presupposto necessario EL domanda di ripetizione delle somme complessivamente versate a titolo di corrispettivo ed è dunque da considerarsi oggetto di una domanda implicitamente proposta dalla parte.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 19513 del
18.09.2020) ha affermato che “la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione”.
Quanto precede, legittima l'odierna ricorrente a domandare la restituzione del prezzo, il cui pagamento è divenuto ormai indebito ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Per quanto concerne il pagamento, esso risulta comunicato con messaggio in data 26 gennaio 2024 (cfr.: doc. 8) e la convenuta, nel carteggio intercorso con la controparte, ha risposto senza mai mettere in discussione la circostanza in questione, neanche successivamente.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Gli importi pagati sono quelli di cui alle fatture prodotte sub doc. 5, 6 e 7.
Ora, per quanto concerne la cucina master, risultano dagli atti sia il pagamento dell'acconto (cfr.: fattura n. 295 del 04.08.2022, prodotta sub doc. 5), sia quello del saldo (cfr.: fattura n. 292 del 05.12.2023, prodotta sub doc. 7).
Al contrario, per quanto concerne il mobile del bagno, risulta solo il pagamento di un acconto pari ad euro 6.566,04, IVA compresa (fattura n. 219 del 03.08.2023, prodotta sub doc. 6). Pertanto, la domanda di ripetizione va accolta limitatamente ai seguenti importi:
a. quanto alla cucina master, euro 30.090,08, IVA compresa;
b. quanto al mobile per il bagno, euro 6.566,04, IVA compresa;
c. totale euro 36.656,12, IVA compresa.
3. La seconda domanda proposta dall'attrice riguarda il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna e dal difetto di complanarità di uno dei mobili consegnati.
A tale proposito, deve rilevarsi che il termine per la consegna emergente dalla documentazione contrattuale era quello di sessanta giorni dai progetti esecutivi, e dunque dal 21 novembre 2023.
In ogni caso, come sopra si è visto, la venditrice aveva comunicato come data di inizio EL consegna e del montaggio il giorno 19 febbraio 2024, e detta data era stata sostanzialmente accettata dall'acquirente.
Dalla documentazione contrattuale (cfr.: doc. 2) emerge che la venditrice, odierna convenuta, era stata messa a conoscenza del fatto che tre degli appartamenti da arredare erano destinati ad essere locati a terzi.
Infatti, nelle immagini del mobilio relativo a tre appartamenti compare la dizione
“appartamento da affittare”. Quanto al ritardo nella consegna e nel montaggio, esso emerge dal carteggio intercorso tra le parti.
Nella comunicazione del 13 marzo 2024 (cfr.: doc. 16), la questione è descritta come segue:
“Le date di consegna previste non sono state rispettate. Le cucine sarebbero dovute essere consegnate intorno al 19 febbraio, ma sono arrivate il 26 febbraio, senza la cucina Master che sarebbe stata consegnata poi il 4 marzo. Inoltre, durante il montaggio sono emersi i seguenti problemi:
La cucina 2 è stata montata solo parzialmente a causa di errori nelle misurazioni del vostro tecnico.
La cucina 3 è stata montata con la mensola di un pensile scheggiata e la colonna del frigorifero danneggiata.
La cucina 4 è stata montata provvisoriamente a causa di errori nelle misure dei pannelli.
Questi ritardi hanno causato perdite finanziarie alla cliente a causa del ritardo nella consegna degli appartamenti. Nonostante le richieste di consegnare la cucina principale e il mobile bagno il 4 marzo e poi i pezzi delle altre cucine l'11 marzo, per consentire l'installazione degli elettrodomestici e del trasferimento EL IGnora a casa sua, ci è stato detto
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio al telefono che la non poteva permettersi due viaggi. Perció é toccato di CP_1 nuovo a noi spostare gli appuntamenti, rinunciare alla metá degli affitti, senza che ci sia mai stato da parte vostra un minimo di scuse alla IGnora.
Tuttavia, lunedi 11 durante il montaggio, ci é stato detto che la vostra ditta avrebbe comunque fatto due viaggi, perché quel giorno era stata portata su a
Monaco di Baviera solo la cucina 1, la Master, mentre tutti i pezzi mancati sarebbero stati portati su in due giorni”. Il fatto che nella comunicazione che precede si sia parlato di un montaggio avvenuto in data 11 marzo 2024 induce a ritenere che un'ulteriore consegna, sia pure parziale, fosse avvenuta in tale frangente, anche se non è dato conoscere i relativi particolari, non emergenti dal documento, né altrimenti allegati.
Con successiva e-mail del 15 marzo 2024, è stato nuovamente lamentato il ritardo nell'esecuzione da parte EL convenuta:
“Avete inviato il lavandino EL cucina sbagliato e il sostitutivo è stato spedito senza neanche essere espresso? Poi chi si occuperà del montaggio del lavandino?
Chi applicherà il silicone? La IGnora?
Gli affittuari dovrebbero prendere possesso EL casa alle 12. Continueremo a mandarli in albergo, a vostre spese?”. Infine, nella e-mail del 2 aprile 2024 si fa riferimento al ritardo riguardo la cucina master nonché riguardo ai lavandini del bagno.
Si tratta di mobilio relativo all'appartamento destinato ad abitazione EL ricorrente, e dunque diverso da quelli da locare a terzi;
in ordine a questi ultimi, nella comunicazione in questione manca qualunque riferimento.
La ricorrente ha prodotto due contratti di locazione, che assume stipulati in ritardo, uno in data 8 marzo 2024, con decorrenza dal 15 marzo 2024 (cfr.: doc.
11), ed uno in data 2 aprile 2024, con decorrenza dal 15 aprile 2024.
In relazione ad essi, manca qualunque informazione specifica su eventuali precedenti accordi per una locazione con decorrenza anteriore.
Anche i paragrafi 7 e 12 del ricorso, su cui la ricorrente ha domandato ammettersi prova testimoniale, non contengono allegazioni circostanziate su tale questione, sicché la prova non appare utile al fine di colmare le lacune in questione.
In atti, poi, non risultano neppure indicate le date in cui sono state completate le consegne dei mobili in relazione a ciascun appartamento, e ciò senza contare che dal carteggio sopra citato pare emergere che il ritardo nella locazione avesse riguardato un solo appartamento, quello i cui conduttori avrebbero dovuto prendere possesso EL casa alle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
Nulla, invece, risulta lamentato quanto all'altra unità immobiliare. Alla luce di quanto precede, la domanda EL ricorrente non può essere accolta nella parte in questione.
Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno costituito dalle spese di riparazione sostenute dalla ricorrente a causa di un difetto di complanarità che aveva interessato uno dei mobili consegnati, come emerge dalla documentazione innanzi citata.
Trattasi dell'importo di euro 214,20.
Considerato che
si verte in tema di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sullo stesso, secondo l'orientamento interpretativo EL Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti la rivalutazione monetaria, da liquidarsi d'ufficio (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9005 del 21.03.2022), e gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna, con decorrenza dalla data del 12 giugno 2024, vale a dire quella EL fattura prodotta in atti.
Il danno in questione risulta dunque pari ad euro 222,17.
Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data EL presente decisione e fino al saldo.
4. L'ultima domanda proposta dalla ricorrente riguarda la ripetizione degli importi di cui alle fatture prodotte sub doc. 20, 21 e 22, che la stessa assume di aver indebitamente pagato per errore.
Al riguardo, deve rilevarsi che le allegazioni EL parte sul punto sono state le seguenti: “Come se non bastasse, la società in ulteriore Controparte_1 spregio agli accordi contrattuali, ha infine emesso alla IG.ra Parte_1
ulteriori tre fatture a saldo – la n. 54 dd. 23.02.2024 per €
[...] 15.773,89 (all. 20), la n. 55 dd. 23.02.2024 per € 5.741,63 (all. 21) e la n. 56 dd. 23.02.2024 per € 25.423,58 (all. 22), in totale € 46.939,10 – peraltro IGnificativamente maggiori rispetto a quanto originariamente pattuito (v. all. 2, 3, 4, 5, 6, 7) e, pertanto, non dovute, ma che la IG.ra Parte_1 ha per errore versato alla convenuta” (cfr.: ricorso, a pagina 3). Nell'azione di ripetizione di indebito, la circostanza del pagamento è elemento costitutivo EL domanda e la relativa prova spetta a chi agisce in giudizio.
La ricorrente, a tal fine, ha domandato ammettersi prova testimoniale. Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall'art. 2726
c.c., al pagamento si applicano le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti.
Ora, l'art. 2721 c.c. prevede che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58” e che “tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto EL qualità delle parti, EL natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 7940 del
20.04.2020) ha affermato che, “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto EL prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”.
Sempre secondo la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8181 del
14.03.2022), inoltre, “in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni EL pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità”.
In concreto, attesa la rilevanza dell'importo in esame, deve ragionevolmente ritenersi che il pagamento, ove avvenuto, non possa essere stato effettuato se non con mezzo tracciabile, come il bonifico. Ne deriva che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di provare in via documentale la circostanza in questione, né emergono dagli atti ragioni in base alle quali, nonostante l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. A ciò si aggiunga che nulla di specifico risulta allegato dalla parte in ordine alla data del pagamento ed alle sue eventuali modalità.
Ne deriva che la prova testimoniale non può essere ammessa e che la domanda EL ricorrente sul punto non può essere accolta.
Conclusioni
Il Tribunale, dunque, accertata la parziale fondatezza EL domanda di alla luce dell'inadempimento EL Parte_1 società convenuta, deve condannare al pagamento delle somme Controparte_1 meglio indicate in dispositivo.
Va invece disattesa ogni maggiore pretesa EL ricorrente.
Spese processuali
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine lo scaglione in cui è compresa la somma entro i limiti EL quale la domanda è risultata fondata, ed applicando gli importi tabellari minimi, stante il carattere semplificato del rito, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti relativi alla vendita EL cucina master e del mobile per il bagno, per inadempimento EL convenuta;
b. per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di ripetizione del corrispettivo versato Parte_1 in relazione ai contratti di cui al capo che precede, la complessiva somma di euro 36.656,12;
c. condanna, inoltre, a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_1 complessiva somma di euro 222,17, oltre interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data EL presente sentenza e fino al saldo;
d. rigetta ogni ulteriore domanda EL ricorrente;
e. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 per spese
[...] ed euro 2.905,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4743/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv. Alfred Gschnitzer e Manuel D'Allura, presso cui ha eletto domicilio in Vipiteno, via Gänsbacher n. 8, giusta procura in atti ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI di parte attrice:
(come da ricorso introduttivo) Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, I.
• accertare e dichiarare il grave inadempimento EL società in Controparte_1 relazione al rapporto contrattuale con la IG.ra Parte_1
, segnatamente a) per ritardata consegna ed installazione di n. 2
[...] cucine negli appartamenti posti al primo e secondo piano del fabbricato residenziale di sua proprietà, b) per avere fornito i pannelli dell'isola EL cucina master in materiale e colore oro anziché rame come specificamente richiesto ed ordinato, e c) per non avere fornito ed installato i lavandini nel bagno del suo appartamento posto al pianoterra dell'edificio, il tutto per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore EL IG.ra
[...]
, delle somme di € 30.090,08 (corrispettivo pattuito per Parte_1 la cucina master, v. all. 2) e di € 13.132,08 (corrispettivo pattuito per il mobile del bagno con lavandini, v. all. 13), per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore EL IG.ra , delle somme di € 4.646,00 (per Parte_1 mancato incasso di canoni di locazione) e di € 214,20 (spese sostenute per la sistemazione di una delle cucine a causa di errori nelle misure dei pannelli), ovvero quelle diverse risultanti in corso di causa, maggiorate degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa.
II.
• accertare e dichiarare che i corrispettivi esposti nelle fatture n. 54 dd. 23.02.2024 per € 15.773,89 (all. 20), n. 55 dd. 23.02.2024 per € 5.741,63 (all. 21) e n. 56 dd. 23.02.2024 per € 25.423,58 (all. 22) non sono stati pattuiti dagli odierni contendenti e pertanto non risultano dovuti dalla IG.ra
[...]
, la quale ha erroneamente versato tali somme alla Parte_1 controparte;
• condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di restituzione ex art. 2033 c.c., in favore EL IG.ra , EL somma di Parte_1
€ 46.939,10, maggiorata degli interessi legali dal dì del pagamento al saldo effettivo, per le ragioni e causali meglio illustrate in narrativa.
In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite
(compenso, anticipazioni, rimborso forfetario delle spese generali), oltre CPA ed
IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con l'atto introduttivo del giudizio, , Parte_1 Parte_1 premesso di aver acquistato da n. 4 cucine e n. 1 mobile per il Controparte_1 bagno completo di lavabi, il tutto da consegnare ed installare presso un immobile di sua proprietà sito in Monaco di Baviera, ha lamentato che la consegna dei beni era avvenuta in ritardo, che una parte di essi presentava dei vizi e che il mobile per il bagno era stato consegnato privo di lavabo;
la ricorrente ha anche sostenuto di aver versato a controparte una somma maggiore di quella effettivamente dovuta. La stessa ha dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
nonostante la regolare notificazione del ricorso nei suoi Controparte_1 confronti, non ha provveduto a costituirsi, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ragioni di fatto e giuridiche EL decisione
1. Per quanto concerne la documentazione comprovante la sussistenza del rapporto contrattuale allegato in causa e le relative condizioni, essa è stata depositata sub doc. 2, 3, 4 e 13, ed è corredata di traduzione in lingua italiana, nella parte redatta in lingua straniera.
Il primo ordine in questione EL ricorrente riguarda gli arredi relativi a quattro cucine, con esclusione degli elettrodomestici, acquistati dalla cliente a parte.
Dallo stesso emergono i prezzi relativi al mobilio, da cui sono esclusi, per espressa previsione contrattuale, i seguenti costi:
• muratura;
• collegamenti idraulici ed elettrici;
• soglie e davanzali delle finestre;
• qualsiasi noleggio di piattaforme e/o attrezzature di sollevamento per i nostri. Materiali;
• trasporto su piani superiori;
• imposte, agevolazioni e/o adempimento burocratici di qualsiasi tipo;
• IVA come da legge;
• ogni altra prestazione non contenuta espressamente nell'offerta. Sempre dal predetto doc. 2, risultano le seguenti ulteriori condizioni:
“• I disegni del sistema vengono realizzati entro 15 giorni dal ricevimento del primo acconto
• Entro 5 giorni dall'invio EL comunicazione EL possibilità di accesso al luogo di consegna e/o installazione, comunicherà la data CP_1 dell'eventuale sopralluogo, che sarà comunque effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta comunicazione
• I disegni esecutivi saranno inviati al cliente entro 20 giorni dall'esecuzione del rilievo
• La consegna e/o l'installazione dovrà avvenire entro 60 giorni dall'approvazione dei disegni esecutivi VARIE:
• In caso di dubbio o di incomprensione, prevarrà sempre il testo / l'offerta citata nel presente ordine. Altri presunti accordi verbali non rappresentano alcun valore contrattuale. Chiediamo pertanto che qualsiasi accordo o clausola non menzionati nel presente contratto siano messi per iscritto”. I disegni esecutivi sono stati prodotti sub doc. 4 ed essi riportano le date del
07.11.2023 e del 21.11.2023.
Per quanto l'ordine sia formalmente unico, deve comunque ritenersi che ciascuna cucina abbia costituito oggetto di un contratto di compravendita autonomo rispetto agli altri, come si desume dal fatto che per ciascun appartamento da arredare sono stati specificamente individuati i mobili ed i singoli prezzi.
Per quanto concerne il mobile del bagno, la ricorrente ha prodotto sub doc. 13 la relativa offerta, contenente la quantificazione del prezzo in euro 13.132,08, IVA compresa. Dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra la società convenuta e tale ID
AR EL ER BH (cfr.: doc. 8), persona che evidentemente operava per conto dell'odierna ricorrente, risulta che la data di inizio del montaggio dei mobili era stata indicata dalla convenuta stessa nel giorno 19 febbraio 2024. La comunicazione contiene la seguente precisazione: “E' ancora una data indicativa, ma, abbastanza precisa con impegni odierni delle squadre di montaggio”. Dalle successive comunicazioni intercorse con lo stesso mezzo tra i predetti soggetti (cfr.: doc. 9) emerge che si erano verificati ritardi nella consegna e che quest'ultima era stata incompleta.
La sussistenza di problemi risulta oggetto di una, sia pur generica, ammissione da parte EL convenuta con la comunicazione del 13 marzo 2024:
“Buongiorno IG.ra AR, Ci scusiamo per i disagi che si sono verificati in fase di installazione delle cucine.
Al termine dei montaggi verificherò la documentazione fotografica del lavoro finito, per poi rispondere nel merito EL e-mail; adesso l'importante è finire il lavoro iniziato e terminare i montaggi.
La ringrazio e le porgo cordiali saluti,
”. CP_2
Dalle fotografie prodotte sub doc. 14 e 18, inoltre, risulta che il mobile per il bagno è stato consegnato senza i due lavabi, e dunque gravemente incompleto, e che il mobilio di una delle cucine presentava un vizio di realizzazione, consistente in un difetto di complanarità.
Quest'ultimo è stato oggetto di un intervento di riparazione a spese EL ricorrente per euro 214,20 (cfr.: doc. 19).
Infine, quanto alla cucina master, i relativi pannelli erano di un colore diverso da quello indicato nell'ordine; anche ciò integra gli estremi del grave inadempimento contrattuale.
In punto di fatto, oltre alle risultanze documentali del fascicolo, deve tenersi conto del comportamento processuale di parte convenuta, che non ha inteso costituirsi in giudizio, rinunciando dunque ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi EL pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente, con ciò mostrando di non avere argomentazioni da contrapporre a quelle EL controparte.
Tanto premesso, può dunque passarsi all'esame delle domande proposte dalla ricorrente.
2. La prima domanda è quella di restituzione del prezzo relativo alla cucina master ed al mobile per il bagno.
Per quanto concerne la prima, con comunicazione via e-mail in data 13 marzo
2024 (cfr.: doc. 9) sono stati denunciati i seguenti vizi:
“Per quanto riguarda la cucina Master, l'isola è stata consegnata con colore e materiale dei pannelli completamente diversi da quelli ordinati dalla IGnora
e tutto questo senza alcun preavviso da parte EL Parte_2 vostra azienda. Una cosa a mio parere che è totalmente inconcepibile per una
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ditta come la vostra. In conclusione la cliente desidera la sostituzione dei pannelli dell'isola, con la possibilità questa volta di scegliere i campioni del materiale e dei colori e tutto questo nel minor tempo possibile, visto che per i vostri errori la IGnora si ritrova a dover dormire in albergo! E magari delle scuse da parte vostra sarebbero anche gradite!”. Per quanto concerne il mobile per il bagno, poi, dalla fotografia prodotta sub doc.
14 risulta che esso è stato consegnato senza i due lavabi, dunque gravemente incompleto.
Con comunicazione via e-mail in data 15 marzo 2024 (cfr.: doc. 16), la società convenuta risulta aver promesso la spedizione dei lavabi mancanti in circa dieci giorni.
In relazione ad entrambi i problemi di cui sopra, la ricorrente risulta aver inviato alla convenuta la comunicazione del 2 aprile 2024 (cfr.: doc. 17), del seguente tenore:
“Gentile IGnor OL, le scrivo nuovamente perché dopo la vostra ultima apparizione qui a Monaco non ci avete piu fatto sapere niente, né riguardo la cucina master, EL quale avete inviato il colore sbagliato e vorremmo avere il colore che abbiamo ordinato il prima possibile;
né riguardo ai lavandini del bagno.
Ormai sono passate piú di due settimane e da parte vostra non abbiamo avuto nessun riscontro, nessuna data, niente di niete, né per telefono e né per E-Mail, ci avete semplicemente ignorati. Le RIchiedo per l´ennesima volta: Quando ci consegnerete il bagno e la cucina?”. Infine, risulta inviata diffida ad adempiere, sempre in data 2 aprile 2024, a mezzo del difensore (cfr.: doc. 23), il tutto senza esito.
Ne deriva che, in mancanza del completamento EL consegna dei lavabi e EL sostituzione dei pannelli di colore diverso, i contratti relativi alla vendita EL cucina master e del mobile del bagno risultano risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.
Tale accertamento, benché non espressamente richiesto nelle conclusioni rassegnate, costituisce presupposto necessario EL domanda di ripetizione delle somme complessivamente versate a titolo di corrispettivo ed è dunque da considerarsi oggetto di una domanda implicitamente proposta dalla parte.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 19513 del
18.09.2020) ha affermato che “la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione”.
Quanto precede, legittima l'odierna ricorrente a domandare la restituzione del prezzo, il cui pagamento è divenuto ormai indebito ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Per quanto concerne il pagamento, esso risulta comunicato con messaggio in data 26 gennaio 2024 (cfr.: doc. 8) e la convenuta, nel carteggio intercorso con la controparte, ha risposto senza mai mettere in discussione la circostanza in questione, neanche successivamente.
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Gli importi pagati sono quelli di cui alle fatture prodotte sub doc. 5, 6 e 7.
Ora, per quanto concerne la cucina master, risultano dagli atti sia il pagamento dell'acconto (cfr.: fattura n. 295 del 04.08.2022, prodotta sub doc. 5), sia quello del saldo (cfr.: fattura n. 292 del 05.12.2023, prodotta sub doc. 7).
Al contrario, per quanto concerne il mobile del bagno, risulta solo il pagamento di un acconto pari ad euro 6.566,04, IVA compresa (fattura n. 219 del 03.08.2023, prodotta sub doc. 6). Pertanto, la domanda di ripetizione va accolta limitatamente ai seguenti importi:
a. quanto alla cucina master, euro 30.090,08, IVA compresa;
b. quanto al mobile per il bagno, euro 6.566,04, IVA compresa;
c. totale euro 36.656,12, IVA compresa.
3. La seconda domanda proposta dall'attrice riguarda il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella consegna e dal difetto di complanarità di uno dei mobili consegnati.
A tale proposito, deve rilevarsi che il termine per la consegna emergente dalla documentazione contrattuale era quello di sessanta giorni dai progetti esecutivi, e dunque dal 21 novembre 2023.
In ogni caso, come sopra si è visto, la venditrice aveva comunicato come data di inizio EL consegna e del montaggio il giorno 19 febbraio 2024, e detta data era stata sostanzialmente accettata dall'acquirente.
Dalla documentazione contrattuale (cfr.: doc. 2) emerge che la venditrice, odierna convenuta, era stata messa a conoscenza del fatto che tre degli appartamenti da arredare erano destinati ad essere locati a terzi.
Infatti, nelle immagini del mobilio relativo a tre appartamenti compare la dizione
“appartamento da affittare”. Quanto al ritardo nella consegna e nel montaggio, esso emerge dal carteggio intercorso tra le parti.
Nella comunicazione del 13 marzo 2024 (cfr.: doc. 16), la questione è descritta come segue:
“Le date di consegna previste non sono state rispettate. Le cucine sarebbero dovute essere consegnate intorno al 19 febbraio, ma sono arrivate il 26 febbraio, senza la cucina Master che sarebbe stata consegnata poi il 4 marzo. Inoltre, durante il montaggio sono emersi i seguenti problemi:
La cucina 2 è stata montata solo parzialmente a causa di errori nelle misurazioni del vostro tecnico.
La cucina 3 è stata montata con la mensola di un pensile scheggiata e la colonna del frigorifero danneggiata.
La cucina 4 è stata montata provvisoriamente a causa di errori nelle misure dei pannelli.
Questi ritardi hanno causato perdite finanziarie alla cliente a causa del ritardo nella consegna degli appartamenti. Nonostante le richieste di consegnare la cucina principale e il mobile bagno il 4 marzo e poi i pezzi delle altre cucine l'11 marzo, per consentire l'installazione degli elettrodomestici e del trasferimento EL IGnora a casa sua, ci è stato detto
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio al telefono che la non poteva permettersi due viaggi. Perció é toccato di CP_1 nuovo a noi spostare gli appuntamenti, rinunciare alla metá degli affitti, senza che ci sia mai stato da parte vostra un minimo di scuse alla IGnora.
Tuttavia, lunedi 11 durante il montaggio, ci é stato detto che la vostra ditta avrebbe comunque fatto due viaggi, perché quel giorno era stata portata su a
Monaco di Baviera solo la cucina 1, la Master, mentre tutti i pezzi mancati sarebbero stati portati su in due giorni”. Il fatto che nella comunicazione che precede si sia parlato di un montaggio avvenuto in data 11 marzo 2024 induce a ritenere che un'ulteriore consegna, sia pure parziale, fosse avvenuta in tale frangente, anche se non è dato conoscere i relativi particolari, non emergenti dal documento, né altrimenti allegati.
Con successiva e-mail del 15 marzo 2024, è stato nuovamente lamentato il ritardo nell'esecuzione da parte EL convenuta:
“Avete inviato il lavandino EL cucina sbagliato e il sostitutivo è stato spedito senza neanche essere espresso? Poi chi si occuperà del montaggio del lavandino?
Chi applicherà il silicone? La IGnora?
Gli affittuari dovrebbero prendere possesso EL casa alle 12. Continueremo a mandarli in albergo, a vostre spese?”. Infine, nella e-mail del 2 aprile 2024 si fa riferimento al ritardo riguardo la cucina master nonché riguardo ai lavandini del bagno.
Si tratta di mobilio relativo all'appartamento destinato ad abitazione EL ricorrente, e dunque diverso da quelli da locare a terzi;
in ordine a questi ultimi, nella comunicazione in questione manca qualunque riferimento.
La ricorrente ha prodotto due contratti di locazione, che assume stipulati in ritardo, uno in data 8 marzo 2024, con decorrenza dal 15 marzo 2024 (cfr.: doc.
11), ed uno in data 2 aprile 2024, con decorrenza dal 15 aprile 2024.
In relazione ad essi, manca qualunque informazione specifica su eventuali precedenti accordi per una locazione con decorrenza anteriore.
Anche i paragrafi 7 e 12 del ricorso, su cui la ricorrente ha domandato ammettersi prova testimoniale, non contengono allegazioni circostanziate su tale questione, sicché la prova non appare utile al fine di colmare le lacune in questione.
In atti, poi, non risultano neppure indicate le date in cui sono state completate le consegne dei mobili in relazione a ciascun appartamento, e ciò senza contare che dal carteggio sopra citato pare emergere che il ritardo nella locazione avesse riguardato un solo appartamento, quello i cui conduttori avrebbero dovuto prendere possesso EL casa alle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
Nulla, invece, risulta lamentato quanto all'altra unità immobiliare. Alla luce di quanto precede, la domanda EL ricorrente non può essere accolta nella parte in questione.
Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno costituito dalle spese di riparazione sostenute dalla ricorrente a causa di un difetto di complanarità che aveva interessato uno dei mobili consegnati, come emerge dalla documentazione innanzi citata.
Trattasi dell'importo di euro 214,20.
Considerato che
si verte in tema di credito di natura risarcitoria, e dunque di valore, sullo stesso, secondo l'orientamento interpretativo EL Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 1712 del 17.02.1995), sono dovuti la rivalutazione monetaria, da liquidarsi d'ufficio (cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 9005 del 21.03.2022), e gli interessi, questi ultimi da calcolarsi nella misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, il tutto fino alla data odierna, con decorrenza dalla data del 12 giugno 2024, vale a dire quella EL fattura prodotta in atti.
Il danno in questione risulta dunque pari ad euro 222,17.
Su quest'ultima somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data EL presente decisione e fino al saldo.
4. L'ultima domanda proposta dalla ricorrente riguarda la ripetizione degli importi di cui alle fatture prodotte sub doc. 20, 21 e 22, che la stessa assume di aver indebitamente pagato per errore.
Al riguardo, deve rilevarsi che le allegazioni EL parte sul punto sono state le seguenti: “Come se non bastasse, la società in ulteriore Controparte_1 spregio agli accordi contrattuali, ha infine emesso alla IG.ra Parte_1
ulteriori tre fatture a saldo – la n. 54 dd. 23.02.2024 per €
[...] 15.773,89 (all. 20), la n. 55 dd. 23.02.2024 per € 5.741,63 (all. 21) e la n. 56 dd. 23.02.2024 per € 25.423,58 (all. 22), in totale € 46.939,10 – peraltro IGnificativamente maggiori rispetto a quanto originariamente pattuito (v. all. 2, 3, 4, 5, 6, 7) e, pertanto, non dovute, ma che la IG.ra Parte_1 ha per errore versato alla convenuta” (cfr.: ricorso, a pagina 3). Nell'azione di ripetizione di indebito, la circostanza del pagamento è elemento costitutivo EL domanda e la relativa prova spetta a chi agisce in giudizio.
La ricorrente, a tal fine, ha domandato ammettersi prova testimoniale. Sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall'art. 2726
c.c., al pagamento si applicano le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti.
Ora, l'art. 2721 c.c. prevede che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58” e che “tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto EL qualità delle parti, EL natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 7940 del
20.04.2020) ha affermato che, “poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto EL prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”.
Sempre secondo la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8181 del
14.03.2022), inoltre, “in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni EL pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità”.
In concreto, attesa la rilevanza dell'importo in esame, deve ragionevolmente ritenersi che il pagamento, ove avvenuto, non possa essere stato effettuato se non con mezzo tracciabile, come il bonifico. Ne deriva che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di provare in via documentale la circostanza in questione, né emergono dagli atti ragioni in base alle quali, nonostante l'eIGenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. A ciò si aggiunga che nulla di specifico risulta allegato dalla parte in ordine alla data del pagamento ed alle sue eventuali modalità.
Ne deriva che la prova testimoniale non può essere ammessa e che la domanda EL ricorrente sul punto non può essere accolta.
Conclusioni
Il Tribunale, dunque, accertata la parziale fondatezza EL domanda di alla luce dell'inadempimento EL Parte_1 società convenuta, deve condannare al pagamento delle somme Controparte_1 meglio indicate in dispositivo.
Va invece disattesa ogni maggiore pretesa EL ricorrente.
Spese processuali
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine lo scaglione in cui è compresa la somma entro i limiti EL quale la domanda è risultata fondata, ed applicando gli importi tabellari minimi, stante il carattere semplificato del rito, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti relativi alla vendita EL cucina master e del mobile per il bagno, per inadempimento EL convenuta;
b. per l'effetto, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di ripetizione del corrispettivo versato Parte_1 in relazione ai contratti di cui al capo che precede, la complessiva somma di euro 36.656,12;
c. condanna, inoltre, a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_1 complessiva somma di euro 222,17, oltre interessi nella misura legale di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data EL presente sentenza e fino al saldo;
d. rigetta ogni ulteriore domanda EL ricorrente;
e. condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 per spese
[...] ed euro 2.905,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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