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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8740/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall' avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale artigiano falegname determinata nella misura fino al 6% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'aggiunta del 6% già riconosciuto dall per CP_1
l'epicondilite ed il tunnel carpale ed a saldo di quanto già corrisposto;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c...”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ai fini della decisione, giova premettere che spetta al lavoratore la prova della esistenza della malattia, della effettiva esposizione a rischio e della sua idoneità causale alla determinazione della malattia in termini di alta probabilità.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate - ha escluso, anche a seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente, la sussistenza della lamentata broncopneumopatia cronica ostruttiva (“Il sig. è risultato attualmente affetto da Parte_1
”Segni aspecifici tomografici di sospetta infiltrazione polmonare (da ricontrollare a tre mesi in relazione al dato anamnestico di ca. vescicale) in soggetto privo di segni clinici, radiologici e spirometri- ci di broncopatia cronica ostruttiva”.
La broncopatia cronica è una malattia respiratoria caratterizzata da ostruzione persistente delle vie aeree, che provoca difficoltà respiratoria, associata a tosse con catarro, bronchiti ricorrenti;
in particolare la broncopatia cronica ostruttiva è definita come tosse produttiva per tre mesi all'anno e per due anni consecutivi.
Nel caso del Ricorrente l'unico esame spirometrico allegato (del
18.03.2022) riporta valori “Nei limiti della normalità”.
Tra gli esami TC allegati, in particolare il più recente del 20.11.2024 riporta “sfumata area di ground glass pseudonodulare”, quindi una area circoscritta con aspetto a vetro smerigliato, classicamente aspecifica e non patognomonica di broncopatia cronica.
Il Radiologo aggiunge ”necessario controllo a 3 mesi” (il Paziente esegue
“follow-up ca uroteliale pT3N0(2021)”. Ė pertanto di tutta evidenza che non sono rispettati i criteri diagnostici di broncopatia cronica, tanto più se correlabile all'attività lavorativa svolta”.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8740/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall' avv. CRISTINA SERVODIO;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale artigiano falegname determinata nella misura fino al 6% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata con l'aggiunta del 6% già riconosciuto dall per CP_1
l'epicondilite ed il tunnel carpale ed a saldo di quanto già corrisposto;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c...”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ai fini della decisione, giova premettere che spetta al lavoratore la prova della esistenza della malattia, della effettiva esposizione a rischio e della sua idoneità causale alla determinazione della malattia in termini di alta probabilità.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate - ha escluso, anche a seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente, la sussistenza della lamentata broncopneumopatia cronica ostruttiva (“Il sig. è risultato attualmente affetto da Parte_1
”Segni aspecifici tomografici di sospetta infiltrazione polmonare (da ricontrollare a tre mesi in relazione al dato anamnestico di ca. vescicale) in soggetto privo di segni clinici, radiologici e spirometri- ci di broncopatia cronica ostruttiva”.
La broncopatia cronica è una malattia respiratoria caratterizzata da ostruzione persistente delle vie aeree, che provoca difficoltà respiratoria, associata a tosse con catarro, bronchiti ricorrenti;
in particolare la broncopatia cronica ostruttiva è definita come tosse produttiva per tre mesi all'anno e per due anni consecutivi.
Nel caso del Ricorrente l'unico esame spirometrico allegato (del
18.03.2022) riporta valori “Nei limiti della normalità”.
Tra gli esami TC allegati, in particolare il più recente del 20.11.2024 riporta “sfumata area di ground glass pseudonodulare”, quindi una area circoscritta con aspetto a vetro smerigliato, classicamente aspecifica e non patognomonica di broncopatia cronica.
Il Radiologo aggiunge ”necessario controllo a 3 mesi” (il Paziente esegue
“follow-up ca uroteliale pT3N0(2021)”. Ė pertanto di tutta evidenza che non sono rispettati i criteri diagnostici di broncopatia cronica, tanto più se correlabile all'attività lavorativa svolta”.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa. CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.
Bari, 07.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)