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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL FA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Friuli n. 38; nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO IO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Trezzano sul
Naviglio (MI), Viale Leonardo Da Vinci n. 97; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) vendita della casa di proprietà comune al 50% per ciascun coniuge, sita in via
Puccini n.76 presso il Comune di Zibido San MO (MI), il cui valore è stato stimato pari ad €120.000,00
2) il ricavato della vendita sarà ripartito al 50% ovvero pari alla quota di proprietà di ciascun coniuge;
3) la vendita potrà avvenire nei confronti di terzi o direttamente alla ORa che CP_1 acquisterà la quota di proprietà del Sig. pari al 50% al prezzo di €60.000; Parte_1
4) La ORa farà pervenire entro il 31 Maggio 2025 una eventuale proposta di CP_1 acquisto pari ad €60.000, salvo proroga di 10 giorni;
pag. 1 di 3 5) in caso di mancato acquisto da parte della ORa l'appartamento verrà CP_1 venduto a terzi e il termine di durata massima della vendita sarà di 9 mesi a partire dal
31 Maggio 2025 ovvero entro la data del 28 Febbraio 2026;
6) fino al momento della vendita la Sig.ra potrà continuare a godere CP_1 dell'appartamento in via esclusiva, senza alcun adempimento legato al riconoscimento di un eventuale canone di locazione in favore del OR , salvo proseguire ad Parte_1 eseguire il pagamento regolare delle spese condominiali ordinarie e straordinarie di sua spettanza;
7) in caso di acquisto diretto della quota di proprietà del Sig. le spese del Parte_1 rogito saranno a carico della Sig.ra CP_1
8) l'agente immobiliare fiduciario del Sig. verrà nominato per una eventuale Parte_1 stima dell'appartamento solo se la Sig.ra non potrà acquistare il restante 50% CP_1 dell'immobile;
9) alla Sig.a sarà riconosciuto da parte del OR un aiuto economico CP_1 Parte_1 pari ad €3.000,00 che potrà essere versato a compensazione con l'importo di €60.000 in caso di acquisto del restante 50% di proprietà dell'appartamento da parte della Sig. oppure pagato alla stessa con bonifico contestualmente alla vendita a terzi CP_1 dell'appartamento;
10) Il Sig. pagherà le spese straordinarie di sua competenza al Condominio, Parte_1 ad oggi quantificate in €1.400, all'atto di vendita a terzi dell'appartamento o all'atto di acquisto del restante 50% di proprietà da parte della Sig. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, in data 23.5.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Zibido San
MO (MI) il 10.5.2004 (atto n. 3, Parte I, anno 2004) alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale il Tribunale di Milano in data 14.11.2017 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
pag. 2 di 3 Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento oppure del matrimonio contratto in Zibido San
MO (MI) il 10/05/2004, da e da Parte_1 CP_1
(atto n. 3, Parte I, anno 2004) in conformità alle condizioni da loro
[...] concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 07/07/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL FA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Friuli n. 38; nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TO IO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Trezzano sul
Naviglio (MI), Viale Leonardo Da Vinci n. 97; con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) vendita della casa di proprietà comune al 50% per ciascun coniuge, sita in via
Puccini n.76 presso il Comune di Zibido San MO (MI), il cui valore è stato stimato pari ad €120.000,00
2) il ricavato della vendita sarà ripartito al 50% ovvero pari alla quota di proprietà di ciascun coniuge;
3) la vendita potrà avvenire nei confronti di terzi o direttamente alla ORa che CP_1 acquisterà la quota di proprietà del Sig. pari al 50% al prezzo di €60.000; Parte_1
4) La ORa farà pervenire entro il 31 Maggio 2025 una eventuale proposta di CP_1 acquisto pari ad €60.000, salvo proroga di 10 giorni;
pag. 1 di 3 5) in caso di mancato acquisto da parte della ORa l'appartamento verrà CP_1 venduto a terzi e il termine di durata massima della vendita sarà di 9 mesi a partire dal
31 Maggio 2025 ovvero entro la data del 28 Febbraio 2026;
6) fino al momento della vendita la Sig.ra potrà continuare a godere CP_1 dell'appartamento in via esclusiva, senza alcun adempimento legato al riconoscimento di un eventuale canone di locazione in favore del OR , salvo proseguire ad Parte_1 eseguire il pagamento regolare delle spese condominiali ordinarie e straordinarie di sua spettanza;
7) in caso di acquisto diretto della quota di proprietà del Sig. le spese del Parte_1 rogito saranno a carico della Sig.ra CP_1
8) l'agente immobiliare fiduciario del Sig. verrà nominato per una eventuale Parte_1 stima dell'appartamento solo se la Sig.ra non potrà acquistare il restante 50% CP_1 dell'immobile;
9) alla Sig.a sarà riconosciuto da parte del OR un aiuto economico CP_1 Parte_1 pari ad €3.000,00 che potrà essere versato a compensazione con l'importo di €60.000 in caso di acquisto del restante 50% di proprietà dell'appartamento da parte della Sig. oppure pagato alla stessa con bonifico contestualmente alla vendita a terzi CP_1 dell'appartamento;
10) Il Sig. pagherà le spese straordinarie di sua competenza al Condominio, Parte_1 ad oggi quantificate in €1.400, all'atto di vendita a terzi dell'appartamento o all'atto di acquisto del restante 50% di proprietà da parte della Sig. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, in data 23.5.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Zibido San
MO (MI) il 10.5.2004 (atto n. 3, Parte I, anno 2004) alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Infatti, sono state depositate le copie del decreto con il quale il Tribunale di Milano in data 14.11.2017 ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
pag. 2 di 3 Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento oppure del matrimonio contratto in Zibido San
MO (MI) il 10/05/2004, da e da Parte_1 CP_1
(atto n. 3, Parte I, anno 2004) in conformità alle condizioni da loro
[...] concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 07/07/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3