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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1660/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ferraro (c.f. ), presso il C.F._3 cui studio in Napoli (NA), Via Giuseppe Orsi n. 15/15A, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 23.04.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei Parte_2 beni, in data 16.07.2003 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano due figli, (il 02.06.2004) e Per_1
(il 13.11.2007), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del Per_2 matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte, depositate il 09.09.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il minore è affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso e con collocazione Persona_3 prevalente e residenziale privilegiata presso la madre nella casa familiare in Villaricca (Na), alla Via della Libertà n. 250, condotta in locazione;
resta inteso che le scelte di straordinaria amministrazione per il minore dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, mentre quelle Per_2 relative alla gestione orinaria potranno essere assunte direttamente dalla madre;
3) per le modalità di visita padre-figlio i coniugi stabiliscono il seguente calendario, fatti salvi eventuali ulteriori e/o diversi accordi di volta in volta da stabilirsi tra i coniugi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze scolastiche, delle ulteriori occupazioni e delle necessità del minore:
- il padre potrà vedere e tenere con sé tre pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti Per_2
pagina 2 di 5 in base alle esigenze del minore e di eventuali impegni lavorativi del sig. , prelevandoli Parte_1 da casa della madre alle ore 17:00 e accompagnandolo a casa entro le ore 21:00 e, a settimane alterne, potrà prelevare presso la casa materna il venerdì dalle ore 17:00 tenendolo con sé Per_2 fino alle ore 21:00 della domenica e, quindi, con pernottamento presso il padre.
- nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli e sette giorni consecutivi Per_2 Per_1 durante i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- la madre per sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, e da comunicarsi al padre entro il 15 del mese di giugno, potrà tenere esclusivamente con sé i figli per portarli in vacanza, sospendendosi in tale periodo le visite, salvo diversi accordi tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- per le festività Natalizie i coniugi concordano che, ad anni alterni, resterà dal 24 al 26 Per_2 con un genitore ed il 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro genitore e, quanto alle festività Pasquali, ad anni alterni, starà con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;
Per_2
- in occasione delle ricorrenze dei compleanni ed onomastici di , lo stesso, ad anni alterni, Per_2 potrà stare con il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- in ogni caso il giorno della Festa della Mamma resterà esclusivamente presso la madre e Per_2 il giorno della Festa del Papà resterà presso il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- Per quant'altro i coniugi stabiliscono le ulteriori determinazioni rispetto il minore Per_2 secondo le precise indicazioni del piano genitoriale da loro sottoscritto e prodotto (cfr. piano genitoriale) e che abbiansi per integralmente riportato nel presente ricorso.
4) Per contributo al mantenimento della prole il sig. si obbliga a versare mensilmente, Parte_1 ed a partire dal mese di Aprile 2025, l'importo di €. 500,00 (cinquecento/00), €. 250,00 per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e quindi la prima volta il
04/02/2026, entro e non oltre il giorno 4 del mese alla sig.ra mediante bonifico Parte_2 bancario sul c/c di quest'ultima, le cui coordinate bancarie sono già note al sig. . Per Parte_1 quanto concerne, poi, l'assegno unico universale - per entrambi i figli - i coniugi stabiliscono che lo stesso sarà beneficiato da ciascun coniuge nella misura del 50%. Considerato che, allo stato,
l'assegno unico viene integralmente percepito dal sig. , lo stesso si obbliga, ora per Parte_1 allora, a versare - unitamente all'assegno di mantenimento - il 50% dei relativi importi - percepiti a titolo di assegno unico - alla sig.ra . Parte_2
pagina 3 di 5 5) Le spese per tasse, iscrizione a scuola, saranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche, ricreative, sportive, extrascolastiche, ludiche e di altro tipo per i figli sono a carico di ciascun genitore per il 50%. Tali spese straordinarie (extra- assegno), ad eccezione di quelle già concordate, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, e, comunque, salvo le spese straordinarie per le quali il protocollo di intesa siglato dal
Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord prevede che non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi;
6) I coniugi si impegnano, reciprocamente, a comunicare eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
7) I coniugi consentono reciprocamente, ed in ogni caso si impegnano a consentire, il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio con inclusione dei figli minori;
8) Approvare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e prodotto in atti e, a tal fine, i coniugi si impegnano a rispettare in buona fede e con lealtà gli obblighi ed impegni assunti nel presente ricorso e nel piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse del figlio qualunque questione avente ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita del figlio minore;
Persona_3
10) Adottare e disporre ogni utile ed opportuno provvedimento ed ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e trascrizioni.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._2 omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 101 - Parte II – Serie A – sez. XX - Anno 2003);
c) nulla per le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ferraro (c.f. ), presso il C.F._3 cui studio in Napoli (NA), Via Giuseppe Orsi n. 15/15A, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 23.04.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei Parte_2 beni, in data 16.07.2003 in Napoli (NA), dalla cui unione nascevano due figli, (il 02.06.2004) e Per_1
(il 13.11.2007), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del Per_2 matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 25.09.2025, sostituita con note scritte, depositate il 09.09.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e al piano genitoriale, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il minore è affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso e con collocazione Persona_3 prevalente e residenziale privilegiata presso la madre nella casa familiare in Villaricca (Na), alla Via della Libertà n. 250, condotta in locazione;
resta inteso che le scelte di straordinaria amministrazione per il minore dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, mentre quelle Per_2 relative alla gestione orinaria potranno essere assunte direttamente dalla madre;
3) per le modalità di visita padre-figlio i coniugi stabiliscono il seguente calendario, fatti salvi eventuali ulteriori e/o diversi accordi di volta in volta da stabilirsi tra i coniugi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze scolastiche, delle ulteriori occupazioni e delle necessità del minore:
- il padre potrà vedere e tenere con sé tre pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti Per_2
pagina 2 di 5 in base alle esigenze del minore e di eventuali impegni lavorativi del sig. , prelevandoli Parte_1 da casa della madre alle ore 17:00 e accompagnandolo a casa entro le ore 21:00 e, a settimane alterne, potrà prelevare presso la casa materna il venerdì dalle ore 17:00 tenendolo con sé Per_2 fino alle ore 21:00 della domenica e, quindi, con pernottamento presso il padre.
- nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli e sette giorni consecutivi Per_2 Per_1 durante i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- la madre per sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, e da comunicarsi al padre entro il 15 del mese di giugno, potrà tenere esclusivamente con sé i figli per portarli in vacanza, sospendendosi in tale periodo le visite, salvo diversi accordi tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con i figli;
- per le festività Natalizie i coniugi concordano che, ad anni alterni, resterà dal 24 al 26 Per_2 con un genitore ed il 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro genitore e, quanto alle festività Pasquali, ad anni alterni, starà con il padre il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in Albis;
Per_2
- in occasione delle ricorrenze dei compleanni ed onomastici di , lo stesso, ad anni alterni, Per_2 potrà stare con il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- in ogni caso il giorno della Festa della Mamma resterà esclusivamente presso la madre e Per_2 il giorno della Festa del Papà resterà presso il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- Per quant'altro i coniugi stabiliscono le ulteriori determinazioni rispetto il minore Per_2 secondo le precise indicazioni del piano genitoriale da loro sottoscritto e prodotto (cfr. piano genitoriale) e che abbiansi per integralmente riportato nel presente ricorso.
4) Per contributo al mantenimento della prole il sig. si obbliga a versare mensilmente, Parte_1 ed a partire dal mese di Aprile 2025, l'importo di €. 500,00 (cinquecento/00), €. 250,00 per ciascun figlio, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e quindi la prima volta il
04/02/2026, entro e non oltre il giorno 4 del mese alla sig.ra mediante bonifico Parte_2 bancario sul c/c di quest'ultima, le cui coordinate bancarie sono già note al sig. . Per Parte_1 quanto concerne, poi, l'assegno unico universale - per entrambi i figli - i coniugi stabiliscono che lo stesso sarà beneficiato da ciascun coniuge nella misura del 50%. Considerato che, allo stato,
l'assegno unico viene integralmente percepito dal sig. , lo stesso si obbliga, ora per Parte_1 allora, a versare - unitamente all'assegno di mantenimento - il 50% dei relativi importi - percepiti a titolo di assegno unico - alla sig.ra . Parte_2
pagina 3 di 5 5) Le spese per tasse, iscrizione a scuola, saranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche, ricreative, sportive, extrascolastiche, ludiche e di altro tipo per i figli sono a carico di ciascun genitore per il 50%. Tali spese straordinarie (extra- assegno), ad eccezione di quelle già concordate, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, e, comunque, salvo le spese straordinarie per le quali il protocollo di intesa siglato dal
Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord prevede che non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi;
6) I coniugi si impegnano, reciprocamente, a comunicare eventuali cambi di domicilio e/o residenza;
7) I coniugi consentono reciprocamente, ed in ogni caso si impegnano a consentire, il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio con inclusione dei figli minori;
8) Approvare il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e prodotto in atti e, a tal fine, i coniugi si impegnano a rispettare in buona fede e con lealtà gli obblighi ed impegni assunti nel presente ricorso e nel piano genitoriale, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse del figlio qualunque questione avente ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita del figlio minore;
Persona_3
10) Adottare e disporre ogni utile ed opportuno provvedimento ed ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e trascrizioni.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._2 omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 101 - Parte II – Serie A – sez. XX - Anno 2003);
c) nulla per le spese.
pagina 4 di 5 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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