Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1130
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1130/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Irene Agus ed Elisa Crotta del Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Pavia, Piazza
Garavaglia n. 5,
RICORRENTE contro
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Parma via Colorno n. 18/A, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Assunta Tedesco del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in Parma, Piazza Antonio Salandra, n. 25/A;
RESISTENTE
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 429, comma I, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Premesso:
Pagina 1
giudizio la società proponendo ricorso ex art. 414 c.p.c. ed instando CP_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così decidere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato dalla resistente al sig. per Parte_1
mancato superamento del periodo di comporto ed in assoluta violazione dell'art. 2110 c.c. e/o poiché discriminatorio e, per l'effetto, condannare la società resistente
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore sig. (C.f. con sede legale in Parma CP_2 C.F._1
via Colorno n. 18/A a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria a favore del ricorrente commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al parametro della retribuzione utile al calcolo del TFR pari alla somma lorda di Euro 1.808,18= (o all'altro parametro che sarà ritenuto) ed, in ogni caso, in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione utile al calcolo del
TFR; indennità quantificata alla data di deposito del presente ricorso nell'importo lordo di Euro 9.040,90= (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
Condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Con opzione del sig. di chiedere alla società resistente, in sostituzione della Pt_1
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.808,18= (o ad altro parametro che sarà ritenuto), la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali.
Pagina 2 IN VIA SUBORDINATA SALVO E NEL MERITO Pt_2
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto alla base dello stesso intimato dalla resistente al sig. e, per l'effetto, annullare il provvedimento di licenziamento e Parte_1
condannare la società resistente P.IV ), in persona CP_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. (C.f. CP_2
con sede legale in Parma via Colorno n. 18/A a reintegrare C.F._1
il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità
risarcitoria a favore del ricorrente commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al parametro della retribuzione utile al calcolo del TFR pari alla somma lorda di Euro 1.808,18= (o all'altro parametro che sarà ritenuto) ed, in ogni caso, in misura non inferiore a 12 mensilità della retribuzione utile al calcolo del
TFR, per un complessivo importo lordo di Euro 21.698,16= (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
Condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Con opzione del sig. di chiedere alla società resistente, in sostituzione della Pt_1
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.808,18= (o ad altro parametro che sarà ritenuto), la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA SALVO GRAVAME E NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro al sig. e per l'effetto, Parte_1
dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la società resistente (P.IV ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. (C.f. con sede CP_2 C.F._1
Pagina 3 legale in Parma via Colorno n. 18/A a corrispondere a favore del ricorrente di una indennità risarcitoria da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, in relazione all'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, al parametro della retribuzione mensile utile al calcolo del TFR pari alla somma lorda di Euro 1.808,18= (o all'altro parametro che sarà ritenuto), per un importo lordo complessivo di Euro 65.094,48= (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
IN ESTREMO SUBORDINE SALVO GRAVAME E NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro al sig. per la non Parte_1
specificità della motivazione del licenziamento e/o per i vizi procedurali esposti, e per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi controparte alla corresponsione a favore del ricorrente di una indennità risarcitoria da 1 a 12 mensilità della retribuzione utile al calco del TFR, in relazione all'anzianità del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti, al parametro della retribuzione mensile utile al calcolo del TFR pari alla somma lorda diEuro 1.808,18= (o ad altro parametro che sarà ritenuto), per un importo lordo complessivo di Euro 21.698,16= (o quella diversa somma ritenuta di giustizia).
IN OGNI CASO
- Su tutte le domande di contenuto economico, con rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data del deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 429 ultimo comma c.p.c.
- Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta somma con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 423 c.p.c.
- Con vittoria di compensi e spese di causa, spese generali, IV e C.p.a. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014,
Pagina 4 tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, la quale si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e ne chiede la distrazione, nonché gli interessi, ex art. 1284 comma 4 c.c. (così come modificato dall'art. 17 della Legge 162/2014), sull'importo così come determinato pari a quelli previsti dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
- Con sentenza esecutiva”;
- che, con memoria del 29.04.2024, si costituiva in giudizio l contestando la CP_3
fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 18.02.2025, le parti sottoscrivevano un accordo conciliativo a mezzo del quale definivano l'insorta controversia anche in punto di regolamentazione delle spese di lite e chiedevano un breve rinvio della causa al fine di verificare l'adempimento, ad opera di parte datoriale, delle obbligazioni dalla medesima assunte in sede di conciliazione;
- che, all'udienza del 1° aprile 2025, la difesa di parte ricorrente dava atto del puntuale ed integrale adempimento, ad opera del datore di lavoro, delle obbligazioni dal medesimo assunte ed instava affinché fosse dichiarata la cessata materia del contendere;
rilevato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
Pagina 5 • nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 1° aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
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