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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAM n. DCOOS2916 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5058/2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Con il presente atto in via pregiudiziale si chiede all'amministrazione procedente di sospendere in autotutela ai sensi della legge 241 /90 l'atto intestato Sollecito ai sensi dell'art. 1 comma
795 della legge dicembre 2019 n. 160 /2019 e di ogni altro presupposto e consequenziale anche se non notificato, nel merito dichiarare infondate , nulle , e / o giuridicamente inesistente gli avvisi di accertamento IMU e l'intimazione ad adempiere numero 5058/2019.
Resistente/Appellato: di respingere il ricorso di controparte,con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1023/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto DCOOS2916 AUT. GIPA/ C / CONV/014/2011 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché l'avviso di accertamento e intimazione
IMU numero 5058/2029, il sollecito di pagamento ADER e ogni atto presupposto e ogni atto consequenziale.
In estrema sintesi la ricorrente impugna deducendo che l'immobile acquistato con rendita/consistenza da
7 vani sarebbe stato indebitamente considerato dall'ente impositore come 8,5 vani, con conseguente maggiore IMU
Il Comune replicava trattandosi di atto di riscossione ADER discendente dall'avviso n. 5058/2019 già impugnato in un diverso giudizio e dichiarato inammissibile dalla CGT I grado con sentenza n. 1017/02/24 del 21.11.2024, divenuta definitiva. Precisava come l''imposta 2019 fosse stata liquidata sulla rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a € 1.668,16 per A/3, 8,5 vani (rettifica del 04.08.2018, notifica prot. GE0146783 del 09.10.2018), rendita che risulterebbe impugnata ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992 (reclamo/mediazione) in data 24.12.2019.
A sostegno del gravame venivano articolati i seguenti motivi di ricorso:
Falsità/irregolarità negli atti edilizi e notarili ante acquisto. La contribuente espone che, a fronte di CILA del 09-10-2017 per “spostamento di 1 vano e 1 locale accessorio dall'interno 12 s.s. all'interno 9 s.d.”, il vicino avrebbe in realtà acquistato 1,5 vani + 2 ripostigli, con “falso in atto pubblico” riferito ai rogiti Nominativo_1 (17.11.2017) e Nominativo_2 (02.08.2018) e conseguenti effetti su consistenza catastale e IMU.
Nullità/inesistenza della notifica della cartella/intimazione/sollecito. Si deduce violazione dell'art. 26 DPR
602/1973, carenze della relata e della soggettività del notificante, con richiamo di giurisprudenza di merito e di legittimità.
Vizi formali e difetto di motivazione degli atti di riscossione. Mancano criteri di calcolo, parametri, aliquote, responsabili del procedimento, criterio degli interessi;
si invocano artt. 6 e 7 L. 212/2000 e pronunce
Cassazione.
Erroneità della consistenza/rendita (7 vani vs 8,5 vani). L'aumento a 8,5 vani sarebbe frutto della descritta vicenda edilizia/catastale e non corrisponderebbe allo stato dell'immobile acquistato.
Violazione del diritto di difesa. Per insufficiente motivazione e mancata intelligibilità della pretesa (an/ quantum).
Concludeva per la nullità dell'avviso di accertamento IMU e atti consequenziali in ragione dei vizi motivazionali e formali sopra richiamati (anche ex art. 36-bis DPR 600/1973 per la cartella). Si costituiva il Comune di Genova insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Premetteva, peraltro, come l'atto impugnato fosse atto di riscossione (ADER) che ha seguito l'avviso n. 5058/2019 già definito con sentenza n. 1017/02/24 (inammissibilità del precedente ricorso), passata in giudicato;
ciò precluderebbe di rimettere in discussione il merito dell'imposizione in questa sede.
Sui singoli motivi:
Su Motivo 1 (falso attestazioni/rogiti/CILA, effetti catastali). Il Comune eccepisce l'inammissibilità: si tratta di rilievi di merito sull'atto presupposto e su vicende edilizie/notarili estranee al giudizio sull'atto di riscossione (eventuali profili penali “da altra sede”).
Su Motivo 2 (nullità notifica) Il Comune “si rimette alle difese di ADER” (competenza della riscossione).
Su Motivo 3 (vizi formali/motivazione). Parimenti, profili rimessi ad ADER per competenza.
Su Motivo 4 (erroneità consistenza/rendita). Il Comune afferma che la rendita proposta dalla venditrice
(Docfa del 09/10/2017) è stata rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a € 1.668,16 – 8,5 vani
(notifica 09/10/2018) e che l'IMU 2019 è stata calcolata su tale rendita rettificata;
la ricorrente avrebbe acquistato il 02/08/2018 “consapevole” della possibile rettifica (con pattuizione nel preliminare 16/04/2018
e deposito cauzionale della venditrice per eventuali maggiori imposte). Aggiunge che la rettifica di rendita risulta impugnata in sede di reclamo/mediazione il 24/12/2019 e “probabilmente” pendente.
Su Motivo 5–6 (violazione diritto di difesa / nullità avviso e intimazione). Il Comune ribadisce che il processo tributario è regolato da norme speciali e reputa impertinente il richiamo alla L. 241/1990; chiede il rigetto con spese.
Non risulta notifica del ricorso ad altri convenuti
.All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre precisare come la cartella possa essere impugnata unicamente per vizi propri essendo stata definita con sentenza passata in giudicato la controversia concernente il merito dell'atto presupposto (Cass., Sez. V, sent. 4 febbraio 2025, n. 2743: l'impugnazione della cartella che segue un avviso notificato e non impugnato (o comunque definitivo) è ammessa solo per vizi propri della cartella;
è preclusa ogni contestazione attinente al merito dell'atto presupposto. (Orientamento consolidato, in linea con SS.UU. 16293/2007)
Quanto alla notifica della stessa occorre ricordare come per giurisprudenza costante:
1) (Cass., ord. 8 giugno 2022, n. 18522) la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta si desume da relata/avviso di ricevimento con indicazione della cartella;
non occorre produrre la copia della cartella. Cass., ord. 1° febbraio 2024, n. 3017: la notifica diretta a mezzo raccomandata ex art. 26 è modalità alternativa e speciale rispetto a L. 890/1982; costituzionalmente legittima (Corte cost. nn.
175/2018, 104/2019, 2/2020);
2) (Cass., ord. 30 settembre 2020, n. 20837) la tempestiva impugnazione dell'atto sana i vizi di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. (Principio spesso richiamato dal fisco nei processi di riscossione). [informazio...fiscale.it]
Quanto alla motivazione degli atti di riscossione e degli avvisi IMU:
1) Cass., SS.UU., 14 luglio 2022, n. 22281: se la cartella segue un atto che ha già determinato imposta e interessi, la motivazione è assolta per relationem con il richiamo a tale atto e la quantificazione dell'ulteriore importo;
2) se la cartella è il primo atto con cui si chiedono interessi, deve indicare importo, base normativa e decorrenza;
non servono i singoli saggi/criteri analitici. (Indirizzo consolidato);
3) Cass., ord. 18 aprile 2024, n. 10493: se la cartella è il primo atto per gli interessi, l'omessa indicazione di norma e decorrenza comporta illegittimità parziale (limitata agli interessi). (Conferma e specificazione del principio SU 22281/2022);
4) Cass., ord. 9 dicembre 2024, n. 6206: è sufficiente una motivazione “soft” quando il debito è facilmente calcolabile per rinvio a precedente atto noto (es. giudicato o avviso) e indicazione univoca del titolo;
non occorre riportare l'intero prospetto di calcolo nella cartella;
5) IMU/ICI – obbligo motivazionale dell'avviso: è adempiuto se il contribuente è messo in grado di comprendere gli elementi essenziali della pretesa (an/quantum) e i fatti astrattamente giustificativi;
non è richiesta una motivazione iper-analitica. Cass. 11 marzo 2020, n. 6796; Cass. 19 ottobre 2023, n. 29141.
(Orientamento consolidato).
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
L'atto impugnato è una intimazione di pagamento per IMU e sollecito pagamento.
Il ricorso su avviso di accertamento è già stato definito con sentenza passata in giudicato.
Allo stato, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Sarà onere della ricorrente agire presso i competenti uffici per l'eventuale modifica della rendita catastale presupposto IMU qualora sussistano i presupposti normativi a sostengo
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AL ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAM n. DCOOS2916 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5058/2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Con il presente atto in via pregiudiziale si chiede all'amministrazione procedente di sospendere in autotutela ai sensi della legge 241 /90 l'atto intestato Sollecito ai sensi dell'art. 1 comma
795 della legge dicembre 2019 n. 160 /2019 e di ogni altro presupposto e consequenziale anche se non notificato, nel merito dichiarare infondate , nulle , e / o giuridicamente inesistente gli avvisi di accertamento IMU e l'intimazione ad adempiere numero 5058/2019.
Resistente/Appellato: di respingere il ricorso di controparte,con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1023/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto DCOOS2916 AUT. GIPA/ C / CONV/014/2011 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché l'avviso di accertamento e intimazione
IMU numero 5058/2029, il sollecito di pagamento ADER e ogni atto presupposto e ogni atto consequenziale.
In estrema sintesi la ricorrente impugna deducendo che l'immobile acquistato con rendita/consistenza da
7 vani sarebbe stato indebitamente considerato dall'ente impositore come 8,5 vani, con conseguente maggiore IMU
Il Comune replicava trattandosi di atto di riscossione ADER discendente dall'avviso n. 5058/2019 già impugnato in un diverso giudizio e dichiarato inammissibile dalla CGT I grado con sentenza n. 1017/02/24 del 21.11.2024, divenuta definitiva. Precisava come l''imposta 2019 fosse stata liquidata sulla rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a € 1.668,16 per A/3, 8,5 vani (rettifica del 04.08.2018, notifica prot. GE0146783 del 09.10.2018), rendita che risulterebbe impugnata ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992 (reclamo/mediazione) in data 24.12.2019.
A sostegno del gravame venivano articolati i seguenti motivi di ricorso:
Falsità/irregolarità negli atti edilizi e notarili ante acquisto. La contribuente espone che, a fronte di CILA del 09-10-2017 per “spostamento di 1 vano e 1 locale accessorio dall'interno 12 s.s. all'interno 9 s.d.”, il vicino avrebbe in realtà acquistato 1,5 vani + 2 ripostigli, con “falso in atto pubblico” riferito ai rogiti Nominativo_1 (17.11.2017) e Nominativo_2 (02.08.2018) e conseguenti effetti su consistenza catastale e IMU.
Nullità/inesistenza della notifica della cartella/intimazione/sollecito. Si deduce violazione dell'art. 26 DPR
602/1973, carenze della relata e della soggettività del notificante, con richiamo di giurisprudenza di merito e di legittimità.
Vizi formali e difetto di motivazione degli atti di riscossione. Mancano criteri di calcolo, parametri, aliquote, responsabili del procedimento, criterio degli interessi;
si invocano artt. 6 e 7 L. 212/2000 e pronunce
Cassazione.
Erroneità della consistenza/rendita (7 vani vs 8,5 vani). L'aumento a 8,5 vani sarebbe frutto della descritta vicenda edilizia/catastale e non corrisponderebbe allo stato dell'immobile acquistato.
Violazione del diritto di difesa. Per insufficiente motivazione e mancata intelligibilità della pretesa (an/ quantum).
Concludeva per la nullità dell'avviso di accertamento IMU e atti consequenziali in ragione dei vizi motivazionali e formali sopra richiamati (anche ex art. 36-bis DPR 600/1973 per la cartella). Si costituiva il Comune di Genova insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Premetteva, peraltro, come l'atto impugnato fosse atto di riscossione (ADER) che ha seguito l'avviso n. 5058/2019 già definito con sentenza n. 1017/02/24 (inammissibilità del precedente ricorso), passata in giudicato;
ciò precluderebbe di rimettere in discussione il merito dell'imposizione in questa sede.
Sui singoli motivi:
Su Motivo 1 (falso attestazioni/rogiti/CILA, effetti catastali). Il Comune eccepisce l'inammissibilità: si tratta di rilievi di merito sull'atto presupposto e su vicende edilizie/notarili estranee al giudizio sull'atto di riscossione (eventuali profili penali “da altra sede”).
Su Motivo 2 (nullità notifica) Il Comune “si rimette alle difese di ADER” (competenza della riscossione).
Su Motivo 3 (vizi formali/motivazione). Parimenti, profili rimessi ad ADER per competenza.
Su Motivo 4 (erroneità consistenza/rendita). Il Comune afferma che la rendita proposta dalla venditrice
(Docfa del 09/10/2017) è stata rettificata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio a € 1.668,16 – 8,5 vani
(notifica 09/10/2018) e che l'IMU 2019 è stata calcolata su tale rendita rettificata;
la ricorrente avrebbe acquistato il 02/08/2018 “consapevole” della possibile rettifica (con pattuizione nel preliminare 16/04/2018
e deposito cauzionale della venditrice per eventuali maggiori imposte). Aggiunge che la rettifica di rendita risulta impugnata in sede di reclamo/mediazione il 24/12/2019 e “probabilmente” pendente.
Su Motivo 5–6 (violazione diritto di difesa / nullità avviso e intimazione). Il Comune ribadisce che il processo tributario è regolato da norme speciali e reputa impertinente il richiamo alla L. 241/1990; chiede il rigetto con spese.
Non risulta notifica del ricorso ad altri convenuti
.All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre precisare come la cartella possa essere impugnata unicamente per vizi propri essendo stata definita con sentenza passata in giudicato la controversia concernente il merito dell'atto presupposto (Cass., Sez. V, sent. 4 febbraio 2025, n. 2743: l'impugnazione della cartella che segue un avviso notificato e non impugnato (o comunque definitivo) è ammessa solo per vizi propri della cartella;
è preclusa ogni contestazione attinente al merito dell'atto presupposto. (Orientamento consolidato, in linea con SS.UU. 16293/2007)
Quanto alla notifica della stessa occorre ricordare come per giurisprudenza costante:
1) (Cass., ord. 8 giugno 2022, n. 18522) la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta si desume da relata/avviso di ricevimento con indicazione della cartella;
non occorre produrre la copia della cartella. Cass., ord. 1° febbraio 2024, n. 3017: la notifica diretta a mezzo raccomandata ex art. 26 è modalità alternativa e speciale rispetto a L. 890/1982; costituzionalmente legittima (Corte cost. nn.
175/2018, 104/2019, 2/2020);
2) (Cass., ord. 30 settembre 2020, n. 20837) la tempestiva impugnazione dell'atto sana i vizi di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. (Principio spesso richiamato dal fisco nei processi di riscossione). [informazio...fiscale.it]
Quanto alla motivazione degli atti di riscossione e degli avvisi IMU:
1) Cass., SS.UU., 14 luglio 2022, n. 22281: se la cartella segue un atto che ha già determinato imposta e interessi, la motivazione è assolta per relationem con il richiamo a tale atto e la quantificazione dell'ulteriore importo;
2) se la cartella è il primo atto con cui si chiedono interessi, deve indicare importo, base normativa e decorrenza;
non servono i singoli saggi/criteri analitici. (Indirizzo consolidato);
3) Cass., ord. 18 aprile 2024, n. 10493: se la cartella è il primo atto per gli interessi, l'omessa indicazione di norma e decorrenza comporta illegittimità parziale (limitata agli interessi). (Conferma e specificazione del principio SU 22281/2022);
4) Cass., ord. 9 dicembre 2024, n. 6206: è sufficiente una motivazione “soft” quando il debito è facilmente calcolabile per rinvio a precedente atto noto (es. giudicato o avviso) e indicazione univoca del titolo;
non occorre riportare l'intero prospetto di calcolo nella cartella;
5) IMU/ICI – obbligo motivazionale dell'avviso: è adempiuto se il contribuente è messo in grado di comprendere gli elementi essenziali della pretesa (an/quantum) e i fatti astrattamente giustificativi;
non è richiesta una motivazione iper-analitica. Cass. 11 marzo 2020, n. 6796; Cass. 19 ottobre 2023, n. 29141.
(Orientamento consolidato).
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
L'atto impugnato è una intimazione di pagamento per IMU e sollecito pagamento.
Il ricorso su avviso di accertamento è già stato definito con sentenza passata in giudicato.
Allo stato, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Sarà onere della ricorrente agire presso i competenti uffici per l'eventuale modifica della rendita catastale presupposto IMU qualora sussistano i presupposti normativi a sostengo
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.