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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4133/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, a seguito di discussione orale, ex artt. 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in
Bisceglie, alla via Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della camera di consiglio e di discussione orale in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 nonché la condizione di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella presente fase.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente e nei successivi trenta giorni è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di merito.
3. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una
2 determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità civile, nonché della condizione di portatore di handicap grave.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per quanto concerne poi il requisito sanitario dell'handicap grave, com'è noto, la legge n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
3 Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande
4 di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già
5 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nella presente fase, dott. Per_1
specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono condivisibili
[...] perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, versi nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dal 20.11.2024, data delle operazioni peritali, dalla quale ha fatto decorrere il peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente.
Più specificamente, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che il ricorrente è affetto da “Encefalopatia vascolare su base ipossico cronica, bradicinesia in Morbo di Parkinson, deficit deambulatorio grave con instabilità posturale”, ha osservato che “Per le patologie da cui è affetto il periziando risulta invalido civile totale capacità lavorativa abolita. Le condizioni attuali, frutto dell'esame obiettivo in sede di operazioni peritali, forniscono un deciso quadro peggiorativo rispetto a quello descritto nei precedenti esami obiettivi e nella documentazione sanitaria”.
Con specifico riferimento alla decorrenza della condizione sanitaria come ricostruita, il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni redatte sul punto dal consulente di parte ricorrente del 4.02.2025, ha osservato che “Alla luce delle osservazioni del CTP Dr. si precisa quanto segue: il CTP nelle sue Per_2 osservazioni afferma che: “Tali affermazioni trovano conforto nel fatto che la gravità delle patologie sofferte dal signor e che giustamente sono state valutate dal C.T.U.
6 nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e erano presenti nel ricorrente sin dal momento della presentazione della domanda di invalidità civile e L. n. 104/1992” Si precisa in merito che lo scrivente abbia concluso valutando il periziando invalido civile nella misura del 100% in gravità senza diritto all'indennità di accompagnamento. Inoltre appare evidente che il dato anamnestico raccolto dallo scrivente contiene anche informazioni RIFERITE dal periziando cosi come specificato le quali, certamente, debbano assumere un peso meno rilevante nella valutazione rispetto a ciò che invece è documentato. Il morbo di
Parkinson può avere un impatto funzionale molto differente a seconda del grado di avanzamento della patologia, del compenso farmacologico e della naturale evoluzione della Malattia: il riscontro radiologico di reperto compatibile con la diagnosi non è in alcun modo dirimente in merito a quello che è l'impatto della patologia.
In merito a quanto scritto sull'obiettività in sede di valutazione se pur vero che CP_2 la valutazione è definita in atti, appare però descritto un esame obiettivo: tale obiettività a parere dello scrivente definisce un quadro meno grave rispetto a quello riscontrato in sede di O.P.”.
In altri termini, il consulente d'ufficio ha motivato la scelta del riconoscimento differito della sussistenza del requisito sanitario in luce la rilevanza del quadro complessivamente emerso dall'esame diretto del ricorrente, che in questo tipo di giudizi assume un rilievo centrale.
Quanto alle osservazioni formulate il 17.02.2025 dal consulente di parte ricorrente, deve osservarsi, in primo luogo, che si tratta di osservazioni del tutto irrituali sul piano procedurale, atteso che costituiscono una sorta di replica, non prevista dal procedimento che prevede la trasmissione di una bozza della c.t.u., il successivo termine per eventuali osservazioni delle parti e quello ancora successivo per la redazione della c.t.u. definitiva che tenga conto di quest'ultima”.
In ogni caso, deve osservarsi che l'accertamento sulla decorrenza di una determinata condizione sanitaria, proprio perché teso a cristallizzare nel tempo una data condizione, è un giudizio che presenta un margine di opinabilità e che, in ogni caso, il consulente d'ufficio ha motivato la decorrenza differita dalle operazioni peritali valorizzando, per un verso, il dato emerso dall'esame obiettivo e, per altro verso, il fatto che i referti richiamati dal c.t.p. per anticipare la
7 decorrenza, non erano decisivi nel consentire di comprendere la gravità del quadro patologico del ricorrente e la sua rilevanza rispetto ai requisiti sanitari ritenuti sussistenti.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire la pensione di inabilità civile nonché la condizione di portatore di handicap grave dal 20.11.2024, data dalla quale quindi l'ha fatto decorrere il c.t.u. sulla scorta dell'aggravamento del quadro clinico.
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, e sulla base di un complessivo peggioramento del quadro clinico della parte, sopravvenuto rispetto alla visita della commissione medica, e anche al deposito del ricorso in esame di cui, quindi, quest'ultima non ha potuto tener conto, sussistono i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese del supplemento di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4133/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente Parte_1
per percepire la pensione di invalidità civile ex art. 12 l. n. 118/71
[...] nonché la condizione di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92 dal 20.11.2024;
2. compensa le spese del giudizio;
3. pone le spese del supplemento di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 2.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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