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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.87/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 29.03.2023, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) ed il (appellato-appellante Parte_1 Controparte_1
incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°152/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso di , già dichiarato Parte_1
“vittima del dovere” in quanto portatore di infermità riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative in conseguenza di un infortunio occorso in data 12.06.2007 (salvataggio di persona gettatasi nel fiume Metauro con intenti suicidi, persona che traeva in salvo riportando però il le lesioni Pt_1
documentate in atti), teso ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alle prestazioni assistenziali previste per le “vittime del dovere” e la correlata condanna del al pagamento di Controparte_1
dette prestazioni.
1 Avverso tale decisione ha proposto appello , il quale (pacifica la qualifica di “vittima Parte_1 del dovere” e rigettata l'eccezione di prescrizione), ha censurato la sentenza gravata, che aveva recepito acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, giungendo alla erronea conclusione che “essendo l'invalidità complessiva inferiore al 25% (un quarto della capacità lavorativa) non appaiono concedibili i benefici invocati, e le somme indennitarie una tantum ove fossero state concedibili risulterebbero inoltre ed anche prescritte per decorrenza dei termini entro cui il diritto poteva farsi valere”. Ha quindi proposto i seguenti motivi di gravame: 1) erronea interpretazione e/o violazione da parte del Giudice di primo grado della normativa vigente in materia di accertamento di
Vittima del Dovere e di riconoscimento dei benefici sottesi a detto status. In particolare, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,3,4,5 del DPR 243/2006. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Difetto di motivazione. Motivazione carente, illogica, errata, erronea, contraddittoria;
2) Illegittimità della motivazione per omessa valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento da parte del Giudice di primo grado. Erroneità della motivazione, nonché sua carenza, superficialità e contraddittorietà, perché recepisce acriticamente le conclusioni del CTU.
Ha quindi concluso come segue: “Nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado: - dichiarare il Controparte_2
, in persona del Min. p.t., previa disapplicazione del provvedimento
[...]
amministrativo impugnato in primo grado, obbligato a riconoscere l'appellante quale Vittima del
Dovere nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 39% effettuata dal CTP nominato in primo grado o di quella risultante all'esito di rinnovata CTU e ad inserire il nominativo dello stesso nello speciale elenco previsto dal DPR 243/2006; - dichiarare tenuto il resistente a riconoscere all'appellante i benefici economici, assistenziali previsti CP_1
dalla normativa vigente a favore delle Vittime del dovere ed elencati nella parte in diritto del presente atto in relazione alla percentuale di IC legittimamente attribuibile all'istante; - nella denegata ipotesi di ratifica dell'accertamento medico legale condotto dal CTU e sfociato nella percentualizzazione della IC in misura pari al 15%, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e del ricorso di primo grado ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il
[...]
, in persona del Min. p.t., previa disapplicazione del Controparte_2 provvedimento amministrativo impugnato in primo grado, obbligato a riconoscere l'appellante quale
Vittima del Dovere nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 15% effettuata dal CTU nominato in primo grado e ad inserire il nominativo dello stesso nello speciale elenco previsto dal DPR 243/2006, - e per l'effetto dichiarare tenuto il resistente
a riconoscere all'appellante i benefici previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime CP_1
del dovere in relazione alla percentuale di IC pari al 15% quali l'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1
2 comma 565 della L. n. 266/2005);- l'assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005, art. 4 della L. n. 407/1998 attuato con DPR n. 318/2001 poi modificato con DPR n. 58/2009);- il collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005, art. 4 della L. n. 407/1998 L. n. 68/99);- l'assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005);- i benefici fiscali: esenzione dall'imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (art. 1 comma 211 L. n. 232/2016); - in ogni caso accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è Vittima del Dovere ai sensi di Legge ( art. 1 comma 563 L. 266/2005) con conseguente diritto dello stesso a conseguire il riconoscimento dei benefici di Legge sottesi al ridetto status ( art. 1 e 4 del Dpr
243/2006); - condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le spese competenze ed onorari di CP_1
giudizio, sia del primo che del secondo grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata in prime cure, lamentando la violazione dell'art. 2934 c.c. e sostenendo la prescrittibilità di ogni diritto ex adverso azionato.
E' stata ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
1.- Con l'appello incidentale, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, il censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di Controparte_1
prescrizione sollevata in prime cure.
Il motivo è fondato solo in parte, ritenendo il Collegio, a fronte di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito (nel senso dell'imprescrittibilità cfr. Corte d'Appello de L'Aquila, sent. n. 4/20
e Corte d'Appello di Roma, sent. n. 2702/21; nel senso della prescrittibilità cfr. Corte d'Appello di
Genova sent. nn. 427/18, 298/19, 403/19, Corte d'Appello di Firenze sent. in causa R.G. 838/19 e Corte
d'Appello di Trieste, sent. in causa R.G. 116/20), che sia maggiormente condivisibile la tesi della prescrittibilità dei soli diritti che derivano dall'accertamento dello status di vittima del dovere, da ritenersi invece imprescrittibile.
Occorre infatti evidenziare che la normativa di riferimento non prevede un termine di decadenza entro il quale il soggetto interessato sia tenuto a presentare la richiesta;
anzi, il d.P.R. n.243 del 07.07.2006, contenente il regolamento di attuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione dei benefici di
3 cui si tratta, all'art.3, comma 1, prevede che la procedura di liquidazione è attivabile a domanda dell'interessato, ma prevede anche, al comma 2, che in mancanza di domanda si possa procedere d'ufficio.
Trattasi di disposizione che, all'evidenza, a giudizio del Collegio, impedisce di poter dichiarare la prescrizione della posizione di colui che si trovi nelle condizioni di vittima del dovere o, comunque, la decadenza dalla facoltà di richiedere in ogni tempo, anche a distanza di molti anni, i diritti nascenti da tale particolare condizione. Deve ritenersi, infatti, che in presenza delle situazioni indicate dai commi
563 e 564 si concretizzi una condizione giuridica che non può estinguersi per prescrizione, mentre sono soggetti a prescrizione, secondo le comuni regole, i diritti che derivano da tale condizione. Al riguardo va anche evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che “in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse” (così, Cass. civ., Sez. U, Ordinanza n.8982 del
11/04/2018).
L'eccezione di prescrizione “di ogni diritto ex adverso azionato”, sollevata dal , è quindi CP_1
fondata solo in parte, restando soggetti a prescrizione esclusivamente gli emolumenti economici maturati entro il decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda amministrativa (03.06.2019).
Trattandosi di benefici di carattere assistenziale che non sono stati posti in liquidazione in favore dell'avente diritto, la prescrizione è decennale e non quinquennale, dal momento che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art.1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa (cfr., Cass. civ., Sez.
6 - L,
Ordinanza n.18309 del 03/09/2020 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016).
L'appello incidentale va dunque accolto solo parzialmente, nei termini indicati in dispositivo.
***
2.- Con l'appello principale, censura la sentenza impugnata per aver recepito Parte_1 acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, giungendo alla erronea conclusione che “essendo l'invalidità complessiva inferiore al 25% (un quarto della capacità lavorativa) non appaiono concedibili i benefici invocati, e le somme indennitarie una tantum ove fossero state concedibili risulterebbero inoltre ed anche prescritte per decorrenza dei termini entro cui il diritto poteva farsi valere”.
Il motivo, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio ripetuta in questa sede di gravame, ha un fondamento solo parziale.
4 In punto di diritto, è noto che i commi 563 e 564 dell'art.1 legge n.266/2005 così statuiscono: "563.
Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”.
Infine, deve rilevarsi che l'art.1904 del D.Lgs. n.66/2010 (Ordinamento Militare) ha previsto che “1.
Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre
2005, n. 207”.
In punto di fatto, è in discussione non già il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” (su cui non vi è contrasto tra le parti), bensì unicamente la misura delle provvidenze a tale titolo spettanti a
[...]
, il quale, nel corso di un servizio comandato, aveva provveduto al salvataggio di una donna Pt_1
gettatasi nel fiume Metauro con intenti suicidi, che traeva in salvo, riportando però il Fini le lesioni documentate in atti.
5 Orbene, le prestazioni astrattamente riconoscibili a , quale vittima del dovere, sono: Parte_1
a) speciale elargizione una tantum di cui all'art.1 comma 1 L. 302/1990 (nella misura di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/2004, e cioè €.2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riportata, sino al limite massimo di €.200.000,00);
b) assegno mensile vitalizio di cui all'art.2 comma 1 Legge 407/1998 (spettante a chi abbia riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%), nonché ai superstiti, nella misura originariamente prevista di €.258,23 mensili – con perequazione annua automatica -, poi elevata ad €.500,00 dall'art.4, comma 1, lett. B, punto 1, D.P.R. n.243/2006);
c) speciale assegno vitalizio di cui all'art.5 comma 3 L. 206/2004 (spettante a chi abbia riportato una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%), nonché ai superstiti, nella misura di €.1.033,00 mensili, con perequazione automatica).
Fatte tali premesse, è noto che, come già affermato dalla Corte di Cassazione, il D.P.R. 30 ottobre
2009 n.181 “si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica della L. n. 206 del 2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati;
si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 216, citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. n. 206 del 2004, art.
6. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore” (Cass., 27 maggio 2014, n. 11834).
6 Tali principi sono sicuramente applicabili alla fattispecie in esame, in quanto:
- è pur vero che la rubrica del D.P.R. 181/2009 fa riferimento soltanto alle vittime del terrorismo, ma il preambolo del medesimo decreto fa esplicito riferimento anche alla normativa sulle vittime del dovere, e in particolare al già citato D.P.R. n. 243/06, contenente il “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266”;
- la funzione del D.P.R. n. 181/2009, come chiarito dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, è quella di dare applicazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 206/2004 e dunque quella di procedere alla necessaria estensione della valutazione del danno anche al danno morale e al danno biologico, prima non considerati;
- l'estensione alle vittime del dovere dei medesimi benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non può non comportare anche l'estensione dei criteri di quantificazione dei benefici, ed in particolare della valutazione anche del danno biologico e morale.
Ciò premesso, passando alla determinare la percentuale di invalidità complessiva cui parametrare nella fattispecie i benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime del dovere, è noto che, in materia di benefici e provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, e delle categorie ad esse equiparate, si sono susseguiti plurimi interventi legislativi, che hanno dapprima previsto trattamenti differenziati nei confronti delle diverse categorie di vittime. Per coordinare le disposizioni normative, ed equilibrare il sistema delle tutele previdenziali ed assistenziali, con la L. n. 266/2005, Finanziaria per il 2006, il legislatore ha manifestato l'intento di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, obiettivo attuato con il successivo DPR 243/2006, in relazione ai benefici di cui all'art.2, co. 1, L. 470/98 e con L. n. 244/2007, per il beneficio di cui all'art. 5 L.
206/2004, estesi in favore delle vittime del dovere e delle categorie ad esse equiparate.
Il presupposto normativo per l'assegno vitalizio di cui all'art.2, co. 1, L. n. 407/1998 è il riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente complessiva non inferiore al 25%, mentre il presupposto per lo speciale assegno ex art. 5 L. 206/2004 è la perdita di almeno un quarto della capacità lavorativa.
Con il D.P.R. n. 181/2009 “Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e
7 delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206”, sono stati individuati i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione della percentuale di invalidità
(art. 3), e quelli per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute ed indennizzate (art. 4). Tali parametri, dettati con espresso riferimento alle vittime del terrorismo, si applicano anche al calcolo della percentuale di invalidità delle vittime della criminalità e delle vittime del dovere, e ad esse equiparate, in forza della estensione normativa operata dalla L. 266/2005.
Secondo l'art. 3 DPR 181/2009 “per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.
Il successivo art. 4 stabilisce che “per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente
(IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).”
8 Il carattere generale dei criteri dettati dal D.P.R. N.181/2009 è affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare Cass. n. 11834/2014, in tema di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, ha chiarito che il D.P.R. n.181/2009 – secondo il quale la rivalutazione delle indennità deve tenere conto del danno biologico e del danno morale - è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, poiché “solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri può attribuirsi carattere di definitività e (poiché) solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. 206/2004, art. 6”.
E ancora, “il regolamento si propone di dettare una disciplina univoca e generale, che consenta
l'applicazione pratica della L. 206/2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e del danno morale. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) “necessitano di integrazione al fine dell'applicazione” del citato art. 6, ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. .. La determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. n. 206 del 2004, art.
6. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore.”
Ebbene, quanto stabilito in tema di determinazione e rivalutazione dei benefici attribuiti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata deve valere anche per le vittime del dovere, di riflesso alla progressiva estensione a queste ultime dei benefici previsti per le prime, operata dalla L. 266/2005, art. 1 comma 562.
In merito, la Cassazione ha sancito un principio di parità di trattamento secondo il quale, in tema di assegnazione dell'assegno vitalizio di cui all'art 2 L. 407/2008, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile per le vittime del dovere è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime di atti terroristi e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un
9 simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost. (Cass.
Sez. Un. n. 7761/2017).
Ciò premesso, all'esito della rinnovata consulenza tecnica d'ufficio, il perito nominato – cfr. elaborato
Dr. -, ha accertato che nello svolgimento delle sue funzioni, il Persona_1 Parte_1
pomeriggio del 12 giugno 2007, ha riportato “un trauma distrattivo della spalla destra, trauma distrattivo del rachide cervicale e trauma contusivo del rachide lombosacrale” e che a seguito di ciò risulta oggi affetto da “esiti di pregresso trauma distrattivo del rachide cervicale;
esiti di pregresso trauma contusivo del rachide lombo-sacrale; esiti di trauma distrattivo alla spalla destra con tendinopatia documentata da esami ecografici”, postumi che possono essere ascritti alla Tabella B, che annovera infermità e lesioni che hanno prodotto menomazioni con perdita della capacità lavorativa ricompresa tra l'11% ed il 20%. L'ausiliario ha quindi accertato che , a seguito della Parte_1
operazione di salvataggio posta in essere il 12.06.2007 ha riportato una invalidità permanente nella misura del 1%, un danno biologico stimabile nella misura del 7% ed un danno morale pari al 5%.
Secondo il perito, quindi, “ottenuti i singoli parametri, applicando al caso concreto la formula relativa al calcolo dell'invalidità complessiva come da artt. 3 e 4 del dPR 181/2009, si ottiene: Invalidità
Complessiva = 7% + 5% + (15% - 7%) = 20 (venti)%”.
Non ritiene la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata dal CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. Tale giudizio, peraltro, è stato confermato dal perito anche all'esito dei chiarimenti resi a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante. Le risultanze della CTU medico legale appaiono quindi pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
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Sulla base di tale accertamento di fatto, deve dunque ritenersi che non spettano all'appellante
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né l'assegno vitalizio mensile non reversibile di €500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della Pt_1
legge 23.11.1998, n. 407, e art. 4, comma 328, l. n. 350/2003, né lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di €.1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 206/2004 e art. 2, comma 105, l. n.
244/2007, non avendo egli subìto una invalidità permanente pari ad almeno un quarto della capacità lavorativa. Né, tanto meno, può essere riconosciuta la speciale elargizione prevista dall'art. 3 della legge n. 466/1980, non avendo provato di aver riportato una invalidità permanente non inferiore Parte_1 all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
10 Escluso il diritto ai benefici di natura economica, nell'atto di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver statuito sulla sua domanda di accertamento del suo diritto al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ed “all'attribuzione di altri e differenti benefici di natura assistenziale che non rivestono carattere prettamente economico, provvidenze che sono elencate negli artt. 3,4, 5 del DPR 243/2006 e che sono state puntualmente richiamate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Nella narrativa del ricorso di primo grado, l'appellante aveva elencato le seguenti provvidenze di carattere non pensionistico:
- esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto
2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005);
- assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005, art. 4 della L. n. 407/1998 attuato con DPR n. 318/2001 poi modificato con DPR n. 58/2009);
- collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005, art. 4 della L. n. 407/1998 L. n. 68/99);
- assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del DPR n. 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. n. 266/2005).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'appello va dunque parzialmente accolto, nei limiti delle statuizioni di cui al dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, restano a carico del
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°152/2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.10.2022, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, dichiara l'obbligo del di inserire , quale Controparte_1 Parte_1
11 vittima del dovere ex art.1 co. 563 l. 266/2005, nella graduatoria di cui all'articolo 3 comma 3 del
D.P.R. n. 243 del 2006 ai fini della eventuale concessione dei previsti benefici assistenziali di carattere non pensionistico, previa verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e secondo l'ordine indicato all'art.4 del D.P.R. n.243/2006;
- rigetta le domande aventi ad oggetto l'assegno mensile vitalizio non reversibile di €.500,00 di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, l'assegno mensile vitalizio non reversibile di €.1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04 e la speciale elargizione di cui all'articolo 5 comma 1 della L. n. 206/2004;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- pone a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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