TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Giliberti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello rubricata al N°1139/2023 R.G. tra
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dagli avv.ti M. Antonietta Spalluti e Pierpaolo Argentiero;
appellante contro
c.f. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'avv. PIERLUIGI VULCANO;
appellata
Oggetto: appello a sentenza GdP avente ad oggetto danni alle cose in materia di somministrazione;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 28/03/2024;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 274/2023 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Brindisi ha respinto la propria domanda risarcitoria esercitata nei confronti della per la somma di € 2.698,30, per i danni subiti (perimento di derrate Controparte_1
alimentari e danni agli apparecchi utilizzatori elencati nell'atto introduttivo ) a seguito della sovratensione sulla rete elettrica a servizio della sua abitazione, verificatasi il giorno 13/11/2019
e causata dal danneggiamento di alcuni cavi elettrici.
Nello specifico, secondo l'attore ed appellante, la responsabilità di E-Distribuzione
1 S.p.A. si sarebbe estrinsecata nella omessa ispezione e taglio dei rami di alcuni alberi prossimi ad un palo di pertinenza della convenuta, ove erano agganciati i cavi trifase per il passaggio di energia elettrica a servizio dell'immobile, rami che staccatisi dagli alberi nel corso di avverse condizioni atmosferiche, avevano reciso una delle fasi ( il neutro ) il che aveva provocato che il flusso di energia giungesse presso l'impianto delle propria abitazione con una tensione elettrica pari 340 invece dei 220 previsti da contratto, il che integrerebbe un inadempimento contrattuale.
Nel giudizio di primo grado, la ritualmente costituitasi, Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda avanzata, rilevando la infondatezza della pretesa in quanto il lamentato inadempimento sarebbe stato determinato dall'impossibilità per il somministrante di procedere all'erogazione di energia elettrica per cause a lui non imputabili, rappresentate da fortissime raffiche di vento che hanno determinato la caduta di un albero sulla linea bt (bassa tensione) che alimenta l'abitazione in argomento, interrompendo una fase e determinando l'interruzione, come, in tesi, dimostrato dal documento ( allegato n. 4 del fascicolo di parte del primo grado ), denominato “Dichiarazione stato di ALLERTA – EMERGENZA di livello 1° livello” con il quale la medesima società aveva dichiarato tale stato in data 12.11.2019 a partire dalle ore 12.30 fino a comunicazione di fine emergenza, per il verificarsi di piogge intense, accompagnate da forti raffiche di vento, situazione integrante la forza maggiore, trattandosi di evento esterno in alcun modo prevedibile, che escluderebbe ogni responsabilità contrattuale o aquiliana.
In relazione al quantum debeatur, la convenuta muoveva generica contestazione, rilevando che l'entità del danno dovesse passare attraverso un analitica disamina della perdita patrimoniale subita.
Il giudizio di primo grado, istruito attraverso la documentazione in atti ( in particolare
“Dichiarazione stato di ALLERTA – EMERGENZA di livello 1° livello e della Relazione
Tecnica della (allegati 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte della Controparte_1
convenuta, fatture di acquisto degli apparecchi danneggiati richieste risarcitorie avanzate ed i relativi riscontri negativi di entrambe le parti, nonché la produzione fotografica dello stato dei luoghi del sinistro ) e prova orale mediante l'ascolto del teste (proprietario del Testimone_1 terreno in cui insisteva l'albero), veniva definito con sentenza di rigetto la cui ratio decidendi risiedeva essenzialmente nel fatto che dalla documentazione depositata dalla convenuta e dalla escussione del teste citato, gli impianti che alimentano la fornitura dell'attore sono stati interessati il giorno 13.11.19 da condizioni metereologiche rappresentate da fortissime raffiche
2 di vento che determinavano la caduti di alcuni rami di un albero sulla linea a bassa tensione che alimentava l'abitazione dell'attore causando la sovratensione lamentata.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello adducendo i Parte_1
seguenti motivi: totale travisamento dei fatti oggetto della domanda ed errata applicazione dell'art. 1218 c.c.; violazione di legge per la mancata applicazione di norme ex D.Lgs. 1775/33
e 2043 c.c.; mancanza di prova in ordine all'eccezionalità delle condizioni meteo;
illogicità della sentenza impugnata in ordine alla prova sul danno subito.
Ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, la ha Controparte_1
domandato il rigetto dell'avverso gravame, impugnando e contestando ogni censura assumendo, in particolare in merito al primo motivo di censura, “che l'albero in parole fosse fuori della fascia di competenza di . Controparte_1
Ritenuta sulla base della documentazione in atti matura per la decisione, la causa all'udienza del 22 febbraio 2024, previa precisazione delle conclusioni, è stata riservata a sentenza.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ed ancora va osservato che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente e in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo;
ed ancora va rilevato che “la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili” infatti “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (Cass. n. 11176 del 2017).
In particolare “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale
è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”(cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2021, n. 5560).
Venendo al caso di specie, risultano pacifiche fra le parti le seguenti circostanze: in data
3 13.11.2019 si era verificato un guasto sulla rete elettrica servente l'abitazione di proprietà dell'appellante, segnalato ad società fornitrice di energia elettriche, che Controparte_1
ha provocato i danni denunciati, i quali sono stati contestati solo genericamente nel quantum.
La causa di tale guasto concernente i cavi è imputabile pacificamente alla caduta dei rami di un albero che sovrastava un palo ove gli stessi erano agganciati, che cadendo hanno causato la rottura in particolare del cavo neutro della trifase.
Tale evento, secondo quanto dedotto da parte attrice e non contestato dalla convenuta, avrebbe determinato una sovratensione in conseguenza della assenza di una fase ( il neutro ), che ha comportato che il flusso di energia elettrica giungesse all'impianto dell'abitazione dell'attore, con una tensione di 340 volt invece dei previsti 220.
Inconferente appare, pertanto, ogni riferimento fatto dalla società convenuta alla interruzione di energia elettrica, laddove l'attore in tutte le sedi aveva lamentato una improvvisa sovratensione derivante dalla recisione di uno dei cavi dell'elettrodotto, circostanza queste mai contestate.
Al pari, appare pacifica fra le parti la presenza di alberi in prossimità del cavidotto ed in particolare di rami che sovrastavano uno dei pali sul quale erano agganciati i cavi elettrici ed il cui distacco dal tronco dell'albero, aveva determinato il danneggiamento del cavidotto stesso.
Premesso che la convenuta ed odierna appellata, si difende invocando, quale causa dell'evento, la forza maggiore determinata da avversi eventi atmosferici, ai sensi dell'art. 1218
c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza
(Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile. Inoltre l'illecito contrattuale richiede, così come quello aquiliano, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, in cui il grado di diligenza richiesto dipende dalla natura professionale o meno dell'attività nel cui ambito si inserisce l'obbligazione: laddove il creditore assolva agli oneri probatori su lui gravanti, è dunque onere del debitore che intenda sottrarsi da responsabilità derivante dal proprio inadempimento e/o inesatto adempimento fornire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Nel caso di specie l'elemento soggettivo, da declinarsi in termini di mancanza della
4 diligenza richiesta dalla particolare natura dell'attività contrattuale richiesta ( si tratta di attività che importa alta specializzazione per le sottese problematiche tecnologiche e per gli alti rischi ad essa connessi ), consiste in culpa in omittendo, posto che già la presenza di rami aggettanti sull'elettrodotto, determinavano una situazione di pericolosità preesistente all'evento.
Invero il teste , proprietario del terreno sul quale passa l'elettrodotto e dunque Tes_1 dell'albero i cui rami determinavano l'evento, all'udienza del 21.07.2022 ha riferito quanto segue: “non ho mai personalmente segnalato all'NE la presenza dei rami attorno ai fili in quanto loro… provvedono con l'elicottero a fotografare lo stato degli impianti… ed ancora
“con l'elicottero a fotografare lo stato degli impianti. So questo in quanto amichevolmente ho parlato del problema, ossia della presenza dei rami attorno ai fili dell'alta tensione con un dipendente NE il quale mi ha rassicurato dicendo che tanto l'NE effettua verifiche annualmente con l'elicottero fotografando gli impianti per cui non ho ritenuto necessario fare alcuna segnalazione. L'NE non ha mai provveduto ad effettuare alcun intervento di potatura sull'albero sito nella proprietà e prospicente il polo in questione…”.
Dalla testimonianza richiamata, emerge che la società convenuta era a conoscenza dello stato dei luoghi e che dunque con un intervento tempestivo, l'evento certamente non si sarebbe verificato nei termini descritti.
In materia di elettrodotto e diligenza nella sua manutenzione, la Cassazione Civile, Sez.
I, 10/05/2017, ha interpretato l'art. 212, lett. c), del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, nel senso che la costituzione di una servitù di elettrodotto, come nel caso di specie, conferisce al titolare di essa, la facoltà di tagliare i rami degli alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, col movimento, con la caduta o altrimenti, causare corti circuiti o arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture e agli impianti. Tale norma, che è posta anche a tutela dell'incolumità pubblica, intesa come incolumità degli addetti al servizio dell'elettrodotto e di tutte le persone le quali possano, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, entrare in contatto con l'elettrodotto, trova pertanto applicazione non soltanto con riguardo agli alberi del fondo servente bensì per tutti gli alberi che, ovunque piantati e a chiunque appartenenti, vengano in contatto con l'elettrodotto e determinino una situazione di pericolo.
Infine, per quanto riguardo la paventata causa forza maggiore, in tesi desumibile dalla dichiarazione di stato di emergenza di livello I dichiarata in data 12.11.2019, in ragione alla condizioni meteo e legate alle previsioni di consistenti precipitazioni con forti raffiche di vento, appare supportata unicamente da documentazione proveniente dalla stessa parte che la invocata
5 ( si veda l'all. 4 del fascicolo del primo grado di parte appellata ) e non corroborata da documentazione che proveniente da pubbliche autorità da cui desumere l'eccezionalità dell'evento metereologico.
In merito dalla deposizione del citato unico testimone che ha dichiarato “in quei giorni
c'era stato un forte vento che aveva provocato danni anche in paese… preciso che NE ha ripristinato l'impianto e sono venuti di notte”: se da tale testimonianza da un lato non può desumersi la natura eccezionale o non prevedibile delle stesso evento atmosferico, resta viceversa la consapevolezza in capo alla società convenuta del fatto che l'evento atmosferico che stava per verificarsi, costituiva fonte di pericolo per la rete elettrica e dunque a fortiori ci si sarebbe attesi un intervento di prevenzione di eventi del genere poi verificatosi.
Infatti deve intendersi quale causa di forza maggiore l'evento cui oggettivamente non
è possibile resistere ed al contempo prevedere e prevenire, e dunque consistente in una forza intrinseca che determina il verificarsi di un evento, in senso positivo o negativo, in modo necessario ed inevitabile.
Solo quando assume le suddette caratteristiche la forza maggiore, alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità, laddove nel caso di specie, la società convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, con la conseguenza che il sovraccarico lamentato dall'attore integra un inesatto inadempimento della società erogatrice la quale deve rispondere dei danni subiti dall'attore stesso.
In merito alla quantificazione dei danni, l'art. 1225 c.c. prescrive che se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, la cui prevedibilità deve valutarsi secondo un criterio di diligenza media (art. 1176, comma 1, c.c.) ed in ogni caso, il debitore risponde sempre anche del danno non prevedibile oggettivamente ma da lui effettivamente previsto.
Nel caso in esame, attesa la generica contestazione sul quantum ex adverso preteso, ed altresì l'assenza di specifica contestazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra dell'evento ed il danneggiamento degli apparecchi utilizzatori nonché delle derrate alimentari deperite a causa della interruzione della catena del freddo, il giudicante ritiene di dover integralmente accogliere la pretesa risarcitoria da liquidarsi nei limiti delle allegazioni documentali prodotte dall'attore, trattandosi di danni assolutamente prevedibili rispetto alla condotta inadempiente tenuta dalla società di somministrazione.
In accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza gravata, la domanda
6 attorea va accolta con ogni conseguenza sulla regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado di giudizio, le quali debbono seguire la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione, quanto ai compensi, dei parametri minimi
(giustificati dalla scarsa importanza della vicenda) di cui al DM 55/2014 e ss. modif..
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla l'appello proposto da
, nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 274/2023 emessa dal
[... Giudice di Pace di Brindisi accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Parte_1
di € 2698,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì dell'evento;
2. Condanna altresì al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali per il doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in € 125,00 per le borsuali ed in € 633,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP
e IVA e per il presente grado di appello in € 174,00 per le borsuali ed in € 852,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA.
Brindisi, lì 09/06/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
7