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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9096/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAZZATO ANGELO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA e l'avv. TERUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti, con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre accessori. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La materia è disciplinata dall' art. 13 R.D.L. n. 636/39, come modificato dall' art. 22 L. 903/65, che prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Il ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004). Tanto premesso, il ctu ha così risposto ai quesiti formulati: “Dalla documentazione sanitaria agli atti si è messo in evidenza che il sig. di anni 61, scolarità licenza media inferiore, ha Parte_2 svolto attività lavorativa tipo impiegatizio, attualmente inoccupato, risulta essere affetto dagli esiti di una artrodesi dorsolombare subita anni orsono per una grave scoliosi ad S italica e da un processo artrosico degenerativo della stessa. L'obiettività clinica riscontrata in sede di visita peritale ha evidenziato una grave deformità dx convessa della colonna con una anchilosi della stessa che compromette in modo significativo i movimenti di flesso estensione nel tratto lomboscrale con ipotonia ed ipotrofia delle masse muscolari degli arti inferiori. L'arto superiore interessato da una pregressa frattura trattata con mezzi di sintesi è limitato nei movimenti attivi e passi ai gradi medi.
L'apparato cardiovascolare è interessato da una cardiopatia ipertensiva in fase anatomo lesionale come risulta dagli accertamenti in atti che hanno evidenziato una ipertrofia ventricolare Sx, una insufficienza aortica, tale patologia è aggravata dalla condizione di diabete mellito e bronchite cronica di cui è affetto il ricorrente con ripercussioni sugli stessi organi ed apparati bersaglio (cuore, reni, microcircolo). Infine, è presente un quadro di sdr depressiva seppur di lieve entità. Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma: è affetto da affezioni permanenti che lo rendono Parte_2 totalmente e permanentemente INABILE con diritto alla pensione di reversibilità alla data del decesso della madre avvenuto il 05/07/2022.”
Inoltre, come dedotto dal ricorrente ai punti 5-8-9 dell'atto introduttivo, dalla documentazione in atti risulta che “il sig. era da sempre convivente con la propria madre e non aveva redditi Pt_1 di lavoro o pensione propri, fatta eccezione per l'assegno di invalidità civile, pari a circa 300,00 euro mensili. Solo DOPO il decesso della madre (che, in vita, provvedeva alle più elementari esigenze del figlio con la propria pensione) iniziava a percepire (l'ormai eliminato) reddito di cittadinanza” e che
“8. La defunta madre aveva a suo carico il ricorrente e provvedeva senza soluzione di continuità al suo mantenimento, non essendo sufficiente la prestazione erogata a titolo di assegno di invalidità in favore del sig. a far fronte nemmeno alle più elementari esigenze quotidiane. Pt_1
9. A riprova di ciò, si depositano in atti le ricevute delle fatture dell'utenza elettrica (intestata al già defunto marito della sig.ra ) e la copia delle ultime due dichiarazioni reddituali (anno Per_1
2023/2022 e 2022/2021) con le relative ricevute ministeriali, in cui la madre indicava a carico il figlio, oltre al certificato reddituale del sig. , da cui si evincono chiaramente quantità e tipologia Pt_1
(assegno di invalidità civile e RdC) di reddito”.
Tali circostanze non sono smentite da deduzioni o prove di segno contrario. L' va dunque CP_1 condannato alla corresponsione della provvidenza sopra indicata oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' , come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 09.08.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione di reversibilità a far data dalla morte della madre avvenuta in data 05.07.2022, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione del dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000 oltre rimborso forfetario CP_1
15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo