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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3528/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa TH MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3528/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ANTONICELLI ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Desio (MB) il 13.05.2007 tra la SIa e il SI ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Desio (MB), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi.
3) Affidare la figlia minorenne (nata a [...] il [...]) congiuntamente ai genitori, Persona_1 con collocamento stabile e prevalente delle minori presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici, in Desio (MB), alla Via Gabellini n. 12, ove vivrà anche la figlia (nata a Persona_2
Desio il 18.04.2006), oggi maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare e concorrere ad ogni decisione attinente la vita della figlia, ai suoi impegni scolastici e parascolastici, alle decisioni mediche e sanitarie, alle scelte educative e religiose, all'attività sportiva, all'utilizzo del tempo libero e, più in generale ad ogni momento della vita della figlia in cui possa trovare espressione il ruolo genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità dei medesimi, che potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui avranno con sé la figlia e comunque salve le urgenze. Per_ 4) Disporre che il padre SI possa tenere con sé, la minore : CP_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, giorno in cui lo stesso accompagnerà la figlia a scuola;
b) un giorno infrasettimanale (da stabilirsi tra i genitori in considerazione degli impegni scolastici e extra scolastici della minore), indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente, giorno in cui lo stesso accompagnerà la figlia a scuola;
Per_ c) durante il periodo estivo trascorrerà un periodo di tre settimane, di cui due consecutive, con il padre;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo;
Per_ d) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé per Natale (dal 24 dicembre al 31 dicembre) oppure per Capodanno (dal 01 gennaio al 06 gennaio sera) ad anni alternati con la madre;
Per_
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé per tre giorni consecutivi che, ad anni alterni, andranno dal giovedì sera alla Domenica di Pasqua oppure dalle 17:00 della Domenica di Pasqua sino al rientro a scuola;
f) le altre festività da calendario scolastico (ponti, festa patronale etc…) verranno alternate nel corso di ciascun anno tra i genitori (cosicché – ad esempio - il prossimo 01 novembre verrà trascorso con il padre, il 08 dicembre con la madre e così via); g) i genitori, di comune accordo e nell'esclusivo interesse della figlia, potranno concordare modalità differenti circa i diritti di visita e le vacanze rispetto a quanto sopra stabilito;
h) i genitori, per i Per_ rispettivi periodi di permanenza con , in concomitanza dei periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con la figlia presso le rispettive residenze, ovvero condurle fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro;
in tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme alle figlia, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciare, in qualsiasi Per_ momento, ; le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé la minore;
fermo restando l'obbligo di erogazione del concorso al mantenimento da parte del padre;
Per_ i) in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi.
5) Disporre a carico del SI quale contributo al mantenimento delle figlie CP_1 Per_2 Per_ maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il pagamento della somma mensile di € 500,00 (€. 250,00 a figlia) da corrispondersi alla SIa in via anticipata, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
6) Disporre, nel momento in cui la figlia iverrà economicamente indipendente, a carico del Per_2 Per_ SI quale contributo al mantenimento della figlia il pagamento della somma CP_1 mensile di € 350,00, da corrispondersi alla SIa in via anticipata, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
7) Disporre a carico del SI il pagamento di tutte le spese straordinarie relative alle CP_1 figlie nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto. Per_
8) Confermare che l'assegno unico per le figlie continui ad essere integralmente Per_2 percepito dalla madre SIa Parte_1
9) Disporre che il SI che si riconosce debitore, provveda al pagamento nei CP_1 confronti della SIa della somma di €. 1.359,48 (milletrecentocinquantanove/48) Parte_1 dovuta per l'aggiornamento Istat sul contributo al mantenimento delle figlie, in un'unica soluzione entro e non oltre il giorno 30.06.2025.
10) Dichiarare che la SIa trasferirà SI la quota di 50/100 Parte_1 CP_1 dell'immobile di sua proprietà comprensivo di cantina, sito in Nova Milanese (MB), alla Via
Aspromonte n. 19, come sopra identificato in premesse al punto 5) per la somma complessiva di €. 10.000,00 (diecimilaeuro/00), con atto pubblico che dovrà effettuarsi avanti al Notaio scelto dal
SI entro 5 mesi dalla data di emissione della sentenza di scioglimento del CP_1 matrimonio. La suddetta somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: quanto ad €.4.000,00
(quattromila/00) alla sottoscrizione dell'atto di compravendita e quanto alla restante somma di €.
6.000,00 (seimila/00) in n. 30 rate mensili da €. 200,00 (duecento/00) a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di compravendita. Il trasferimento della quota suddetta è subordinato al rilascio da parte di Banca Bper Spa di liberatoria nei confronti della SIa di tutte Parte_1 le obbligazioni relative al contratto di mutuo in essere. Tutte le eventuali spese necessarie e propedeutiche al trasferimento della quota di 50/100 dell'immobile di proprietà della SIa Pt_1 al SI saranno a carico di quest'ultimo e che qualora emergano difformità
[...] CP_1 catastali/urbanistiche/edilizie o di qualunque natura sarà onere del SI provvedere CP_1 alla loro sistemazione, il quale non potrà richiedere alla SIa in nessun modo, di Parte_1 contribuire economicamente alla gestione della questione. I ricorrenti dichiarano che il trasferimento immobiliare e il versamento di somme sopra descritti sono essenziali per la risoluzione della crisi coniugale nonché per la definizione dei rapporti familiari ed economico-patrimoniali di cui al presente procedimento di scioglimento del matrimonio e chiedono che gli stessi siano esenti dal pagamento di imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della legge n.74/1987. 11) Disporre, qualora la Banca Bper Spa, non ritenga di liberare dal mutuo la SIa Parte_1 che la casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), alla Via Aspromonte n. 19, come sopra identificata in premesse al punto 5) venga venduta a terzi e che il ricavato della vendita, dedotto quanto necessario per estinguere il mutuo gravante dell'immobile nonché le eventuali spese di agenzia immobiliare e – in questo caso – anche le eventuali spese di sanatoria, verrà incamerato dai coniugi pro quota. Il SI si impegna a non ostacolare in alcun modo la vendita e a non CP_1 richiedere somme alla SIa per quanto eventualmente corrisposto a titolo di Parte_1 mutuo negli anni. sopra identificata in premesse al punto 5), sino al momento del trasferimento della quota di proprietà della SIa al SI o eventualmente della vendita Parte_1 CP_1
a terzi dell'intera proprietà, venga assegnata in via provvisoria a quest'ultimo il quale continuerà a provvedere al pagamento integrale della rata di mutuo e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche in considerazione delle spese di locazione e condominiali che la SIa Pt_1 Per_ sostiene per l'immobile in cui vive con le figlie .
[...] Per_2
13) Dichiarare che l'autovettura Dacia Sandero della SIa targata EP197CJ Parte_1 rimarrà di proprietà esclusiva della stessa e che l'autovettura Evo 5 del SI targata CP_1
GJ878RP rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso al pari di tutti gli arredi e mobili contenuti nella casa coniugale.
14) Dichiarare che i coniugi si danno il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore.
15) Dichiarare che tutti gli altri aspetti economici sono già stati prima d'ora regolati tra le parti con reciproca soddisfazione, per cui nessuno dei sottoscrittori avrà nulla a pretendere dall'altro a nessun titolo e ragione.
16) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 17.12.2020 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 18.04.2006) e (21.02.2013) e, Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 22/05/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Desio (MB) in data 13.05.2007 (atto n. 15, Parte II, Serie C del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA NA
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa TH MA ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3528/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ANTONICELLI ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Desio (MB) il 13.05.2007 tra la SIa e il SI ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
Desio (MB), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi.
3) Affidare la figlia minorenne (nata a [...] il [...]) congiuntamente ai genitori, Persona_1 con collocamento stabile e prevalente delle minori presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici, in Desio (MB), alla Via Gabellini n. 12, ove vivrà anche la figlia (nata a Persona_2
Desio il 18.04.2006), oggi maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare e concorrere ad ogni decisione attinente la vita della figlia, ai suoi impegni scolastici e parascolastici, alle decisioni mediche e sanitarie, alle scelte educative e religiose, all'attività sportiva, all'utilizzo del tempo libero e, più in generale ad ogni momento della vita della figlia in cui possa trovare espressione il ruolo genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità dei medesimi, che potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui avranno con sé la figlia e comunque salve le urgenze. Per_ 4) Disporre che il padre SI possa tenere con sé, la minore : CP_1
a) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, giorno in cui lo stesso accompagnerà la figlia a scuola;
b) un giorno infrasettimanale (da stabilirsi tra i genitori in considerazione degli impegni scolastici e extra scolastici della minore), indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente, giorno in cui lo stesso accompagnerà la figlia a scuola;
Per_ c) durante il periodo estivo trascorrerà un periodo di tre settimane, di cui due consecutive, con il padre;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo;
Per_ d) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé per Natale (dal 24 dicembre al 31 dicembre) oppure per Capodanno (dal 01 gennaio al 06 gennaio sera) ad anni alternati con la madre;
Per_
e) durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé per tre giorni consecutivi che, ad anni alterni, andranno dal giovedì sera alla Domenica di Pasqua oppure dalle 17:00 della Domenica di Pasqua sino al rientro a scuola;
f) le altre festività da calendario scolastico (ponti, festa patronale etc…) verranno alternate nel corso di ciascun anno tra i genitori (cosicché – ad esempio - il prossimo 01 novembre verrà trascorso con il padre, il 08 dicembre con la madre e così via); g) i genitori, di comune accordo e nell'esclusivo interesse della figlia, potranno concordare modalità differenti circa i diritti di visita e le vacanze rispetto a quanto sopra stabilito;
h) i genitori, per i Per_ rispettivi periodi di permanenza con , in concomitanza dei periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con la figlia presso le rispettive residenze, ovvero condurle fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro;
in tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme alle figlia, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciare, in qualsiasi Per_ momento, ; le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé la minore;
fermo restando l'obbligo di erogazione del concorso al mantenimento da parte del padre;
Per_ i) in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi.
5) Disporre a carico del SI quale contributo al mantenimento delle figlie CP_1 Per_2 Per_ maggiorenne ma non economicamente indipendente, e il pagamento della somma mensile di € 500,00 (€. 250,00 a figlia) da corrispondersi alla SIa in via anticipata, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
6) Disporre, nel momento in cui la figlia iverrà economicamente indipendente, a carico del Per_2 Per_ SI quale contributo al mantenimento della figlia il pagamento della somma CP_1 mensile di € 350,00, da corrispondersi alla SIa in via anticipata, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
7) Disporre a carico del SI il pagamento di tutte le spese straordinarie relative alle CP_1 figlie nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Monza, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto. Per_
8) Confermare che l'assegno unico per le figlie continui ad essere integralmente Per_2 percepito dalla madre SIa Parte_1
9) Disporre che il SI che si riconosce debitore, provveda al pagamento nei CP_1 confronti della SIa della somma di €. 1.359,48 (milletrecentocinquantanove/48) Parte_1 dovuta per l'aggiornamento Istat sul contributo al mantenimento delle figlie, in un'unica soluzione entro e non oltre il giorno 30.06.2025.
10) Dichiarare che la SIa trasferirà SI la quota di 50/100 Parte_1 CP_1 dell'immobile di sua proprietà comprensivo di cantina, sito in Nova Milanese (MB), alla Via
Aspromonte n. 19, come sopra identificato in premesse al punto 5) per la somma complessiva di €. 10.000,00 (diecimilaeuro/00), con atto pubblico che dovrà effettuarsi avanti al Notaio scelto dal
SI entro 5 mesi dalla data di emissione della sentenza di scioglimento del CP_1 matrimonio. La suddetta somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: quanto ad €.4.000,00
(quattromila/00) alla sottoscrizione dell'atto di compravendita e quanto alla restante somma di €.
6.000,00 (seimila/00) in n. 30 rate mensili da €. 200,00 (duecento/00) a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di compravendita. Il trasferimento della quota suddetta è subordinato al rilascio da parte di Banca Bper Spa di liberatoria nei confronti della SIa di tutte Parte_1 le obbligazioni relative al contratto di mutuo in essere. Tutte le eventuali spese necessarie e propedeutiche al trasferimento della quota di 50/100 dell'immobile di proprietà della SIa Pt_1 al SI saranno a carico di quest'ultimo e che qualora emergano difformità
[...] CP_1 catastali/urbanistiche/edilizie o di qualunque natura sarà onere del SI provvedere CP_1 alla loro sistemazione, il quale non potrà richiedere alla SIa in nessun modo, di Parte_1 contribuire economicamente alla gestione della questione. I ricorrenti dichiarano che il trasferimento immobiliare e il versamento di somme sopra descritti sono essenziali per la risoluzione della crisi coniugale nonché per la definizione dei rapporti familiari ed economico-patrimoniali di cui al presente procedimento di scioglimento del matrimonio e chiedono che gli stessi siano esenti dal pagamento di imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della legge n.74/1987. 11) Disporre, qualora la Banca Bper Spa, non ritenga di liberare dal mutuo la SIa Parte_1 che la casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), alla Via Aspromonte n. 19, come sopra identificata in premesse al punto 5) venga venduta a terzi e che il ricavato della vendita, dedotto quanto necessario per estinguere il mutuo gravante dell'immobile nonché le eventuali spese di agenzia immobiliare e – in questo caso – anche le eventuali spese di sanatoria, verrà incamerato dai coniugi pro quota. Il SI si impegna a non ostacolare in alcun modo la vendita e a non CP_1 richiedere somme alla SIa per quanto eventualmente corrisposto a titolo di Parte_1 mutuo negli anni. sopra identificata in premesse al punto 5), sino al momento del trasferimento della quota di proprietà della SIa al SI o eventualmente della vendita Parte_1 CP_1
a terzi dell'intera proprietà, venga assegnata in via provvisoria a quest'ultimo il quale continuerà a provvedere al pagamento integrale della rata di mutuo e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche in considerazione delle spese di locazione e condominiali che la SIa Pt_1 Per_ sostiene per l'immobile in cui vive con le figlie .
[...] Per_2
13) Dichiarare che l'autovettura Dacia Sandero della SIa targata EP197CJ Parte_1 rimarrà di proprietà esclusiva della stessa e che l'autovettura Evo 5 del SI targata CP_1
GJ878RP rimarrà di proprietà esclusiva dello stesso al pari di tutti gli arredi e mobili contenuti nella casa coniugale.
14) Dichiarare che i coniugi si danno il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore.
15) Dichiarare che tutti gli altri aspetti economici sono già stati prima d'ora regolati tra le parti con reciproca soddisfazione, per cui nessuno dei sottoscrittori avrà nulla a pretendere dall'altro a nessun titolo e ragione.
16) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 17.12.2020 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per_ armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 18.04.2006) e (21.02.2013) e, Per_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 22/05/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Desio (MB) in data 13.05.2007 (atto n. 15, Parte II, Serie C del registro CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di Desio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA NA