Articolo 1558 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1542Articolo 1544
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9 ottobre 2010
Art. 1558. Licenze 1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio. 2. La licenza ordinaria e' concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato e' concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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