Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2022
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1540/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Del Sig. Parte 2
Ciondolo ed Emiliano Del Ciondolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Montepulciano, via G. Marino n. 6
APPELLANTE
contro non in proprio ma nella qualità di mandataria Controparte_1
-
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo succeduta a Controparte_2
Filippo Gioffrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ennio
Zani sito in Firenze, via de' Federighi n. 3
[...]
Controparte_3
[...]
APPELLATI
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante Parte 1
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere i motivi di appello che precedono e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto:
NEL MERITO
IN TESI
Per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte, accertare e dichiarare non provato che il contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 23/01/2007 a rogito Notaio
Per 1 Rep. N. 11.219 Raccolta n. 4165, nonché il contratto di finanziamento stipulato in data 20/07/2012 a rogito Notaio Per 1 Rep. N. 18.016 Raccolta n. 8.931, sia stato erogato conformemente agli artt. 38-42 T.U.B..
Per l'effetto, accertare e dichiarare la mancanza di un valido titolo per procedere esecutivamente con il pignoramento notificato e, conseguentemente accertare e dichiarare la relativa azione esecutiva promossa dalla Banca invalida, nulla, improcedibile per tutte le ragioni espresse nelle premesse del presente atto da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN IPOTESI
Nella denegata ed impugnata ipotesi in cui non si dovesse accogliere il precedente motivo di appello proposto, ritenere nulli i due contratti di finanziamento di cui sopra, accertando e dichiarando la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 del T.U.B.
e, conseguentemente, la mancanza del presupposto richiesto dalla norma testè citata per considerare i mutui de quo avente natura fondiaria e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 41 T.U.B..
Per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di un valido titolo per poter procedere esecutivamente con il pignoramento notificato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la relativa azione esecutiva promossa dalla Banca invalida, nulla, improcedibile per tutte le ragioni espresse nelle premesse del presente atto da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In via istruttoria occorrendo: ammettere la C.T.U. già richiesta nel giudizio di primo grado con la 2° memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. depositata in atti, diretta a stabilire il valore del compendio immobiliare pignorato nei modi ivi richiesti e formulati.
IN ULTERIORE IPOTESI
Per tutti i motivi argomentati e dedotti ai punti D) ed E) delle premesse, accertare e dichiarare comunque che il contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data
23/01/2007 a rogito Notaio Per 1 Rep. N. 11.219 Raccolta n. 4165, nonché il contratto di finanziamento stipulato in data 20/07/2012 a rogito Notaio Per 1 Rep.
N. 18.016 Raccolta n.
8.931 sono entrambi nulli ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c., nonché per la violazione dello scopo pattiziamente convenuto.
Per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di un valido titolo per poter procedere esecutivamente con il pignoramento notificato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la relativa azione esecutiva promossa dalla Banca invalida, nulla, improcedibile per tutte le ragioni espresse nelle premesse del presente atto da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN VIA GRADATA
Per tutti i motivi argomentati e dedotti al punto F) delle premesse, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 23/01/2007
a rogito Notaio Per_1 Rep. N. 11.219 Raccolta n. 4165, nonché il contratto di finanziamento stipulato in data 20/07/2012 a rogito Notaio Per 1 Rep. N. 18.016
Raccolta n.
8.931 sono da ritenersi nulli ex artt. 120 T.U.B. e 1283 c.c., nonché per violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c..
Per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di un valido titolo per poter procedere esecutivamente con il pignoramento notificato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la relativa azione esecutiva promossa dalla Banca invalida, nulla, improcedibile per tutte le ragioni espresse nelle premesse del presente atto da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In via istruttoria occorrendo: ammettere la C.T.U. già richiesta nel giudizio di primo grado con la 2° memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. depositata in atti, nei modi e nei termini ivi richiesti e formulati.
IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare che alla luce di tutti i motivi sopra esposti ed argomentati, la vendita forzata de qua è avvenuta illegittimamente in danno dell'odierna concludente, accertando la responsabilità di quanto sopra in capo al creditore procedente come in atti indicato Con riserva di agire in separato giudizio per l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti.
IN TUTTI I CASI
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio." per parte appellata Controparte 1
"chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, voglia: rigettare l'atto di appello in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, nonché rigettare tutti i motivi di appello in esso contenuti e proposti dall'appellante confermando integralmente la sentenza n. Parte 1
171/2022 Tribunale di Siena depositata il 18 febbraio 2022, pubblicata in data 05 marzo 2022, Giudice Dr.ssa Chiara Fiamingo, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere con la miglior formula tutte le domande e/o richieste svolte dall'appellante per tutti i motivi esposti in narrativa;
rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le richieste istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. Nello specifico, rigettare, le richieste di C.T.U. per le ragioni esposte nella narrativa che precede ai motivi nn. 1 e
4, poiché palesemente esplorative, non supportate da alcuna prova e, nello specifico, da documentazione di natura “econometrica”, ma unicamente basate su
considerazioni ed argomentazioni che non trovano riscontro e restano, per tali motivi, totalmente infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Siena, con sentenza n. 171/2022, pubblicata il 5 marzo
2022, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 1871/2020 così disponeva:
"rigetta l'opposizione; condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite, a favore di […]
Controparte 2 che liquida in € 6.738,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.' دو
Il Giudice di primo grado preliminarmente qualificava l'oggetto della causa come opposizione all'esecuzione, vertendo sull'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata e nel merito rigettava l'opposizione in quanto infondata. In particolare, in ordine alla eccepita nullità dei mutui fondiari stipulati con [...] per violazione del limite di finanziabilità, dopo unaControparte_4 breve premessa sul quadro normativo applicabile alla fattispecie e sul contrasto interpretativo tra le sezioni della Cassazione, non ancora definito dalle Sezioni
Unite, rilevava come nel caso di specie parte attrice non avesse fornito alcun supporto probatorio a sostegno della asserita violazione del limite di finanziabilità.
Il giudice evidenziava la presenza in atti di una perizia estimativa del 2011, in vista della conclusione del mutuo del 2012, attestante il valore del complesso immobiliare in circa € 8.000.000,00 e la consulenza tecnica resa in sede di procedura esecutiva nel 2018 recante la somma di € 1.630.000,00 quale valore dell'immobile al tempo della stima. Precisava poi come tale valore non potesse essere preso quale parametro ai fini del superamento o meno del limite di finanziabilità in quanto questo è da valutarsi con riferimento al valore dell'immobile alla data del contratto che comunque era da ritenersi maggiore rispetto a quello stimato nel 2018, atteso il fatto notorio della crisi del mercato immobiliare del
2007-2008. Secondo il Tribunale, parte attrice non aveva fornito alcun elemento volto a contestare le risultanze documentali e comunque una eventuale errata valutazione dell'immobile contenuta nella perizia di stima non avrebbe rilevato ai fini della violazione dell'art. 38 T.U.B. dovendo prendere come riferimento il valore dell'immobile accertato in corso di istruttoria per la erogazione del mutuo. Per tali motivi, la consulenza tecnica di stima non veniva disposta in quanto del tutto esplorativa e non si riteneva superato il limite di finanziabilità con conseguente validità ed efficacia dei contratti di mutuo fondiario intercorsi tra le parti. In ordine alla carenza di esecutività dei titoli per non avere ottenuto la disponibilità giuridica della somma mutuata, il giudice, pur ribadendo che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna, chiariva che questa non poteva essere intesa in maniera riduttiva quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutuate da parte del finanziatore e della contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario.
Dunque, se il contratto di mutuo contiene pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e gli atti di mutuo e di erogazione rispettano i requisiti di forma imposti, il contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Ciò posto, il giudice, nel caso di specie, rilevava come la erogazione della somma oggetto di mutuo fosse stata attestata all'interno degli stessi contratti ed in particolare nell'art. 1 di quello di cui al 23.01.2007 e nell'art. 3 di quello di cui al 20.07.2012 il mutuatario aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza avendo riconosciuto di avere ricevuto l'intero importo mutuato. L'utilizzo successivo del denaro dato in mutuo (come nella fattispecie in esame con accredito della somma su un deposito vincolato infruttifero) era da ricondurre a disposizioni date dal mutuatario e a tutela degli interessi dello stesso e dunque il giudice evidenziava come non fosse rilevante la gestione del conto vincolato ma il fatto che questo era stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio della quietanza liberatoria. Per tali motivi riteneva infondata la censura. Altresì infondata la doglianza relativa alla nullità dei mutui per mancanza di causa in concreto, posto che, pur trattandosi di mutuo di scopo, questo non era stato realizzato. Il giudice preliminarmente escludeva che il mutuo fondiario costituisse di per sé mutuo di scopo in quanto le norme che lo regolano non impongono una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincolano il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità
e l'istituto mutuante ad un controllo in tal senso. Successivamente evidenziava come fosse possibile per i contraenti prevedere in concreto uno specifico vincolo di destinazione alle somme oggetto del mutuo, ponendosi in tal caso un problema di eventuale deviazione dal vincolo di destinazione pattuito, circostanza che nel caso di specie non si era verificata. In particolare, il giudice riteneva inidonee ad integrare gli estremi di un mutuo di scopo le seguenti dichiarazioni: “la parte mutuataria dichiara sotto la propria responsabilità che il mutuo è destinato alla ristrutturazione di immobile effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa” (art. 12 del contratto del 23.01.2007); "la parte mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare al completamento investimenti della struttura ricettiva"
(cfr. lett. a del contratto del 20.07.2012) in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, "“occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione" (Cass. 1517 2021). Infine, infondata la censura relativa alla asserita mancata indicazione delle modalità dell'ammortamento in quanto in entrambi i contratti erano espressamente pattuiti il tasso di interesse, le modalità di rimborso e ammortamento e l'adeguamento del tasso variabile. Parimenti da rigettare quella relativa alla illegittimità dell'applicazione del cd. ammortamento alla francese per il prodursi dell'effetto anatocistico. In particolare il giudice richiamava le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese e il funzionamento del medesimo, rilevando come l'ammortamento alla francese non comporti di per sé l'applicazione di interessi anatocistici in quanto la caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi ma quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Dunque, gli interessi sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Per tali motivi, statuiva come da dispositivo sopra riportato. preliminarmente premettendo che la eventuale nullità dei titoli Parte 1
sulla base dei quali è iniziata l'esecuzione travolgerebbe l'intera esecuzione rendendo illegittima nei suoi confronti la vendita dei beni di proprietà della medesima, richiesta ed ottenuta dalla procedente Controparte_5 e per essa impugna sulla base dei seguenti motivi, la mandante Controparte 2
,
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione in ordine ad una eccezione decisiva per definire il giudizio. Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c.. Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per contrarietà a norme imperative ed in particolare per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 T.U.B. per superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 2, T.U.B.. Nullità ed illegittimità della sentenza per omessa ammissione della c.t.u. richiesta. Nullità della sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la decisione della controversia.
L'odierno appellante, qualificando l'art. 38 T.U.B. alla stregua di una norma imperativa, eccepisce la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità in quanto lo sconfinamento di quest'ultimo comporterebbe automaticamente la nullità dell'intero contratto fondiario proprio per il fatto che la norma è attinente ad un elemento intrinseco della fattispecie. Rileva poi che il giudice ha erroneamente posto a suo carico l'onere di provare tale violazione che ricadrebbe invece sulla CP_4 e che comunque tale prova non può dirsi soddisfatta con la perizia del geom. Per 2 affermando che nella determinazione dell'ammontare massimo del finanziamento, il valore da considerare va individuato nel "valore cauzionale” del bene ovvero il valore che sia frutto di una stima basata sul prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile. Infine,
l'odierno appellante esclude la possibilità, avanzata dal Tribunale di Siena nella ordinanza che ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare di cui è causa, di procedere ad una ipotetica conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario.
2) Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1183 c.c. in relazione al 474 c.p.c.. Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.. Nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo
2697 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto.
L'odierno appellante afferma che il contratto di mutuo anche fondiario c.d. condizionato, pur se stipulato con atto notarile, comunque non può essere utilizzato come titolo esecutivo dal mutante atteso che difetterebbero i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. e nel caso di specie con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo, oggetto del pignoramento notificato, non sussiste alcuna autonoma disposizione atta a dimostrare l'avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica delle somme mutuate in capo alla società opponente. In particolare, tutti e due i contratti prevedono in maniera esplicita che il denaro sia vincolato e la dazione posticipata ad altro momento, esclusivamente per un interesse della Banca mutuante con la conseguenza che la società opponente non ne ha potuto disporre liberamente.
3) Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c., errata valutazione ed esame dei documenti prodotti in atti e delle prove acquisite. Nullità ed illegittimità della sentenza per violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo
116 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto. Nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 C.C., insufficiente e contraddittoria
motivazione della sentenza sul punto.
Circa la qualificazione dei contratti, questi devono essere ricondotti nell'ambito dei mutui di scopo. Con particolare riferimento al primo contratto (contratto di mutuo di credito fondiario stipulato con atto a rogito Notaio Per_1 in data 23/01/2007)
l'articolo 13 prevede espressamente che il mutuo è destinato alla ristrutturazione di immobile effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa mentre il secondo
(contratto di finanziamento cdp stipulato con atto a rogito Notaio Per 1 in data
20/07/2012) nelle premesse alla lett. a) prevede che il finanziamento è da destinare al completamento investimenti della struttura ricettiva. La qualificazione di questi contratti quali mutui di scopo comporta che, come affermato in giurisprudenza, il mancato rispetto di tale destinazione determina la nullità del contratto per mancanza di causa. Nel caso di specie, tale destinazione non si è mai concretizzata avendo la CP_4 impiegato le somme concesse all'appellante al fine di estinguere delle pregresse passività.
4) Nullità dei contratti di mutuo perché posti in violazione degli articolo
120 T.U.B. e 1283 c.c.. Nullità degli stessi contratti per violazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto
L'odierno appellante evidenzia come sia stata omessa l'indicazione delle modalità di determinazione della rata ed in particolare in entrambi i contratti, il rimborso dei due finanziamenti è stato previsto in rate semestrali secondo gli importi e le scadenze indicati negli allegati in cui ad ogni singola scadenza semestrale è riportata solamente la quota capitale ed il capitale residuo mentre con riferimento al contratto stipulato il 23 gennaio 2007 dall'allegato si evince che le quote capitali sono crescenti ma non sono specificati i criteri impiegati nella determinazione del piano di ammortamento con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 4,
T.U.B.. Peraltro è da considerare che è stato applicato l'ammortamento alla francese e la CP_4 utilizzando nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato l'art. 1283 c.c. e l'art. 1284 comma 3 c.c.. L'odierno appellante, dunque, rileva che sono da ritenersi illegittimi i piani di ammortamento contenenti la previsione di restituzione degli interessi sul capitale maggiorati da capitalizzazione composta e sottolinea che il Tribunale aveva l'obbligo di ammettere la CTU specificamente richiesta sul punto. 5) Il capo della sentenza che ha posto a carico dell' Parte 1 le spese di lite
Infine, con l'accoglimento dell'appello, dovrà essere modificato il capo relativo alle spese con condanna degli appellati al pagamento delle medesime.
Controparte_1Si costituisce la sola contestando tutto quanto ex adverso proposto e in particolare rilevando che la censura di cui al primo motivo di appello
è superata dal recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite sul punto
(33719 2022) per cui l'eventuale superamento del limite di cui all'art. 38, comma
2, T.U.B. non costituisce motivo di nullità e/o invalidità del mutuo fondiario.
Volendo prescindere da tale arresto, comunque la sentenza ha correttamente statuito attesa la inidoneità delle prove e dei documenti a corroborare la tesi di controparte. In ordine al secondo motivo di appello, l'odierna appellata evidenzia come il momento perfezionativo del mutuo coincida con la traditio per cui il fatto che sia stato costituito in banca un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento di obblighi e realizzazione di condizioni contrattuali è da considerarsi quale effettiva erogazione della somma da parte della mutuante in quanto la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica da ritenersi appunto quale traditio materiale della somma. Errata la qualificazione del mutuo fondiario quale mutuo di scopo in quanto la destinazione della somma mutuata a determinate finalità non è elemento essenziale e dunque per la sua validità non serve che la somma erogata sia diretta ad uno specifico fine né l'istituto mutuante deve controllarne l'utilizzazione. Infine, con riferimento al piano di ammortamento alla francese, l'odierna appellata richiama gli artt. 4 e 2 rispettivamente del mutuo del 23.01.07 e del 20.07.12 che espressamente specificano i criteri per la determinazione e che la esecuzione è stata fedele a queste condizioni contrattuali. Costante giurisprudenza in merito ha peraltro chiarito che si ha anatocismo solamente nella ipotesi in cui gli interessi scaduti si sommano al capitale e producano successivamente a loro volta interessi e che questo fenomeno si può verificare nel caso in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Ciò posto, non sussistono i vizi asseriti da controparte e dalla medesima non provati, essendosi limitata a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio chiaramente esplorativa in quanto volta a sopperire alle gravi carenze probatorie dei propri atti. L'odierna appellata ribadisce poi che le ulteriori richieste di ctu di natura contabile sono esplorative poiché non supportate da alcuna prova ma si fondano unicamente su considerazioni ed argomentazioni che non trovano riscontro e nello specifico i quesiti posti al punto C.2) e C.3) costituiscono nuove domande e quindi sono inammissibili. Correttamente è stato applicato il principio di soccombenza dal giudice di primo grado che ha condannato controparte alla refusione delle spese di lite.
Alla udienza del 16 aprile 2024 le parti concludevano e la Corte e si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le motivazioni che ora si esporranno, ogni richiesta istruttoria deve essere disattesa perché irrilevante.
L'appello deve essere deciso come segue.
Il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art. 38 TUB, è da rigettare attesa la pronuncia sul punto delle Sezioni Unite (n. 33719 2022) che hanno risolto il contrasto interpretativo circa le conseguenze derivanti dalla violazione del limite di finanziabilità imposto dalla norma sopra richiamata. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del
1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e
53 t.u.b.) la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento)
-
del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito" specificando che la questione rileverebbe unicamente in termini di responsabilità disciplinare della banca cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità ed enunciando un ulteriore principio di diritto: "Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”. Tutte queste considerazioni rendono irrilevanti, perché non più attuali in forza della citata giurisprudenza a Sezioni unite, le considerazioni svolte dall'odierno appellante con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni dedotte circa la quantificazione del valore dell'immobile, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario (cui peraltro lo stesso si oppone) e la richiesta di ammissione dellaParte_1
ctu. Peraltro, è lo stesso appellante ad affermare nel proprio atto introduttivo che la Corte "dovrà necessariamente adeguarsi alla giurisprudenza sopra ricordata
(N.D.R.: antecedente a quella del 2022 e non a Sezioni Unite) da considerarsi ormai prevalente e consolidata" (v. p. 25, atto di appello) non considerando però parimenti consolidato l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, intervenuto nelle more del procedimento, in quanto, una volta preso atto dell'enunciato principio di diritto, insiste sulla riproposizione del motivo continuando a considerare elemento essenziale del contratto il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma,
T.U.B. e privo di pregio giuridico "l'assunto che ritenendo nullo il contratto si violerebbero le ragioni per le quali il limite è stato posto (e cioè la solidità del sistema bancario)" (v. p. 11 comparsa conclusionale Parte 1
Col secondo motivo l'appellante sostiene che i contratti di mutuo in esame non potrebbero costituire valido ed efficace titolo esecutivo. L'ipotesi di cui è causa è quella per cui nel contratto di mutuo si prevede che la somma mutuata rimanga indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, difettando così dell'immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario. Secondo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di un Parte 1
problema di consegna materiale o giuridica della somma e non (come invece sostiene l'odierno appellante) di assenza di effettiva disponibilità dell'intera somma in capo al mutuatario nell'immediatezza della conclusione del contratto quindi anche se dal contratto risulta l'accreditamento delle somme e lo stesso risulta perfezionato, questo non basterebbe per documentare un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Questo Collegio ritiene di dovere aderire a quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 65/2025 che così ha statuito:
"Il caso (N.D.R.: come anche il caso di specie) rientra a pieno titolo nel solco di quella prassi commerciale che vede le parti concludere - prima - il contratto di mutuo con un atto pubblico notarile con contestuale erogazione e quietanza della somma finanziata, attestate da dichiarazione raccolta nello stesso atto, salvo - poi - lasciarla alla banca a titolo di deposito cauzionale, per garantire gli adempimenti posti a carico del mutuatario (N.D.R.: nel caso che ci riguarda fornire prova della assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca). L'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi senza dubbio maggioritario è stato espresso dalla risalente sentenza n. 25632/2017, per cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali"; ciò in quanto proprio "la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva". In tale contesto è da ultimo intervenuta Cass. Sez. III sent.
3.5.2024 n. 12007, che ha stabilito che non può considerarsi un valido titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di una determinata condizione e ha formulato il seguente principio di diritto: "nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge - per volontà delle parti stesse solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma".
Dunque, nell'ipotesi in questione la Corte di Cassazione, con tale recente pronuncia, ha ritenuto che perché il mutuo diventi titolo esecutivo, sia necessaria la sottoscrizione, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un nuovo e ulteriore atto di erogazione e quietanza: in altri termini, per valere quale titolo esecutivo, l'atto notarile nel quale si dispone che la somma finanziata rientri nella disponibilità giuridica della banca, deve essere integrato da una quietanza, avente le caratteristiche richieste dall'art. 474 c.p.c., che attesti l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di aderire all'orientamento più risalente e consolidato, secondo il quale costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo nel quale alla consegna del denaro segua il deposito cauzionale in favore del mutuante, atteso che, ai fini della valenza esecutiva del titolo, assume rilievo la quietanza rilasciata dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto attestante il relativo perfezionamento, con la conseguente insorgenza degli obblighi restitutori;
quanto alla valenza del contestuale impiego della somma mutuate, secondo tale orientamento viene in rilievo la costituzione di "deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca)” (Cass., n. 38884/2021).”
In particolare all'art. 1 di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23 gennaio 2007 a rogito Notaio avv. Persona 3 così si legge: "La [...]
(...) alla presenza di me Notaio, consegna alla Parte Controparte_4
mutuataria, a mezzo del suo costituito rappresentante, un mandato, emesso sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versa ad essa Parte
mutuataria la somma di Euro 500.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato" mentre all'art. 2 si dà atto della costituzione della somma in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa. Stesse modalità per quanto concerne il contratto di mutuo fondiario stipulato il 20 luglio 2012 sempre a rogito Notaio avv. Persona 3 "la CP 4 consegna la somma di Euro
300.000,00 alla parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza” e successiva costituzione della somma in un deposito cauzionale infruttifero (v. art. 3). Nei contratti in esame dunque è indicato espressamente che la parte mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo poi quanto ricevuto in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie nascenti da entrambi i contratti;
dall'esame integrale di questi ultimi è emerso poi che la obbligazione restitutoria che è sorta a carico del mutuatario, per effetto della disponibilità giuridica delle somme, non è condizionata dallo svincolo delle stesse con la conseguenza che la costituzione del deposito cauzionale non ha inciso sul contratto che si è già perfezionato con la concessione della disponibilità giuridica delle somme. Ciò posto, i contratti di mutuo devono ritenersi perfezionati e idonei a costituire titolo esecutivo alla luce della quietanza rilasciata dal mutuatario e contenuta nell'art. 1 del contratto stipulato il 23 gennaio 2007 e nell'art. 3 del contratto stipulato il 20 luglio 2012, senza la necessità del compimento di ulteriori formalità.
Censura poi l'odierno appellante la parte della sentenza che ha dichiarato infondata la contestazione relativa alla mancata realizzazione dello scopo cui la somma erogata risultava destinata asserendo che i contratti di cui è causa sarebbero da qualificarsi quali mutui di scopo. Il motivo deve essere rigettato alla luce della giurisprudenza ormai consolidata sul punto. In particolare, la Suprema Corte ha delineato le caratteristiche della figura contrattuale del mutuo di scopo, ponendola in contrapposizione con quella del mutuo fondiario, già tratteggiate dal primo giudice e che in questa sede si confermano. Partendo dunque dai principi di diritto consolidati in giurisprudenza per cui, ai fini della qualificazione come mutuo di scopo è necessario che il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione non è sufficiente ai fini di tale qualificazione (in questo senso v. da ultimo Cass.
15695 2024) è necessario interpretare i contratti di mutuo, operando una analisi sulla loro causa in concreto con particolare riferimento al contenuto e agli effetti risolutori previsti. Con riferimento al primo contratto (quello stipulato in data 23 gennaio 2007) all'articolo 12 così si legge: "La parte mutuataria dichiara sotto la propria responsabilità che il mutuo è destinato alla ristrutturazione di immobile effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa" ma dall'esame del contratto nella sua interezza non emerge in alcun modo una pattuizione relativa alla destinazione delle somme dalla quale possa intendersi che sia sorto in capo al mutuatario un vero e proprio obbligo di destinazione e un corrispettivo obbligo della CP_4 di effettuare un controllo in tal senso e neppure è previsto che un eventuale inadempimento possa comportare la risoluzione del contratto. Medesime considerazioni per quanto concerne il secondo contratto stipulato in data 20 luglio
2012 in cui nelle premesse lett. a) si legge che “la parte mutuataria ha chiesto alla
Banca un finanziamento da destinare al completamento investimenti della struttura ricettiva", dichiarazione che non fa sorgere alcun obbligazione in capo al mutuatario come poi evidenziato dalla lettura del testo nella sua interezza in quanto la eventuale inosservanza della destinazione non è specificata ai fini della risoluzione del contratto. Pertanto, i contratti di cui è causa non sono qualificabili come mutui di scopo.
Infine, parimenti da disattendere l'ultimo motivo di appello con cui l'odierno appellante contesta da una parte che i contratti di mutuo non indicherebbero il tasso di interesse pattuito e le modalità di rimborso delle somme mutuate e dall'altra che l'ammortamento alla francese avrebbe determinato un illegittimo effetto anatocistico.
Quanto alla prima parte della censura, va in primo luogo rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità “affinchè sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione" (ex multis Cass. 28824 2023).
Con riferimento al mutuo stipulato in data 23 gennaio 2007 va infatti considerato che l'art. 1 dello stesso stabilisce: "La (...), Controparte_4
consente di mutuare (...) la somma di Euro 500.000,00 all'interesse del 5,3313 nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'articolo
4”. L'art. 4 prevede poi che “le Parti contraenti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi di preammortamento. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 20 mediante pagamento di numero 4 rate semestrali di soli interessi e numero 36 rate semestrali comprensive di capitale e di interessi tutte da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante alle scadenze del 1°
Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno. Le predette rate semestrali sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo e la Parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di ammortamento, aggiungendo ad una componente fissa, di 1,5 punti annui una componente variabile semestrale arrotondata allo 0,005 più vicino, corrispondente a: EURIBOR 6 mesi tasso 360,
-
rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano CP 6 "o da altro quotidiano "
equipollente, il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo.
Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano CP 6 " دو
da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuter-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro. Si allega al presente atto sotto lettera "C" (...), il piano di ammortamento debitamente firmato dai comparenti stessi e da me Notaio, nel quale sono evidenziate, le quote del capitale stesso, comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta, anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate semestrali comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto.”
Pertanto, è evidente che il contratto di mutuo stipulato in data 23 gennaio 2007 ha previsto in maniera chiara e univoca la natura del piano di ammortamento,
l'indicazione delle modalità di determinazione della rata e del rimborso del capitale delle singole rate e quindi quanto dovuto per ognuna di esse e complessivamente per il finanziamento oltre alle relative scadenze. Questi elementi sono poi rappresentati nel piano di ammortamento costituente parte integrante del contratto, qui di seguito riportato: 2741240064/01 HOTEL RAFFAELLO S.P.A
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0.00 500000,00 ALLEGATO C 0.00 500000,00 9,00 300000,00 Reportedios N. M12.19.
0,00 500000,00 3445,82 491554 18 Raccolta N. 4165
8902.07 476781,17
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10 9633,06 445825,80
9889,03 435935,97 12 10153,45 425782,52
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10987,20 393669,29
16 11280,07 382389,22
11550, 74 370808,48
01889,42
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15879,27 208244,40
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18111,44 119269,00 S
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19089,83 1984,97
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20121,08 4885,22
20657,40 21207,82 O
N
21207,52 0,00 A
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IO DI SH Dr Jenne Спалиле ар presentMucadrent Medesime considerazioni per il contratto di mutuo del 20 luglio 2012. L'art. 1 del contratto prevede che: "la CP_4 concede alla parte mutuataria, un finanziamento di Euro 300.000,00 (...). La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 mediante pagamento di n. 20 rate semestrali comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. (...) decorreranno sulla somma stessa interessi di preammortamento, nella misura prevista al primo comma dell'articolo 2, fino al 31 dicembre o 30 giugno immediatamente successivo alla data del novantesimo giorno dalla stipula del contratto di finanziamento. La parte mutuataria resta obbligata al pagamento dei predetti interessi alla data corrispondente a quella di fine del periodo di preammortamento. Si allega al presente atto sotto la lettera "A" (...), un piano di ammortamento, debitamente firmato dai comparenti stessi, nel quale sono evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate comprenderanno oltre la quota capitale rispettivamente indicata nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come previsto al successivo art. 2.". Quest'ultimo così statuisce: "Le parti contraenti convengo di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del 6,429% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto pattuito nei commi successivi del presente articolo.
Le parti convengono che il piano di ammortamento, allegato al presente contratto sotto la lettera “A” venga sviluppato in base alla durata prevista al terzo comma dell'articolo 1 e al tasso di interesse nominale annuo di cui al presente comma. Le rate relative al periodo di ammortamento sono soggette a variabilità per tutta la durata del finanziamento e la parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di ammortamento, aggiungendo ad una componente fissa, di 5,50 punti annui una componente variabile risultante dai seguenti valori, pubblicati dal quotidiano " o da altro quotidiano finanziario equipollente, eCP 6 conseguentemente indicizzato alle variazioni degli stessi come di seguito determinato:
- EURIBOR 6 mesi tasso 360 rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 30 giugno immediatamente successivo, e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 31 dicembre immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "o da altro quotidiano equipollente o dalla 66 CP_6
pagina Reuter-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association. Il tasso nominale annuo del finanziamento verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in anni 10, in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà tempo per tempo in funzione del sopracitato parametro.".
Pertanto, anche questo contratto di mutuo stipulato prevede tutti i parametri necessari per determinare gli elementi già sopraindicati che sono poi rappresentati nel piano di ammortamento costituente parte integrante del contratto, qui di seguito riportato: 5073 20.07.2012 0 MSPR INT2 355778
INTERROGAZIONE AL 20.07.2012 10:00:37
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Repertorio N: 80161 15000,00 285000,00
15000,00 270000,00 8931 Raccolta N.. 15000,00 255000,00
15000,00 240000,00
15000,00 225000,00
15000,00 210000,00
15000,00 195000,00 8 15000,00 180000,00 9 15000,00 165000,00
10 15000,00 150000,00
11 15000,00 135000,00
12 15000,00 120000,00
15000,00 105000,00 13
14 15000,00 90000,00
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19 15000,00 15000,00
20 15000,00 0,00
Claudio Concolieti
Peele Mandm Grand Mastron Орожание обаст O N A NO I C U L Ciò posto non si ritiene che allo stato dei fatti sussista la asserita indeterminatezza contrattuale paventata dall'odierno appellante mentre per quanto concerne la questione relativa all'ammortamento alla francese, la censura fatta valere dall'appellante risulta essere esposta in maniera generica. In particolare, l'odierno appellante eccepisce la violazione dell'art. 1283 c.c. unicamente per il fatto che è stato illegittimamente (e a sua insaputa, nonostante il piano di ammortamento sia debitamente firmato) applicato il metodo c.d. alla francese e altresì che il regime di capitalizzazione sia quello composto. Come affermato da ultimo nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 15130 2024: "Come osservato dalla Procura Generale,
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile (...) ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi...in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.>>. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo (...). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “(...) la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale").
La citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite si riferisce ad un finanziamento a tasso fisso ma tale conclusione è stata in passato condivisa da questa Corte con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante, pervenendo a medesime considerazioni: “(...)proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quale che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. In altri termini,
l'ammortamento alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Pertanto, al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno dell'incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, di modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie (N.D.R.: come nel caso di specie), di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata e non vengono capitalizzati (in tal senso,
Corte d'appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023)” (v.
Corte d'appello di Firenze n. 1587/2024). Ciò posto, l'appello è da rigettare, ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022 (valore indeterminabile, complessità media ai valori medi di legge esclusa la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA l'appello come in atti proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 171/2022 del Tribunale Ordinario di Siena che conferma;
Parte 1 al pagamento, in favore di AN Controparte_1
[...] non in proprio ma nella qualità di mandataria
- succeduta a [...] Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 8470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, se dovuto.
Firenze, 29 gennaio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani