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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Il sezione civile
Nrg 57608/2023
Verbale udienza del 10 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Paolo Catalfamo il quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 1110
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ON ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON ID, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57608 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliato in Roma viale Trastevere n 82 presso lo studio dell'avv Paolo Catalfamo che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
CP_1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Melissa Pennacchiotti giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 1. 689/81 Parte 1 ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023 notificata il 17 novembre 2023 con la quale CP 1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,46 in favore della
CP_2 a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99.
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73120002704 del CP 129 novembre 2018 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di in cui veniva contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999,
per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via G Bodoni n 96 sc F int 5
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva il mancato rispetto dei termini procedimentali, il difetto di motivazione ed evidenziava nel merito l'insussitenza della violazione contestata l'assenza dell'elemento soggettivo chiedendo l'annullamento della sanzione od in subordine la riduzione. Costituitasi CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Preliminarmente si osserva che l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma I. 689/81
è stato assolto dall'amministrazione.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
Nel caso che ci occupa occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, è pacificamente riferibile alla normativa richiamata che si assume violata.
Quanto alla violazione dei termini procedimentali -premesso che la legge 689/81 si pone come lex specialis rispetto alla legge 241/90 delineando un procedimento di carattere contenzioso, con la conseguenza che i termini di cui all'art.2 legge241/90 non sono applicabili a quelli previsti dalla legge 689/81 per l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione (Cass 14 marzo 2007 n 5898) - nel caso che ci occupa la contestazione è
avvenuta al momento dell'accertamento in data 14 agosto 2014.
Nel merito l'illecito amministrativo deve ritenersi commesso dalla ricorrente che neppure astrattamente ha dato prova di possedere i requisiti per poter occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile, né risulta sufficientemente raggiunta la prova in termini di errore scusabile.
In materia di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ai fini del subentro all'assegnatario nell'assegnazione dell'alloggio, assumono rilevanza solo alcune delle situazioni che determinano l'ampliamento del nucleo familiare elencate tassativamente dalla legge regionale n 12/99, al di fuori delle quali non sorge il diritto al subentro nell'assegnazione.
Nessuna comunicazione di ampliamento o coabitazione, né alcuna istanza di assistenza
è stata mai presentata in favore della ricorrente la quale risulta solo anagraficamente nell'alloggio.
Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della 1. 689/81,
sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di
-
contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n.
4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici).
Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento dell'occupazione di un alloggio residenziale pubblico senza titolo è legittima nell'an; ciò posto in applicazione dell'art 11
legge 689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ne consegue che la Determinazione Dirigenziale n 29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023
notificata il 17 novembre 2023 con la quale ha ingiunto all'istante ilCP 1
pagamento di euro 26.028,46 deve essere ridotta al minimo edittale.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n n
29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023 notificata il 17 novembre 2023 con la quale [...]
CP 1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,46
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma lì 10 luglio 2025
Il Giudice
ON ID
Il sezione civile
Nrg 57608/2023
Verbale udienza del 10 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Paolo Catalfamo il quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 1110
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ON ID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ON ID, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57608 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliato in Roma viale Trastevere n 82 presso lo studio dell'avv Paolo Catalfamo che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
CP_1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Melissa Pennacchiotti giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza odierna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 22 1. 689/81 Parte 1 ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023 notificata il 17 novembre 2023 con la quale CP 1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,46 in favore della
CP_2 a fronte della violazione ex art 15 della legge Regione Lazio n 12/99.
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73120002704 del CP 129 novembre 2018 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, di in cui veniva contestato alla ricorrente la violazione di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999,
per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Roma, via G Bodoni n 96 sc F int 5
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva il mancato rispetto dei termini procedimentali, il difetto di motivazione ed evidenziava nel merito l'insussitenza della violazione contestata l'assenza dell'elemento soggettivo chiedendo l'annullamento della sanzione od in subordine la riduzione. Costituitasi CP_1 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Preliminarmente si osserva che l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma I. 689/81
è stato assolto dall'amministrazione.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
Nel caso che ci occupa occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, è pacificamente riferibile alla normativa richiamata che si assume violata.
Quanto alla violazione dei termini procedimentali -premesso che la legge 689/81 si pone come lex specialis rispetto alla legge 241/90 delineando un procedimento di carattere contenzioso, con la conseguenza che i termini di cui all'art.2 legge241/90 non sono applicabili a quelli previsti dalla legge 689/81 per l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione (Cass 14 marzo 2007 n 5898) - nel caso che ci occupa la contestazione è
avvenuta al momento dell'accertamento in data 14 agosto 2014.
Nel merito l'illecito amministrativo deve ritenersi commesso dalla ricorrente che neppure astrattamente ha dato prova di possedere i requisiti per poter occupare l'alloggio tali da legittimare la regolare permanenza nell'immobile, né risulta sufficientemente raggiunta la prova in termini di errore scusabile.
In materia di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica ai fini del subentro all'assegnatario nell'assegnazione dell'alloggio, assumono rilevanza solo alcune delle situazioni che determinano l'ampliamento del nucleo familiare elencate tassativamente dalla legge regionale n 12/99, al di fuori delle quali non sorge il diritto al subentro nell'assegnazione.
Nessuna comunicazione di ampliamento o coabitazione, né alcuna istanza di assistenza
è stata mai presentata in favore della ricorrente la quale risulta solo anagraficamente nell'alloggio.
Neppure è emersa la buona fede del trasgressore in applicazione dell'art. 3 della 1. 689/81,
sull'elemento soggettivo dell'illecito secondo il quale le violazioni colpite, necessitato e, al tempo stesso richiedono, una sufficiente coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza.
In buon sostanza l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di
-
contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e dove risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (v. sentenze n. 10508/1995 delle sezioni unite, n.
4927/1998, 664, 1142/1999, 2642/2000, 7143/2001, 10607, 16608/2003 di sezioni semplici).
Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610).
La sanzione così applicata in seguito all'accertamento dell'occupazione di un alloggio residenziale pubblico senza titolo è legittima nell'an; ciò posto in applicazione dell'art 11
legge 689/81 tenuto conto dei fatti rappresentati da parte ricorrente si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Ne consegue che la Determinazione Dirigenziale n 29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023
notificata il 17 novembre 2023 con la quale ha ingiunto all'istante ilCP 1
pagamento di euro 26.028,46 deve essere ridotta al minimo edittale.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Riduce al minimo edittale la sanzione di cui alla determinazione dirigenziale n n
29642/2023/8/1/1/1 del 31 ottobre 2023 notificata il 17 novembre 2023 con la quale [...]
CP 1 ha ingiunto all'istante il pagamento di euro 26.028,46
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma lì 10 luglio 2025
Il Giudice
ON ID