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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22469 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22469/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BONETTI BARBARA e l'Abg. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Iseo, via Canneto n. 4 Parte_2
e
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato, via Roma n. 44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- nulla sulla frequentazione padre – figlia, essendo la stessa maggiorenne;
- il sig. si impegna a versare, al giorno ventisette del mese, a mezzo bonifico bancario, alla Pt_1 sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , fino all'indipendenza CP_1 Per_1
economica della stessa, come per legge, una somma di € 600,00 mensile, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo che qui si trascrive: oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima come da Protocollo approvato dal Tribunale di Brescia, qui trascritto:
- per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico - con il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- non richiedenti il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
- per la custodia di prole minore: senza il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata.
- I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dello stesso.
- Le spese legali sono compensate fra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.11.2024, proponevano domanda di Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Adro (BS) il 22.4.1999, da cui era nata la figlia il 25.9.2006, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
14.5.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione giudiziale poi trasformato in consensuale, il 30.5.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 CP_1
celebrato in Adro (BS) il 22.4.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 1999, parte II^, serie A, n. 6;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22469/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BONETTI BARBARA e l'Abg. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Iseo, via Canneto n. 4 Parte_2
e
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI PATRIZIA, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato, via Roma n. 44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- nulla sulla frequentazione padre – figlia, essendo la stessa maggiorenne;
- il sig. si impegna a versare, al giorno ventisette del mese, a mezzo bonifico bancario, alla Pt_1 sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , fino all'indipendenza CP_1 Per_1
economica della stessa, come per legge, una somma di € 600,00 mensile, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo che qui si trascrive: oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima come da Protocollo approvato dal Tribunale di Brescia, qui trascritto:
- per la salute - senza il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
- con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante;
farmaci particolari;
- per l'istruzione - senza il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico - con il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero, lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
- non richiedenti il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
- per la custodia di prole minore: senza il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- per il divertimento - da concordare: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata.
- I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, non sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dello stesso.
- Le spese legali sono compensate fra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 22.11.2024, proponevano domanda di Parte_1 CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Adro (BS) il 22.4.1999, da cui era nata la figlia il 25.9.2006, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_1
14.5.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione giudiziale poi trasformato in consensuale, il 30.5.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 CP_1
celebrato in Adro (BS) il 22.4.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 1999, parte II^, serie A, n. 6;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.