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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 331/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa E_ C.F._1 dall'Avv. Maria Vittoria Girotti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Amato Mercuri, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.29
c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/7/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta – i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “Piaccia al Tribunale di Fermo:
• affidare i minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 CP_2 madre;
• ritenere che il padre abbia facoltà: Controparte_1
- di partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche in cui sia caldeggiata la presenza delle famiglie e di cui la madre lo terrà regolarmente informato;
E_
- di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o all'esterno, due o tre pomeriggi alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini;
- Stesse regole da seguire nelle festività natalizie, pasquali, in quelle estive e nei giorni festivi in genere;
- Le parti possono concordare modalità differenti.
• contribuirà al mantenimento dei due figli in misura di € 500,00 mensili (250 € a figlio) Controparte_1 da versarsi con bonifico bancario a entro il giorno 10 di ogni mese, somma E_ annualmente rivalutabile in base all'Istat;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del
50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• il giudizio in corso verrà abbandonato da entrambe le parti con integrale compensazione delle spese legali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. depositato in data 11/3/2025, ha dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con E_
, con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli, il Controparte_1 Persona_1
27/10/2017 e il 25/5/2020. Essendo nell'attualità venuta meno la predetta CP_2 relazione sentimentale la ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare nell'interesse dei minori i rapporti tra i genitori alle seguenti condizioni “• affidare i minori e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• ritenere che il padre CP_2 Per_1
2 abbia facoltà di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o in altro luogo, due o tre pomeriggi CP_1 alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini. Stesse regole da seguire nelle festività natalizie e pasquali e in quelle estive;
• ritenere il padre obbligato a Controparte_3
contribuire al mantenimento dei due figli in misura non inferiore ad € 500,00 mensili o quella diversa che dovesse risultare più giusta, entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base all'Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del 50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• vinte le spese legali”.
2. Con comparsa depositata il 26/5/2025 si è costituito in giudizio il resistente CP_1
non opponendosi alle domande svolte “purché il mantenimento non sia superiore
[...] complessivamente a 500 € mensili e al 50% delle spese straordinarie stabilite dal protocollo di questo
Tribunale in quanto il sig. è stato assunto a novembre 2023 e riceve una mensilità di circa 1200 € Per_1
e diversamente non potrebbe far fronte al proprio mantenimento” e domandando “1. Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto sopra indicato e riportato nella proposta di piano genitoriale allegata;
2. I genitori potranno concordare tra loro e con i figli tempi e modalità per le feste e le vacanze in base soprattutto agli impegni lavorativi. Tendenzialmente le vacanze e i giorni di festa saranno trascorse dai minori in maniera alternata mentre i compleanni vedranno la presenza di entrambi i genitori;
3. Disporre il contributo al mantenimento in misura non superiore a 500 € mensile per entrambi i figli;
4. Ritenere entrambi i genitori tenuti al pagamento delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di
Fermo nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno.
5. Compensare le spese legali”.
3. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore svolta in data 5/6/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti presenti personalmente. Alla successiva udienza del 3/7/2025 i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti (sottoscritto dalle stesse e depositato in data 25/6/2025) ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento da parte del Collegio del predetto accordo, di seguito trascritto:
“• affidare i minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 CP_2
madre;
• ritenere che il padre abbia facoltà: Controparte_1
3 - di partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche in cui sia caldeggiata la presenza delle famiglie e di cui la madre lo terrà regolarmente informato;
E_
- di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o all'esterno, due o tre pomeriggi alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini;
- Stesse regole da seguire nelle festività natalizie, pasquali, in quelle estive e nei giorni festivi in genere;
- Le parti possono concordare modalità differenti.
• contribuirà al mantenimento dei due figli in misura di € 500,00 mensili (250 € a figlio) Controparte_1
da versarsi con bonifico bancario a entro il giorno 10 di ogni mese, somma E_ annualmente rivalutabile in base all'Istat;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del
50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• il giudizio in corso verrà abbandonato da entrambe le parti con integrale compensazione delle spese legali”.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e verificata la conformità delle suddette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore (cfr.
Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) - ritiene che le predette condizioni non risultino contrarie a norme imperative e possano essere condivise. Va pertanto disposto il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, diritto di visita del padre e contributo economico del padre in conformità all'accordo.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
4 DICHIARA che le modalità di affidamento e collocamento dei figli, nonché di mantenimento in favore degli stessi siano quelle di cui all'accordo intervenuto tra le parti, riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 331/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa E_ C.F._1 dall'Avv. Maria Vittoria Girotti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Amato Mercuri, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.29
c.p.c.”
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CONCLUSIONI
All'udienza del 3/7/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta – i difensori delle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “Piaccia al Tribunale di Fermo:
• affidare i minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 CP_2 madre;
• ritenere che il padre abbia facoltà: Controparte_1
- di partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche in cui sia caldeggiata la presenza delle famiglie e di cui la madre lo terrà regolarmente informato;
E_
- di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o all'esterno, due o tre pomeriggi alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini;
- Stesse regole da seguire nelle festività natalizie, pasquali, in quelle estive e nei giorni festivi in genere;
- Le parti possono concordare modalità differenti.
• contribuirà al mantenimento dei due figli in misura di € 500,00 mensili (250 € a figlio) Controparte_1 da versarsi con bonifico bancario a entro il giorno 10 di ogni mese, somma E_ annualmente rivalutabile in base all'Istat;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del
50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• il giudizio in corso verrà abbandonato da entrambe le parti con integrale compensazione delle spese legali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. depositato in data 11/3/2025, ha dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con E_
, con convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli, il Controparte_1 Persona_1
27/10/2017 e il 25/5/2020. Essendo nell'attualità venuta meno la predetta CP_2 relazione sentimentale la ricorrente ha chiesto al Tribunale di regolamentare nell'interesse dei minori i rapporti tra i genitori alle seguenti condizioni “• affidare i minori e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• ritenere che il padre CP_2 Per_1
2 abbia facoltà di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o in altro luogo, due o tre pomeriggi CP_1 alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini. Stesse regole da seguire nelle festività natalizie e pasquali e in quelle estive;
• ritenere il padre obbligato a Controparte_3
contribuire al mantenimento dei due figli in misura non inferiore ad € 500,00 mensili o quella diversa che dovesse risultare più giusta, entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile in base all'Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del 50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• vinte le spese legali”.
2. Con comparsa depositata il 26/5/2025 si è costituito in giudizio il resistente CP_1
non opponendosi alle domande svolte “purché il mantenimento non sia superiore
[...] complessivamente a 500 € mensili e al 50% delle spese straordinarie stabilite dal protocollo di questo
Tribunale in quanto il sig. è stato assunto a novembre 2023 e riceve una mensilità di circa 1200 € Per_1
e diversamente non potrebbe far fronte al proprio mantenimento” e domandando “1. Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto sopra indicato e riportato nella proposta di piano genitoriale allegata;
2. I genitori potranno concordare tra loro e con i figli tempi e modalità per le feste e le vacanze in base soprattutto agli impegni lavorativi. Tendenzialmente le vacanze e i giorni di festa saranno trascorse dai minori in maniera alternata mentre i compleanni vedranno la presenza di entrambi i genitori;
3. Disporre il contributo al mantenimento in misura non superiore a 500 € mensile per entrambi i figli;
4. Ritenere entrambi i genitori tenuti al pagamento delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di
Fermo nell'interesse dei minori nella misura del 50% ciascuno.
5. Compensare le spese legali”.
3. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore svolta in data 5/6/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti presenti personalmente. Alla successiva udienza del 3/7/2025 i difensori hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti (sottoscritto dalle stesse e depositato in data 25/6/2025) ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento da parte del Collegio del predetto accordo, di seguito trascritto:
“• affidare i minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 CP_2
madre;
• ritenere che il padre abbia facoltà: Controparte_1
3 - di partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche in cui sia caldeggiata la presenza delle famiglie e di cui la madre lo terrà regolarmente informato;
E_
- di visitare i figli a Fermo, presso la casa materna o all'esterno, due o tre pomeriggi alla settimana in orario compreso dalle 17 alle 20, da concordare con la madre dei bambini;
- Stesse regole da seguire nelle festività natalizie, pasquali, in quelle estive e nei giorni festivi in genere;
- Le parti possono concordare modalità differenti.
• contribuirà al mantenimento dei due figli in misura di € 500,00 mensili (250 € a figlio) Controparte_1
da versarsi con bonifico bancario a entro il giorno 10 di ogni mese, somma E_ annualmente rivalutabile in base all'Istat;
• ritenere entrambi i genitori tenuti all'esborso delle spese straordinarie nell'interesse del minore in misura del
50% ciascuno, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
• il giudizio in corso verrà abbandonato da entrambe le parti con integrale compensazione delle spese legali”.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e verificata la conformità delle suddette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore (cfr.
Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) - ritiene che le predette condizioni non risultino contrarie a norme imperative e possano essere condivise. Va pertanto disposto il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, diritto di visita del padre e contributo economico del padre in conformità all'accordo.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
4 DICHIARA che le modalità di affidamento e collocamento dei figli, nonché di mantenimento in favore degli stessi siano quelle di cui all'accordo intervenuto tra le parti, riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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