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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
In seguito alla discussione orale svoltasi secondo le modalità dell'articolo 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 226/2021 in grado di appello avverso la sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
22 luglio 2020 e mai notificata, pronunciata nella causa iscritta al n.
1331/2019 R.G.A.C., promossa
DA
(di seguito, per brevità, anche solo “la Parte_1 sig.ra ”), e (di seguito, per brevità, Parte_1 Parte_2 anche solo ), con sede legale in Milano, Via Pergolesi, n. 8 Pt_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra
, entrambi rappresentati e difesi nel presente Parte_1 giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ugo Prospero
Cerruti e dall'avv. Teresa Locuoco, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ugo Prospero Cerruti sito in Milano, Viale Regina
Margherita n. 5.
APPELLANTI
CONTRO
“ Controparte_1
Con
” (d'ora in poi e per brevità, “ ”) in persona del
[...] Direttore p.t., organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con ordinanza n. 428/2019/01 del 03.07.19, l'
[...]
ha ingiunto Controparte_1
a in proprio e nella qualità di Parte_1
amministratore unico della (obbligato in solido) il Parte_2 pagamento della somma di €. 2.040,00, a titolo di sanzioni amministrative comminategli per l'asserita violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, segnatamente dell'art. 7, comma 1° d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 18bis, comma 4 del medesimo D.Lgs. 276/2003) imputata, per l'appunto, alla ed alla Parte_1 Parte_2
agenzia per il lavoro, la quale ha somministrato, in segmento temporale antecedente all'accertamento, n. 17 unità di personale alla utilizzatrice, Trafilerie Meridionali Spa.
1. , in proprio e in qualità di Parte_1
amministratore della (obbligato in solido) ha Parte_2
proposto opposizione alla citata ordinanza ingiunzione, di cui ha chiesto l'annullamento, assumendo: 1) la nullità ed inammissibilità dell'atto impugnato per mancanza di specifica indicazione delle norme eventualmente violate;
2) insussistenza dell'omissione rilevante ai fini della norma sanzionatoria invocata dall'amministrazione.
2. L' Controparte_1
, nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la infondatezza degli
[...]
avversi motivi di opposizione e la legittimità della ingiunzione impugnata.
Instauratosi il contraddittorio la causa è stata discussa e decisa”.
I.2. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza-ingiunzione e nel merito ha opinato per l'infondatezza dell'opposizione ritenendo che il potere di vigilanza sulla violazione del tempo di risposo del lavoratore spetti comunque al datore di lavoro anche se l'attività lavorativa viene prestata in favore dell'utilizzatore. Il giudice di prime cure ha dunque condannato la parte opponente ma compensando le spese per la complessità delle normative succedutesi in materia.
I.3. Ne è risultato il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG n. 1331/18, così decide: rigetta l'opposizione; compensa le spese.”
I.4. Propongono appello e la Lavorint gli opponenti Parte_1
soccombenti che chiedono: “ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette;
- sospendersi l'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione;
- nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare la nullità ed inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione qui opposta perché priva dei riferimenti normativi delle norme presuntivamente violate;
- dichiarare la nullità e/o annullare l'ordinanza ingiunzione qui opposta e/o comunque modificarla con l'annullamento/riduzione delle sanzioni irrogate al trasgressore e all'obbligato in solido per le ragioni esposte nel presente atto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
In via istruttoria: ove ritenuto necessario, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni, su tutte le circostanze di cui alla narrativa del ricorso in opposizione epurate da eventuali espressioni valutative
o negative nonché sui seguenti capitoli di prova:
1.È vero che la società di somministrazione viene a conoscenza degli orari di lavoro effettivamente svolti dai lavoratori solo all'inizio del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa;
2.È vero che la società utilizzatrice e/o il lavoratore all'inizio del mese successivo a quello di svolgimento inviano i figli presenza di ogni lavoratore;
3.È vero che sulla base dei fogli presenza, trasmessi all'inizio del mese successivo a quello di competenza, la società di somministrazione redige le buste paghe.
Si indicano a testimoni i sig.ri , Testimone_1 Testimone_2
e tutti presso filiale di Via F. Fellini Testimone_3 Parte_2
n. 15, frazione Spoltore, , anche a prova contraria sui capitoli CP_1 di prova eventualmente dedotti dalla Controparte..” Co I.5. Si costituisce l' che chiede: ““Voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respingere l'avverso atto di appello in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Chieti. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.”.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di appello: “In via preliminare: Sulla nullità ed inammissibilità dell'atto impugnato per mancanza di specifica indicazione delle norme eventualmente violate (pagina 3, punto 3 della sentenza)”..
II.2. La parte appellante ritiene nulla l'ordinanza-ingiunzione per la mancanza della specifica indicazione delle norme violate, difetto non superabile con il rinvio per relationem ad altri atti del procedimento, notificati e conosciuti dal soggetto sanzionato.
II.3. Il motivo è infondato.
II.4. Nel verbale di accertamento della violazione, le norme violate sono espressamente citate, come ammette anche la parte appellante, la
Con quale, per giunta, su propria richiesta, è stata ascoltata dall' , in sede procedimentale. La Suprema Corte, inoltre, ha da tempo chiarito la possibilità di motivare per relationem l'ordinanza ingiunzione la quale non necessità di motivazione analitica. Difatti, secondo
Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep.
30/07/2021), n.21924 che si è pronunciata proprio sul caso del rinvio dell'ordinanza al verbale di accertamento: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Nel caso di specie, a meno di travisamenti delle risultanze processuali (peraltro neppure dedotte e, comunque, denunciabili non in sede di legittimità ma con la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), la sentenza impugnata non è incorsa in malgoverno dei suesposti principi, avendo dato espressamente atto che l'ordinanza-ingiunzione impugnata era dotata di motivazione, sia pur per relationem, e cioè mediante il richiamo agli atti del procedimento amministrativo ed, in particolare, per ciò che riguardava "la specificazione della condotta addebitata", al verbale di accertamento (incontestatamente già noto al trasgressore), il quale, a sua volta, come accertato dal tribunale, ha esposto tanto i fatti emersi nel corso dell'accertamento, e cioè la mancata individuazione del soggetto che aveva fornito l'alimento, quanto le norme delle quali è stata contestata la violazione, e cioè il D.Lgs. n.
190 del 2006, art. 2 che punisce l'inosservanza degli obblighi in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari di cui all'art. 18, comma 1, del regolamento CE 178/2002.”.
II.5. Secondo motivo di appello. “Nel merito: Onere di controllo in capo alla società di somministrazione: errata applicazione di norme di legge e di contratto (punto 4, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Omesso esame e valutazione dei motivi di ricorso”
II.6. Secondo gli appellanti, è errato affermare, come fail Tribunale, che la vigilanza sul lavoratore, l'onere di controllo sul medesimo, ricade sul somministrante. Lo testimonierebbero l'articolo 9 del contratto di somministrazione: “Art. 9 Esercizio del potere disciplinare. Il potere disciplinare sul lavoratore è esercitato da
Somministratore ai sensi dell'art. 35 c. 6 del D. Lgs.vo 81/2015 in base agli elementi forniti tempestivamente dall'Utilizzatore, nel rispetto dell'art. 7 Legge 300/1970”; l'articolo 35 del D. Lgs.vo
81/2015 rubricato Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà il cui comma 6 prevede: “Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.”; il Contratto di lavoro che all'art. 6, “erogazione delle competenze” stabilisce “riferimento per la retribuzione mensile è rappresentato dal modello D- Press (o altro documento equipollente utilizzato presso l'Utilizzatore) che il dipendente si impegna a compilare, far controfirmare dall'Utilizzatore e inviare presso la filiale Lavorint di riferimento….”,
e all'art. 15 Obblighi contrattuali verso il dipendente secondo cui: “ai sensi degli arttt. 33 e 35 del D. Lgs.vo 81/2015 Lavorint SpA assume
l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziale;
l'Utilizzatore assume l'obbligo di: 1) Rimborsare a gli Parte_2
oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti;
2)
Comunicare a i trattamenti retributivi applicabili ai Parte_2 lavoratori comparabili. L'utilizzatore è obbligato in solido al pagamento al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, …”
II.7. Inoltre il giudice di prime cure avrebbe ricostruito impropriamente la disciplina della somministrazione di lavoro la cui disciplina è tipizzata negli articoli 30 e ss. del d.lgs. n. 81/2015 stabilendo che: “
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 mette a disposizione di un utilizzatore uno
o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”
II.8. La definizione normativa depone nel senso che il potere direttivo e di controllo del lavoratore somministrato è in capo all'utilizzatore e così anche il controllo sull'orario di lavoro in relazione al quale si è registrata la violazione sanzionata. Sebbene dunque il somministrante venga a conoscenza dei turni di lavoro con la trasmissione dei fogli presenza è anche vero che può solo effettuare un controllo postumo e non ha poteri di controllo e/o di direzione.
II.9. Anche l'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 81/2015 e la contrattazione collettiva prevedono che sia l'utilizzatore a indicare e comunicare l'orario di lavoro al somministratore. Conseguentemente,
i contratti di somministrazione di lavoro in essere con l'utilizzatore
“Trafilerie Meridionali”, prodotti dagli appellanti sub doc. 3 e 4, statuiscono esplicitamente “
1. Richiesta dell'Utilizzatore e dati del contratto: - Manleva: L'Utilizzatore ha richiesto al Somministratore la fornitura di personale a tempo indeterminato nei termini previsti dal Dlgs n. 81/2015. Gli elementi del contratto fondati su caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale dell'Utilizzatore, ed in particolare quelli afferenti a 1) inquadramento, trattamento economico e normativo del lavoratore in relazione ai lavoratori comparabili dell'Utilizzatore; 2) Informazioni relative alla sicurezza indicate nel mod. C- 010, allegato al presente contratto 3) dichiarazione di non trovarsi in un'ipotesi di divieto o limitazione al ricorso alla somministrazione ai sensi dell'art. 2, che segue, corrispondono a quanto comunicato dall'Utilizzatore, che espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni”.
II.10. Il sistema prevederebbe, insomma, un riparto di responsabilità in cui all'utilizzatore spetta il controllo sull'orario di lavoro.
II.11. Da ciò discende che manchino anche i presupposti soggettivi per l'imputabilità dell'illecito al somministratore al quale non è riconducibile alcuna colpa o dolo per la violazione dell'articolo 7 del d.lgs. 66/2003 sul riposo del lavoratore (“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata”).
II.12. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
II.13. La somministrazione di lavoro è consentita nel nostro ordinamento a seguito di un'evoluzione legislativa che, comunque, non ha inteso superare il divieto di intermediazione ma disciplinare una figura intermedia necessaria a far fronte ad un mercato del lavoro più elastico. La somministrazione di lavoro, com'è noto, fa sì che il rapporto di lavoro dipendente intercorra tra il lavoratore somministrato e l'agenzia che lo assume e retribuisce per cui, ad esempio, sebbene la prestazione venga resa in concreto a beneficio dell'utilizzatore, il legame funzionale tra somministratore e lavoratore permane anche nei periodi tra una missione ed un'altra, ed il lavoratore ha diritto di percepire un compenso, c.d. indennità di disponibilità, che ha natura retributiva e trova la sua giustificazione causale nella messa a disposizione delle attitudini lavorative del somministrato in attesa di future utilizzazioni (Cass., n. 26607/2019).
II.14. Si combinano in collegamento due contratti: il contratto di somministrazione che interviene tra l'agenzia di lavoro e l'utilizzatore e il contratto di lavoro che lega agenzia e lavoratore. Questa scissione non si traduce, tuttavia, in una separazione tra un contratto formale e uno reale di lavoro perché il datore rimane pur sempre l'agenzia. Se
l'agenzia è il datore di lavoro anche quando il lavoratore è “in missione”, questo significa che gli obblighi propri del datore id lavoro permangono in capo all'agenzia.
II.15. Le diverse previsioni normative e contrattuali citate dalla parte appellante non smentiscono ma confermano quanto sinora affermato.
L'articolo 9 del contratto conferma il potere disciplinare posto in capo al somministratore, attivato sulla base delle informazioni ricevute dall'utilizzatore. Anche l'articolo 6 in tema di retribuzione prevede che l'utilizzatore controfirmo il modello di remunerazione inviandolo al somministratore. Non vi sarebbe ragione alcuna di prevedere una simile operatività se in capo al somministratore residuasse il solo potere sanzionatorio.
II.16. L'articolo 15 del contratto stabilisce poi: “15 Obblighi contrattuali verso il dipendente: “ai sensi degli arttt. 33 e 35 del D.
Lgs.vo 81/2015 Lavorint SpA assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziale;
l'Utilizzatore assume l'obbligo di: 1)
Rimborsare a gli oneri retributivi e previdenziali Parte_2
effettivamente sostenuti;
2) Comunicare a i trattamenti Parte_2 retributivi applicabili ai lavoratori comparabili. L'utilizzatore è obbligato in solido al pagamento al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, …” ponendo a carico dell'utilizzatore l'obbligo di rimborsare oneri retributivi e previdenziali assolti dall'agenzia.
II.17. Molto significativa è la clausola di manleva contenuta nel contratto di somministrazione, citata proprio dalla parte appellante:
“
1. Richiesta dell'Utilizzatore e dati del contratto: - Manleva: L'Utilizzatore ha richiesto al Somministratore la fornitura di personale a tempo indeterminato nei termini previsti dal Dlgs n.
81/2015. Gli elementi del contratto fondati su caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale dell'Utilizzatore, ed in particolare quelli afferenti a 1) inquadramento, trattamento economico e normativo del lavoratore in relazione ai lavoratori comparabili dell'Utilizzatore; 2) Informazioni relative alla sicurezza indicate nel mod. C- 010, allegato al presente contratto 3) dichiarazione di non trovarsi in un'ipotesi di divieto o limitazione al ricorso alla somministrazione ai sensi dell'art. 2, che segue, corrispondono a quanto comunicato dall'Utilizzatore, che espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni”.
II.18. Con la manleva l'utilizzatore si impegna a tenere indenne il somministratore dalle conseguenze di erronee informazioni concernenti il trattamento normativo e retributivo del lavoratore e la sicurezza del medesimo. In sostanza, il somministratore dev'essere informato di come il proprio lavoratore viene inserito nell'organizzazione dell'utilizzatore in modo da verificare il rispetto dei diritti del prestatore di lavoro, anche quanto all'orario di lavoro.
Ciò perché il somministratore è tenuto, quale datore di lavoro, all'adempimento dei propri obblighi verso il lavoratore e se tali obblighi sono violati per effetto dell'erronea informativa ricevuta dall'utilizzatore, quest'ultimo ne risponde nei rapporti interni con il somministratore. Se non è altrimenti previsto dalla legge, tutto il fascio di diritti e obblighi connessi al ruolo di datore di lavoro permangono in capo all'agenzia perché essa è e rimane il datore di lavoro anche quando la prestazione lavorativa sia eseguita presso terzi. È per tale ragione che l'utilizzatore è tenuto a informare il somministratore e quest'ultimo a verificare il corretto svolgimento del rapporto con il proprio dipendente.
II.19. Per questo stesso motivo, è imputabile al datore di lavoro che il riposo obbligatorio venga rispettato e sarà il datore di lavoro, ossia l'agenzia, a porre in essere adeguati meccanismi per vigilare sull'ottemperanza alla normativa applicabile. Non è quindi contestabile l'esistenza di un atteggiamento colposo del datore che tale vigilanza ometta.
II.20. Il postulato del motivo di appello è che essendo il lavoratore impiegato nell'organizzazione dell'utilizzatore, sia questo ad assumere gli obblighi del datore di lavoro. Ma, invece, non è questo il modello disegnato dal legislatore che, come visto, considera il lavoratore “in missione” un dipendente del somministratore impiegato nell'ambito dell'organizzazione dell'utilizzatore senza con questo spogliarsi del contratto di lavoro con i correlati obblighi.
II.21. Terzo motivo di appello: “richieste di cambio turno”
II.22. Gli appellanti affermano che le violazioni contestate siano in realtà giustificate da specifiche richieste del personale che, per proprie comodità e convenienze, avevano richiesto cambiamenti di turno con i propri colleghi. Poiché viene a conoscenza degli orari di Pt_2 lavoro dei somministrati solo all'inizio del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e solo a seguito dell'invio da parte dell'utilizzatore e/o del medesimo lavoratore dei fogli presenza, essa non sarebbe potuto intervenire.
II.23. Il motivo è infondato.
II.24. La richiesta di cambio turno non è una ragione sufficiente ad escludere la violazione dell'articolo 7 del d.lgs. 66/2003 in tema di riposo obbligatorio. Tanto più che non ricorrono le circostanze derogatorie di cui all'articolo 17, lettere a) e b) del predetto decreto legislativo., invero nemmeno invocate dagli appellanti.
II.25. La seconda parte del motivo nella quale la difesa degli appellanti si appella al difetto di potere organizzativo della Pt_2
reitera sotto altra forma la già vista eccezione di difetto di imputabilità in capo al somministratore la cui infondatezza è stata motivata in sede di rigetto del secondo motivo di gravame.
II.26. Quarto motivo di impugnazione: “Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'amministrazione.”
II.27. Con il quarto e ultimo motivo gli appellanti argomentano in Con tema di onere della prova sostenendo che l' avrebbe dovuto dimostrare la commissione delle violazioni sanzionate.
II.28. Il motivo è inammissibile perché privo di specificità. Difatti, in nessun punto della sentenza il giudice ha escluso che l'onere probatorio della sussistenza delle violazioni poste a base dell'ordinanza ingiunzione ricadesse sugli appellanti, salvo ritenere provata l'esistenza delle violazioni, sulla base dei prospetti riguardanti le presenze mensili, distinti per lavoratore, dai quali emerge la prova delle contestazioni sollevate con il verbale unico di accertamento.
II.29. Si tratta di accertamenti che nemmeno sono stati specificamente contestati in primo grado dagli appellanti sicchè affermare ora che l'onere della prova dell'esistenza delle violazioni Con sanzionate ricada sull' , non elide l'accertamento già intervenuto. Con II.30. Come osserva l'Avvocatura dello Stato, a difesa dell' , secondo una ricostruzione pienamente condivisibile che si riporta per comodità di lettura (memoria difensiva appellato del 7 giugno 2021), sono state riscontrate le seguenti violazioni: “1) Pt_3
: 23 gennaio 2018 entrata ore 13:40 – uscita ore 22:01;
[...]
24 gennaio 2018 entrata ore 05:40 - uscita ore 14:08; 2)
[...]
: 8 novembre 2017 entrata ore 13:41 – uscita ore Parte_4
22:00; 9 novembre 2017 entrata 05:44 – uscita ore 14:08; 20 novembre 2017 entrata ore 13:44 – uscita ore 22:00; 21 novembre
2017 entrata ore 05:44 – uscita ore 14:08; 6 dicembre 2017: entrata ore 13:42 – uscita ore 22:00; 7 dicembre 2017 entrata ore 05:43 – uscita ore 14:08; 20 dicembre 2017; entrata ore 13:41 – uscita ore
22:01; 21 dicembre 2017 entrata ore 05:45 – uscita ore 14:05; 8 gennaio 2018 entrata ore 13:45 – uscita ore 22:04; 9 gennaio 2018 entrata ore 05:45 – uscita ore 14:08; 3) : 9 ottobre CP_4
2017 entrata ore 13:53 - uscita ore 22:05; 10 ottobre 2017 entrata ore 06:13 – uscita ore 14:26; 11 ottobre 2017 entrata ore 13:41 – uscita ore 22:00; 12 ottobre 2017 entrata ore 05:43 – uscita ore
14:14; 4) : 24 gennaio 2018: entrata ore Parte_5
13:42 – uscita ore 22:00; 25 gennaio 2018 entrata ore 05:46 – uscita ore 14:04; 5) : 19 ottobre 2017 entrata ore 13:48 Parte_6
– uscita ore 22:14; 20 ottobre 2017 entrata ore 05:47 – uscita ore
14:29; 6) : 21 novembre 2017 entrata ore 13:40 Parte_7
– uscita ore 22:14; 22 novembre 2017 entrata ore 05:41 – uscita ore
14:15; 21 dicembre 2017 entrata ore 13:41 – uscita ore 22:15; 22 dicembre 2017 entrata ore 05:40 – uscita ore 14:26; 7)
: 17 ottobre 2017 entrata ore 13:40 – uscita Parte_8 ore 22:01; 18 ottobre 2017 entrata ore 05:40 – uscita ore 14:05; 15 novembre 2017 entrata ore 13:40 – uscita ore 22:03; 16 novembre
2017 entrata ore 05:40 – uscita ore 14:05.Nel corso della verifica, per ogni singolo prestatore, è stata presa in considerazione la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera resa, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto
Legislativo n. 66/2003, con esclusione, quindi, di eventuali tempi accessori riconducibili all'ingresso e all'uscita dai luoghi di lavoro.
Secondo quanto acclarato in sede di primo accesso, l'orario di lavoro ordinario espletato nella sede aziendale, era articolato come di seguito specificato: 1) per il personale impiegatizio vi era un'articolazione oraria centrale giornaliera dalle ore 08:30 alle ore
12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, per 05 gg. a settimana dal lunedì al venerdì; 2) per il personale operaio addetto alla produzione,
l'articolazione oraria ordinaria prevedeva: a) un orario centrale giornaliero dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, per 05 gg. a settimana dal lunedì al venerdì; b) turni a ciclo continuo nella modalità 6-3 con orari dalle ore 6:00 alle 14:00; dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00; c) su cinque giorni alla settimana con orari dalle ore 6:00 alle 14:00; dalle 14:00 alle 22:00 e dalle
22:00 alle 6:00; d) su cinque giorni alla settimana con orari dalle ore
6:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 22:00. Ne emerge la completezza dell'accertamento svolto, nonché l'indubitabilità della violazione dei tempi di riposo normativamente imposti.”
II.31. Il motivo è infondato e conclusivamente l'intero appello.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello di
[...]
e di con sede legale in Milano, Via Parte_1 Parte_2
Pergolesi, n. 8 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra , questi sono tenuti solidalmente al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio di secondo grado in favore dell'
[...]
in persona del Controparte_5
Direttore p.t.,, liquidate in euro 1.923,00 oltre iva, cpa e spese generali al
15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato. IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di e di Parte_1
con sede legale in Milano, Via Pergolesi, n. 8 in Parte_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra
[...]
, in solido tra di essi, di un ulteriore importo pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
226/2021 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
con sede legale in Milano, Via Parte_9
Pergolesi, n. 8 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra contro l' Parte_1 [...]
in persona del Direttore p.t. Controparte_5
avverso la sentenza n. 410/2020 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 22 luglio 2020 e mai notificata, pronunciata nella causa iscritta al n.
1331/2019 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna e on sede Parte_1 Parte_2
legale in Milano, Via Pergolesi, n. 8 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, sig.ra , in solido tra di Parte_1
essi, al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore dell' Controparte_1
in persona del Direttore p.t.,, liquidate in euro 1.923,00 oltre
[...]
iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di e di Parte_1 Parte_2
con sede legale in Milano, Via Pergolesi, n. 8 in persona del
[...]
Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra , Parte_1
in solido tra di essi, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 21 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi