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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG n. 3271/2021, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
Biancamano, dom.ta come in atti;
opponente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Dora Avella, Controparte_1
dom.ta come in atti;
opposta
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.08.2021, l'opponente adiva il Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 650 cpc per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.578/2021 di cui non aveva avuto previa conoscenza se non solo al momento della notifica dell'atto di precetto della somma ingiunta, munita della formula esecutiva.
Eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, in assenza di una regolare notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Proponeva, dunque, opposizione tardiva al decreto ingiuntivo al fine di ottenerne la revoca, oltre sentirsi dichiarare risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda ex art. 1467 cc, l'inesistenza di alcun inadempimento nei confronti della società opposta, rigettare la domanda di pagamento dei canoni scaduti, nonché accertare l'inadempimento dell'opposta società per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, in subordine, chiedeva di riportare in equilibrio il contratto, disponendo la riduzione del canone di affitto dell' 80% per i mesi da gennaio a maggio 2021 o nelle percentuali maggiori e/o minori secondo equità e buona fede.
Si costituiva l' che, opponendosi in toto alla domanda avanzata, chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di rigettare la proposta opposizione non ricorrendo nel caso di specie i presupposti ex art. 650 cpc e di confermare il decreto ingiuntivo esecutivo opposto, nonché confermarne l'esecutorietà, con condanna di parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €12.580,58 pari ai canoni di locazione e spese condominiali ulteriormente maturati e al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opposizione non è fondata
Tanto premesso si osserva che a fronte di una notifica nulla del decreto ingiuntivo, l'unico rimedio proponibile è rappresentato dall'opposizione tardiva ex art 650 cpc da proporsi nel termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo. Tale rimedio è esperibile a condizione che l'intimato dimostri di non aver avuto notizia del provvedimento per irregolarità del procedimento notificatorio, per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta che la notifica del 21.05.2021 ricevuta via pec dalla società opposta è priva di contenuto tale da non consentire in alcun modo alla di venire a Parte_1
conoscenza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Parte opponente, dunque, ammette il ricevimento della pec, ma lamenta solo la illeggibilità degli allegati alla pec stessa. Il procedimento notificatorio, per stessa ammissione della parte opponente, si è regolarmente perfezionato, solo che la società opponente eccepisce di non aver potuto leggerne il contenuto.
Come sostenuto dalla Corte di Cass. nella sentenza 21560/2019, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato –evenienza pacifica nella specie - è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto
a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza”.
Prosegue la Suprema Corte che: “Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.” In senso conforme n.15001/2021.
E'in atti la notifica via pec del 21.05.2021 che, d'altronde, è riconosciuta dalla stessa società , Pt_1
la quale precisa di aver ricevuto in tale data una comunicazione via pec dalla società opposta, ma priva di contenuto tale da non consentire in alcun modo di venire a conoscenza del ricorso e del pedissequo decreto depositati dalla controparte.
Nel caso de quo, a fronte dell'impossibilità per il destinatario della pec di poter aprire gli allegati inviati, sarebbe stato suo onere, diligentemente, informare il mittente di tale difficoltà, affinchè potesse intervenire per consentirgli di visionare correttamente il contenuto della pec.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opponente non ha dimostrato che la mancata tempestiva conoscenza del ricorso e del decreto ingiuntivo sia dipesa da causa a lui non imputabile, nello specifico da irregolarità della notificazione o caso fortuito o forza maggiore, come richiesto dall'art. 650 cpc. Di tal che, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 650 cpc è inammissibile.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Va rigettata altresì la domanda di condanna di parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma maturata per i canoni di locazione e oneri condominiali scaduti, successivi alla emanazione del decreto ingiuntivo n.578/2021 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Avellino in data 07.07.2021, poiché la domanda del presente giudizio è cristallizzata da quella proposta con il ricorso monitorio e limitata alla somma portata dal decreto opposto. Va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria non avendo l'opposta dato prova sia dell'elemento oggettivo (pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della soccombente), che di quello soggettivo della fattispecie di illecito (mala fede o colpa grave).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutorio il decreto ingiuntivo n. 578/2021;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Spese compensate.
Così deciso in Avellino, in data 5.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG n. 3271/2021, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
Biancamano, dom.ta come in atti;
opponente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Dora Avella, Controparte_1
dom.ta come in atti;
opposta
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.08.2021, l'opponente adiva il Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 650 cpc per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.578/2021 di cui non aveva avuto previa conoscenza se non solo al momento della notifica dell'atto di precetto della somma ingiunta, munita della formula esecutiva.
Eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, in assenza di una regolare notifica del decreto ingiuntivo nei termini di legge.
Proponeva, dunque, opposizione tardiva al decreto ingiuntivo al fine di ottenerne la revoca, oltre sentirsi dichiarare risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda ex art. 1467 cc, l'inesistenza di alcun inadempimento nei confronti della società opposta, rigettare la domanda di pagamento dei canoni scaduti, nonché accertare l'inadempimento dell'opposta società per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, in subordine, chiedeva di riportare in equilibrio il contratto, disponendo la riduzione del canone di affitto dell' 80% per i mesi da gennaio a maggio 2021 o nelle percentuali maggiori e/o minori secondo equità e buona fede.
Si costituiva l' che, opponendosi in toto alla domanda avanzata, chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di rigettare la proposta opposizione non ricorrendo nel caso di specie i presupposti ex art. 650 cpc e di confermare il decreto ingiuntivo esecutivo opposto, nonché confermarne l'esecutorietà, con condanna di parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di €12.580,58 pari ai canoni di locazione e spese condominiali ulteriormente maturati e al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opposizione non è fondata
Tanto premesso si osserva che a fronte di una notifica nulla del decreto ingiuntivo, l'unico rimedio proponibile è rappresentato dall'opposizione tardiva ex art 650 cpc da proporsi nel termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo. Tale rimedio è esperibile a condizione che l'intimato dimostri di non aver avuto notizia del provvedimento per irregolarità del procedimento notificatorio, per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta che la notifica del 21.05.2021 ricevuta via pec dalla società opposta è priva di contenuto tale da non consentire in alcun modo alla di venire a Parte_1
conoscenza del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Parte opponente, dunque, ammette il ricevimento della pec, ma lamenta solo la illeggibilità degli allegati alla pec stessa. Il procedimento notificatorio, per stessa ammissione della parte opponente, si è regolarmente perfezionato, solo che la società opponente eccepisce di non aver potuto leggerne il contenuto.
Come sostenuto dalla Corte di Cass. nella sentenza 21560/2019, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato –evenienza pacifica nella specie - è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto
a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza”.
Prosegue la Suprema Corte che: “Si può quindi ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. In applicazione di tali principi nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.” In senso conforme n.15001/2021.
E'in atti la notifica via pec del 21.05.2021 che, d'altronde, è riconosciuta dalla stessa società , Pt_1
la quale precisa di aver ricevuto in tale data una comunicazione via pec dalla società opposta, ma priva di contenuto tale da non consentire in alcun modo di venire a conoscenza del ricorso e del pedissequo decreto depositati dalla controparte.
Nel caso de quo, a fronte dell'impossibilità per il destinatario della pec di poter aprire gli allegati inviati, sarebbe stato suo onere, diligentemente, informare il mittente di tale difficoltà, affinchè potesse intervenire per consentirgli di visionare correttamente il contenuto della pec.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opponente non ha dimostrato che la mancata tempestiva conoscenza del ricorso e del decreto ingiuntivo sia dipesa da causa a lui non imputabile, nello specifico da irregolarità della notificazione o caso fortuito o forza maggiore, come richiesto dall'art. 650 cpc. Di tal che, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 650 cpc è inammissibile.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Va rigettata altresì la domanda di condanna di parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma maturata per i canoni di locazione e oneri condominiali scaduti, successivi alla emanazione del decreto ingiuntivo n.578/2021 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Avellino in data 07.07.2021, poiché la domanda del presente giudizio è cristallizzata da quella proposta con il ricorso monitorio e limitata alla somma portata dal decreto opposto. Va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria non avendo l'opposta dato prova sia dell'elemento oggettivo (pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della soccombente), che di quello soggettivo della fattispecie di illecito (mala fede o colpa grave).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara definitivamente esecutorio il decreto ingiuntivo n. 578/2021;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Spese compensate.
Così deciso in Avellino, in data 5.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino