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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 412/2023
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 412/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 7.12.2023 e iscritto a ruolo l'11.12.2023,
da
1. , nata in [...] il [...], Controparte_1
2. nata in [...] il [...], Controparte_2
3. , nata in [...] il [...], Controparte_3
4. nato in [...] il [...], CP_4
5. , nata in [...] il [...], Controparte_5
6. , nato in [...] il [...], Controparte_6
7. nato in [...] il [...], Controparte_7
8. nato in [...] il [...], Controparte_8
9. nato in [...] il [...], Controparte_9
10. nato in [...] il [...], Controparte_10
11. nato in [...] il [...], Controparte_11
12. , nata in [...] il [...], Parte_1
13. nata in [...] il [...], Parte_2
14. nato in [...] il [...], Controparte_12
15. , nata in [...] il [...], Parte_3
16. nata in [...] il [...], Parte_4
1 17. nata in [...] il [...], Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. CP_13
Valeria Saitta, in vicendevole sostituzione, giusta procura in atti;
ricorrenti - appellanti contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_14 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Piazza
Dalmazia n.3 è domiciliato;
opponente - appellato
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Trieste n.6675/23, emessa il
28.10.2023 e pubblicata il 21.11.2023, a definizione del procedimento avente numero di
R.G. 187/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da note di precisazione delle conclusioni depositate il
26.11.2024: in via istruttoria, si chiede l'ammissione agli atti del processo della lista di leva militare
(cfr. doc. 7) in cui è inserito il nominativo del dante causa degli odierni ricorrenti, in quanto rilevante ed indispensabile ai fini del decidere ed acquisito successivamente alla pronuncia dell'ordinanza imprunata.
In accoglimento dell'atto di appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata:
1.- Accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Per parte appellata , come da foglio di PC depositato il 6.12.2024: Controparte_14
Affinchè voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale e nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare l'ordinanza impugnata.
pag. 2/9 Con vittoria di spese e compensi.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
Il ricorso introduttivo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.1.2023 i suindicati ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la loro cittadinanza italiana, acquistata iure sanguinis per discendenza da un avo cittadino italiano, così formulando la domanda nelle conclusioni (ricorso citato, pag. 15):
“1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
2. A tal fine hanno allegato in fatto, i ricorrenti (di seguito in grassetto, integrando con le date desumibili dai documenti prodotti), quanto segue:
2.1.- di essere discendenti del sig. BA , nato a [...] Persona_1 Per_2
(UD) il 10/07/1863 ed emigrato in Brasile, ma mai ivi naturalizzatosi;
2.2. che il 16.12.1983, BA si era sposato, in Brasile, con Persona_1 Per_2
; Persona_3
2.3. che il 25.6.1906, dai suindicati coniugi, è nato, in Brasile, ; Persona_4
2.4. che il 26.8.1936, dal matrimonio tra e , è Persona_4 Persona_5 nata, in Brasile, ; Persona_6
2.5. che in data 23.4.1955, si sono sposati ed Persona_6 Parte_6
2.6. che dal suddetto matrimonio sono nati i figli: (8.5.1956), Persona_7
(10.12.1957), (23.12.1958), Controparte_1 Persona_8 Controparte_2
(26.11.1961), (26.1.1970) e (16.4.1974); Persona_9 Persona_10
2.7. che il 6.6.1975 ha sposato e che, dalla loro unione, è Persona_7 CP_15 nato (27.3.1980); CP_4
2.8. che il 4.9.1982 si è sposata con e dalla loro Controparte_1 Persona_11 unione sono nati: (8.2.1983) e Controparte_5 Controparte_6
(24.2.1988);
pag. 3/9 CP_
2.9. che in data 23.7.1976 si sono sposati e e Persona_8 Persona_12 dalla loro unione sono nati: (24.7.1978), Controparte_7 Controparte_8
(21.6.1980), (27.4.1985) e (21.11.1990); Controparte_9 Controparte_10
2.10. che in data 22.2.1999 ha sposato e i due Controparte_7 Controparte_17 hanno avuto come figli: (19.6.1999) e Controparte_11 Parte_1
(25.2.2003);
[...]
2.11. in data 4.10.1988 si è unita in matrimonio con e dalla Controparte_2 Per_13 loro unione sono nati: (29.4.1989) e Parte_2 Controparte_12
(25.11.1997);
2.12. in data 14.10.1987 ha sposato e dalla loro unione Persona_9 CP_18 sono nati: (16.4.1999) e (27.3.1992; Parte_3 Parte_4
2.13. da ultimo, in data 6.5.1992 si sono sposati e Persona_10 Controparte_19
e dalla loro unione è nata (27.3.2000). Parte_5
3. Hanno poi allegato, i ricorrenti:
- di avere presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il
Consolato italiano a San Paolo senza ricevere, in risposta, alcuna indicazione di possibile durata della lista di attesa, per il notorio ritardo dovuto all'enorme numero delle domande presentate;
- di avere, pertanto, un interesse ad agire in questa sede, come riconosciuto anche in giurisprudenza (Cass. 20.1.2010, n. 919);
- di avere, nel merito, documentato e dimostrato una linea di discendenza non interrotta,
a partire dall'avo sopra indicato, idonea a trasmettere ai ricorrenti la cittadinanza italiana.
Le difese del Controparte_14
4. Con comparsa depositata l'1.6.2023 si è costituito il Controparte_14 resistendo in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi.
4.1. Ha contestato che i ricorrenti avessero assolto l'onere della prova a loro carico semplicemente con la produzione di un certificato di nascita rilasciato dall'Arcidiocesi di Concordia – Pordenone.
Ha, infatti, evidenziato che, alla data della nascita dell'avo (10.7.1863) il Comune di Gemona del Friuli faceva parte dell'impero asburgico e lo Stato italiano non si era ancora formato. Il territorio in esame era entrato a far parte del Regno d'Italia all'esito della cd. Terza Guerra d'Indipendenza, formalmente con Decreto Reale n.3300 pubblicato sulla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, in data
4.11.1866.
I ricorrenti avrebbero dovuto provare, quindi, che l'avo fosse stato anche residente nel Regno d'Italia successivamente alla predetta annessione territoriale.
Solo così il sig. BA , nato a [...] il Persona_1 Per_2
10/07/1863, si sarebbe potuto considerare “regnicolo” e, quindi, in grado di acquistare pag. 4/9 la cittadinanza del Regno d'Italia secondo lo Statuto Albertino e il codice civile del
1865, mentre non poteva avere acquisito tale cittadinanza jure sanguinis.
4.2. Si è rimesso, poi, il convenuto , sia con riguardo alla valutazione di CP_14 attendibilità del certificato di matrimonio dell'avo, ivi risultando contraddittorie variazioni apportate successivamente, e sia in ordine all'identità di Persona_14
, nato a [...] il [...] e , nato a
[...] Persona_15
Gemona del Friuli in data 10.7.1863, ivi pure indicati.
Il procedimento di primo grado e la decisione del Tribunale di Trieste
5. Il giudice adito, all'udienza del 6.6.2023, ha assegnato ad entrambe le parti, termine per repliche e produzione documentale.
6. Con memoria depositata l'8.9.2023 i ricorrenti hanno replicato alle difese di parte resistente. Hanno contestato la necessità di provare il requisito della residenza dell'avo nel Regno d'Italia. Hanno evidenziato che il nominativo originario dell'avo era stato erroneamente corretto, una prima volta, ma che, sulla base di certificati anagrafici convergenti, alla fine era stato riportato, dal giudice brasiliano, alla dicitura originaria.
7. Il Tribunale di Trieste, all'esito del procedimento sommario, istruito solo documentalmente, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 21.11.2023, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, ritenendo non applicabili le norme e la giurisprudenza invocati dagli stessi e non provato che l'avo BA , Per_16 Per_2 nato in [...] all'epoca austro-ungarico, fosse rimasto ivi residente anche dopo l'annessione del territorio all'Italia (dal 4.11.1866).
L'atto di appello
8. Con l'atto introduttivo del presente gravame, la difesa dei ricorrenti ha chiesto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste, l'accoglimento delle domande sopra riportate.
Hanno contestato gli appellanti la ricostruzione storico – giuridica accolta dal giudice di primo grado per sostenere che l'avo dei ricorrenti non avesse acquisito la cittadinanza italiana.
Il Tribunale avrebbe applicato norme, in realtà, non pertinenti (lo Statuto Albertino e il
Trattato di San Germano del 1919).
Hanno richiamato pronunciamenti di giurisprudenza e studi dottrinali in base ai quali, a prescindere dalla residenza, i soggetti nati negli Stati Preunitari, al momento dell'annessione allo Stato Italiano, ne acquistavano la cittadinanza automaticamente e a titolo originario.
Hanno comunque allegato che l'avo, il sig. , era stato iscritto Persona_17 nelle liste di leva militare del Regno d'Italia, producendo documentazione al riguardo.
Il processo di secondo grado
pag. 5/9 9. Con decreto dd. 19.12.2023, il procedimento è stato rinviato all'udienza del
18.6.2024, poi sostituita, su richiesta, con il deposito di note scritte.
10. Con comparsa depositata il 17.6.2024 si è costituito il Controparte_14 resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
11. Le parti hanno depositato le memorie ex art.352 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni.
12. La difesa dell'appellato ha eccepito la tardività della produzione CP_14 documentale offerta in grado di appello da controparte e, in via subordinata, in ragione di ciò, ha chiesto, nel caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese di lite.
13. All'udienza del 4.2.2025 entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti quanto a difese e conclusioni e il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
15. Per economia nell'esposizione motivazionale occorre esaminare l'eccezione procedurale sollevata da parte appellata, secondo la quale sarebbe tardiva la produzione, in grado di appello, di documenti non già prodotti in primo grado.
15.1. Risulta in proposito, infatti, come già esposto, che gli appellanti hanno allegato all'atto di impugnazione, oltre ai documenti prodotti in primo grado, anche nuovi documenti, e, in particolare, quale doc.7, copia del registro delle liste di leva, contenente l'iscrizione di , nato a [...] il [...]. Persona_14
15.2. E' noto che l'art.345 co.3 c.p.c., non interessato dalle recenti riforme processuali
(cd. riforma AB e successivo decreto correttivo), limita la possibilità di proporre nuove prove in appello, salvo il giuramento decisorio, ai soli casi nei quali si possa dimostrare che la mancata produzione in precedenza era dovuta a causa non dipendente dalla parte interessata.
15.3. Ciò detto, ritiene questa Corte che non sia l'art. 345 c.p.c. la norma alla quale fare riferimento nel caso di specie, ma, piuttosto, l'art.702 quater c.p.c., norma speciale rispetto alla prima, applicabile all'appello avverso le ordinanze emesse con il rito sommario ex art.702 bis e ss. c.p.c. Tale norma prevede, al riguardo, la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova e nuovi documenti anche “quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
15.3.1. Sul punto le parti non hanno specificatamente dedotto, ma, trattandosi di questione in puro diritto, non pare necessario sollevare il contraddittorio ex art.101
c.p.c.
15.3.2. Come già visto, il procedimento in esame, nel primo grado di giudizio, è stato disciplinato dalle norme del cd. rito sommario e la pronuncia definitoria, qui oggetto di impugnazione, è stata emessa nelle forme dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.
pag. 6/9 15.3.3. L'impugnazione in appello, invece, è stata correttamente introdotta nelle forme, sopraggiunte, introdotte con la citata riforma cd. AB (D.L.vo 149/2022).
Vero è, esaminando tale sopravvenuta disciplina processuale, che l'art.3 comma 48 del d.l.vo citato, ha abrogato il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile, e, quindi, proprio gli artt.702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., e che tale abrogazione deve intendersi efficace dal 18.10.2022, data di entrata in vigore del d.l.vo.149/22, ma, in base alle norme transitorie della stessa riforma, l'art. 702 quater c.p.c. deve ritenersi tuttora applicabile al presente procedimento.
15.3.4. E' noto, infatti, che l'art.35 co.1 del citato d.l.vo 149/22, con norma transitoria generale, ha previsto che:
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”.
La giurisprudenza che si è confrontata con tale norma ha poi chiarito che, in termini generali, la pendenza alla data del 28.2.2023 deve intendersi riferita al procedimento in primo grado, anche per evitare il rischio che, in mancanza di espressa disposizione di legge, il procedimento avviato in primo grado secondo un rito con determinate caratteristiche, potesse poi essere incanalato, in grado di appello, in un rito imprevedibile e con caratteristiche, o livelli di garanzie difensive, differenti.
15.3.5. Nel caso di specie il procedimento di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 3.8.2022 ed è stato definito con provvedimento in data 3.10.2023, risultando, quindi, pendente alla data del 28.2.2023, sicchè, in base all'art. 35.1 citato, si registra una ultrattività dell'art. 702 quater c.p.c.
15.3.6. Né a conclusioni difformi può portare l'esame della diversa norma transitoria prevista dall'art. 35.4 del d.l.vo 149/22, dettata in particolare per il processo di appello.
Tale disposizione ha previsto che:
“4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,
434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio
2023.”.
In altri termini, si è stabilita l'applicazione degli articoli dettati per i capi I (delle impugnazioni in generale), II (Dell'appello) del titolo III (Delle impugnazioni) del libro
II del c.p.c., alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023.
Anche tale norma risulta astrattamente applicabile al presente procedimento, introdotto con atto di citazione notificato il 31.10.2023.
15.3.7. Tuttavia, a ben vedere, le due norme transitorie, proprio nel caso di specie, possono coesistere, in quanto la loro area di applicazione è compatibile in base ad interpretazione costituzionalmente orientata.
pag. 7/9 L'art.35.4, infatti, rende applicabile, al caso di specie, le sole norme generali dell'appello, come modificate dalla riforma AB - tra le quali, vi è anche l'art.345
c.p..c, invero non interessato da modifiche -, ma non impedisce l'ultrattività dell'artt.702 quater c.p.c., in forza dell'art. 35.1 citato, in quanto norma speciale non incompatibile con le predette norme generali.
D'altro canto, una diversa interpretazione, che escludesse l'ultrattività dell'art. 702 quater c.p.c., avrebbe l'effetto di far mutare “a sorpresa” il rito nel passaggio dal primo al secondo grado, per di più riducendo le facoltà difensive offerte al momento dell'avvio della causa in primo grado. Ciò senza alcuna giustificazione ragionevole e, pertanto, in modo contrario ad interpretazione costituzionalmente orientata.
16. Ciò premesso, la documentazione offerta in produzione da parte appellante in uno con l'atto di impugnazione deve ritenersi ammissibile e utilizzabile.
Si tratta, infatti, di documentazione decisiva, essendo volta a provare proprio il fatto specifico la cui mancata prova ha indotto il giudice di primo grado al rigetto della domanda, e cioè la presenza dell'avo in territorio del Regno d'Italia dopo il 1866, anno nel quale si è perfezionata l'annessione dal regno OM . CP_20
E' tranciante, in proposito, constatare, in base alla lettura del contenuto del documento prodotto, che , domiciliato a Gemona, nato il [...], è stato Persona_14 iscritto, al n.295 delle liste di leva del Regno d'Italia, ed è stato, riformato per
“deficienza di perimetro toracico”, con annotazione delle seguenti caratteristiche fisiche: altezza m.1,65, capelli lisci e castani, dentatura sana e peculiarità relative a occhi e colorito non facilmente leggibili.
Da tale atto pubblico, acquisito, per estratto, dall'Archivio di Stato, si evince prova più che sufficiente della presenza dell'avo in questione nel Regno d'Italia al momento della maggiore età, o, comunque, del raggiungimento di un'altezza di m. 1,65, certamente successiva al compimento dei tre anni di età.
Tanto basta a dimostrare, oltre all'esistenza in vita, anche la stabile presenza del sig.
in territorio divenuto italiano, in un periodo successivo all'annessione e alla Per_2 scadenza del termine previsto per l'opzione a favore del mantenimento della precedente cittadinanza austriaca.
17. Venuta così meno l'unica ratio posta alla base della decisione di rigetto appellata, e non essendo contestati gli ulteriori presupposti in fatto e diritto già allegati dai ricorrenti, l'appello merita accoglimento e devono ritenersi assorbite ulteriori questioni non più rilevanti.
18. Ne discende la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande degli appellanti e, rivisitata unitariamente l'intera materia, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, essendo, l'accoglimento dell'appello, fondato su elementi prodotti solo in questo grado, e, comunque, le questioni sottese, già oggetto di pronunce contrastanti in primo grado.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.412/2023 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. accerta e dichiara che gli appellanti sono cittadini italiani sin dalla nascita, in quanto tutti discendenti dal sig. BA , nato a [...] il Persona_1 Per_2
10/07/1863, anch'egli cittadino italiano;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni;
3. compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.3.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 412/2023
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 412/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 7.12.2023 e iscritto a ruolo l'11.12.2023,
da
1. , nata in [...] il [...], Controparte_1
2. nata in [...] il [...], Controparte_2
3. , nata in [...] il [...], Controparte_3
4. nato in [...] il [...], CP_4
5. , nata in [...] il [...], Controparte_5
6. , nato in [...] il [...], Controparte_6
7. nato in [...] il [...], Controparte_7
8. nato in [...] il [...], Controparte_8
9. nato in [...] il [...], Controparte_9
10. nato in [...] il [...], Controparte_10
11. nato in [...] il [...], Controparte_11
12. , nata in [...] il [...], Parte_1
13. nata in [...] il [...], Parte_2
14. nato in [...] il [...], Controparte_12
15. , nata in [...] il [...], Parte_3
16. nata in [...] il [...], Parte_4
1 17. nata in [...] il [...], Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. CP_13
Valeria Saitta, in vicendevole sostituzione, giusta procura in atti;
ricorrenti - appellanti contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_14 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Piazza
Dalmazia n.3 è domiciliato;
opponente - appellato
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Trieste n.6675/23, emessa il
28.10.2023 e pubblicata il 21.11.2023, a definizione del procedimento avente numero di
R.G. 187/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da note di precisazione delle conclusioni depositate il
26.11.2024: in via istruttoria, si chiede l'ammissione agli atti del processo della lista di leva militare
(cfr. doc. 7) in cui è inserito il nominativo del dante causa degli odierni ricorrenti, in quanto rilevante ed indispensabile ai fini del decidere ed acquisito successivamente alla pronuncia dell'ordinanza imprunata.
In accoglimento dell'atto di appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata:
1.- Accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Per parte appellata , come da foglio di PC depositato il 6.12.2024: Controparte_14
Affinchè voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale e nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare l'ordinanza impugnata.
pag. 2/9 Con vittoria di spese e compensi.
FATTI DI CAUSA
Il procedimento di primo grado
Il ricorso introduttivo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.1.2023 i suindicati ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la loro cittadinanza italiana, acquistata iure sanguinis per discendenza da un avo cittadino italiano, così formulando la domanda nelle conclusioni (ricorso citato, pag. 15):
“1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”.
2. A tal fine hanno allegato in fatto, i ricorrenti (di seguito in grassetto, integrando con le date desumibili dai documenti prodotti), quanto segue:
2.1.- di essere discendenti del sig. BA , nato a [...] Persona_1 Per_2
(UD) il 10/07/1863 ed emigrato in Brasile, ma mai ivi naturalizzatosi;
2.2. che il 16.12.1983, BA si era sposato, in Brasile, con Persona_1 Per_2
; Persona_3
2.3. che il 25.6.1906, dai suindicati coniugi, è nato, in Brasile, ; Persona_4
2.4. che il 26.8.1936, dal matrimonio tra e , è Persona_4 Persona_5 nata, in Brasile, ; Persona_6
2.5. che in data 23.4.1955, si sono sposati ed Persona_6 Parte_6
2.6. che dal suddetto matrimonio sono nati i figli: (8.5.1956), Persona_7
(10.12.1957), (23.12.1958), Controparte_1 Persona_8 Controparte_2
(26.11.1961), (26.1.1970) e (16.4.1974); Persona_9 Persona_10
2.7. che il 6.6.1975 ha sposato e che, dalla loro unione, è Persona_7 CP_15 nato (27.3.1980); CP_4
2.8. che il 4.9.1982 si è sposata con e dalla loro Controparte_1 Persona_11 unione sono nati: (8.2.1983) e Controparte_5 Controparte_6
(24.2.1988);
pag. 3/9 CP_
2.9. che in data 23.7.1976 si sono sposati e e Persona_8 Persona_12 dalla loro unione sono nati: (24.7.1978), Controparte_7 Controparte_8
(21.6.1980), (27.4.1985) e (21.11.1990); Controparte_9 Controparte_10
2.10. che in data 22.2.1999 ha sposato e i due Controparte_7 Controparte_17 hanno avuto come figli: (19.6.1999) e Controparte_11 Parte_1
(25.2.2003);
[...]
2.11. in data 4.10.1988 si è unita in matrimonio con e dalla Controparte_2 Per_13 loro unione sono nati: (29.4.1989) e Parte_2 Controparte_12
(25.11.1997);
2.12. in data 14.10.1987 ha sposato e dalla loro unione Persona_9 CP_18 sono nati: (16.4.1999) e (27.3.1992; Parte_3 Parte_4
2.13. da ultimo, in data 6.5.1992 si sono sposati e Persona_10 Controparte_19
e dalla loro unione è nata (27.3.2000). Parte_5
3. Hanno poi allegato, i ricorrenti:
- di avere presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il
Consolato italiano a San Paolo senza ricevere, in risposta, alcuna indicazione di possibile durata della lista di attesa, per il notorio ritardo dovuto all'enorme numero delle domande presentate;
- di avere, pertanto, un interesse ad agire in questa sede, come riconosciuto anche in giurisprudenza (Cass. 20.1.2010, n. 919);
- di avere, nel merito, documentato e dimostrato una linea di discendenza non interrotta,
a partire dall'avo sopra indicato, idonea a trasmettere ai ricorrenti la cittadinanza italiana.
Le difese del Controparte_14
4. Con comparsa depositata l'1.6.2023 si è costituito il Controparte_14 resistendo in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi.
4.1. Ha contestato che i ricorrenti avessero assolto l'onere della prova a loro carico semplicemente con la produzione di un certificato di nascita rilasciato dall'Arcidiocesi di Concordia – Pordenone.
Ha, infatti, evidenziato che, alla data della nascita dell'avo (10.7.1863) il Comune di Gemona del Friuli faceva parte dell'impero asburgico e lo Stato italiano non si era ancora formato. Il territorio in esame era entrato a far parte del Regno d'Italia all'esito della cd. Terza Guerra d'Indipendenza, formalmente con Decreto Reale n.3300 pubblicato sulla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, in data
4.11.1866.
I ricorrenti avrebbero dovuto provare, quindi, che l'avo fosse stato anche residente nel Regno d'Italia successivamente alla predetta annessione territoriale.
Solo così il sig. BA , nato a [...] il Persona_1 Per_2
10/07/1863, si sarebbe potuto considerare “regnicolo” e, quindi, in grado di acquistare pag. 4/9 la cittadinanza del Regno d'Italia secondo lo Statuto Albertino e il codice civile del
1865, mentre non poteva avere acquisito tale cittadinanza jure sanguinis.
4.2. Si è rimesso, poi, il convenuto , sia con riguardo alla valutazione di CP_14 attendibilità del certificato di matrimonio dell'avo, ivi risultando contraddittorie variazioni apportate successivamente, e sia in ordine all'identità di Persona_14
, nato a [...] il [...] e , nato a
[...] Persona_15
Gemona del Friuli in data 10.7.1863, ivi pure indicati.
Il procedimento di primo grado e la decisione del Tribunale di Trieste
5. Il giudice adito, all'udienza del 6.6.2023, ha assegnato ad entrambe le parti, termine per repliche e produzione documentale.
6. Con memoria depositata l'8.9.2023 i ricorrenti hanno replicato alle difese di parte resistente. Hanno contestato la necessità di provare il requisito della residenza dell'avo nel Regno d'Italia. Hanno evidenziato che il nominativo originario dell'avo era stato erroneamente corretto, una prima volta, ma che, sulla base di certificati anagrafici convergenti, alla fine era stato riportato, dal giudice brasiliano, alla dicitura originaria.
7. Il Tribunale di Trieste, all'esito del procedimento sommario, istruito solo documentalmente, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., depositata il 21.11.2023, ha rigettato la domanda dei ricorrenti, ritenendo non applicabili le norme e la giurisprudenza invocati dagli stessi e non provato che l'avo BA , Per_16 Per_2 nato in [...] all'epoca austro-ungarico, fosse rimasto ivi residente anche dopo l'annessione del territorio all'Italia (dal 4.11.1866).
L'atto di appello
8. Con l'atto introduttivo del presente gravame, la difesa dei ricorrenti ha chiesto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste, l'accoglimento delle domande sopra riportate.
Hanno contestato gli appellanti la ricostruzione storico – giuridica accolta dal giudice di primo grado per sostenere che l'avo dei ricorrenti non avesse acquisito la cittadinanza italiana.
Il Tribunale avrebbe applicato norme, in realtà, non pertinenti (lo Statuto Albertino e il
Trattato di San Germano del 1919).
Hanno richiamato pronunciamenti di giurisprudenza e studi dottrinali in base ai quali, a prescindere dalla residenza, i soggetti nati negli Stati Preunitari, al momento dell'annessione allo Stato Italiano, ne acquistavano la cittadinanza automaticamente e a titolo originario.
Hanno comunque allegato che l'avo, il sig. , era stato iscritto Persona_17 nelle liste di leva militare del Regno d'Italia, producendo documentazione al riguardo.
Il processo di secondo grado
pag. 5/9 9. Con decreto dd. 19.12.2023, il procedimento è stato rinviato all'udienza del
18.6.2024, poi sostituita, su richiesta, con il deposito di note scritte.
10. Con comparsa depositata il 17.6.2024 si è costituito il Controparte_14 resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
11. Le parti hanno depositato le memorie ex art.352 c.p.c. insistendo nelle rispettive posizioni.
12. La difesa dell'appellato ha eccepito la tardività della produzione CP_14 documentale offerta in grado di appello da controparte e, in via subordinata, in ragione di ciò, ha chiesto, nel caso di accoglimento dell'appello, la compensazione delle spese di lite.
13. All'udienza del 4.2.2025 entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti quanto a difese e conclusioni e il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
14. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
15. Per economia nell'esposizione motivazionale occorre esaminare l'eccezione procedurale sollevata da parte appellata, secondo la quale sarebbe tardiva la produzione, in grado di appello, di documenti non già prodotti in primo grado.
15.1. Risulta in proposito, infatti, come già esposto, che gli appellanti hanno allegato all'atto di impugnazione, oltre ai documenti prodotti in primo grado, anche nuovi documenti, e, in particolare, quale doc.7, copia del registro delle liste di leva, contenente l'iscrizione di , nato a [...] il [...]. Persona_14
15.2. E' noto che l'art.345 co.3 c.p.c., non interessato dalle recenti riforme processuali
(cd. riforma AB e successivo decreto correttivo), limita la possibilità di proporre nuove prove in appello, salvo il giuramento decisorio, ai soli casi nei quali si possa dimostrare che la mancata produzione in precedenza era dovuta a causa non dipendente dalla parte interessata.
15.3. Ciò detto, ritiene questa Corte che non sia l'art. 345 c.p.c. la norma alla quale fare riferimento nel caso di specie, ma, piuttosto, l'art.702 quater c.p.c., norma speciale rispetto alla prima, applicabile all'appello avverso le ordinanze emesse con il rito sommario ex art.702 bis e ss. c.p.c. Tale norma prevede, al riguardo, la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova e nuovi documenti anche “quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
15.3.1. Sul punto le parti non hanno specificatamente dedotto, ma, trattandosi di questione in puro diritto, non pare necessario sollevare il contraddittorio ex art.101
c.p.c.
15.3.2. Come già visto, il procedimento in esame, nel primo grado di giudizio, è stato disciplinato dalle norme del cd. rito sommario e la pronuncia definitoria, qui oggetto di impugnazione, è stata emessa nelle forme dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c.
pag. 6/9 15.3.3. L'impugnazione in appello, invece, è stata correttamente introdotta nelle forme, sopraggiunte, introdotte con la citata riforma cd. AB (D.L.vo 149/2022).
Vero è, esaminando tale sopravvenuta disciplina processuale, che l'art.3 comma 48 del d.l.vo citato, ha abrogato il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile, e, quindi, proprio gli artt.702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., e che tale abrogazione deve intendersi efficace dal 18.10.2022, data di entrata in vigore del d.l.vo.149/22, ma, in base alle norme transitorie della stessa riforma, l'art. 702 quater c.p.c. deve ritenersi tuttora applicabile al presente procedimento.
15.3.4. E' noto, infatti, che l'art.35 co.1 del citato d.l.vo 149/22, con norma transitoria generale, ha previsto che:
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.”.
La giurisprudenza che si è confrontata con tale norma ha poi chiarito che, in termini generali, la pendenza alla data del 28.2.2023 deve intendersi riferita al procedimento in primo grado, anche per evitare il rischio che, in mancanza di espressa disposizione di legge, il procedimento avviato in primo grado secondo un rito con determinate caratteristiche, potesse poi essere incanalato, in grado di appello, in un rito imprevedibile e con caratteristiche, o livelli di garanzie difensive, differenti.
15.3.5. Nel caso di specie il procedimento di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 3.8.2022 ed è stato definito con provvedimento in data 3.10.2023, risultando, quindi, pendente alla data del 28.2.2023, sicchè, in base all'art. 35.1 citato, si registra una ultrattività dell'art. 702 quater c.p.c.
15.3.6. Né a conclusioni difformi può portare l'esame della diversa norma transitoria prevista dall'art. 35.4 del d.l.vo 149/22, dettata in particolare per il processo di appello.
Tale disposizione ha previsto che:
“4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,
434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio
2023.”.
In altri termini, si è stabilita l'applicazione degli articoli dettati per i capi I (delle impugnazioni in generale), II (Dell'appello) del titolo III (Delle impugnazioni) del libro
II del c.p.c., alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023.
Anche tale norma risulta astrattamente applicabile al presente procedimento, introdotto con atto di citazione notificato il 31.10.2023.
15.3.7. Tuttavia, a ben vedere, le due norme transitorie, proprio nel caso di specie, possono coesistere, in quanto la loro area di applicazione è compatibile in base ad interpretazione costituzionalmente orientata.
pag. 7/9 L'art.35.4, infatti, rende applicabile, al caso di specie, le sole norme generali dell'appello, come modificate dalla riforma AB - tra le quali, vi è anche l'art.345
c.p..c, invero non interessato da modifiche -, ma non impedisce l'ultrattività dell'artt.702 quater c.p.c., in forza dell'art. 35.1 citato, in quanto norma speciale non incompatibile con le predette norme generali.
D'altro canto, una diversa interpretazione, che escludesse l'ultrattività dell'art. 702 quater c.p.c., avrebbe l'effetto di far mutare “a sorpresa” il rito nel passaggio dal primo al secondo grado, per di più riducendo le facoltà difensive offerte al momento dell'avvio della causa in primo grado. Ciò senza alcuna giustificazione ragionevole e, pertanto, in modo contrario ad interpretazione costituzionalmente orientata.
16. Ciò premesso, la documentazione offerta in produzione da parte appellante in uno con l'atto di impugnazione deve ritenersi ammissibile e utilizzabile.
Si tratta, infatti, di documentazione decisiva, essendo volta a provare proprio il fatto specifico la cui mancata prova ha indotto il giudice di primo grado al rigetto della domanda, e cioè la presenza dell'avo in territorio del Regno d'Italia dopo il 1866, anno nel quale si è perfezionata l'annessione dal regno OM . CP_20
E' tranciante, in proposito, constatare, in base alla lettura del contenuto del documento prodotto, che , domiciliato a Gemona, nato il [...], è stato Persona_14 iscritto, al n.295 delle liste di leva del Regno d'Italia, ed è stato, riformato per
“deficienza di perimetro toracico”, con annotazione delle seguenti caratteristiche fisiche: altezza m.1,65, capelli lisci e castani, dentatura sana e peculiarità relative a occhi e colorito non facilmente leggibili.
Da tale atto pubblico, acquisito, per estratto, dall'Archivio di Stato, si evince prova più che sufficiente della presenza dell'avo in questione nel Regno d'Italia al momento della maggiore età, o, comunque, del raggiungimento di un'altezza di m. 1,65, certamente successiva al compimento dei tre anni di età.
Tanto basta a dimostrare, oltre all'esistenza in vita, anche la stabile presenza del sig.
in territorio divenuto italiano, in un periodo successivo all'annessione e alla Per_2 scadenza del termine previsto per l'opzione a favore del mantenimento della precedente cittadinanza austriaca.
17. Venuta così meno l'unica ratio posta alla base della decisione di rigetto appellata, e non essendo contestati gli ulteriori presupposti in fatto e diritto già allegati dai ricorrenti, l'appello merita accoglimento e devono ritenersi assorbite ulteriori questioni non più rilevanti.
18. Ne discende la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle domande degli appellanti e, rivisitata unitariamente l'intera materia, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, essendo, l'accoglimento dell'appello, fondato su elementi prodotti solo in questo grado, e, comunque, le questioni sottese, già oggetto di pronunce contrastanti in primo grado.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.412/2023 RG, in riforma dell'impugnata ordinanza, così decide:
1. accerta e dichiara che gli appellanti sono cittadini italiani sin dalla nascita, in quanto tutti discendenti dal sig. BA , nato a [...] il Persona_1 Per_2
10/07/1863, anch'egli cittadino italiano;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni;
3. compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 10.3.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 9/9