Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Presidente del. Dott. Sergio Gorjan, all'esito dell'udienza nel procedimento sub RG 38/25,, sentite le parti e preso atto del documento citato dalla difesa, vista la richiesta della Questura di Gorizia del 31.1.2025, notificata in pari data alle ore 14.55 all'interessato e pervenuta il 2.2.2025 alle ore 12.04 alla Cancelleria, di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo di nato in [...] il Persona_1
24/12/1995, CUI C.F._1
visto il provvedimento già adottato dal Tribunale di Trieste il 11.12.2024 di convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Gorizia in data 9 dicembre 2024 e notificato all'interessato in pari data, e pervenuta presso l'intestato Tribunale, tempestivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett.b) d) e comma 3 D.lgs. 142/2015; osservato che il Tribunale di Trieste ha accolto l'istanza di sospensiva avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione per ragioni meramente formali;
che inoltre risulta fissata al 5.3.2025 udienza circa il merito della domanda di protezione internazionale da parte del medesimo Tribunale, stimato comunque che rimangano ferme le considerazioni poste a base del provvedimento di convalida, e cioè il fatto che la domanda di protezione, richiesta dopo circa un anno di permanenza in Italia, sia stata presentata solo in occasione del trattenimento presso il CPR di
Gorizia,
La prospettiva di non espellibilità del prevenuto e la possibilità di concedere una misura di protezione speciale, per altro, non sono di per sé incompatibili con la supposta pretestuosità della domanda, come correttamente individuati in sede di convalida.
Sussistono inoltre i presupposti già individuati quanto al pericolo di fuga.
Pur dopo il provvedimento adottato dalla Commissione, infatti, stante il ricorso in sede giurisdizionale permane la necessità di acquisire elementi utili ai fini della decisione sulla domanda da parte del Tribunale, anche relativamente alle condizioni personali del richiedente, e che non potrebbero essere assunti senza la presenza dello stesso, ovvero – eventualmente –
Permane poi la mancanza di validi documenti e di stabile lavoro, rimanendo in tal modo perfezionata la fattispecie normativa astratta.
Inoltre permane la circostanza fattuale che il risulta già denunziato ed arrestato, pur Per_1
nel breve arco di presenza in Italia, per reati contro il patrimonio relativamente ai quali risulta sottoposto a misura cautelare non custodiale, come ricordato dal Giudice di Trieste nel suo provvedimento del 11.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamato, sicché rimane ancora attuale la prognosi che il trattenuto sia socialmente pericoloso e dedito a traffici illeciti;
che tale condizione non consente l'adozione di misura alternativa – come oggi chiesto dalla difesa
– presso la residenza della compagna in Bologna stante la pericolosità sociale che lumeggia l'assenza di una seria garanzia di non allontanamento dalla residenza della compagna una volta libero o della ripresa delle condotte illecite.
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento del Questore di Gorizia di data
31.1.2025 nei confronti di ato in Tunisia il 24/12/1995, CUI 06QR6V1 Persona_1
per non oltre giorni 60 salvo proroga.
Così deliberato in Trieste il 3 febbraio 2025
Il Presidente del.
Sergio Gorjan