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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5312/2020
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 11:35
Presidente Dott. NI LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Appellato/i
CP_1 Parte_2
Avv. PERSI GIULIO MARIA avv Restina in sost.
CP_2
Avv. PERSI GIULIO MARIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Restina chiede lo stralcio delle note non autorizzate
L'avv chiede lo stralcio dei doc 15 e 16 depositati solo in appello Parte_1
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
NI LI
MA GA IN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. NI LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), in proprio ex art.86 c.p.c. giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti.
APPELLANTE
E
( ) e CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
( ) domiciliati presso il difensore avv. Giulio MA Persi che li CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATI
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. resa in data 17.09.2020 dal
Tribunale di Roma.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 16.10.2020 l'avv. ha proposto Parte_1 appello contro l'ordinanza pubblicata in data 17.09.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione avente r.g.n.32073/2019, promosso dagli odierni appellati nei confronti dell'avv. avente ad oggetto responsabilità Parte_1 professionale dell'avvocato.
§ 2. - L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “A scioglimento della riserva,
CONDANNA l'avvocato Silvia Santinelli al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dei ricorrenti, della somma di €.18.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA l'avvocato Silvia Santinelli al pagamento in favore dell'avv. Giulio MA Persi antistatario, dei compensi liquidati in €.10.000,00 oltre IVA CAP e spese generali”.
§ 3. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è fondata. L'eccezione di improcedibilità è priva di riscontri normativi, in quanto la materia dedotta non rientra nei casi di cui all'art.5 1 bis d.lgs.28/2010. La difesa dell'avvocato è NON Parte_1 pertinente alla specifica e documentata contestazione che le viene mossa nel ricorso.
Si può sostanzialmente affermare che il fatto contestato, nella sua storicità, è ammesso e provato.
Si tratta di condotta colposa, non lieve, atteso che è stato violato un canone di elementare diligenza. La conseguenza della violazione del dovere che incombeva sulla professionista è causa diretta del danno subito dai suoi clienti.
Di nessun valore possono avere le scritture c.d. liberatorie atteso che è onere e obbligo dell'avvocato adempiere con diligenza al suo mandato. Di alcun valore può essere una rinuncia preventiva al rispetto di tale dovere.
La suddetta professionista va senz'altro condannata al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti che va liquidato nella somma di € 18.500,00 oltre alle spese del giudizio, distratte”.
§ 4. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma CORTE D'APPELLO DI ROMA, reietta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, riformare la sentenza – ordinanza emessa in data 17 settembre 2020 RG32073/2020
e conseguentemente accogliendo l'appello per i motivi suesposti rigettare la domanda dei sigg.
e . Controparte_3 CP_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio e del presente giudizio”.
§ 5. - e costituitisi con comparsa depositata l'8.01.2021 CP_2 Controparte_3 hanno resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni:
3 “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese;
SULL'APPELLO ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi sopra esposti, che la domanda d'appello dell'Avv. è infondata, sia in fatto che in diritto, e Parte_1 per l'effetto respingere l'appello proposto e confermare la ordinanza/sentenza n.11055/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio r.g.n.32073/2019;
SULL'APPELLO INCIDENTALE ACCERTARE e DICHIARARE che il danno sofferto dal Sig.
e dalla Sig.ra con l'emissione da parte del Tribunale CP_2 Controparte_3
Civile di Roma della sentenza n.23222/2011, nel giudizio r.g.n.30187/2008, è dell'ammontare pari ad € 20.447,52 e per l'effetto accogliere l'appello incidentale e riformare parzialmente
l'ordinanza/sentenza n.11055/2020 esclusivamente in corrispondenza al quantum debeatur e condannare l'avv. al pagamento in favore della Sig.ra e Parte_1 Controparte_3 del Sig. della somma di € 20.447,52 a titolo di risarcimento danni oltre interessi CP_2 anziché della minor somma di € 18.500,00 erroneamente indicata in primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore che si DICHIARA ANTISTATARIO considerando la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 introdotto dall'art. 1 del D.M. n. 37/2018 per aver redatto il presente atto utilizzando “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
§ 6. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. - L'appello principale è articolato in sette motivi.
§ 7.1. - Con il primo motivo intestato “APPLICAZIONE DEL RITO 702 BIS CPC E
SEGUENTI” parte appellante deduceva che per la materia oggetto di causa vi era l'obbligo di svolgere la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità dell'azione, ciò anche nel rito sommario di cognizione.
§ 7.2 - Con il secondo motivo intestato “DIFESA NON PERTINENTE” parte appellante deduceva che non corrispondeva al vero quanto affermato dal giudice di primo grado in merito alla non specifica e documentata contestazione mossa al ricorso introduttivo.
§ 7.3 - Con il terzo motivo intestato “OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA” parte appellante deduceva che il primo giudice non aveva correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione seppur in maniera sintetica, tanto da doversi considerare inesistente e meramente apparente il provvedimento, precisando che spettava agli appellanti dimostrare il danno, ovvero l'avvenuto pagamento a seguito del precetto, ma soprattutto dar prova di aver sottoscritto senza cognizione la liberatoria.
§ 7.4 - Con il quarto motivo intestato “DANNO SUBITO DAGLI APPELLANTI” parte
4 appellante deduceva che alcuna prova era stata data da parte degli appellanti in ordine alla violazione del codice deontologico né del danno subito, non essendosi depositato alcunché in ordine al pagamento a seguito del precetto.
§ 7.5 - Con il quinto motivo intestato “VIOLAZIONE DELL'ART. 117 C.C. E DEGLI ART.
12 E 26 DEL CODICE DEONTOLOGICO” parte appellante deduceva che la censura del primo giudice in riferimento al proprio comportamento processuale era risultata generica e non contestualizzata, spettando agli appellanti dare la prova di non aver ricevuto adeguata informazione ex art.2697 c.c. invero sempre fornita alla stregua del codice deontologico come risultante dall'atto sottoscritto dalle controparti, non essendo veritiera la circostanza che gli appellati erano venuti a conoscenza dell'esito della causa a seguito della notifica del precetto.
§ 7.6 - Con il sesto motivo intestato “INEFFICACIA AI FINI DELLA RESPONSABILITA'
DELL'AVV. DELLE DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DALLA Parte_1
SIG. parte appellante deduceva a fondamento del motivo che la rinuncia CP_1 preventiva costituiva invero atto successivo e non preventivo come indicato dal primo giudice, ed era qualificabile nei termini di una transazione.
Deduceva in particolare che gli appellanti non avevano fornito alcuna prova della nullità della scrittura privata oggetto del giudizio inoltre aggiungeva che nel caso in cui il giudice di primo grado non avesse riconosciuto effetti transattivi alla scrittura ne avrebbe comunque dovuto fornire una motivazione.
§ 7.7 - Con il settimo motivo intestato “APPLICAZIONE DELL'ART. 96 CPC E RELATIVA
CONDANNA” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che le parti avrebbero potuto proporre appello, atteso che l'avv. Giulio MA Persi aveva avuto accesso a tutte le cause e relativa documentazione.
§ 8. - e hanno spiegato appello incidentale articolato CP_2 Controparte_3 in unico motivo.
Deducevano a fondamento del motivo che la somma di € 10.000,00 dovuta a titolo di risarcimento danni e la somma di € 10.447,52 dovuta a titolo di onorari, spese generali, cassa avvocati ed IVA per un totale di complessivo di € 20.447,52 era stata regolarmente pagata in data 15 dicembre 2016 dal sig. all'avv. Petrucci mediante assegno dell'ammontare CP_2 di € 37.242,57.
Precisavano che con la sentenza n.23222/2011, erano stati condannati al pagamento nei confronti dell'avv. Petrucci della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. nonché dell'ammontare di € 8.500,00 a titolo di onorari al quale però dovevano sommarsi gli importi dovuti a titolo di spese generali per € 1.275,00, la cassa avvocati per € 391,00 e l'IVA al 22% per € 2.236,52 che decurtate dalla ritenuta d'acconto al
20% per € 1.955,00 portavano al totale di € 10.447,52 quale importo dovuto a titolo di onorari.
5 Deducevano pertanto che l'ordinanza di primo grado doveva essere riformata sotto l'aspetto del quantum debeatur con riconoscimento del danno sofferto nell'ammontare di € 20.447,52.
§ 9. – Tali i motivi d'appello delle parti e le rispettive conclusioni, iniziando ad esaminare i motivi dell'appello principale deve osservarsi quanto al primo (§ 7.1) che lo stesso non coglie nel segno atteso che ai sensi dell'art.5 co.1 e co1 bis del d.lgs.n.28 del 2010 ratione temporis vigente (tanto alla data di notifica del ricorso di primo grado, quanto dell'appello) – a prescindere dal rito da seguirsi - le cause di responsabilità professionale dell'avvocato non erano assoggettate a mediazione obbligatoria, atteso che il testo della disposizione così disponeva “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”.
I ricorrenti in primo grado hanno altresì comprovato (cfr., doc.n.13 e 14) di aver dato impulso alla procedura di negoziazione assistita così ottemperando all'unica condizione di procedibilità all'epoca vigente.
Passando al terzo motivo (§ 7.3) deve osservarsi che lo stesso non è fondato, atteso che, a fronte di specifiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, relative all'inadempimento del difensore che aveva proposto un successivo giudizio in violazione del principio del ne bis in idem (cfr., dal ricorso “…è ancor più evidente che sorga in capo all'avv. l'obbligo Parte_1 di risarcire gli attuali attori dei danni subiti con l'emissione, nel giudizio r.g.n.30187/2008, della sentenza di condanna n. 23222/2011 per aver, di sua iniziativa, instaurato detto procedimento al fine di ottenere, in spregio al principio del ne bis in idem, una pronuncia da parte del Tribunale su questioni, di fatto e di diritto, già costituenti oggetto in altri giudizi
(r.g.n.60071/2006, r.g.n.60080/2006) da lei stessa incardinati in favore degli attuali attori e sulle quali il Tribunale si era già addirittura pronunciato (giudizio r.g.n.60097/2006)”,
l'appellante non ha dato prova di aver correttamente adempiuto al mandato professionale.
Deve in ogni caso osservarsi che alla stregua di quanto rilevato in Cass.civ.n.6533/2024 in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di
6 primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.
Passando al secondo, quarto, quinto e sesto motivo (§ 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6), da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione e costituenti le censure principali all'ordinanza appellata, deve osservarsi che i ricorrenti in primo grado hanno lamentato lo svolgimento di attività sostanzialmente inutile da parte del difensore odierno appellante che li aveva difesi in procedimenti instaurati da altro avvocato nei loro confronti per il pagamento di compensi professionali, in particolare deducendo che l'avv. aveva avviato un Parte_1 successivo giudizio avente r.g.n.30187/2008 spiegando identiche domande già svolte in precedenti giudizi e già rigettate dal Tribunale di Roma.
In particolare nella sentenza n.23222/2011 può leggersi che “Passando all'esame del merito deve rilevarsi che l'eccepita violazione del principio del ne bis in idem è certamente fondata con riguardo alla causa contro indicata al numero 4 dell'atto di citazione con CP_3 CP_4 riguardo alla causa e contro indicata al numero 5 dell'atto di CP_3 CP_2 CP_5 citazione, in proposito parte convenuta ha provato “per tabulas” con la produzione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo doc. n.5, introduttivo del giudizio deciso poi con sentenza numero 3805 del 2008 del 17 Febbraio 2008, doc n.6, che sui medesimi fatti lamentati e danni asseritamente subiti si è già pronunciato altro Giudice del tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di risarcimento per responsabilità professionale e detta sentenza
è stata oggetto anche di appello, ragion per cui alcuna decisione deve essere assunta nel merito dal sottoscritto istruttore. Con riguardo poi alla domanda afferente la responsabilità professionale del convenuto lamentata con riguardo alle cause
contro
CP_6 [...]
indicata al numero 1 dell'atto di citazione,
contro
Controparte_7 CP_6 [...]
allegato 2 all'atto di citazione,
contro
CP_8 CP_6 Controparte_9 allegato n.3 dell'atto di citazione, contro allegato 6 dell'atto di CP_2 CP_10 citazione, deve ritenersi fondata l'eccezione di litispendenza sollevata da parte convenuta atteso che le doglianze espresse in detti punti della citazione attorea riproducono quanto già dedotto e richiesto rispettivamente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio iscritto al numero 60080 del 2006, tuttora pendente davanti alla sezione undicesima, nonché con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio iscritto al numero 6007 del 2006 anch'esso tuttora pendente davanti alla sezione undicesima, in detti giudizi gli odierni attori come si legge nelle conclusioni dei rispettivi atti sopra menzionati hanno agito onde contrastare la domanda monitoria proposta dall'avvocato Petrucci chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti per la dedotta responsabilità professionale del professionista, identica domanda spiegata anche nel presente giudizio, differente solo con riguardo alla quantificazione del quantum. La fondatezza
7 delle predette eccezioni preliminari non consente dunque di decidere la presente causa nel merito e pertanto le domande spiegate per i motivi sopraesposti devono dichiararsi inammissibili”.
Il giudice di quel giudizio ha quindi condannato gli odierni appellati-appellanti incidentali a pagare all'avv. Petrucci le spese di lite liquidate in euro 8.500,00 di cui euro 7.000,00 per onorari ed euro 1.500,00 per diritti, oltre spese generali iva e cpa, inoltre a titolo di lite temeraria euro 10.000,00.
Orbene, a fronte di attività del tutto inutile, il difensore odierno appellante si è limitato ad evidenziare che spettasse ai clienti dimostrare di non essere stati informati e soprattutto di aver pagato gli importi, a fronte oltretutto di una liberatoria, rectius atto di natura transattiva del
19.04.2012 con cui si dichiarava “con il presente atto il sig. dichiara di non aver CP_2 alcunchè a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione dall'avv. . Parte_1
Tale atto, tuttavia, risulta privo di alcun valore, non essendo stato firmato dal ma dalla CP_2
per asserita delega, senza tuttavia che sia stato dimostrato il potere rappresentativo, CP_3 tenuto conto delle contestazioni svolte dal in giudizio, il quale, inoltre con il doc.n.19 ha CP_2 prodotto in primo grado la quietanza sottoscritta dall'avv. Petrucci, con cui questi dava atto del ricevimento da parte del mediante assegno circolare, degli importi riconosciuti nella CP_2 sentenza n.23222/2011.
Deve quindi trovare applicazione anche al caso di specie, quanto osservato da
Cass.civ.n.19520/2019, per cui, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli,
l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma
2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, come appunto nel caso di specie.
A tal fine incombeva sul difensore appellante ex art.2697 c.c. l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio ed ancor più nel caso di specie la asserita “liberatoria”.
Trattasi quindi di svolgimento di attività processuale inutile per la parte con conseguente
8 assenza di diritto al compenso (cfr., Cass.n.5440/2022) atteso che secondo
Cass.civ.n.2064/1999 e altre conformi “Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 c.p.c. che è norma di ordine pubblico processuale, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta”.
Quanto poi all'ultimo motivo (§ 7.7) deve rilevarsi che anch'esso risulta infondato, atteso che la condanna ex art.96 c.p.c., a fronte di evidente infondatezza delle pretese fatte valere nel giudizio n.30187/2008, risulta essere stata adeguatamente motivata senza potersi far rientrare
(cfr., Cass.civ.n.7618/1997 e altre conformi) tra i doveri di correttezza del cliente ex art. 1227
c.c., quello di intraprendere altre azioni giudiziarie aggiuntive con accollo dei costi e dei rischi relativi.
Ne consegue quindi che l'appello principale deve essere rigettato.
§ 10. – Deve invece trovare accoglimento l'appello incidentale, ritualmente e tempestivamente spiegato, atteso che l'importo richiesto in primo grado era pari ad euro 20.447,52 e non euro
18.500,00 quale riconosciuto dal primo giudice.
Gli appellati hanno infatti evidenziato di essere stati condannati al pagamento nei confronti dell'avv. Petrucci della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. nonché dell'ammontare di € 8.500,00 a titolo di onorari al quale però dovevano sommarsi gli importi dovuti a titolo di spese generali per € 1.062,50 (all'epoca pari al 12,5%), la cassa avvocati per € 382,50 e l'IVA al 21% per € 2.088,45 che decurtate della ritenuta d'acconto al 20% per € 1.912,50, portavano al totale di € 10.120,95 quale importo complessivo dovuto per compensi professionali.
Ne consegue che deve essere loro liquidato l'ulteriore importo pari ad euro 1.620,95 (ossia euro
20.120,95 – 18.500,00) oltre interessi come riconosciuti nella ordinanza di primo grado.
In conseguenza di quanto sopra evidenziato l'appello principale deve essere quindi rigettato con accoglimento di quello incidentale nei limiti sopra indicati.
§ 11. - Le spese di lite del grado (applicato il terzo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 tenuto conto del disputatum) seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione, cui deve applicarsi l'aumento del 30% in ragione dei collegamenti ipertestuali di cui all'art.4 co.1 bis contenuti nella comparsa di costituzione in appello.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve comunque darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
9 integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. con Parte_1 atto di citazione notificato in data 16.10.2020 e sull'appello incidentale proposto da CP_2
e avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. resa in data 17.09.2020 Controparte_3 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) In accoglimento dell'appello incidentale – integralmente confermata nel resto l'ordinanza di primo grado - condanna l'avv. al pagamento in favore di e Parte_1 CP_2 [...] di ulteriori euro 1.620,95 oltre interessi come determinati nell'ordinanza Controparte_3 di primo grado.
3) Condanna l'appellante avv. alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore degli appellati e liquidate per il secondo grado CP_2 Controparte_3 in complessivi euro 5.112,90 per compensi professionali, oltre euro 382,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Giulio MA Persi dichiaratosi antistatario in atti.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante avv. Parte_1
Roma, 3.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. NI LI
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