Art. 1558. Licenze 1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio. 2. La licenza ordinaria e' concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato e' concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
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9 ottobre 2010
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Appunti sul Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (parte I) Pubblicato il 09/10/17 00:00 [Articolo 1558]
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