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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3425 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/07/2024 ed iscritto al n 3425 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo sito in Torre di Ruggiero
(CZ), alla Via Rino Gaetano n. 9, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313); resistente
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
quale litisconsorte necessario, in persona del legale
[...]
1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla via Largo
Chigi n. 5; resistente contumace disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 02.07.2024 la ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.OI-002473882relativa ad atto di accertamento .6700.16/12/2021.0564099, che le è stata notificata CP_4 in data 03.06.2024, di € 8.011,84, oltre € 10,33 per spese di notifica, irrogata dall' , con la quale le è stato intimato, quale titolare dell'omonima ditta, CP_3 di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2020, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023
n.85.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per intervenuta decadenza e sproporzione della sanzione.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_3 conclude per il rigetto del ricorso. La difesa dell' precisa che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene CP_3 contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relative all'anno 2020. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 03.06.2024, sulla base dell'accertamento n. .6700.20/09/2022.0403661 del 20/09/2022 CP_3 riferito all'anno 2020, notificato il 03.10.2022.
§ 2.1. La convenuta non si è costituita e se ne deve dichiarare la CP_2 contumacia, compensando le spese tra la stessa (che non appare essere litisconsorte) e il ricorrente.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l' curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è CP_1 verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
2 Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_3 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_3 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati nell'atto di accertamento è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_3
03.10.2022. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente nel gestire CP_3 la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati.
Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compresa tra il medio ed il minimo considerata la serialità delle questioni e la minima attività processuale, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-002473882, notificata in data 03.06.2024 dalla sede CP_3 di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
- dichiara la contumacia della e compensa le spese legali tra la CP_2 stessa e parte ricorrente;
3 - condanna l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Felice
Gianluca Belluzzi dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3425 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/07/2024 ed iscritto al n 3425 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa, dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio Legale del medesimo sito in Torre di Ruggiero
(CZ), alla Via Rino Gaetano n. 9, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
Roma (repertorio 37875 – raccolta 7313); resistente
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
quale litisconsorte necessario, in persona del legale
[...]
1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) alla via Largo
Chigi n. 5; resistente contumace disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 02.07.2024 la ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.OI-002473882relativa ad atto di accertamento .6700.16/12/2021.0564099, che le è stata notificata CP_4 in data 03.06.2024, di € 8.011,84, oltre € 10,33 per spese di notifica, irrogata dall' , con la quale le è stato intimato, quale titolare dell'omonima ditta, CP_3 di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2020, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023
n.85.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per intervenuta decadenza e sproporzione della sanzione.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_3 conclude per il rigetto del ricorso. La difesa dell' precisa che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene CP_3 contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relative all'anno 2020. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 03.06.2024, sulla base dell'accertamento n. .6700.20/09/2022.0403661 del 20/09/2022 CP_3 riferito all'anno 2020, notificato il 03.10.2022.
§ 2.1. La convenuta non si è costituita e se ne deve dichiarare la CP_2 contumacia, compensando le spese tra la stessa (che non appare essere litisconsorte) e il ricorrente.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l' curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è CP_1 verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
2 Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_3 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_3 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati nell'atto di accertamento è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_3
03.10.2022. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente nel gestire CP_3 la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati.
Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compresa tra il medio ed il minimo considerata la serialità delle questioni e la minima attività processuale, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-002473882, notificata in data 03.06.2024 dalla sede CP_3 di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
- dichiara la contumacia della e compensa le spese legali tra la CP_2 stessa e parte ricorrente;
3 - condanna l' , in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 3.727,00 per compenso di avvocato, € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Felice
Gianluca Belluzzi dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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