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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 183/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 330/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data
10.05.2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
ed ivi residente nella via Verdi n. 24, il 4.03.1965, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Cattafi presso il cui studio, in
Barcellona P.G., via Garibaldi n. 72, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in CP_1
Roma, Via Monzambano n.10 (p.iva ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Giangrasso presso il cui studio, in Leonforte, Corso
Umberto n. 184, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando la responsabilità ex articolo 2051 e/o 2043 c.c. della convenuta in CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., nella causazione dell'infortunio per cui causa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patiendi dal Signor nella misura di €. Parte_1
37.089,35 (così determinato: €.24.649,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente 11% ; € 3.800,00 a titolo di inabilità temporanea di giorni 38 al 100%, €. 1.500,00 a titolo di inabilità temporanea di giorni trenta al 50%; €. 625,00 titolo di inabilità temporanea di giorni 25 al 25%,
€.4.586,10 titolo di aumento personalizzato nella misura del 15%; €.
629,25 a titolo di spese mediche documentate;
€.1.300,00 a titolo di recupero delle spese di assistenza stragiudiziale) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
Conclusioni dell'appellata CP_1
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: dichiarare inammissibile l'appello
e/o comunque rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata o comunque rigettarlo perché le domande dell'appellante sono infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate. In subordine, e solo nel caso di ritenuta responsabilità o corresponsabilità della convenuta, ridurre il risarcimento dei danni per
2 essere gli stessi richiesti in misura eccessiva e ridurli anche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1227 e 2056 c.c. in ragione del contributo causale apportato dall'appellante nella causaazione del sinistro, con esclusione del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio. In subordine, qualora la domanda dell'appellante venisse in parte accolta, ritenere sproporzionata la richiesta di risarcimento danni dell'appellante e quindi compensare le spese processuali tra le parti.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Enna, l' al fine di sentirla CP_1 dichiarare responsabile, ex articolo 2051 e/o 2043 c.c., dell'infortunio occorsogli in data 7.06.2014 e, per l'effetto sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non da lui subiti e quantificati in complessivi €. 37.089,35. A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, mentre percorreva con la sua bicicletta la SS 192 in direzione
Catania, giunto in prossimità dell'ex stazione Muglia - distante circa 4 km dalla città di Catenanuova – a causa del manto stradale sconnesso perdeva il controllo del mezzo e cadeva al rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali in conseguenza delle quali veniva trasportato presso l'unità ospedaliera del Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania dove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta del terzo medio della clavicola destra e la frattura della II^, IV e V costola destra”. Si costituiva in giudizio l' la quale, in via principale, chiedeva di CP_1 rigettarsi la domanda attrice ritenendola inammissibile o infondata in fatto ed in diritto deducendo come la responsabilità della caduta fosse da addebitare alla negligenza dell'attore che per propria imperizia ed imprudenza non aveva tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico e, in via subordinata, chiedeva riconoscersi il
3 concorso di colpa ai sensi degli articoli 2056 e 1227 comma I° c.c. contestando, in ogni caso il quantum così come richiesto in citazione.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, all'udienza del 10 maggio 2022, precisate le conclusioni la causa veniva discussa dalle parti e decisa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal condannandolo al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della convenuta liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha ritenuto che dalla documentazione allegata nonché dalla stessa prospettazione dei fatti per come narrati in citazione, non fosse emersa la prova che l'evento dannoso che aveva visto coinvolto l'attore era da addebitare alle condizioni del manto stradale sconnesso atteso che nessuna prova, in proposito, era stata adeguatamente fornita e che nessuna constatazione e/o rilievo dei luoghi teatro della caduta era stato effettuato da parte di autorità pubbliche.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che parte attrice fosse decaduta dalle prove orali indicate ed ammesse atteso che non vi era prova della intimazione ai testi che non erano stati presenti all'udienza indicata per la loro escussione.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa del che aveva fondato tale Parte_1 richiesta sul fatto di non avere avuto conoscenza delle determinazioni assunte dal Giudice all'utenza di rinvio dell'8.11.2019.
Nel rigettare l'istanza il Tribunale ha rilevato come, in detta udienza, il
Giudice si era riservato di provvedere (senza ritirarsi in camera di consiglio) sicché nessuna comunicazione spettava alle parti a cura della
Cancelleria essendo invece onere dei procuratori informarsi in ordine ai provvedimenti assunti all'esito della camera di consiglio.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere onere di parte attrice quello di dimostrare la sussistenza della colpa del convenuto nella causazione del sinistro, onere viceversa non imposto dall' articolo 2051 c.c. che richiede solo la dimostrazione della sussistenza del mero nesso causale tra il bene oggetto di custodia e l'evento subito.
Poiché la cura e la custodia del tratto stradale ove si è verificato il sinistro
è affidata all' e le lesioni subite dall'attore sono indiscutibilmente CP_1 conseguenza della caduta dal velocipede in conseguenza delle pessime condizioni del tratto della SS 192 interessato, non vi è dubbio che l'appellante ha ottemperato ai doveri di allegazione previsti null'altro potendosi pretendere.
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Con il secondo motivo di gravame si censura la gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto che la ricostruzione dell'evento così come prospettato in citazione sia generica “così da frustrare la possibilità per il convenuto di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa”.
Si evidenzia in proposito come, contrariamente a quanto affermato dal
Decidente, la tanto temuta genericità della ricostruzione dell'accadimento
5 lesivo non ha prodotto alcuna frustrazione difensiva all' che ha CP_1 potuto ampiamente articolare le proprie argomentazioni di fatto e di diritto in modo esaustivo formulando tutte le eccezioni ritenute opportune tanto da riconoscere (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) che le condizioni della strada erano effettivamente pessime individuando esattamente la chilometrica ove il era caduto Parte_1 specificando, ancora, come quel tratto di strada era interessato dalla presenza di diversi segnali stradali che avvisavano l'utente del pericolo con invito a guidare con prudenza.
Quanto sopra, in ogni caso, non esonera da responsabilità il custode ma, tutto al più, ove la presenza della segnaletica orizzontale e verticale di pericolo dovesse essere dimostrata, può ingenerare esclusivamente la sussistenza di un concorso di responsabilità che, nel caso in specie, non può sussistere tenuto conto che il ciclista non poteva superare i 50 chilometri orari così come segnalati.
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Con il terzo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Giudice di prime cure, ha ritenuto l'appellante, (allora attore) decaduto dalla prova testimoniale.
Si evidenzia che non risulta dal verbale di udienza dell'8.11.2019 un riferimento né all'assunzione della riserva né ad una decisione presa all'esito di camera di consiglio con la conseguenza che l'allontanamento dei difensori al termine di detta udienza era stata legittima a differenza della mancata comunicazione alle parti del relativo provvedimento a cura della Cancelleria.
La decadenza dalla prova testimoniale e il successivo rigetto della chiesta rimessione in termini hanno certamente minato l'impianto difensivo dell'attore al quale veniva negata la possibilità di dimostrare, in giudizio,
l'an debeatur.
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Con il quarto ed ultimo motivo di censura, l'appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui, il Decidente, ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni scritte rese dai testimoni nella immediatezza dei fatti.
Si osserva, in proposito, che dette dichiarazioni potevano e dovevano quantomeno essere utilizzate come elementi indiziari, comunque, pregnanti e concordanti relativamente alle doglianze dell'attore e che esse, in uno alle prove fotografiche allegate, avrebbero consentito al
Giudice una diversa valutazione dei fatti.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato da questa Corte con ordinanza del 17 febbraio 2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
7 Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Con la detta ordinanza del 17 febbraio 2023, questa Corte ha ammesso le prove orali dedotte dall'appellante, rilevando che, nel verbale di udienza dell'8 novembre 2019 non risulta effettivamente annotata la circostanza
– peraltro poi evidenziata in sentenza – che il Giudice istruttore si ritirò in camera di consiglio – sì da ritenere giustificata la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.- come reiterata dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Si evidenzia, ancora, che all'esito delle prove orali assunte all'udienza del
17 maggio 2023, è stata disposta c.t.u. medico – legale al fine di accertare
“la sussistenza di eventuali postumi invalidanti, la loro percentuale, la durata di eventuale invalidità temporanea totale e parziale subite dal
in dipendenza del sinistro del 7 giugno 2014. Parte_1
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Nel merito l'appello è fondato
In tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha
8 natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale
e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando,
a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano
a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta
9 accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il caso fortuito - non possa rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co.
c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co.
c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
10 Da ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225).
*****
Passando al caso concreto, emerge dall'istruttoria come la caduta del ciclista sia effettivamente avvenuta mentre lo stesso percorreva la SS 192 in direzione Catania nel tratto di strada individuato come a ridosso della ex stazione di Muglia, a circa quattro chilometri dall'abitato di catena nuova, e tale circostanza non è mai stata oggetto di contestazione da parte dell' convenuta. CP_1
Quest'ultima, nel costituirsi i giudizio ha, infatti, dedotto, in via preliminare la inapplicabilità, al caso concreto, della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, nel merito, indicato quale unica causa del sinistro la imprudente ed imperita condotta di guida del ciclista che, residente a [...], conosceva alla perfezione il tratto di strada interessato che, peraltro, era caratterizzato da una serie di segnali di pericolo – posti a partire dalla chilometrica 47,535 che indicavano “strada dissestata” ed imponevano il rispetto della velocità massima di 50 Km orari.
Non vi è dubbio, inoltre, che il pur scarno atto di citazione, ha comunque consentito alla convenuta di articolare pienamente le proprie difese CP_1 formulando eccezioni e contestando, nel merito le prospettazioni attoree sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Risulta, inoltre, come evidenziato nell'ordinanza del 10.05.2022, che nel verbale di udienza dell'8.11.2019 non viene riportata la circostanza che il
Giudice, all'esito della stessa, si era ritirato in camera di consiglio, (come invece correttamente riportato in sentenza, pag. 5 primo capoverso). Di qui l'erroneità della decisione del Tribunale di dichiarare la parte attrice
11 decaduta dalla prova testimoniale e l'ammissione in questo grado delle prove orali articolate nel primo.
Sono perciò stati escussi i testi e – Testimone_1 Testimone_2 indifferenti all'esito della lite - i quali hanno confermato le circostanze riguardanti le modalità della caduta del e descritto le condizioni Parte_1 della strada.
Più in particolare entrambi i testi hanno riferito di avere assistito alla caduta dalla bicicletta dell'appellante in quanto lo accompagnavano con altre “in fila indiana”; hanno confermato, inoltre, che “quasi tutta la carreggiata era sconnessa (articolato n. 2) “ riconoscendo lo stato dei luoghi “sulla base delle foto esibite”.
Entrambi i testi hanno poi concordemente dichiarato di non ricordare cartelli segnalanti pericolo o strada sconnessa
Lo stesso appellante, sentito ad interrogatorio formale sempre in data 17 maggio 2023, ha confermato di “percorrere abitualmente il tratto di strada in questione” pur escludendo “che ci fossero segnali di strada dissestata”.
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Il CTU nominato, dott. dopo aver dato atto della Persona_1 documentazione medica visionata (cartelle cliniche ospedaliere relativamente ai periodi di ricovero presso l'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania e c.t. di parte a firma del Dott. ), ha ritenuto Persona_2 sussistente il rapporto causale tra l'evento e le lesioni subite essendo rispettati i criteri cronologici, topografici e modali accertando, in risposta ai quesiti demandati che le lesioni riscontrate, ovvero “esiti da frattura del terzo medio della clavicola di destra scomposta in tre frammenti e sovrapposti con residuo lieve disformismo e lieve limitazione nell'abduzione dell'arto superiore di destra ridotto di circa ¼, retropulsione ed elevazione anteriore conservata. Esiti da frattura delle coste II –IV – V” hanno comportato un danno biologico residuato pari al 6% (4% per la lieve
12 limitazione della funzionalità dell'arto e 2- 3% per gli esiti da frattura, pag.
7 della relazione) con una ITT di giorni 30 ed una ITP di giorni 20 al 50% ed una ITP di ulteriori giorni 20 al 25%.
Il consulente ha poi ritenuto eque le spese mediche documentate in €.
628,75.
Le conclusioni peritali, confermate dal c.t.u. anche in seguito ai rilievi critici delle parti trasmesse rispettivamente in data 6.06.2024 (dal procuratore dell'appellante ) e 12.06.2024 (dal procuratore di Parte_1
possono ritenersi ampiamente condivisibili avendo egli CP_1 motivato le ragioni della decisione richiamando, in proposito (pag. 11 della c.t.u.) le tabelle di valutazione dei danni alla clavicola (“Esiti dolorosi da frattura di clavicola valutazione medica valore dal 2 al 5%).
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Circa il quantum debeatur, in applicazione delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (riferimento anno 2024) e tenuto conto dei parametri ivi richiamati (età del soggetto, invalidità residuata;
valore del punto base;
valore dell'indennità giornaliera;
ITT ed ITP) l'importo astrattamente risarcibile al ammonta ad €. 10.360,70. Parte_1
Non può riconoscersi all'appellante alcun aumento del valore a titolo di
“personalizzazione” non essendo risultata dimostrata la sussistenza di conseguenze diverse e maggiori, sul piano fisico, rispetto a quelle ordinariamente risarcite attraverso l'utilizzo dei superiori parametri per casi simili.
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Nel costituirsi in giudizio l' ha chiesto riconoscersi, in via CP_1 subordinata, la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento da attribuirsi al , il quale, residente Parte_1
13 a Catenanuova doveva necessariamente conoscere le condizioni disagevoli della SS 192 da lui percorsa abitualmente.
Escluso che la residenza a Catenanuova possa, da sola, essere circostanza idonea a fondare una qualche corresponsabilità del ciclista, è opportuno rilevare che lo stesso – sentito ad interrogatorio Parte_1 formale – ha ammesso “di percorrere abitualmente il tratto di strada in esame (articolato F dell'interrogatorio formale)” dichiarando anche che
“procedevo ad una velocità di circa 50 Km orari” ovvero proprio ai limiti di quella consentita in quel tratto di strada extraurbana.
Che la strada in esame (e, conseguentemente le condizioni del manto stradale) fosse conosciuta dai ciclisti è stato confermato dal teste Tes_2 il quale, a sua volta, ha riferito: “percorrevo quella strada ogni mattina per andare al lavoro”.
Ciò induce la Corte, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati,
a ritenere il corresponsabile dell'evento lesivo che lo ha visto Parte_1 coinvolto in misura pari al 30%, dovendosi porre la rimanente parte a carico dell' custode della strada. (in proposito Cass. Civ. sez. CP_1
VI, 11/11/2022, n.33390 a mente della quale : “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”).
14 *****
Così ricostruita l'intera vicenda ed in considerazione della indicata corresponsabilità del , allo stesso deve riconoscersi, a titolo Parte_1 di risarcimento, la somma di €. 7.252,49 (pari al 70'% della somma di €.
10.360,70 come sopra determinata in applicazione delle tabelle Milanesi).
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere devalutata alla data del sinistro (Cass. Civ. Sez. Un. 1712/95) e successivamente rivalutata, di anno in anno, in uno agli interessi, al tasso legale nel frattempo maturati, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Alla somma ottenuta vanno poi aggiunti gli ulteriori interessi, sempre al tasso legale, sino alla data di effettivo soddisfo.
All'appellante, infine, vanno riconosciute le spese legali nella misura di €.
440,12 (pari al 70% di quelle accertate dal c.t.u.) in uno agli interessi al tasso legale decorrenti dall'effettivo esborso al soddisfo.
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La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
15 Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 330/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 10 maggio 2022 ed appellata da : Parte_1
dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente del (nella misura del 30%) e di (in Parte_1 CP_1 misura del 70%);
Per l'effetto condanna l'appellata a rifondere all'appellante, a CP_1 titolo di risarcimento per danni non patrimoniali, l'importo di €. 7.252,49 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi per come indicato in parte motiva;
Condanna a rifondere, all'appellante, a titolo di danni CP_1 patrimoniali, l'importo di €. 440,12, oltre interessi, al tasso legale, da calcolarsi per come indicati in parte motiva;
Condanna a rifondere all'appellante le spese del primo grado CP_1 del giudizio che appare equo liquidare in €. 3.972,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute;
Condanna a rifondere all'appellante le spese del presente CP_1 grado del giudizio che si liquidano in €. 777,00 per spese vive oltre €.
2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. svolta CP_1 nel presente grado come già liquidate con separato decreto del 17 giugno
2024.
Caltanissetta, camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
16 Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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