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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c. iscritto al n. 2537 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente tra:
, nata Civitavecchia (RM) il 26.09.1977 e residente in Montalto Parte_1 di Castro, frazione Pescia Romana, località Cavallaro, Strada del Tirreno n. 48 (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Schönenberg, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, premesso che aveva contratto matrimonio in Mombasa Parte_1
(Kenya) il 04.01.2012 con - trascritto in Italia nei Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Montalto di Castro - e che dall'unione delle parti erano nati i figli (08.12.2012) e (16.03.2018), Persona_1 Persona_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base della relazione affettiva, ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione nell'interesse dei minori e di natura patrimoniale.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 07.05.2025 è comparsa la ricorrente assistita dal difensore e ha dedotto che il marito era stato ricoverato presso l'ospedale di Grosseto per una grave patologia e che intendeva pertanto rinunciare agli atti del giudizio.
Il Giudice, preso atto, ha riservato la causa al Collegio.
Il Tribunale rileva che la causa debba essere dichiarata estinta in quanto non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio laddove il resistente sia contumace e ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente resa all'udienza tenutasi il 07.05.2025, pronunciando sul ricorso depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c. iscritto al n. 2537 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente tra:
, nata Civitavecchia (RM) il 26.09.1977 e residente in Montalto Parte_1 di Castro, frazione Pescia Romana, località Cavallaro, Strada del Tirreno n. 48 (VT), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Schönenberg, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, premesso che aveva contratto matrimonio in Mombasa Parte_1
(Kenya) il 04.01.2012 con - trascritto in Italia nei Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Montalto di Castro - e che dall'unione delle parti erano nati i figli (08.12.2012) e (16.03.2018), Persona_1 Persona_2 venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base della relazione affettiva, ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione nell'interesse dei minori e di natura patrimoniale.
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 07.05.2025 è comparsa la ricorrente assistita dal difensore e ha dedotto che il marito era stato ricoverato presso l'ospedale di Grosseto per una grave patologia e che intendeva pertanto rinunciare agli atti del giudizio.
Il Giudice, preso atto, ha riservato la causa al Collegio.
Il Tribunale rileva che la causa debba essere dichiarata estinta in quanto non è richiesta accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio laddove il resistente sia contumace e ritiene che ricorrano giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto della rinuncia agli atti del giudizio della ricorrente resa all'udienza tenutasi il 07.05.2025, pronunciando sul ricorso depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
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