Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da
IL AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Accardo e Margherita Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ER Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata in data 22/9/2023 a definizione del procedimento n. 2034/22 R.G.A.C.L. e notificata in data 13/12/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. NI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso depositato il 6.5.2025 e depositato in pari data, AZ IL agisce in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri - Sezione Lavoro n. 814/2023, pubblicata il 22.9.2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2034/22 R.G.A.C.L., con la quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) veniva condannato al pagamento in suo favore del reddito di cittadinanza, già riconosciutogli con decorrenza da aprile 2021, dal mese di ottobre dello stesso anno e fino alla scadenza.
1.1. A fondamento della domanda deduce che la sentenza in questione veniva notificata all’I.N.P.S. in data 13.12.2023, divenendo definitiva per mancata impugnazione. Ciò nonostante l’Istituto previdenziale, rimasto contumace nel giudizio, ometteva di darvi spontanea esecuzione.
1.2. Rileva, ancora, che pur non indicando il titolo l’esatto ammontare del credito accertato, alla relativa precisa quantificazione sarebbe possibile pervenire attraverso un mero calcolo matematico sulla base degli atti acquisiti al processo, essendo stato lo stesso I.N.P.S. a quantificare in complessivi € 2.952,72 i ratei della prestazione versati al ricorrente per il periodo da aprile a settembre 2021, così dando atto di un rateo mensile pari ad € 492,12 (€ 2.952,72 beneficio pagato per 6 mesi = € 492,13 rateo mensile). Sicché, avendo la sentenza accertato il diritto alla corresponsione del beneficio in questione con decorrenza dal mese di aprile 2021, ed essendo stato pagato soltanto fino al mese di settembre, l’importo andrebbe commisurato alle restanti mensilità sino al mese di settembre del 2022, essendone prevista la corresponsione per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
1.3. Stante il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/96, chiede dunque al Tribunale di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul titolo in questione, assegnando all’ente resistente un termine entro il quale erogare in suo favore la somma di € 5.905,44, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo; e con nomina per il caso di ulteriore inadempimento di un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
2. Alla camera di consiglio del 9.1.2026 con ordinanza n. 19/2026 il Collegio ha disposto attività istruttoria, ottemperata dalla ricorrente in pari data.
3. In data 12.4.2026 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. rilevando che:
-) in esecuzione della pronuncia de qua l’ufficio competente ha abbandonato il recupero dell’indebito (periodo dal 4/2021 al 9/2021);
-) per il pagamento dei ratei residui si è adoperato, pur in assenza di comunicazione di revoca da parte del Comune di Nardodipace, erogando il 27.3.2026 la somma di € 525,08 per la mensilità di ottobre 2021 e accreditato l’importo in precedenza decurtato per carta disattivata e altresì la somma di € 551,08 per la mensilità di marzo 2022;
-) i pagamenti proseguiranno fino al raggiungimento delle mensilità spettanti secondo quanto previsto dalla normativa del reddito di cittadinanza come stabilito nella sentenza n. 814/2023.
4. Alla camera di consiglio del 15.4.2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Il titolo oggetto di ottemperanza, nell’accertare l’illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza disposta dall’I.N.P.S. con provvedimento del 29.10.2021, condanna detta amministrazione al pagamento della prestazione in favore del ricorrente dal mese di ottobre 2021 fino alla scadenza dichiarando altresì l’irripetibilità dell’indebito di € 2.952,72, comunicato al ricorrente con nota del 2.2.2022.
7. Il titolo risulta passato in giudicato come da attestazione del 10.9.2024, in atti.
8. Il titolo risulta notificato il giorno 13.12.2023 alla sede reale dell’amministrazione (pec ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it), come risulta dal deposito documentale della ricorrente a seguito di O.C.I. disposta con ordinanza n. 16/2026.
9. In sostanza, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente – è decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
10. Di contro, l’amministrazione intimata non ha dimostrato, come è suo onere, l’avvenuto puntuale adempimento del titolo (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
Sul punto, dalle difese -peraltro tardive- dell’I.N.P.S. emerge che l’Ente abbia ottemperato soltanto parzialmente al titolo, avendo corrisposto al ricorrente alcune delle mensilità cui si riferisce il giudicato, che dal canto suo non prevede rateizzazioni. Peraltro, non vi è ragione per mutuare nel caso controverso la fisiologica periodicità di erogazione del reddito di cittadinanza trattandosi di somme dovute in forza di un titolo giudiziale che ne ha riconosciuto la debenza e riferibili a periodi temporali ampiamente già decorsi.
11. Va pertanto dichiarata l’inottemperanza dell’I.N.P.S. al giudicato nascente dal titolo in epigrafe e conseguenzialmente il suo obbligo di adottare ogni atto necessario per dare corretta e integrale esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia cui egli è preposto dotato delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’intimato Comune.
L’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il Commissario ad acta avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
12. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare piena ed integrale esecuzione al giudicato nascente dal titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme da esso nascenti e ancora non corrisposte, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia cui egli è preposto dotato delle necessarie competenze, il quale, su istanza della società ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente;
- condanna l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore degli avvocati Margherita Accardo e Francesca Accardo che ne hanno fatto richiesta;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’I.N.P.S., ancorché non costituita, nonché al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
NI AG, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NI AG | ER CR |
IL SEGRETARIO