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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2025REG.PROV.COLL.
N. 05603/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5603 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno e Vito Federico Zotti, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;
contro
Comune di Valmadrera, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Mantegazza e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
nei confronti
Dob.Far. Immobiliare s.r.l.s. (ora Dob.Far Immobiliare s.r.l.s in liquidazione), La Torre s.r.l., Colazzo Coperture s.r.l., Edilcosta di Costa Diego, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 617/2021, resa tra le parti e concernente il diniego comunale sull’istanza attorea ex art. 34, co. 2 del DPR 380/2001, relativa all’unità immobiliare di proprietà dell’appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmadrera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Stefano Calvetti e Gianni Mantegazza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 617 del 2021 del Tar Lombardia, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del 13 maggio 2019 della Responsabile Area Edilizia Privata Urbanistica del Comune di Valmadrera (Lecco), recante il diniego avverso l’istanza ex articolo 34, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presentato dal ricorrente il 20 aprile 2018 prot. n. 8483 (P.E. n. 79/2018) relativa all'unità immobiliare in Valmadrera, viale XXV Aprile n. 9.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando, illogicità del giudizio di primo grado nella parte in cui il Giudice ha omesso di valutare il pregiudizio che la demolizione delle opere potrebbe arrecare, violazione dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento amministrativo;
- error in iudicando, illogicità del giudizio di primo grado, violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
- violazione degli artt. 34, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 32, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 54, comma 1, della L.R. lomb. 11 marzo 2005, n. 12, eccesso di potere per manifesta erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento amministrativo.
3. La parte comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; le altre parti appellate non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza n. 4287 del 2021 si dava atto della rinuncia alla domanda cautelare.
4. Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
5. L’appello è fondato sotto il profilo assorbente del difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi tecnici forniti dalla parte in merito ai rischi per la stabilità dell’edificio.
6. Invero, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato nell’ambito del precedente giudizio avente ad oggetto l’ordinanza demolitoria delle medesime opere, posta a monte dell’iter definito con l’atto di diniego impugnato in prime cure, la riconosciuta legittimità del provvedimento demolitorio rimette alla successiva verifica, nella fase esecutiva, circa la eventuale necessità di sostituirlo con altra sanzione alternativa.
6.1 In particolare, nella sentenza richiamata (n. 6446 del 2020) il Consiglio ha espressamente concluso nei seguenti termini: “ In sede esecutiva il Comune deve valutare gli effetti del provvedimento sull’immobile nel suo complesso al fine di adottare eventualmente sanzioni alternative ai sensi dell’art. 34, comma 2 del dpr n. 380/2001; in tale sede il Comune deve inoltre considerare i limiti attuativi nella disponibilità dell’appellante nel caso in cui l’azione di ripristino dovesse riguardare porzioni dell’immobile non di sua proprietà ”.
7. Orbene, dinanzi a tale chiara indicazione nonché alla conseguente documentazione tecnica prodotta da parte odierna appellante (cfr. relazione peritale asseverata dell’ing. Vismara, sub doc. n. 13 del fascicolo di primo grado), il diniego impugnato in prime cure non ha svolto alcuna valutazione istruttoria né motivazionale circa gli elementi specifici addotti a sostegno dei rischi per la stabilità dell’edificio.
8. Il diniego risulta pertanto adottato in violazione sia della normativa evocata sia dell’ordine giurisdizionale, con conseguente manifesta fondatezza dei vizi dedotti nei termini predetti
9. La valutazione, da parte dell'amministrazione, circa la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire; l’iter avviato dalla parte costituiva proprio parte integrante di tale fase, successiva alla ordinanza di demolizione, nei termini indicati dalla sentenza predetta di questo Consiglio di Stato e non adempiuti dall’amministrazione.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto sotto l’assorbente profilo indicato; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso di primo grado.
11. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione resistente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna parte appellata costituita al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori dovuti per legge. Spese compensate nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO